N. 249 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 novembre 2004

Ordinanza  emessa  il  25 novembre 2004 dal tribunale di Siracusa sul
ricorso proposto da Cancemi Nunzio

Ordinamento   giudiziario  -  Spese  di  giustizia  -  Compenso  agli
  ausiliari  del  magistrato  - Opposizione al decreto di pagamento -
  Competenza  del  Tribunale  in  composizione  monocratica  anziche'
  collegiale  -  Eccesso  di delega - Irragionevolezza, incidenza sul
  diritto di difesa e sul principio del giudice naturale.
- Decreto  legislativo 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, trasfuso nel
  d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76.
(GU n.19 del 11-5-2005 )
                            IL TRIBUNALE

    Esaminati  gli  atti  e  sciogliendo  la  riserva assunta in data
19 novembre  2004  sull'opposizione  a  decreto  di  liquidazione  di
onorari difensivi proposta dall'avv. Nunzio Cancemi,

                            O s s e r v a

    Per   decidere   la   questione  sottoposta  al  suo  esame  deve
necessariamente applicare le disposizioni di cui agli art. 170 d.lgs.
30 maggio 2002, n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
    Tali norme, a giudizio dello scrivente magistrato, nella parte in
cui   attribuiscono   al   giudice  in  composizione  monocratica  la
competenza   a  conoscere  dell'opposizione  avverso  il  decreto  di
pagamento  di  liquidazione,  anche  nella  ipotesi, come nel caso di
specie,  in  cui  il  provvedimento opposto sia stato pronunciato dal
giudice   in   composizione  collegiale,  violano  quattro  parametri
costituzionali.
    Anzitutto  il parametro della ragionevolezza e, in definitiva, il
principio  di  uguaglianza  di  cui  all'art.  3  della Costituzione,
apparendo  del tutto incongruo, sul piano della coerenza sistematica,
prevedere  quale  giudice  dell'impugnazione avverso un provvedimento
emesso   dal  giudice  in  composizione  collegiale,  un  giudice  in
composizione  monocratica,  tanto  piu'  che si tratta di contenzioso
attinente a diritti soggettivi.
    In  secondo  luogo,  il  principio del diritto di difesa, sancito
dall'art. 24  della Costituzione, giacche' le garanzie che compongono
tale  diritto subiscono un concreto oggettivo affievolimento, essendo
riconosciuto  al  giudice  in  composizione  monocratica il potere di
rimuovere o riformare un provvedimento del giudice collegiale.
    In  terzo  luogo,  il  principio  del  giudice  naturale  di  cui
all'art. 25  della  Costituzione,  atteso  che,  secondo  il  vigente
ordinamento,  la  Corte  di  appello  giudica  sempre in composizione
collegiale.
    Infine,   il  principio  del  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi  fissati nella delega al governo dalla funzione legislativa
(art. 76  Cost.).  Invero,  fra  i  principi  ed  i criteri direttivi
prescritti  nella  legge  delega  8  marzo 1999 n. 50 non e' indicato
quello   che   prevede   il  mutamento  di  composizione  dell'organo
giudiziario  qui censurato, con conseguente contrasto con il disposto
del richiamato art. 76 Cost. per eccesso di delega.
                              P. Q. M.
    Ritenuta   la   questione  rilevante,  dovendosi  necessariamente
applicare per la definizione del procedimento in esame norme reputate
in  contrasto  con  la  Carta  costituzionale, questo giudice solleva
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli art. 170 d.lgs. 30
maggio 2002 n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nella parte in cui
attribuiscono  al giudice in composizione monocratica la competenza a
conoscere   dell'opposizione  avverso  il  decreto  di  pagamento  di
liquidazione  anche  nell'ipotesi in cui il provvedimento opposto sia
stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale;
    Sospende  il  procedimento  e  dispone trasmettersi gli atti alla
Corte costituzionale per l'esame della questione.
    Manda  alla  cancelleria  per  le  notifiche  al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  ed  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
        Siracusa, addi' 25 novembre 2004
                        Il Giudice: Consiglio
05C0532