N. 236 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 2005

Ordinanza  emessa  il  11 gennaio  2005  dalla Commissione tributaria
provinciale di Alessandria sul ricorso proposto da SIL.PAT. S.n.c. di
Adami  Ornella  e  Maltrotto  Giuseppe contro Agenzia delle Entrate -
Ufficio di Tortona.

Sanzioni  amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di
  lavoro  sommerso  e  previdenza  sociale  -  Ammenda  -  Competenza
  all'irrogazione  attribuita all'Agenzia delle Entrate - Conseguente
  competenza  del  giudice  tributario  sulle  relative controversie,
  anziche'  del  giudice  ordinario  (del  lavoro) - Irrazionalita' -
  Violazione  del  principio  del  divieto  di istituzione di giudici
  speciali.
- Decreto-legge   22 febbraio  2002,  n. 12,  art. 3,  comma 3,  come
  sostituito  in  sede  di  conversione  dalla  legge 23 aprile 2002,
  n. 73, in relazione all'art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
- Costituzione,   artt. 102,   comma   secondo,   e  VI  Disposizione
  transitoria e finale.
In subordine:  Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni
  in  materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella
  misura  dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro,
  relativo  a  ciascun  lavoratore,  calcolato sulla base dei vigenti
  contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio
  dell'anno  e la data di constatazione della violazione - Violazione
  del  principio  di uguaglianza per irrazionalita' ed ingiustificato
  eguale trattamento di situazioni diverse.
- Decreto-legge   22 febbraio  2002,  n. 12,  art. 3,  comma 3,  come
  sostituito dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.18 del 4-5-2005 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 335/04 depositato
il  6  luglio 2004 avverso atto irr. sanz. n. R04LS0300005/2004 sanz.
amministr. 2002;
    Contro  Agenzia  Entrate Ufficio Tortona proposto dai ricorrenti:
SIL.PAT. S.n.c. di Adami Ornella e Maltrotto Giuseppe, via Don Sturzo
n. 14   -   15057   Tortona  (Alessandria),  difeso  da:  Siess  avv.
Alessandro,  via  Emilia  n. 182 - 15057 Tortona (Alessandria), Adami
Ornella,  via  Morandi  n. 24 - 20041 Agrate Brianza (Milano), difeso
da:  Siess  avv.  Alessandro,  via  Emilia  n. 182  -  15057  Tortona
(Alessandria).

                            O s s e r v a

    Ricevuta   la  notifica  di  un  provvedimento  irrogativo  della
sanzione  prevista  dall'art. 3,  comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002,
n. 12,  nel  testo  risultante  dalla  legge di conversione 23 aprile
2002,  n. 73,  la  societa'  ricorrente  lo  impugna  lamentando vizi
procedurali nella contestazione e infondatezza nel merito.
    Dall'esame  della  norma  citata,  questa  Commissione ritiene di
eccepire  d'ufficio  due  motivi di incostituzionalita', che pertanto
devono  essere  sottoposti,  in  via  gradata,  al vaglio della Corte
costituzionale,  attesa la loro rilevanza rispetto al decidendum e la
loro non manifesta infondatezza.
    Va  anzitutto  rilevato che per il combinato disposto dell'art. 3
citato  e  dell'art. 2,  primo  comma,  del  d.lgs.  31 dicembre 1992
n. 546,  la  designazione  -  da parte del legislatore - dell'Ufficio
delle   entrate  quale  Ufficio  competente  alla  irrogazione  della
sanzione  di  cui  allo  stesso art. 3, determina la estensione della
giurisdizionedella  Commissione tributaria ad una materia estranea al
processo tributario, quale e' quella dell'accertamento dell'esistenza
di  un  rapporto  di  lavoro  subordinato cosidetto sommerso. Ritiene
questa  Commissione  che  tale  estensione  violi l'art. 102, secondo
comma  e  la  VI  disposizione transitoria della Costituzione, giusta
l'insegnamento  della  Corte  costituzionale,  secondo  il  quale  il
riordino  delle  giurisdizioni  «speciali»  trova  il  limite  di non
snaturare  le  materie attribuite alla loro competenza (cfr. sentenza
23  aprile  1998,  n. 144).  A tacer del fatto che l'esclusione della
prova  testimoniale,  giustificata  dalla  specificita'  del processo
tributario  (cfr. Corte costituzionale 21 gennaio 2000, n. 18) mal si
concilierebbe   comunque   con   un  giudizio  il  cui  contenuto  e'
normalmente  quello  di  accertare  l'esistenza  di  un  rapporto  di
subordinazione.
    In    via    subordinata    a   quanto   precede,   va   rilevata
l'incostituzionalita'  dell'art. 3  piu'  volte citato, per contrasto
con  l'art. 3  della  Costituzione,  laddove  la  norma  indica in un
elemento  fisso (il primo giorno dell'anno) il dies a quo del periodo
cui  fare riferimento per la determinazione della pena. La disparita'
di trattamento appare evidente sol che si pensi che la determinazione
della pena, non riferita alla durata effettiva del rapporto di lavoro
sommerso,  trova  identico  parametro, secondo la norma in esame, per
coloro  cui  la  contestazione  e'  stata  fatta  nello stesso giorno
dell'anno,  indipendentemente  dal  giorno  in  cui  e'  iniziato  il
comportamento   sanzionato  (e  quindi  indipendentemente  dalla  sua
durata);  con  che,  di  riflesso, la sanzione cosi' come configurata
dalla  legge,  crea una disparita' di trattamento tra coloro che, pur
avendo  commesso  una  violazione di uguale durata, hanno ricevuto la
contestazione in un differente giorno dell'anno.
    La  rilevanza  delle  questioni  di illegittimita' e' in re ipsa,
giacche'   il  giudizio  sulla  legittimita'  dell'irrogazione  della
sanzione,  messa  in dubbio da ricorrente sotto il profilo del merito
dipende comunque dalla permanenza nell'ordinamento dell'art. 3, comma
3, della legge n. 73 del 2002.
    Ovviamente  i  rilievi  di  incostituzionalita' assorbono, per la
loro pregiudizialita', motivi di impugnazione.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953;
    Dichiara  rilevanti  e non manifestamente infondate, per i motivi
sopra  esposti,  sia  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 3,  terzo comma, d.l. 22 febbraio 2002, come sostituito, in
sede  di  conversione, dalla legge 23 aprile 2002 n. 73, in relazione
all'art. 31  dicembre  1992  n. 546,  per  contrasto  con l'art. 102,
secondo  comma  e  la VI disposizione transitoria della Costituzione;
sia,  in via subordinata, la questione di legittimita' costituzionale
dello stesso art. 3 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
    Per  l'effetto,  dispone l'immediata trasmissione degli atti alla
Corte  costituzionale a cura della segreteria, e sospende il giudizio
in corso.
    Manda alla segreteria della Commissione di notificare la presente
ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e di
comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Alessandria, addi' 16 dicembre 2004
                       Il Presidente: Boverio
Il relatore: Zorzoli  05C0513