N. 233 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 ottobre 2004
Ordinanza emessa il 4 ottobre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 aprile 2005) dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile tra Associazione Le Patriarche Italia Onlus contro Gestione Liquidatoria dell'ex USL FG/2 di San Severo ed altra. Sanita' pubblica - Regione Puglia - Gestioni liquidatorie delle cessate Unita' Sanitarie Locali - Prevista applicazione alle stesse delle norme di cui agli artt. 200 e 201 della legge fallimentare - Conseguente potere della Regione di sottoposizione delle gestioni medesime al regime della liquidazione coatta amministrativa e sottrazione delle relative controversie alla cognizione del giudice ordinario competente per materia e per territorio - Indebita legislazione regionale in materia processuale, nonche' in materia finanziaria e non strettamente sanitaria. - Legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, art. 11, comma 3-bis, modificato dall'art. 32, comma 1, lett. a), della legge della Regione Puglia 7 gennaio 2004, n. 1. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera l).(GU n.18 del 4-5-2005 )
LA CORTE DI APPELLO Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile n. r.g. 1596/2001 sezione 1 civile promossa dall'associazione Le Patriarche Italia Onlus (gia' Associazione Le Patriarche Lucien J. Engelmajer Italia) - con sede in Bioglio (Biella), Frazione Monte, via Cesare Battisti n. 7, Villa Florio, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Luigi Azzalin su delega espressa degli amministratori giudiziari giusta delibera degli stessi del 10 dicembre 1998, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Zoppolato e Alberto Musy presso il cui studio in Torino, corso Siccardi n. 11-bis ha eletto domicilio come da mandato a margine di citazione in appello, appellante; Contro Gestione Liquidatoria dell'ex USL Fg/2 di San Severo - in persona del suo commissario liquidatore, legale rappresentante pro tempore, il direttore generale dell'Azienda U.S.L. FG/1 di San Severo, avv. Luigi Nilo, sottoscritta in mandato a margine della comparsa di costituzione in appello, rappresentata e difesa, in virtu' dell'anzidetta procura e della deliberazione n. 96 del 15 ottobre 2001 del direttore generale dell'Azienda USL FG/1, commissario liquidatore della detta gestione liquidatoria dall'avv. Vittorio Russi del Foro di Bari, con e presso il quale, unitamente all'avv. Piero De Donato del Foro di Torino, e' elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio di esso avv. Piero De Donato alla via E. de Sonnaz n. 11, Azienda Unita' Sanitaria Locale FG/1 - con sede in San Severo, via Castiglione n. 8, in persona del direttore generale pro tempore avv. Luigi Nilo, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Cassano del Foro di Foggia ed elettivamente domiciliato in Torino corso Francia n. 33, presso lo studio dell'avv. Maddalena Bumma, in forza di delibera di incarico n. 2353 del 15 ottobre 2001, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello, appellanti. Premesso che la parte appellata gestione liquidatoria della cessata Unita' Sanitaria Locale Foggia 2 ha richiesto la dichiarazione di interruzione del procedimento sulla base dell'art. 11, comma 3-bis della legge Regione Puglia n. 20/2002 come modificato dalla legge Regione Puglia n. 1/2004; Rilevato che parte appellante Associazione «Le Patriarche» Italia Onlus ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 11, comma 3-bis della suindicata legge, in base alla quale alle gestioni liquidatorie delle cessate unita' sanitarie locali della Regione Puglia si applicano le norme di agli artt. 200 e 201 legge fallimentare, con conseguente potere della regione di sottoporre le succitate gestioni liquidatorie al regime della liquidazione coatta amministrativa e conseguente interruzione dei procedimenti civili avviati dai creditori di dette gestioni; Ritenuto che l'eccepita violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera L della Costituzione italiana (in quanto la su indicata norma di cui al comma 3-bis, art. 11 consentirebbe alla Regione Puglia di legiferare in una materia sottratta alla competenza legislativa delle regioni, e cioe', in materia finanziaria e non strettamente sanitaria, oltre che in materia processuale consentendo di sottrarre l'esame di una controversia civile al giudice ordinario (inteso come giudice competente per materia e territorio) per trasferirlo alla competenza del giudice della liquidazione coatta amministrativa in chiara violazione anche dell'art. 2, legge fall. che attribuisce tale potere alla «legge» da intendersi come legge nazionale e non solo regionale) non appare manifestamente infondata, in quanto detta norma conferirebbe alla Regione Puglia poteri legislativi in materia di natura finanziaria e processuale, e non prettamente sanitaria in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera L della Costituzione italiana nella sua attuale formulazione; Ritenuto che la questione sollevata appare rilevante, quanto meno, ai fini della decisione dell'istanza di interruzione del presente procedimento;
P. Q. M. Rimette alla Corte costituzionale gli atti del presente procedimento per l'esame dell'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 3-bis della legge promulgata dalla Regione Puglia in data 9 dicembre 2002 come modificato dalla legge Regione Puglia n. 1 promulgata in data 7 gennaio 2004, in quanto sospetto di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera L della Costituzione italiana per l'attribuzione alla Regione Puglia di poteri legislativi in materia sottratta alla competenza regionale, non attenendo la materia disciplinata dalla succitata norma al settore sanitaria, ma piuttosto a quello finanziario e processuale di competenza esclusiva dello Stato italiano; Dispone che la presente ordinanza di rimessione venga trasmessa, unitamente agli atti, alla Corte costituzionale -- Roma, e venga notificata al Presidente del Consigli dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera del Parlamento della Repubblica italiana; Dispone, conseguentemente, la sospensione del presente procedimento sino alla decisione della Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa. Cosi' deciso nella camera di consiglio della I Sezione Civile della Corte d'appello, in Torino il 24 settembre 2004. Il Presidente: Gamba 05C0510