N. 245 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 dicembre 2004
Ordinanza emessa il 27 dicembre 2004 dal giudice di pace di Ortona nel procedimento penale a carico di Valentinetti Tommaso Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avviso all'imputato, a pena di nullita', della facolta' di ricorrere a riti alternativi - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto agli imputati per reati di competenza del tribunale in composizione monocratica - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei criteri di efficienza a cui e' improntata l'attivita' della pubblica amministrazione. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, e 97, primo comma.(GU n.19 del 11-5-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Nel procedmiento n. 15/2002 R.G. e n. 252 /2002 R.G.N.R. a carico di Valentinetti Tonmaso con l'avvocato Andrea Di Marco; imputazione art. 186, comma secondo, Codice della Strada; Premesso che l'imputato ha eccepito preliminarmente l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, decreto legislativo n. 274/2000 in quanto non prevede che nell'atto di citazione a giudizio debba indicarsi la facolta' dell'imputato di ricorrere a riti alternativi ne' le sanzioni conseguenti a tale carenza (oblazione ex art. 162-bis c.p.); Ritenuto che la Corte costituzionale gia' si e' espressa in caso analogo dichiarando l'illegittimita' dell'art. 552 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la nullita' della citazione a giudizio in quanto mancante della previsione di ricorrere a riti alternativi e che la questione proposta nel caso di specie appare essere pregiudiziale rispetto al giudizio principale; Tenuto conto che la giurisprudenza di merito recentemente formatasi ha ritenuto di poter applicarsi l'art. 162-bis c.p. per taluni reati contravvenzionali in quanto per essi le sanzioni originarie sono state modificate dall'art. 52, decreto legislativo n. 274/2000 (vedasi ad esempio il reato di cui all'art. 186 n. 2 decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1992) prevedendo esso pena alternativa; Letto anche l'art. 58 d.lgs. n. 274/2000 che equipara a pena detentiva la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilita'; che quindi per tali fattispecie l'imputato, sussistendone i presupposti di legge, puo' essere ammesso all'oblazione; Considerata la rilevanza della questione attenendo essa all'instaurazione del processo, e ritenuto questo giudice che la questione non sia manifestamente infondata, sussistendo ragionevole dubbio sulla legittimita' costituzionale dell'art. 20, decreto legislativo n. 274/2000 per violazione: 1) dell'art. 3, primo comma della Cost. (per discriminazione rispetto agli imputati citati innanzi al tribunale che sono avvisati della possibilita' a pena di nullita' ex art. 552 c.p.p.); 2) dell'art. 24, secondo comma della Cost. (per diretta violazione del diritto di difesa da parte dell'imputato che non viene messo a conoscenza della facolta' di chiedere l'oblazione); 3) dell'art. 97, primo comma della Cost. (perche' vi e' violazione dei criteri di efficienza a cui dovrebbe essere improntata l'attivita' pubblica in quanto con il mancato avviso l'imputato non viene incentivato ad accedere al rito alternativo).
P. Q. M. Accoglie l'eccezione di incostituzionalita', sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ortona, addi' 27 dicembre 2004 Il giudice di pace: Castaldi 05C0528