N. 250 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio 2005
Ordinanza emessa il 9 febbraio 2005 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sez. staccata di Catania sul ricorso proposto da Morana Giuseppe contro comune di Rosolini Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Utilizzabilita' nei confronti di sentenza del giudice ordinario esecutiva, non ancora passata in giudicato - Mancata previsione - Denunciata disparita' di trattamento rispetto all'esecuzione della sentenza del giudice amministrativo di primo grado - Violazione del diritto di azione e del principio di effettivita' della tutela giurisdizionale - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione nonche' sul principio di ragionevole durata del processo. - Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 37. - Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 113.(GU n.19 del 11-5-2005 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso n. 5040/04 R.G., proposto da Morana Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gennaro del foro di Siracusa, col quale e' elettivamente domiciliato in Catania, presso la segreteria del tribunale. Contro il comune di Rosolini in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Trincali, col quale e' elettivamente domiciliato in Catania, viale XX Settembre n. 28, presso lo studio dell'avv. Santi Pappalardo, per ottenere l'esecuzione del gudicato. Sulla sentenza n. 937/03 emessa inter partes, dal Tribunale civile di Siracusa sezione lavoro, in data 10 giugno 2003, il cui dispositivo letto in udienza, e' stato, comunicato al comune di Rosolini in data 17 giugno 2003. Con tale sentenza il comune intimato e' stato condannato a riassegnare al ricorrente le mansioni di vice comandante dei Vigili Urbani e a corrispondere al medesimo le differenze retributive tra l'ex ottava qualifica (oggi D3) ed ex settima qualifica (oggi D1) per il periodo 1° marzo 1999 - 4 luglio 2000, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo. La sentenza di cui in questa sede si chiede l'esecuzione, e' stata appellata dal comune di Rosolini che ne ha chiesto la sospensione dell'esecuzione. Tale richiesta e' stata rigettata dalla Corte d'appello di Catania con ordinanza depositata in data 8 giugno 2004. Visto il ricorso con i relativi allegati. Vista la comparsa di costituzione in giudizio del comune intimato. Visti gli atti tutti della causa. Designato relatore alla Camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2004 il consigliere dott. Gabriella Guzzardi. Uditi altresi' gli avvocati delle parti come da verbale di udienza. Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. Fatto Con la sentenza del Tribunale civile di Siracusa, sezione lavoro n. 937/03, meglio specificata in epigrafe, il comune di Rosolini e' stato condannato a riassegnare al ricorrente le mansioni di vice comandante dei Vigili Urbani e a corrispondere al medesimo le differenze retributive tra l'ex ottava qualifica (oggi D3) ed ex settima qualifica (oggi D1) per il periodo 1° marzo 1999 - 4 luglio 2000, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo. Tale sentenza e' stata appellata. Il giudice d'appello, al quale era stata chiesta la sospensione della esecuzione, ha rigettato, con ordinanza camerale del 1° giugno 2004 la relativa istanza proposta dal comune di Rosolini, confermando pertanto la esecutivita' della sentenza di primo grado. Con il ricorso introduttivo il ricorrente, sul presupposto della confermata esecutivita' della sentenza in epigrafe, ne chiede l'ottemperanza, dopo avere notificato, in data 13 luglio 2004, al comune debitore rituale atto di costituzione in mora. Il comune di Rosolini, costituitosi in giudizio, ha in via preliminare sollevato l'eccezione di inammissibilita' del giudizio introdotto dal ricorrente avverso una sentenza ancora solo provvisoriamente esecutiva e non coperta da giudicato. Nel merito ne ha chiesto il rigetto. Il ricorrente Morana, per mezzo del proprio difensore, con memoria depositata in data 21 dicembre 2004 ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 27 r.d. n. 1054/1924 e 37 legge n. 1034/1971 che indicano nel passaggio in giudicato il presupposto insuperabile per agire in via di ottemperanza per l'adempimento dell'obbligo della p.a. di conformarsi alle decisioni dei tribunali, ove tale presupposto non venga considerato superato dall'art. 10 legge n. 205/2000 che, nel riformare l'art. 33 della lege n. 1034/1971, ha ammesso la possibilita' di adire il tribunale amministrativo regionale per ottenere l'esecuzione delle sentenze di primo grado non sospese dal Consiglio di Stato, giudice d'appello. Secondo la prospettazione del ricorrente, la normativa richiamata, nella interpretazione restrittiva propugnata dal comune intimato violerebbe il principio della effettivita' della tutela giurisdizionale cosi' come riconosciuto e dichiarato dagli artt. 24 e 113 della Costituzione. Nel merito il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del giudizio di ottemperanza dallo stesso incardinato. Alla Camera di consiglio del 21 dicembre 2004 la causa e' stata trattenuta per la decisione. Diritto