N. 250 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio 2005

Ordinanza  emessa  il  9  febbraio  2005 dal tribunale amministrativo
regionale  della  Sicilia  -  sez.  staccata  di  Catania sul ricorso
proposto da Morana Giuseppe contro comune di Rosolini

Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Utilizzabilita'
  nei  confronti  di  sentenza  del  giudice ordinario esecutiva, non
  ancora  passata  in  giudicato  -  Mancata  previsione - Denunciata
  disparita'  di  trattamento  rispetto all'esecuzione della sentenza
  del  giudice amministrativo di primo grado - Violazione del diritto
  di   azione   e   del   principio   di  effettivita'  della  tutela
  giurisdizionale  -  Incidenza  sui principi di imparzialita' e buon
  andamento dell'amministrazione nonche' sul principio di ragionevole
  durata del processo.
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 37.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 113.
(GU n.19 del 11-5-2005 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza,  sul ricorso n. 5040/04
R.G.,  proposto  da Morana Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv.
Giuseppe  Gennaro  del  foro  di Siracusa, col quale e' elettivamente
domiciliato in Catania, presso la segreteria del tribunale.
    Contro  il comune di Rosolini in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Emanuele  Trincali, col quale e'
elettivamente  domiciliato  in  Catania,  viale  XX  Settembre n. 28,
presso   lo   studio   dell'avv.   Santi   Pappalardo,  per  ottenere
l'esecuzione del gudicato.
    Sulla  sentenza  n. 937/03  emessa  inter  partes,  dal Tribunale
civile  di  Siracusa  sezione  lavoro, in data 10 giugno 2003, il cui
dispositivo  letto  in  udienza,  e'  stato,  comunicato al comune di
Rosolini in data 17 giugno 2003. Con tale sentenza il comune intimato
e'  stato  condannato a riassegnare al ricorrente le mansioni di vice
comandante  dei  Vigili  Urbani  e  a  corrispondere  al  medesimo le
differenze  retributive  tra  l'ex  ottava  qualifica (oggi D3) ed ex
settima  qualifica  (oggi D1) per il periodo 1° marzo 1999 - 4 luglio
2000,  oltre  interessi  legali  dalla  maturazione  dei  crediti  al
soddisfo.
    La  sentenza  di  cui  in  questa sede si chiede l'esecuzione, e'
stata  appellata  dal  comune  di  Rosolini  che  ne  ha  chiesto  la
sospensione  dell'esecuzione. Tale richiesta e' stata rigettata dalla
Corte  d'appello di Catania con ordinanza depositata in data 8 giugno
2004.
    Visto il ricorso con i relativi allegati.
    Vista   la  comparsa  di  costituzione  in  giudizio  del  comune
intimato.
    Visti gli atti tutti della causa.
    Designato  relatore  alla  Camera  di  consiglio  del  giorno  21
dicembre 2004 il consigliere dott. Gabriella Guzzardi.
    Uditi  altresi'  gli  avvocati  delle  parti  come  da verbale di
udienza.
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

