N. 243 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 novembre 2004
Ordinanza emessa il 30 novembre 2004 dal tribunale di Torino nel procedimento civile tra Altovino Linda contro Olsa S.p.A. ed altra Lavoro (rapporto di) - Lavoratore assunto con contratto di lavoro temporaneo - Mancanza di forma scritta del contratto - Previsione della trasformazione in contratto a tempo determinato, anziche' a tempo indeterminato - Erronea formulazione della disposizione censurata nella parte in cui prevede che debba sostituirsi la parola «indeterminato» con la parola «determinato» nel secondo periodo dell'art. 10, comma 2, l. n. 196/1997, anziche' nel primo periodo - Irrazionalita' - Incidenza sul principio di tutela del lavoro - Violazione del principio di soggezione del giudice alla legge nel senso dell'imposizione al giudice dell'applicazione di una legge assurda. - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 117, comma 1, lett. c). - Costituzione, artt. 3, 35 e 101.(GU n.19 del 11-5-2005 )
IL TRIBUNALE Nella causa n. R.G.L. 3763/2004 - Oltovino Linda contro Olsa S.p.A. e contro Generale Industrielle Italia S.p.A.; A seguito della discussione dei difensori; Visto l'art. 23, legge n. 87 1953; Emette la seguente ordinanza. Con ricorso depositato presso la cancelleria della sezione lavoro del Tribunale di Torino il 26 marzo 2004, si costituiva in giudizio Altovino Linda, esponendo di aver sottoscritto un contratto di prestazione di lavoro temporaneo in data 10 gennaio 2001 con la convenuta Generale Industrielle Italia S.p.A., impegnandosi a lavorare presso la societa' utilizzatrice Olsa S.p.A., anch'essa citata in giudizio; affermava la ricorrente che il suo contratto con la Generale Industrielle Italia, pur presentandosi come contratto di lavoro a tempo determinato, non prevedeva in realta' alcun termine all'attivita' lavorativa, violando quindi l'art. 3, comma 3, lett. g), della legge n. 196/1997; chiedeva quindi che il giudice dichiarasse l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti della Olsa o, in subordine, della Generale Industrielle Italia. Si costituivano entrambe le convenute resistendo alla pretesa attorea. All'udienza del 20 luglio 2004 il giudice dichiarava l'invalidita' del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo datato 10 gennaio 2001, per violazione dell'art. 3, comma 3, lett. g) della legge n. 196/1997, accogliendo la tesi attorea secondo la quale in tale contratto non era previsto un termine allo svolgimento dell'attivita' lavorativa presso l'impresa utilizzatrice. Esclusa ratione temporis l'applicabilita' al caso di specie della legge n. 368/2001, il giudice si accingeva quindi a dichiarare che, stante la mancanza del termine, il rapporto doveva considerarsi a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa fornitrice, ai sensi dell'art. 10, della legge 196/1997, cosi' come riportato sul «Codice del lavoro» edito da «Il Sole 24 Ore» (edizione 2002), allorche' si accorgeva che la norma portava una dizione opposta nel «Codice del Lavoro» edito da «La Tribuna» (edizione 2003), cosi' come anche nella banca elettronica della «Legge IPSOA». L'art 10 di cui trattasi, infatti, (gia' esplicitamente aggiornato ai sensi dell'art. 117, comma 1, lett. c). della legge 388/2000) secondo il codice de «Il sole 24 Ore» recita «... 2) Il lavoratore che presti la sua attivita' a favore dell'impresa utilizzatrice si considera assunto da quest'ultima con contratto di lavoro a tempo determinato, nel caso di mancanza di forma scritta nel contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 1 comma 5. In caso di mancanza di forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'art. 3, ovvero degli elementi di cui al citato art. 3, terzo comma, lett. g), il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo si trasforma in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa fornitrice». Negli altri codici sopra citati, invece, la norma viene riportata invertendo le parole «determinato» ed «indeterminato», e quindi recita (anch'essa gia' esplicitamente aggiornata ai sensi del citato art. 117, comma 1, lett. c.): «... 2) il lavoratore che presti la sua attivita' a favore dell'impresa utilizzatrice si considera assunto da quest'ultima con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di mancanza di forma scritta nel contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 1 comma 5. In caso di mancanza di forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'art. 3, ovvero degli elementi di cui al citato art. 3,terzo comma, lett. g), il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo si trasforma in contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'impresa fornitrice». Quest'ultima redazione e' evidentemente assurda, poiche', come accade nel caso prospettato a questo giudice, nel momento in cui viene accertata l'inesistenza di un termine nel contratto fra lavoratore e impresa di lavoro interinale, e' chiaro che la pronuncia non puo' per definizione trasformare il contratto col lavoratore in un contratto a tempo «determinato», proprio perche' un termine non esiste, ed il giudice non saprebbe come indicarlo od individuarlo, se non in maniera del tutto arbitraria o fantasiosa. La discrepanza lasciava perplessi avvocati e giudice, ed in se' era risolubile semplicemente andando a leggere la Gazzetta