N. 183 ORDINANZA 2 - 4 maggio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Reati  e  pene - Reati contravvenzionali di competenza del giudice di
  pace  - Estinzione mediante oblazione - Previsione riferita anche a
  reati  sanzionati  con la pena dell'arresto congiunta all'ammenda -
  Denunciata  violazione  della  delega  -  Omessa  motivazione sulla
  rilevanza  e insufficiente descrizione della fattispecie concreta -
  Manifesta inammissibilita' della questione.
- D.Lgs.  28 agosto  2000,  n. 274,  artt. 29,  comma 6, 52, comma 2,
  lettera c), e 58.
- Costituzione, art. 76.
(GU n.19 del 11-5-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano
VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,
Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  articoli 29,
comma 6,  52,  comma 2,  lettera c),  e  58  del  decreto legislativo
28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni  sulla  competenza penale del
giudice  di  pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999,
n. 468),  promosso  con  ordinanza  del 15 maggio 2003 dal giudice di
pace di Bergamo nel procedimento penale a carico di Guerinoni Walter,
iscritta  al  n. 590  del  registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  n. 34,  1ª  serie  speciale
dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 marzo 2005 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto che con ordinanza del 15 maggio 2003, il giudice di pace
di  Bergamo  ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale
degli  artt. 29,  comma 6,  52, comma 2, lettera c), e 58 del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a  norma  dell'art. 14  della  legge
24 novembre   1999,   n. 468),   per  violazione  dell'art. 76  della
Costituzione,  in relazione all'art. 16 della legge 24 novembre 1999,
n. 468 (Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice
di  pace  e  modifica  dell'art. 593 del codice di procedura penale),
nella  parte  in cui consentono di ritenere ammissibile l'estinzione,
mediante   oblazione   (ex   art. 162-bis   cod.   pen.),  dei  reati
contravvenzionali  sanzionati,  congiuntamente,  con la pena edittale
dell'arresto  e  dell'ammenda devoluti alla competenza del giudice di
pace;
        che riferisce il rimettente che nel giudizio a quo si procede
per  la  contravvenzione  di  guida  in  stato  di  ebbrezza,  e  che
l'imputato,  all'udienza del 15 maggio 2003, ha presentato istanza di
ammissione  all'oblazione  prima  delle  formalita'  di  apertura del
dibattimento;
        che  il  rimettente  ritiene  non  manifestamente infondata e
rilevante  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata
d'ufficio;
        che  la  legge  24 novembre  1999,  n. 468,  contenente,  fra
l'altro  (artt. 14  e  segg.),  la  delega  al  Governo in materia di
competenza  penale  del  giudice  di  pace  prevede, all'art. 16, che
«l'apparato  sanzionatorio relativo ai reati devoluti alla competenza
del  giudice  di  pace  e'  modificato  secondo i seguenti principi e
criteri  direttivi:  a)  previsione,  in  luogo  delle  attuali  pene
detentive,  della sola pena pecuniaria per un importo non superiore a
lire  cinque  milioni e, nei casi di maggiore gravita' o di recidiva,
di  sanzioni  alternative  alla  detenzione,  quali la prestazione di
attivita' non retribuita ...»;
        che,  conseguentemente,  il d.lgs. n. 274 del 2000, dopo aver
previsto  all'art. 29,  comma 6,  la  possibilita'  per l'imputato di
presentare domanda di oblazione prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento, ha stabilito, all'art. 52, comma 2, lettera c), che
«quando   il   reato  e'  punito  con  la  pena  della  reclusione  o
dell'arresto  congiunta  con  quella  della  multa o dell'ammenda, si
applica  la  pena  pecuniaria  della specie corrispondente da lire un
milione e cinquecentomila a cinque milioni o la pena della permanenza
domiciliare  da  venti  giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena
del lavoro di pubblica utilita' da un mese a sei mesi»;
        che,  pertanto,  senza  introdurre modifica alcuna al sistema
sanzionatorio  edittale  per  i  reati  devoluti  alla competenza del
giudice  di  pace,  e'  stato  istituito  -  in  attuazione di quanto
previsto  dalla legge-delega - un criterio di ragguaglio che consente
di  determinare,  in  concreto  - cioe' dopo l'accertata colpevolezza
dell'imputato  -  la pena (pecuniaria o «paradetentiva») da irrogarsi
da parte del giudice di pace;
        che il legislatore, infatti, ha voluto escludere, per i reati
devoluti  alla  competenza  del  giudice  di pace, la possibilita' di
irrogare in concreto le pene detentive;
