N. 236 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 2005
Ordinanza emessa il 11 gennaio 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria sul ricorso proposto da SIL.PAT. S.n.c. di Adami Ornella e Maltrotto Giuseppe contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Tortona. Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda - Competenza all'irrogazione attribuita all'Agenzia delle Entrate - Conseguente competenza del giudice tributario sulle relative controversie, anziche' del giudice ordinario (del lavoro) - Irrazionalita' - Violazione del principio del divieto di istituzione di giudici speciali. - Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito in sede di conversione dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. - Costituzione, artt. 102, comma secondo, e VI Disposizione transitoria e finale. In subordine: Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalita' ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse. - Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73. - Costituzione, art. 3.(GU n.18 del 4-5-2005 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 335/04 depositato il 6 luglio 2004 avverso atto irr. sanz. n. R04LS0300005/2004 sanz. amministr. 2002; Contro Agenzia Entrate Ufficio Tortona proposto dai ricorrenti: SIL.PAT. S.n.c. di Adami Ornella e Maltrotto Giuseppe, via Don Sturzo n. 14 - 15057 Tortona (Alessandria), difeso da: Siess avv. Alessandro, via Emilia n. 182 - 15057 Tortona (Alessandria), Adami Ornella, via Morandi n. 24 - 20041 Agrate Brianza (Milano), difeso da: Siess avv. Alessandro, via Emilia n. 182 - 15057 Tortona (Alessandria). O s s e r v a Ricevuta la notifica di un provvedimento irrogativo della sanzione prevista dall'art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, nel testo risultante dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73, la societa' ricorrente lo impugna lamentando vizi procedurali nella contestazione e infondatezza nel merito. Dall'esame della norma citata, questa Commissione ritiene di eccepire d'ufficio due motivi di incostituzionalita', che pertanto devono essere sottoposti, in via gradata, al vaglio della Corte costituzionale, attesa la loro rilevanza rispetto al decidendum e la loro non manifesta infondatezza. Va anzitutto rilevato che per il combinato disposto dell'art. 3 citato e dell'art. 2, primo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, la designazione - da parte del legislatore - dell'Ufficio delle entrate quale Ufficio competente alla irrogazione della sanzione di cui allo stesso art. 3, determina la estensione della giurisdizionedella Commissione tributaria ad una materia estranea al processo tributario, quale e' quella dell'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato cosidetto sommerso. Ritiene questa Commissione che tale estensione violi l'art. 102, secondo comma e la VI disposizione transitoria della Costituzione, giusta l'insegnamento della Corte costituzionale, secondo il quale il riordino delle giurisdizioni «speciali» trova il limite di non snaturare le materie attribuite alla loro competenza (cfr. sentenza 23 aprile 1998, n. 144). A tacer del fatto che l'esclusione della prova testimoniale, giustificata dalla specificita' del processo tributario (cfr. Corte costituzionale 21 gennaio 2000, n. 18) mal si concilierebbe comunque con un giudizio il cui contenuto e' normalmente quello di accertare l'esistenza di un rapporto di subordinazione. In via subordinata a quanto precede, va rilevata l'incostituzionalita' dell'art. 3 piu' volte citato, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, laddove la norma indica in un elemento fisso (il primo giorno dell'anno) il dies a quo del periodo cui fare riferimento per la determinazione della pena. La disparita' di trattamento appare evidente sol che si pensi che la determinazione della pena, non riferita alla durata effettiva del rapporto di lavoro sommerso, trova identico parametro, secondo la norma in esame, per coloro cui la contestazione e' stata fatta nello stesso giorno dell'anno, indipendentemente dal giorno in cui e' iniziato il comportamento sanzionato (e quindi indipendentemente dalla sua durata); con che, di riflesso, la sanzione cosi' come configurata dalla legge, crea una disparita' di trattamento tra coloro che, pur avendo commesso una violazione di uguale durata, hanno ricevuto la contestazione in un differente giorno dell'anno. La rilevanza delle questioni di illegittimita' e' in re ipsa, giacche' il giudizio sulla legittimita' dell'irrogazione della sanzione, messa in dubbio da ricorrente sotto il profilo del merito dipende comunque dalla permanenza nell'ordinamento dell'art. 3, comma 3, della legge n. 73 del 2002. Ovviamente i rilievi di incostituzionalita' assorbono, per la loro pregiudizialita', motivi di impugnazione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953; Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, per i motivi sopra esposti, sia la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, terzo comma, d.l. 22 febbraio 2002, come sostituito, in sede di conversione, dalla legge 23 aprile 2002 n. 73, in relazione all'art. 31 dicembre 1992 n. 546, per contrasto con l'art. 102, secondo comma e la VI disposizione transitoria della Costituzione; sia, in via subordinata, la questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 3 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Per l'effetto, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della segreteria, e sospende il giudizio in corso. Manda alla segreteria della Commissione di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Alessandria, addi' 16 dicembre 2004 Il Presidente: Boverio Il relatore: Zorzoli 05C0513