N. 244 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 ottobre 2004
Ordinanza emessa il 26 ottobre 2004 dal tribunale di Roma nel procedimento civile tra Giardini Mario ed altri contro Regione Lazio Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni regionali - Variazioni della tariffa da parte della Regione Lazio - Raddoppio, disposto dalle leggi regionali nn. 9 e 10/1995, degli importi in vigore al 31 dicembre 1994, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale n. 30/1980 e successive modifiche - Superamento del limite di aumento annuale (venti per cento) consentito dalla legislazione statale - Lesione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali - Esorbitanza dalle competenze spettanti alle Regioni in base al nuovo Titolo V della Costituzione - Questione riproposta a seguito di restituzione atti disposta dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 73/2002. - Legge della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 9, art. 1; legge della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 10, art. 1. - Costituzione, artt. 117 e 119, in relazione all'art. 4, comma 5, della legge 14 giugno 1990, n. 158 [rectius: all'art. 3, comma 5, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158].(GU n.19 del 11-5-2005 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36180 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1997 e vertente tra Giardini Mario (La Rustica), Cervi Lorenzo (Monteleone Sabino Oliveto), Pozzi Piero (Accumoli), Pozzi Piero (Vallecupola), Pasqualini Nellusco (Valle Luterana), Flati Renato (Vejano), Corradini Giorgio (Orvinio), Torlonia Alessandro - amm. A. A. Musignano (Musignano), Cimini Antonio (Maentina), Odescalchi Ladislao (La Castagneta), Iazzoni Tullio (Montelibretti), Cartoni Enrico (Filissano), Orsini Rolando (Bassano Romano), Grispignini Filippi Rosa (Menicozzo), Massimo Lancellotti Ascanio (Poggio Oriolo), Tecchi Cristofari Celiani (Carbonara), Pascucci Antonio (Grotta Nuova), Saperdi Romano (Castelluzzo), Savioli Franca ved. Turriziani (Nerola), Sovrano Militare Ordine di Malta - legale rappresentante (Sugarella), Il Gallo S.r.l. - legale rappresentante (Gallo), Guglielmi Giacinto (Sant'Agostino), Gallo Luciano (Settevene), Pieri Gio Piero (Canino), Brucchietti Franco (Farnese), Toschi Silvana (Borbona), Giuliani Santino (Gallicella), Camilli Piero (Mezzano), Chiarini Giuseppe Ferdinando (Fondaccio), Lovello Giuseppina (Pozzaglia Sabino), Fischietti Ignazio (Nepi), Pandolfi Vincenzo (Il Centrone), Mascetti Sbardella Maria Teresa (Tonecchia Nuova), Biuso Giorgio (Medio Tevere), Fondi Aldo (Castei di Salce), Bernabei Anton Giuseppe quale erede del padre Tito (Monti di Castro), Ciaramella Igino (Rocchigiana), Mele Amedeo (Castel Bagnolo), Chiri Leonardo (Casal di Galeria), Chiri Leonardo (La Vacchereggia di Civitella), Patrizi Montoro Innocenzo (Castel Giuliano Sasso), Ianneli Saverio (Torricella Sabina), Di Muzio Giovanni (Casalone), Brandizzi Carlo (Lazzaria), Iacoponi Guglielmo (San Francesco), Agnelli Maria Sole (Catel Lombardo), Lazzari Valerio Maria (Vaccareggia), Rossini Adolfo (Filippo Sbardella), Pietroni Maria Luisa vedova De Santis (La Marcigliana), Di Stefano Alfredo (Vicarello), Vella Riccardo (Greppo Marino), Pierdomenico Ezio Francesco (Pantalla), Profili Aldo (Borghetto), Carloni Tarcisio (Barbarano Romano), Cimini Antonio (Torrecchia Vecchia), Borgia Enrico (Scandriglia Ponticelli), Giardini Mario quale presidente E.P.S. Lazio il quale interviene ad adiuvandum; tutti elettivamente domiciliati in Roma via Ennio Quirino Visconti n. 85, presso l'avvocato Francesco D'Audino che li rappresenta e difende per procura in calce alla citazione, attori; E Regione Lazio, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege, convenuto. O s s e r v a Con citazione notificata il 7 agosto 1997, gli attori, tutti titolari di aziende faunistico-venatorie site nel Lazio e soggette a tassa di concessione regionale, convenivano in giudizio la Regione Lazio esponendo: di aver corrisposto dal 1992 la tassa di concessione regionale nella misura di lire 6.050 per ettaro fissata con la tariffa approvata con decreto legislativo n. 230/1991 e rettificata in aumentato con il decreto legislativo n.31/1992; di aver corrisposto anche una sovrattassa di 100 lire per ogni cento lire di tassa per ettaro in base ad una nota inserita nella tabella approvata; che nel frattempo entrava in vigore la nuova legge sulla caccia (n. 157/1992) che all'art. 16 disciplinava le nuove aziende faunistico venatorie disponendo che erano soggette a tassa di concessione regionale, ma escludendo altri oneri tributari e soprattutto la famosa ed inesistente soprattassa; che la soprattassa veniva richiamata in vita dall'art. 41 n. 8 della legge regionale del Lazio n. 17/1995; che le leggi regionali nn. 9 e 10 del 23 marzo 1995 disponevano l'aumento del 100% delle tasse sulle concessioni regionali e altre tasse e sovrattasse; che il 20 dicembre 1995 veniva pubblicata l'ultima edizione della legge regionale del Lazio n. 30/1980 con la quale l'importo della tassa veniva portato a lire 12.130 ribadendosi nella nota l'esistenza di una soprattassa di pari importo da versare contestualmente; che le note alle tariffe approvate con i decreti legislativi nn. 230/1991 