N. 231 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 2004
Ordinanza emessa il 18 novembre 2004 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Romagnoli Luca ed altra Reati e pene - Reati elettorali - Falsita' nella autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati o nella formazione delle stesse - Ammenda da cinquecento a duemila euro - Irragionevolezza (per la disparita' di trattamento rispetto a posizioni di uguale oggettivita' e disvalore, per le quali e' prevista la pena della reclusione, e per la incidenza della condotta di falso su «un ambito normativo direttamente investito da norme costituzionali») - Violazione del principio della finalita' rieducativa della pena. - Legge 2 marzo 2004, n. 61, art. 1, comma 2, lett. a), secondo capoverso. - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.(GU n.18 del 4-5-2005 )
Visti gli atti del procedimento penale a carico di: Romagnoli Luca, nato il 2 settembre 1961; Pulitini Rosina, nata il 22 aprile 19940; chiamati a rispondere: il Romagnoli, del reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., 485, c.p., perche', agendo in concorso con terze persone rimaste ignote, al fine di procurarsi un vantaggio dalla presentazione della lista elettorale del partito M.S.I. - Fiamma Tricolore, di cui era all'epoca vice-segretario nazionale, compilava moduli di accettazione della candidatura alla carica di consigliere del IV Municipio del comune di Roma, apponendovi le false firme di accettazione relative ai nominativi di Piscitello Riccardo, Cavorso Anna Maria e Pederzini Diego, e adoperava tali false scritture private allegandole alla documentazione di accompagnamento alla richiesta di presentazione della lista (capo A) della rubrica; il Romagnoli, ancora, del reato di cui agli artt. 110, 479, c.p., perche', agendo in concorso con persone rimaste ignote, in qualita' di presentatore delle liste elettorali del partito M.S.I. - Fiamma Tricolore e di vice segretario del partito medesimo, formava un atto pubblico ideologicamente falso costituito dalla falsa attestazione dell'avvenuta identificazione di Pederzini Diego nonche' dell'autenticita' della firma apposta da quest'ultimo in calce alle dichiarazioni di accettazione della candidatura a Consigliere Circoscrizionale per il IV Municipio del comune di Roma (capo B) della rubrica; il Romagnoli e la Pulitini, del reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., 479, c.p., perche' agendo il primo in qualita' di presentatore delle liste elettorali del partito M.S.I. - Fiamma Tricolore e la seconda di pubblico ufficiale addetto all'identificazione e all'autentica di firma dei candidati a consigliere circoscrizionale, in piu' occasioni concorrevano nella formazione di atti pubblici ideologicamente falsi, il primo fornendo alla seconda fotocopie dei documenti d'identita' di terze ignare persone e la seconda attestando falsamente l'avvenuta identificazione delle predette persone nonche' l'autenticita' delle firme apposte in calce alle dichiarazioni di accettazione della candidatura a consigliere, circoscrizionale per il IV Municipio di Roma (capo C) della rubrica; il Romagnoli, e la Pulitini, ancora, da reato di cui agli artt. 110, c.p., 90, d.P.R. n. 570/1960, perche', ponendo in essere condotte di cui sopra, formavano falsamente la lista dei candidati al consiglio circoscrizionale di Roma IV Municipio del partito M.S.I. - Fiamma Tricolore (capo D) della rubrica; fatti tutti commessi in data antecedente e prossima 14 aprile 2001; Rilevato che all'udienza di costituzione delle parti la difesa dell'imputata Pulitini Rosina chiedeva la declaratoria di estinzione del reato, ex art. 129, c.p.p., per intervenuta prescrizione dei reati alla stessa contestati, alla luce della nuova disciplina dell'art. 90, d.P.R. n. 570/1960, come modificato dalla legge n. 61 del 2 marzo 2004, e delle nuove previsioni edittali per i reati di falso afferenti alla materia elettorale, come introdotte dall'art. 1, comma 2, lettera a), n. 1), della legge citata; Nella medesima udienza il difensore della costituita parte civile sollevava questione di legittimita' costituzionale della norma dianzi richiamata, come vigente, per manifesta irragionevolezza del trattamento sanzionatorio rispetto a quello normalmente previsto nella disciplina del codice penale afferente alle falsita'; depositava memoria scritta a sostegno della sollevata questione; Premesso e considerato che nel presente procedimento deve darsi applicazione a quanto previsto nell'art. 1, comma 2, lett. a), n. 1), secondo capoverso, legge n. 61 del 2004, laddove, in riforma dell'art. 90, d.P.R. n. 570 del 1960 («Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»), e' stato previsto che: «Chiunque commette uno dei i reati "previsti dai capi III e IV del titolo VII del Libro secondo del codice penale" aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da Euro 500 a Euro 2.000»; cio' con riferimento alla seconda, alla terza e alla quarta