        che siffatta normativa sulla competenza penale del giudice di
pace   fa,   pertanto,   dipendere   la   possibilita'  di  ricorrere
all'oblazione,  quale  causa  estintiva  del  reato,  non  piu' dalla
maggiore   o   minore  gravita'  dello  stesso  come  originariamente
previsto,  in via generale, dal sistema penale attraverso la sanzione
prevista  -  ma  dal  giudice  competente a decidere ratione materiae
atteso  che  detto  giudice,  in  ogni  caso di condanna, deve sempre
comminare  o  la  pena  pecuniaria  o  la  pena  «paradetentiva»  (o,
eventualmente,  e  solo  su  richiesta  dell'imputato,  il  lavoro di
pubblica utilita);
        che   per  l'individuazione  dei  reati  da  attribuire  alla
competenza  del  giudice di pace il legislatore delegante aveva pero'
previsto  la  ricorrenza,  tra  l'altro,  della  seguente  condizione
(art. 15,  comma 3,  lettera  b, della legge n. 468 del 1999): «reati
per  i  quali non sussistono particolari difficolta' interpretative o
non  ricorre,  di  regola, la necessita' di procedere ad indagini o a
valutazioni complesse in fatto o in diritto ...»;
        che sarebbe invece da escludere che siano stati devoluti alla
competenza  del giudice di pace i reati meno gravi, che con la scelta
del  legislatore delegato sono stati fatti rientrare nella previsione
di cui all'art. 162-bis cod. pen;
        che si e' costituto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello Stato, che
conclude per l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso.
    Considerato  che  il  giudice  di  pace  di  Bergamo dubita della
legittimita'  costituzionale degli articoli 29, comma 6, 52, comma 2,
lettera c),  e  58  del  decreto  legislativo  28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni  sulla  competenza  penale del giudice di pace, a norma
dell'art. 14   della   legge  24 novembre  1999,  n. 468),  la'  dove
permettono l'estinzione del reato mediante oblazione di tutti i reati
contravvenzionali devoluti al giudice di pace anche se sanzionati con
la  pena dell'arresto congiunta all'ammenda, consentendo l'estinzione
anche  di  reati  gravi  e  fuori dai casi previsti dagli artt. 162 e
162-bis cod. pen., per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in
relazione  agli articoli 15 e 16 della legge delega 24 novembre 1999,
n. 468 (Delega al governo in materia di competenza penale del giudice
di  pace  e  modifica  dell'art. 593 del codice di procedura penale),
perche'  il  legislatore  delegante  aveva adottato quale criterio di
individuazione dei reati da attribuire alla competenza del giudice di
pace   non   quello  della  minore  gravita',  ma  quello  della  non
sussistenza  di  particolari  difficolta'  interpretative o della non
ricorrenza  della necessita' di procedere ad indagini o a valutazioni
complesse in fatto o in diritto;
        che  il  giudice  a quo, in merito alla fattispecie concreta,
riferisce  soltanto che si procede per la contravvenzione di guida in
stato  di ebbrezza, e che l'imputato, all'udienza del 15 maggio 2003,
ha   presentato  istanza  di  ammissione  all'oblazione  prima  delle
formalita'  di  apertura  del  dibattimento, entrando subito dopo nel
merito della non manifesta infondatezza della questione, senza dunque
in   alcun   modo   accennare   alla   sussistenza  delle  condizioni
imprescindibili per l'ammissibilita' all'oblazione facoltativa di cui
all'art. 162-bis  cod.  pen.  e senza conseguentemente motivare sulla
rilevanza della questione;
        che,  come  questa Corte ha piu' volte ribadito, le questioni
di  legittimita'  costituzionali  sollevate  con  ordinanze  prive di
motivazione   sulla   rilevanza  o  che  contengano  un'insufficiente
descrizione  della  fattispecie  concreta,  tali  da  non  consentire
un'adeguata  valutazione  sia della rilevanza che della non manifesta
infondatezza  della questione, sono inammissibili (cfr., ex plurimis,
ordinanze numeri 393, 391, 366, 365, 352, 349, 257 e 191 del 2004).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale degli articoli 29, comma 6, 52, comma 2,
lettera c),  e  58  del  decreto  legislativo  28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni  sulla  competenza  penale del giudice di pace, a norma
dell'art.  14  della  legge  24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in
riferimento  all'art. 76  della  Costituzione, dal giudice di pace di
Bergamo con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.
                        Il Presidente: Contri
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 4 maggio 2005
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
05C0547