e 31/1992 non avevano le caratteristiche di disposizione legislativa in contrasto con legge delega n. 158/1990 ed erano da considerarsi apocrifi atti amministrativi disapplicabili dal giudice ordinario ex artt. 4 e 5 legge n. 2248/865 allegato E; che, nel caso in cui fosse ravvisabile forza di legge nella nota predetta, era evidente la sua incostituzionalita' per violazione degli artt. 3, 23, 53 della Costituzione; che, in ogni caso dal 1992 al 1995, gli attori avevano corrisposto, oltre alla tassa pari a lire 6.065 per ettaro, anche l'illegittima soprattassa di pari importo; che, viziata da illegittimita' costituzionale nei confronti degli artt. 117 e 118 della Costituzione era l'art. 41 n. 8 della legge regionale del Lazio n. 17/1995 che aveva legislativamente stabilito per le a.f.v. l'obbligo del pagamento della sovrattassa; che alla stessa censura non sfuggivano le leggi regionali del Lazio nn. 9 e 10 del 1995 che, al di fuori di ogni potere avevano apportato un aumento del 100% degli importi in vigore; che da disapplicare era anche la riedizione della legge n. 30/1980 e che, nel caso in cui fosse riconoscibile carattere legislativo alla riedizione predetta la stessa non poteva sfuggire alla sanzione d'incostituzionalita' per violazione degli artt. 117 e 118 in relazione agli artt. 3, 23, e 53 della Costituzione; che anche dal 1995 la somma da corrispondere era di lire 6.015 e le somme pagate in eccesso per raddoppio dei tributi e per sovrattassa erano da restituire. Cio' premesso gli attori, previa disapplicazione dei provvedimenti indicati e, se necessario, previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, chiedevano fosse pronunciata la condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagate in eccesso. Con comparsa depositata il 26 marzo 1998 si costituiva in giudizio la convenuta affermando l'infondatezza della domanda e delle sollevate questioni di legittimita' costituzionale. Esaurita la trattazione la causa veniva trattenuta una prima volta in decisione. Con ordinanza in data 12 aprile 2001 il tribunale rigettava per manifesta infondatezza le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dagli attori nei confronti del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e del decreto legislativo 23 gennaio 1992, n. 31 con riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, nonche' nei confronti dell'art. 41, comma ottavo, della legge regionale del Lazio 2 maggio 1995, n. 17 con riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione. Con lo stesso provvedimento era invece disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, accertata la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata dagli attori nei confronti dell'art. 1 della legge regionale del Lazio 10 marzo 1995, n. 9 e dell'art. 1 della legge regionale del Lazio 10 marzo 1995, n. 10 con riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione per violazione dei limiti derivanti dall'art. 4, quinto comma della legge 14 giugno 1990, n. 158 nella parte in cui le disposizioni di legge predette prevedono l'aumento degli importi delle tasse e delle sovrattasse sulle concessioni regionali previsti nella tariffa allegata alla legge regionale del Lazio 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni previste dalla legge statale e regionale in misura superiore al 20% dell'importo in vigore al 31 dicembre 1994. Osservava in particolare il tribunale «Le leggi regionali n. 9 e 10 del 1995 che hanno raddoppiato gli importi previsti dalla tariffa sembrano, al contrario, in contrasto con i limiti fissati dal quinto comma dell'art. 4 della legge statale n. 158/1990. Prevede detta disposizione: «Con legge regionale possono essere disposti, entro il 31 ottobre di ciascun anno, aumenti della tariffa anche solo con riferimento ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20% degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale d'incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative». Detta disposizione appare limitare la potesta' legislativa regionale nel senso che i provvedimenti di aumento delle tasse sulle concessioni regionali debbano essere emanati entro il 31 ottobre di ciascun anno e che, nel quantificare gli aumenti, i provvedimenti in questione debbano far riferimento, nel caso in cui si voglia superare la soglia del 20%, all'aumento disposto dallo Stato per le concessioni governative con riferimento agli importi dovuti per le medesime concessioni per l'anno precedente. Decorso il termine del 31 ottobre di ogni anno senza che sia stato disposto aumento corrispondente agli aumenti previsti per le concessioni statali, sembra che le regioni, consumato il loro potere senza avvalersi della facolta' predetta, non possano negli anni successivi disporre un aumento se non nei limiti del 20% ordinariamente previsto. Deve quindi ritenersi che la Regione Lazio potesse disporre dal 1995 a 1996 aumenti superiori al 20% solo nel caso in cui lo Stato avesse aumentato in misura superiore a detta percentuale le tasse sulle concessioni governative con riferimento ai medesimi periodi. Nel caso concreto il legislatore regionale ha omesso di disporre per il 1993 entro il 31 ottobre 1992, aumenti corrispondenti agli aumenti disposti per le tasse sulle concessioni governative dall'art. 10 