N. 181 ORDINANZA 2 - 4 maggio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte  e  tasse - Organizzazioni di volontariato - Acquisto di beni
  immobili per l'attivita' - Esenzione dall'imposta di registro e non
  anche  dall'IVA - Denunciata disparita' di trattamento e violazione
  del  principio  di  capacita' contributiva - Manifesta infondatezza
  della questione.
- Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 8.
- Costituzione, artt. 3 e 53.
(GU n.19 del 11-5-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano
VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,
Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge
11 agosto  1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), promosso con
ordinanza  del 27 marzo 2003 dalla Commissione tributaria provinciale
di  Lucca  sul ricorso proposto dalla Croce Verde Pubblica assistenza
di  Lucca  -  ONLUS  contro l'Agenzia delle entrate Ufficio di Lucca,
iscritta  al  n. 757  del  registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  n. 40,  1ª serie  speciale,
dell'anno 2004.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 9 marzo il giudice relatore
Annibale Marini.
    Ritenuto  che la Commissione tributaria provinciale di Lucca, con
ordinanza  del  27 marzo  2003,  ha  sollevato,  in  riferimento agli
artt. 3   e   53   della   Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale   dell'art. 8   della  legge  11 agosto  1991,  n. 266
(Legge-quadro  sul  volontariato),  nella  parte  in cui «non prevede
anche  l'esenzione  IVA per l'acquisto di beni immobili da utilizzare
ai fini istituzionali al pari e con le stesse condizioni previste per
l'esenzione   ai  fini  dell'imposta  di  registro,  contenuta  nella
medesima disposizione»;
        che  il  giudizio  a  quo  ha  ad  oggetto  l'impugnativa del
provvedimento  di rigetto della richiesta, avanzata dalla Croce Verde
Pubblica  assistenza di Lucca - ONLUS, di rimborso dell'IVA pagata in
occasione  dell'acquisto  di un immobile adibito a sede istituzionale
della medesima ONLUS;
        che  la  domanda  della  ONLUS  andrebbe respinta, dovendo la
controversia  essere  decisa  alla  stregua del suddetto art. 8 della
legge  n. 266  del  1991, che esenta dall'imposta di registro, ma non
anche   dall'IVA,   gli  atti  connessi  all'attivita'  istituzionale
dell'ente di volontariato;
        che  la  norma  - ad avviso del rimettente - sarebbe tuttavia
palesemente  irragionevole,  in  quanto,  a  parita'  di  ogni  altra
condizione,   farebbe  discendere  la  concessione  dell'agevolazione
fiscale  sull'acquisto  di  immobili strumentali da una circostanza -
l'essere   il  cedente  assoggettato  o  meno  ad  IVA  -  del  tutto
accidentale   ed   estranea   a  qualsiasi  valutazione  di  politica
tributaria  riguardo alla meritevolezza dell'agevolazione stessa, con
violazione anche del principio di capacita' contributiva;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  concludendo  per  l'inammissibilita'  o  l'infondatezza della
questione;
        che   ad   avviso   dell'Avvocatura   la  questione  sarebbe,
preliminarmente,  priva  di  rilevanza, in relazione al profilo - non
adeguatamente valutato dal rimettente - del difetto di legittimazione
della ONLUS, acquirente del bene, rispetto alla richiesta di rimborso
dell'IVA;
        che   l'ordinanza   sarebbe   inoltre   del  tutto  priva  di
motivazione  quanto  alla  prospettata  violazione dell'art. 53 della
Costituzione;
        che,  in  riferimento  al  parametro  di cui all'art. 3 della
Costituzione,  la  questione  sarebbe  comunque infondata nel merito,
stante  la  sostanziale differenza di natura, presupposti e struttura
delle due imposte e tenuto conto che il regime dell'IVA e' soggetto a
vincoli  di carattere comunitario, rilevanti ai fini del regime della
concorrenza,  in  ragione  dei  quali  l'esenzione  dall'IVA e' stata
limitata  dal  legislatore alle sole operazioni attive compiute dalle
ONLUS.
    Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3
e   53   della   Costituzione,   della   legittimita'  costituzionale
dell'art. 8  della  legge  11 agosto  1991,  n. 266 (Legge-quadro sul
volontariato),  nella  parte  in  cui  detta  norma non prevede anche
l'esenzione  dall'IVA,  oltre  che  dall'imposta di registro, per gli
acquisti,  da  parte  delle  organizzazioni  di volontariato, di beni
immobili da utilizzare per lo svolgimento delle loro attivita';
        che  va  disattesa  l'eccezione di inammissibilita' sollevata
dall'Avvocatura  sul presupposto del difetto di legittimazione attiva
dell'acquirente  a  chiedere  il  rimborso  dell'IVA,  trattandosi di
profilo  la  cui valutazione e' esclusivamente riservata al giudice a
quo;
        che   va,   altresi',   disattesa  l'ulteriore  eccezione  di
inammissibilita'  per  difetto  di  motivazione  sulla  non manifesta
infondatezza,  essendo l'ordinanza del giudice a quo sufficientemente
motivata in relazione ad entrambi i parametri evocati;
        che,  nel  merito,  il  rimettente  ravvisa una irragionevole
disparita'  di  trattamento, con conseguente violazione del principio
di   capacita'  contributiva,  nel  fatto  che  la  norma  impugnata,
esentando  dall'imposta di registro ma non dall'IVA gli atti connessi
allo  svolgimento  delle  attivita'  proprie  delle organizzazioni di
volontariato,  di  fatto  condizioni la concessione dell'agevolazione
fiscale,  nel  caso  di acquisto di beni immobili, alla circostanza -
del  tutto  estranea  alla ratio dell'agevolazione - che il venditore
sia o meno assoggettato all'IVA;
        che siffatta prospettazione, evidentemente fondata sulla mera
considerazione  del  peso  economico  del tributo, non tiene tuttavia
alcun conto della profonda diversita' di natura e struttura delle due
imposte;
        che,   infatti,   mentre  soggetti  passivi  dell'imposta  di
registro  sono  tutte  le  parti  contraenti,  trattandosi di imposta
applicata  all'atto,  all'IVA  sono  invece  assoggettati  coloro che
effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili
(art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, ed art. 4 della direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE), con
obbligo  di  rivalsa  nei confronti del cessionario o del committente
(art. 18 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica);
        che  appare  percio'  tutt'altro  che  irragionevole, ed anzi
coerente  con  tale  diversita', che un'esenzione fiscale disposta in
considerazione  dell'attivita'  svolta  da  determinati  soggetti (le
organizzazioni  di  volontariato)  riguardi  solamente  l'imposta  di
registro gravante sugli atti da questi compiuti e l'IVA relativa alle
prestazioni  dai medesimi eseguite, ma non anche, in caso di acquisto
di  beni,  l'imposta  sul  valore  aggiunto cui e' assoggettato altro
contribuente,  il  cedente,  il  quale svolge un'attivita' diversa da
quella considerata dalla norma di esenzione;
        che   la  questione  va  pertanto  dichiarata  manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 8 della legge 11 agosto 1991,
n. 266  (Legge-quadro  sul  volontariato),  sollevata, in riferimento
agli  artt. 3  e  53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Lucca, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.
                        Il Presidente: Contri
                        Il redattore: Marini
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 4 maggio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
05C0545