                                Fatto

    Con  la sentenza del Tribunale civile di Siracusa, sezione lavoro
n. 937/03,  meglio  specificata in epigrafe, il comune di Rosolini e'
stato  condannato  a  riassegnare  al  ricorrente le mansioni di vice
comandante  dei  Vigili  Urbani  e  a  corrispondere  al  medesimo le
differenze  retributive  tra  l'ex  ottava  qualifica (oggi D3) ed ex
settima  qualifica  (oggi D1) per il periodo 1° marzo 1999 - 4 luglio
2000,  oltre  interessi  legali  dalla  maturazione  dei  crediti  al
soddisfo.
    Tale sentenza e' stata appellata.
    Il  giudice  d'appello, al quale era stata chiesta la sospensione
della  esecuzione, ha rigettato, con ordinanza camerale del 1° giugno
2004 la relativa istanza proposta dal comune di Rosolini, confermando
pertanto la esecutivita' della sentenza di primo grado.
    Con  il ricorso introduttivo il ricorrente, sul presupposto della
confermata   esecutivita'  della  sentenza  in  epigrafe,  ne  chiede
l'ottemperanza,  dopo  avere  notificato,  in data 13 luglio 2004, al
comune debitore rituale atto di costituzione in mora.
    Il  comune  di  Rosolini,  costituitosi  in  giudizio,  ha in via
preliminare  sollevato  l'eccezione  di inammissibilita' del giudizio
introdotto   dal   ricorrente   avverso   una  sentenza  ancora  solo
provvisoriamente  esecutiva e non coperta da giudicato. Nel merito ne
ha chiesto il rigetto.
    Il  ricorrente  Morana,  per  mezzo  del  proprio  difensore, con
memoria depositata in data 21 dicembre 2004 ha sollevato eccezione di
illegittimita'  costituzionale  degli artt. 27 r.d. n. 1054/1924 e 37
legge  n. 1034/1971  che  indicano  nel  passaggio  in  giudicato  il
presupposto  insuperabile  per  agire  in  via  di  ottemperanza  per
l'adempimento  dell'obbligo  della p.a. di conformarsi alle decisioni
dei  tribunali,  ove  tale presupposto non venga considerato superato
dall'art. 10  legge  n. 205/2000  che,  nel riformare l'art. 33 della
lege  n. 1034/1971,  ha ammesso la possibilita' di adire il tribunale
amministrativo  regionale per ottenere l'esecuzione delle sentenze di
primo grado non sospese dal Consiglio di Stato, giudice d'appello.
    Secondo   la   prospettazione   del   ricorrente,   la  normativa
richiamata,  nella  interpretazione restrittiva propugnata dal comune
intimato  violerebbe  il  principio  della  effettivita' della tutela
giurisdizionale cosi' come riconosciuto e dichiarato dagli artt. 24 e
113  della  Costituzione.  Nel  merito il ricorrente ha insistito per
l'accoglimento del giudizio di ottemperanza dallo stesso incardinato.
    Alla  Camera  di consiglio del 21 dicembre 2004 la causa e' stata
trattenuta per la decisione.