della legge 11 luglio 1992, n. 333, in tal modo esaurendo il proprio potere. L'aumento del 100%, in misura eccedente il 20%, degli importi delle tasse sulle concessioni regionali disposto con gli artt. 1 delle leggi regionali del Lazio 20 marzo 1995, nn. 9 e 10 parrebbe quindi in contrasto con l'art. 119 della Costituzione con riferimento ai limiti imposti dall'art. 4, quinto comma della legge n. 158/1992. E' principio consolidato, infatti, che in materia tributaria le regioni possano legiferare solo nei limiti previsti dalle leggi della Repubblica con competenza meramente attuativa. La questione oltre che non manifestamente infondata, appare rilevante ai fini del decidere. Gli attori, sul presupposto dell'arbitrarieta' dell'aumento del 100% di tasse e sovrattasse, chiedono la condanna della Regione Lazio alla restituzione delle somme indebitamente pagate dopo il 1995. La dichiarazione d'illegittimita' costituzionale delle norme in questione comporterebbe l'accoglimento delle domande di ripetizione, che appaiono azionate entro il termine di decadenza triennale, delle somme pagate oltre il limite di aumento consentito dalla legge statale». La Corte costituzionale, con ordinanza n. 73/2002, rilevato che successivamente all'ordinanza di rimessione, era entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 i cui artt. 3 e 5 avevano sostituito l'intero testo degli artt. 117 e 119 della Costituzione, disponeva la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della questione. Con l'atto di riassunzione gli attori hanno nuovamente sollevato questione di legittimita' costituzionale nei confronti dei decreti legislativi nn. 230/1991 e 32/1992 e dell'art. 41 n. 8 della legge della Regione Lazio n. 17/1995. Si tratta di questioni che devono essere dichiarate inammissibili ex art. 24 legge costituzionale n. 87/1953 in quanto nessun nuovo profilo di illegittimita' costituzionale viene evidenziato essendosi limitati gli attori a citare gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Questo giudice ritiene invece che la questione di legittimita' costituzionale, gia' oggetto di rimessione alla Corte costituzionale, sia tuttora non manifestamente infondata e rilevante anche alla luce della legge costituzionale n. 3/2001. Dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (Sentenze nn. 241 e 37 del 2004) emerge che in materia tributaria permane la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali (art. 117, secondo comma, lettera e) tra i quali rientrano anche i tributi il cui gettito sia destinato in tutto o in parte alle regioni e agli altri enti locali. La potesta' legislativa residuale attribuita alle regioni (art. 117, quarto comma) da esercitarsi nei limiti dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, riguarda solo i «tributi propri» delle regioni e degli altri enti locali, cioe' i tributi dalle medesime istituiti in base alle competenze legislative di cui all'art. 119 della Costituzione. E' anche principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 296, 297 e 311 del 2003) che i tributi interamente disciplinati dallo Stato, salvo un limitato potere di variazione attribuito alle regioni, non possono essere considerati «tributi propri» delle regioni ai fini del novellato art. 119 della Costituzione. Il tributo di cui si discute e' oggi interamente disciplinato dall'art. 4 della legge statale n. 158/1990 e dai decreti legislativi nn. 230/1991 e 31/1992 con la limitata possibilita' per le regioni di aumento della tariffa nei limiti di cui al quinto comma del citato art. 4. Anche il tributo di cui ci si occupa non puo' quindi essere definito «proprio» della regione. Le norme di legge regionale in questione appaiono quindi in contrasto anche con i novellati artt. 117 e 119 della Costituzione. In ordine alla rilevanza si richiamano le osservazioni fatte nella precedente ordinanza di cui si e' riportato il contenuto. Si impone quindi una nuova rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulle questioni indicate.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e 24 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dagli attori nei confronti del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, del decreto legislativo 23 gennaio 1992, n. 31 e dell'art. 41, ottavo comma, della legge regionale del Lazio 2 maggio 1995, n. 17; Accertata la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata dagli attori nei confronti dell'art. 1 della legge regionale del Lazio 20 marzo 1995, n. 9 e dell'art. 1 della legge regionale del Lazio 20 marzo 1995, n. 10 con riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione per violazione dei limiti derivanti dall'art. 4, quinto comma della legge 14 giugno 1990, n. 158 nella parte in cui le disposizioni di legge predette prevedono l'aumento degli importi delle tasse e delle sovrattasse sulle concessioni regionali previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni previste dalla legge statale e regionale in misura superiore al 20% dell'importo in vigore al 31 dicembre 1994; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente della giunta regionale del Lazio; Dispone che la presente ordinanza sia comunicata al presidente del consiglio regionale del Lazio; Roma, addi' 20 ottobre 2004 Il giudice: Bochicchio 05C0527