Ufficiale. Cio' fatto, lo scrivente crede di essere riuscito a ricostruire quello che e' accaduto. L'iniziale redazione dell'art. 10 della legge 196/1997, antecedente alla modifica operata dalla citata legge n. 388/2000, prevedeva in entrambe le ipotesi di cui sopra che il contratto di lavoro si trasformasse in un contratto a tempo indeterminato, e questo sia nel caso di mancanza di forma scritta del contratto di fornitura (negozio che intercorre fra impresa fornitrice ed impresa utilizzatrice), sia nel caso di mancanza di forma scritta ovvero dell'indicazione del termine, con riferimento al contratto per prestazioni di lavoro temporaneo (negozio che intercorre tra il lavoratore e l'impresa fornitrice). Con l'art. 117 della legge n. 388/2000 il legislatore ha evidentemente (cosi' almeno farebbe supporre una logica elementare) ritenuto di dover confermare, nella prima ipotesi, un contratto a tempo determinato che era stato regolarmente stipulato dal lavoratore, nel momento in cui la mancanza di forma scritta riguardava in realta' un contratto a lui estraneo, sanzionando cioe' l'impresa utilizzatrice con l'attribuire ad essa la titolarita' del rapporto di lavoro, ma conservando la validita' di un termine regolarmente apposto al contratto di prestazione di lavoro temporaneo, termine della cui esistenza il lavoratore era perfettamente consapevole; nella seconda ipotesi invece l'inesistenza della forma scritta o del termine finale nel contratto di lavoro stipulato dal dipendente con l'impresa fornitrice, correttamente e logicamente viene ad implicare la «normale» trasformazione del contratto a termine in un rapporto a tempo indeterminato. E' comunque un dato di fatto che nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2000, n. 219/L l'esatta dizione del piu' volte citato art. 117 risulta la seguente: «... c) all'art. 10, comma secondo, secondo periodo, le parole "a tempo indeterminato" sono sostituite dalle seguenti: "a tempo determinato"». Ritiene il giudice che non possano sussistere dubbi sul fatto che il legislatore o il redattore della Gazzetta Ufficiale abbia commesso una sorta di lapsus calami indicando che doveva essere modificato il secondo invece del primo periodo. E tale assurdita' e' probabilmente stata colta dal redattore del «Codice del Lavoro» del Sole 24 Ore, che ha in realta' modificato l'aggettivo nel primo e non nel secondo comma; ma non ritiene il giudice di poter a sua volta effettuare questa modifica alla lettera della legge, per quanto assurdo si presenti il risultato della pedissequa applicazione del citato art. 117. Non resta quindi che prospettare la questione a codesta Corte, perche' pronunci l'incostituzionalita' dell'art. 117 della legge n. 388/2000 nella parte in cui prevede, al comma 1, lett. c) la sostituzione della parola «indeterminato» con la parola «determinato» nel secondo periodo dell'art. 10, comma 2, legge n. 196/1997, anziche' nel primo periodo, per illogicita' ed assurdita' della disposizione, e quindi per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sempre invocato nelle ipotesi di irrazionalita' oggettiva ed insuperabile di una norma di legge, art. 35 sotto il profilo della tutela del lavoro, ma soprattutto dell'art. 101 che si spera possa essere letto come previsione che l'assoggettamento del giudice alla legge debba implicare la possibilita' di applicare una norma che non si riveli assurda, assurdita' intrinseca al fatto che, come gia' chiarito, se il giudice fosse tenuto a costituire con sentenza un rapporto di lavoro a tempo determinato fra lavoratore e impresa fornitrice, non saprebbe quale termine apporre a tale contratto, proprio perche', per definizione, tale termine non esisteva nel contratto di lavoro stipulato dal dipendente. Occorre solo ancora precisare che ritiene il giudice piu' corretto prospettare l'incostituzionalita' dell'art. 117 piuttosto che non quella dell'art. 10 della legge n. 196/1997 modificato dal citato art. 117, poiche' in tal modo si conserva in maniera piu' precisa la volonta' del legislatore, che «sembra» aver inteso consentire la validita' del contratto di lavoro a tempo determinato nell'ipotesi che vi sia mancanza di forma scritta nel contratto di fornitura, ma non in quello di «prestazione di lavoro temporaneo». La questione e' quindi rilevante e non manifestamente infondata. Ove per caso, anche se non e' facile comprendere come possa accadere, codesta Corte non ritenga di dover modificare l'art. 117, si spera che il giudice delle Leggi possa almeno indicare all'estensore dell'ordinanza quale termine finale dovrebbe venire apposto al nuovo contratto a tempo determinato col dispositivo della sentenza definitiva.
P. Q. M. Ritiene rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 117, della legge n. 388/2000 nella parte in cui prevede, al comma 1, lett. c) che debba sostituirsi la parola «indeterminato» con la parola «determinato» nel secondo periodo dell'art. 10, comma 2, legge n. 196/1997, anziche' nel primo periodo, per contrasto con gli artt. 3, 35 e 101 della Costituzione. Manda alla cancelleria di provvedere all'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, alla sua notifica alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' alla sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Torino, addi' 30 novembre 2004 Il giudice: Grassi 05C0526