                               Diritto

    Il Collegio, in via preliminare procede all'esame della eccezione
di   illegittimita'  costituzionale  della  normativa  portata  dagli
artt. 27  r.d.  n. 1054/1924  e 37 legge n. 1034/1971, nella parte in
cui  viene  richiesto  il  passaggio  in  giudicato quale presupposto
insuperabile  per  ottenere  l'adempimento dell'obbligo della p.a. di
conformarsi  alle decisioni del giudice ordinario in sede di giudizio
di   ottemperanza,  per  contrasto  con  gli  artt. 24  e  113  della
Costituzione.
    Al   fine   di  individuare  la  rilevanza  e  la  non  manifesta
infondatezza  della  sollevata  eccezione  di incostituzionalita', il
Collegio  osserva  che il giudizio di cui in epigrafe non puo' essere
definito  prescindendo  dall'analisi  della  questione  sottoposta al
proprio   esame  poiche'  la  stretta  applicazione  delle  norme  di
riferimento  conducono  alla  dichiarazione  di  inammissibilita' del
ricorso  introduttivo per carenza di uno dei presupposti dell'azione.
Infatti  la  norma  portata  dall'art. 37  della  legge  n. 1034/1971
attribuisce  la  competenza del giudice amministrativo a pronunciarsi
sui   ricorsi   diretti   ad   ottenere   l'adempimento  dell'obbligo
dell'autorita'    amministrativa    di   conformarsi   al   giudicato
dell'autorita'  giudiziaria  ordinaria,  e per giudicato non puo' che
intendersi  il giudicato formale scaturente dalla definitivita' della
sentenza di cui si chiede l'esecuzione.
    Al  fine  della  individuazione  dei  profili  di  non  manifesta
infondatezza della questione si rileva che l'applicazione della norma
di  riferimento  che  richiede  quale  presupposto  per  l'azione  di
ottemperanza  avanti  il  giudice  amministrativo  la  esistenza  del
giudicato  formatosi sulla sentenza di cui si chiede l'ottemperanza e
non  la  sua  esecutivita',  determina  da un lato una ingiustificata
disparita'   di   trattamento,   in   contrasto  con  l'art. 3  della
Costituzione,  rispetto  alla  esecuzione  delle sentenze del giudice
amministrativo  di  primo  grado  che  ai  sensi  dell'art. 33  legge
n. 1034/1971   nel  testo  aggiunto  dall'art. 10  legge  n. 205/2000
possono  essere  oggetto  di  giudizio  di  ottemperanza, purche' non
sospese  dal  giudice di appello. Dall'altro lato, viola il principio
della  effettivita'  della  tutela  giurisdizionale  scaturente dalle
norme  portate  dagli  artt. 24  e 113 della Costituzione, in base ai
quali  tutti  i cittadini possono agire in giudizio per la tutela dei
propri  diritti  anche  nei confronti della pubblica amministrazione,
senza  esclusioni o apposizione di limiti di sorta, limiti che invece
verrebbero  a  sussistere poiche' l'interessato potra' fare valere il
proprio  diritto  mediante  azione  di esecuzione civile e non in via
amministrativa  mediante  giudizio di ottemperanza relativamente alle
sentenze di primo grado del giudice ordinario, esecutive, non sospese
in appello, ma non coperte da giudicato formale.
    A  parere  del  Collegio  l'applicazione  delle  norme  di cui si
contesta  in parte qua la illegittimita' costituzionale, in base alle
quali  il  cittadino  puo'  intraprendere il giudizio di ottemperanza
avanti  il  giudice  amministrativo  solo  con riferimento a sentenze
passate  in  giudicato e non anche con riferimento a quelle esecutive
non  sospese  dal  giudice  d'appello, viola anche il principio della
ragionevole   durata   del   processo,  sancito  dall'art. 111  della
Costituzione  nel  testo  novellato  dall'art. 1 legge Cost. n. 2 del
23 novembre 2001.
    Le   oramai   croniche   lungaggini   del   processo  civile  che
inesorabilmente   condizionano  il  formarsi  del  giudicato  su  una
sentenza  di  primo  grado  appellata,  costituiscono  insormontabile
ostacolo  al  soddisfacimento degli interessi e dei diritti di cui il
soggetto  e'  titolare,  gia' riconosciuti in prime cure con sentenza
esecutiva per legge, sentenza che mantiene la propria esecutivita' se
non  sospesa  dal  giudice  di appello, ma di fatto non azionabile in
sede  di  ottemperanza  per  carenza  di  un  requisito  formale,  il
giudicato.  L'indefinito  procrastinarsi  del  tempo  dell'esecuzione
costituisce,  a  parere  di  questo  giudice,  violazione  del giusto
processo  di  cui all'art. 111 Cost. di cui costituisce corollario il
principio della ragionevole durata, oltre che violazione dei principi
di   buon   andamento   dell'azione  della  pubblica  amministrazione
scaturenti  dall'art. 97  della  Costituzione  in  quanto l'ulteriore
rinvio  dell'esecuzione  della  sentenza  del giudice ordinario, gia'
esecutiva  e  non  sospesa dal giudice d'appello, fino al momento del
conseguimento  del  giudicato  formale, puo' determinare un evitabile
aggravio  di spesa da parte della pubblica amministrazione che dovra'
sopportare   l'onere  di  interessi  sulle  somme  dovute,  frattanto
ulteriormente maturati.
    Ritenuta la rilevanza della sollevata questione di illegittimita'
costituzionale  dell'  art. 37 legge n. 1034/1971 in riferimento agli
artt. 3,  24, 111, 113 e 97 della Costituzione e la sua non manifesta
infondatezza,  il  Collegio  dispone  la immediata trasmissione degli
atti  alla  Corte  costituzionale e sospende il giudizio in corso, ai
sensi dell'art.  23 legge n. 87 del giorno 11 marzo 1953.
                              P. Q. M.
    Sospende   il   giudizio   in   epigrafe   e  ordina  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che  la su estesa ordinanza sia notificata alle parti in
causa  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  che venga
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in Catania nella camera di consiglio del giorno 25
febbraio 2004.
                        Il Presidente: Delfa
                       L' estensore: Guzzardi
05C0533