N. 245 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 dicembre 2004

Ordinanza  emessa  il  27 dicembre 2004 dal giudice di pace di Ortona
nel procedimento penale a carico di Valentinetti Tommaso

Processo  penale  - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto
  di  citazione a giudizio - Avviso all'imputato, a pena di nullita',
  della facolta' di ricorrere a riti alternativi - Mancata previsione
  -  Disparita'  di  trattamento  rispetto agli imputati per reati di
  competenza  del tribunale in composizione monocratica - Lesione del
  diritto  di  difesa - Violazione dei criteri di efficienza a cui e'
  improntata l'attivita' della pubblica amministrazione.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione,  artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, e 97, primo
  comma.
(GU n.19 del 11-5-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nel procedmiento n. 15/2002 R.G. e n. 252 /2002 R.G.N.R. a carico
di  Valentinetti  Tonmaso con l'avvocato Andrea Di Marco; imputazione
art. 186, comma secondo, Codice della Strada;
    Premesso    che    l'imputato    ha    eccepito   preliminarmente
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  20,  decreto legislativo
n. 274/2000  in  quanto  non  prevede  che  nell'atto  di citazione a
giudizio  debba  indicarsi  la  facolta' dell'imputato di ricorrere a
riti   alternativi   ne'  le  sanzioni  conseguenti  a  tale  carenza
(oblazione ex art. 162-bis c.p.);
    Ritenuto  che la Corte costituzionale gia' si e' espressa in caso
analogo dichiarando l'illegittimita' dell'art. 552 c.p.p. nella parte
in cui non prevedeva la nullita' della citazione a giudizio in quanto
mancante  della  previsione  di ricorrere a riti alternativi e che la
questione  proposta  nel  caso  di specie appare essere pregiudiziale
rispetto al giudizio principale;
    Tenuto   conto  che  la  giurisprudenza  di  merito  recentemente
formatasi  ha  ritenuto  di  poter applicarsi l'art. 162-bis c.p. per
taluni  reati  contravvenzionali  in  quanto  per  essi  le  sanzioni
originarie  sono  state  modificate dall'art. 52, decreto legislativo
n. 274/2000  (vedasi  ad  esempio  il  reato di cui all'art. 186 n. 2
decreto  del Presidente della Repubblica n. 285/1992) prevedendo esso
pena alternativa;
    Letto  anche  l'art. 58  d.lgs.  n. 274/2000  che equipara a pena
detentiva la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro
di  pubblica  utilita';  che  quindi per tali fattispecie l'imputato,
sussistendone   i   presupposti   di   legge,   puo'  essere  ammesso
all'oblazione;
    Considerata   la   rilevanza   della   questione  attenendo  essa
all'instaurazione  del  processo,  e  ritenuto  questo giudice che la
questione  non  sia manifestamente infondata, sussistendo ragionevole
dubbio   sulla   legittimita'  costituzionale  dell'art. 20,  decreto
legislativo n. 274/2000 per violazione:
        1)  dell'art. 3, primo comma della Cost. (per discriminazione
rispetto  agli imputati citati innanzi al tribunale che sono avvisati
della possibilita' a pena di nullita' ex art. 552 c.p.p.);
        2)  dell'art. 24,  secondo  comma  della  Cost.  (per diretta
violazione del diritto di difesa da parte dell'imputato che non viene
messo a conoscenza della facolta' di chiedere l'oblazione);
        3)  dell'art. 97,  primo  comma  della  Cost.  (perche' vi e'
violazione dei criteri di efficienza a cui dovrebbe essere improntata
l'attivita'  pubblica  in quanto con il mancato avviso l'imputato non
viene incentivato ad accedere al rito alternativo).
                              P. Q. M.
    Accoglie l'eccezione di incostituzionalita', sospende il giudizio
in   corso   e   dispone   la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale.
        Ortona, addi' 27 dicembre 2004
                    Il giudice di pace: Castaldi
05C0528