Il Collegio, in via preliminare procede all'esame della eccezione di illegittimita' costituzionale della normativa portata dagli artt. 27 r.d. n. 1054/1924 e 37 legge n. 1034/1971, nella parte in cui viene richiesto il passaggio in giudicato quale presupposto insuperabile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della p.a. di conformarsi alle decisioni del giudice ordinario in sede di giudizio di ottemperanza, per contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione. Al fine di individuare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata eccezione di incostituzionalita', il Collegio osserva che il giudizio di cui in epigrafe non puo' essere definito prescindendo dall'analisi della questione sottoposta al proprio esame poiche' la stretta applicazione delle norme di riferimento conducono alla dichiarazione di inammissibilita' del ricorso introduttivo per carenza di uno dei presupposti dell'azione. Infatti la norma portata dall'art. 37 della legge n. 1034/1971 attribuisce la competenza del giudice amministrativo a pronunciarsi sui ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi al giudicato dell'autorita' giudiziaria ordinaria, e per giudicato non puo' che intendersi il giudicato formale scaturente dalla definitivita' della sentenza di cui si chiede l'esecuzione. Al fine della individuazione dei profili di non manifesta infondatezza della questione si rileva che l'applicazione della norma di riferimento che richiede quale presupposto per l'azione di ottemperanza avanti il giudice amministrativo la esistenza del giudicato formatosi sulla sentenza di cui si chiede l'ottemperanza e non la sua esecutivita', determina da un lato una ingiustificata disparita' di trattamento, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, rispetto alla esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo di primo grado che ai sensi dell'art. 33 legge n. 1034/1971 nel testo aggiunto dall'art. 10 legge n. 205/2000 possono essere oggetto di giudizio di ottemperanza, purche' non sospese dal giudice di appello. Dall'altro lato, viola il principio della effettivita' della tutela giurisdizionale scaturente dalle norme portate dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, in base ai quali tutti i cittadini possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti anche nei confronti della pubblica amministrazione, senza esclusioni o apposizione di limiti di sorta, limiti che invece verrebbero a sussistere poiche' l'interessato potra' fare valere il proprio diritto mediante azione di esecuzione civile e non in via amministrativa mediante giudizio di ottemperanza relativamente alle sentenze di primo grado del giudice ordinario, esecutive, non sospese in appello, ma non coperte da giudicato formale. A parere del Collegio l'applicazione delle norme di cui si contesta in parte qua la illegittimita' costituzionale, in base alle quali il cittadino puo' intraprendere il giudizio di ottemperanza avanti il giudice amministrativo solo con riferimento a sentenze passate in giudicato e non anche con riferimento a quelle esecutive non sospese dal giudice d'appello, viola anche il principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 della Costituzione nel testo novellato dall'art. 1 legge Cost. n. 2 del 23 novembre 2001. Le oramai croniche lungaggini del processo civile che inesorabilmente condizionano il formarsi del giudicato su una sentenza di primo grado appellata, costituiscono insormontabile ostacolo al soddisfacimento degli interessi e dei diritti di cui il soggetto e' titolare, gia' riconosciuti in prime cure con sentenza esecutiva per legge, sentenza che mantiene la propria esecutivita' se non sospesa dal giudice di appello, ma di fatto non azionabile in sede di ottemperanza per carenza di un requisito formale, il giudicato. L'indefinito procrastinarsi del tempo dell'esecuzione costituisce, a parere di questo giudice, violazione del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. di cui costituisce corollario il principio della ragionevole durata, oltre che violazione dei principi di buon andamento dell'azione della pubblica amministrazione scaturenti dall'art. 97 della Costituzione in quanto l'ulteriore rinvio dell'esecuzione della sentenza del giudice ordinario, gia' esecutiva e non sospesa dal giudice d'appello, fino al momento del conseguimento del giudicato formale, puo' determinare un evitabile aggravio di spesa da parte della pubblica amministrazione che dovra' sopportare l'onere di interessi sulle somme dovute, frattanto ulteriormente maturati. Ritenuta la rilevanza della sollevata questione di illegittimita' costituzionale dell' art. 37 legge n. 1034/1971 in riferimento agli artt. 3, 24, 111, 113 e 97 della Costituzione e la sua non manifesta infondatezza, il Collegio dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso, ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del giorno 11 marzo 1953.
P. Q. M. Sospende il giudizio in epigrafe e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la su estesa ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2004. Il Presidente: Delfa L' estensore: Guzzardi 05C0533