imputazione indicata in premessa; i fatti contestati in tali capi, infatti, ipotizzano, articolando diversamente le posizioni, la falsificazione ideologica dell'attestazione di avvenuta identificazione di terze persone e di autenticita' delle loro firme, nonche' la falsa formazione della lista dei candidati; fatti, tutti, sicuramente ricompresi nella previsione di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), n. 1), secondo capoverso, della legge citata, per i quali, dunque, la sanzione prevista e' non piu' quella indicata dalle specifiche norme del codice penale o dalla previgente formulazione dell'art. 90, bensi' quella della sola ammenda, prevista nella norma di riforma; l'applicazione delle suddette innovate norme comporta non solo l'eventuale comminazione di pene diverse nel limite edittale e nella natura, rispetto a quelle originariamente previste nella disciplina non piu' in vigore per i fatti quali quelli in esame, ma anche la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in considerazione della data del commesso reato (14 aprile 2001) e del termine massimo prescrizionale di anni tre, previsto per i reati puniti con la sola ammenda dall'art. 157, comma 1, lettera 6), c.p. e per i reati previsti specificamente nella legge elettorale (quarta imputazione) nell'art. 100, d.P.R. n. 570 del 1960; Ritenuto che la previsione della sola pena pecuniaria dell' ammenda per i reati di falso afferenti l'autenticazione delle sottoscrizioni dei candidati in competizioni elettorali appare manifestamente irragionevole rispetto alle pene previste per i corrispondenti reati di falso nel codice penale, dunque contrastante con l'art. 3 della Costituzione; per effetto di tale previsione condotte del tutto sovrapponibili tra loro sono destinatarie di trattamento sanzionatorio penale differenziato; la condotta di falsita' nella autenticazione delle firme da parte del pubblico ufficiale, infatti, e' in via generale ricondotta all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 479, c.p. (Cass. Pen.: sez. 5, sent. 11867 del 18 dicembre 1997; sez. 5, sent. 7867 del 30 giugno 1987; sez. 2, sent. 3362 del 30 gennaio 1979 - 31 marzo 1979; sez. 5, sent. 7570 del 9 maggio 1979 - 19 settembre 1979), come correttamente contestato nel presente procedimento; ne deriva che, ove il pubblico ufficiale, legittimato ai sensi dell'art. 20, legge n. l5/1968, formi falsamente un atto di autenticazione non attinente a liste elettorali di candidati, sara' passibile della pena della reclusione da uno a sei anni, prevista nell'art. 479, c.p; ove, invece, la sua condotta abbia ad oggetto autenticazioni di sottoscrizioni relative a dette liste, sara' passibile, per effetto della norma di riforma denunciata, della pena dell'ammenda da Euro 500 a Euro 2.000; il legislatore sembra avere posto a base delle proprie discrezionali opzioni schemi valutativi che superano il limite della ragionevolezza, perche' non riconducibili entro i vincoli che le norme costituzionali impongono; ha prefigurato per condotte del tutto sovrapponibili tra loro un trattamento sanzionatorio penale differenziato quanto a tipo, specie e entita' della pena; alla pena detentiva della reclusione prevista nell'art. 479, c.p., ha sostituito la sola pena pecuniaria dell'ammenda di entita', comunque, sensibilmente inferiore rispetto alla previsione codicistica; cio' appare del tutto in contrasto con il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto discrimina irragionevolmente; il trattamento di condotte alle quali l'ordinamento attribuisce il medesimo disvalore; trattasi, infatti, di fattispecie che sotto il profilo oggettivo presentano assoluta identita' d'elementi: l'autore e' un pubblico ufficiale investito dei poteri di autenticazione di firme; la condotta e' la falsa attestazione che la firma e' stata apposta in sua presenza da persona previamente identificata; l'evento e' dato, appunto, dall'apposizione di detta attestazione; differisce solamente la proiezione funzionale della condotta e l'incidenza della stessa sulla procedura di formazione delle liste elettorali; finalita' che, evidentemente, il legislatore ha ritenuto sufficiente per determinare la sensibile modifica del trattamento sanzionatorio, spostando il relativo regime dall'ambito codicistico a quello della legge speciale; tale innovata disciplina piu' favorevole appare non ragionevole, oltre che per l'evidente disparita' di trattamento rispetto a posizioni di uguale oggettivita' e disvalore, anche in ragione del fatto che la condotta di falso incidente sul procedimento di formazione delle liste elettorali interessa e coinvolge un ambito normativo direttamente investito da norme costituzionali, quale l'art. 48 della Costituzione e il diritto di voto in essa previsto e garantito, il cui libero esercizio viene compromesso, se non inibito, per effetto della formazione di falsi candidati nei cui confronti il cittadino potrebbe esprimere il proprio voto, che cosi' diverrebbe inutilmente dato; sembra, allora, che la proiezione funzionale della condotta avrebbe dovuto podare non gia' ad un affievolimento del trattamento sanzionatorio, ma, al contrario, ad un suo aggravamento, proporzionale alla pregnanza costituzionale degli interessi, seppur indirettamente, lesi; appare in tal senso contraddetto anche il fine rieducativo della pena, imposto anche al legislatore dall'art. 27, comma terzo, della Costituzione, laddove si prospetta all'autore della condotta una reazione sanzionatoria diversificata a seconda che essa interessi o meno competizioni elettorali; prevedendo, nel primo caso, un tipo di sanzione assolutamente non proporzionata al grado di incidenza sui rapporti civili e politici della condotta illecita prevista nel precetto; sicche' il condannato percepirebbe del trattamento sanzionatorio solo la portata minima affiittiva, senza essere messo in grado di comprendere appieno il reale, rilevante, disvalore della sua condotta; Ritenuto, ancora, che non puo' eccepirsi l'irrilevanza della questione sull'assunto che, venendo meno l'attuale formulazione dell'art. 90, cc. secondo e terzo, d.P.R. n. 570/l960, rivivrebbe l'originaria norma per la quale era previsto un termine prescrizionale breve, quale quello indicato nell'art. 100, d.P.R. citato, che comunque imporrebbe la consequenziale declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, esito, cioe', uguale a quello che si verificherebbe in caso di applicazione della nuova disciplina; infatti, la previgente formulazione dell'art. 90 contemplava unicamente, per quel che qui interessa, la condotta di «chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati»; non contemplava, invece, la condotta della falsa attestazione di autenticita' delle firme apposte in calce alla lista dei candidati; l'espresso riferimento a tale condotta e' contenuto invece nella nuova formulazione della norma, nella quale il legislatore ha implicitamente confermato la riconducibilita' di tali condotte alla disciplina del codice penale quanto a precetto, prevedendo tuttavia una diversa disciplina della parte sanzionatoria, di cui s'e' detto; nella nuova formulazione, le due serie di condotte appaiono dunque alternative tra loro, come dimostrato dall'uso della disgiuntiva «ovvero», che separa nel testo della norma la condotta di falso in autenticazione da quella di falso in formazione della lista; se cosi' e', in base al testo vigente la prima condotta non puo' dunque dirsi assorbita dalla seconda, benche' tra le due vi sia un indubbio nesso funzionale di collegamento; ne deriva, ancora, che in astratto, le relative fattispecie di reato potrebbero essere contestate in concorso formale tra loro, non essendo configurabile, sempre alla luce della vigente normativa e della tecnica di formulazione della norma di riforma, il rapporto di specialita' previsto nell'art. 15, c.p.; nella riformata struttura normativa dei reati di falso nel procedimento di formazione delle liste elettorali, dunque, sembra che il legislatore abbia voluto esplicitare quanto gia' implicitamente contenuto nella previgente struttura; che, cioe', le falsita' in attestazione di sottoscrizione, costituendo condotta autonoma e diversa da quella di falsita' nella formazione della lista, non vanno e non andavano ricondotte nella fattispecie speciale di reato contenuta nella legge elettorale, ma in quelle generali previste dal codice penale; in conclusione, dunque: il venir meno della norma denunciata farebbe rivirere l'originaria formulazione del reato, per effetto della quale solo la condotta di falsa formazione della lista di canditati, contestata al capo d) della rubrica, risentirebbe comunque della prescrizione ex art. 100, d.P.R. n. 570/l960, trattandosi di reato previsto nella medesima legge; non sodirebbe tale effetto per le condotte contestate sub-b) e c) della rubrica, in quanto la loro disciplina penale sarebbe ricondotta sub art. 479, c.p. quanto a precetto e sanzione, e dunque risentirebbe di un diverso esito processuale per il quale, al momento, non sarebbe applicabile l'istituto della prescrizione; la questione di legittimita' costituzionale, infatti, e' sollevata unicamente in riferimento ai capi b) e c) della rubrica e non gia' con riferimento al capo d), essendo per tale contestazione priva di rilevanza per le ragioni gia' enunciate;
P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera a), secondo capoverso, della legge 2 marzo 2004, n. 61, nella parte in cui prevede che al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 90 il terzo comma e' sostituito con il seguente: «Chiunque commette uno dei i reati previsti dai capi III e IV del titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da Euro 500 a Euro 2.000», per contrasto con gli articoli 3 e 27, comma terzo, della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza, di cui e' data pubblica lettura in udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 17 novembre 2004 Il giudice: Iannolo 05C0508