N. 183 ORDINANZA 2 - 4 maggio 2005
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Reati contravvenzionali di competenza del giudice di pace - Estinzione mediante oblazione - Previsione riferita anche a reati sanzionati con la pena dell'arresto congiunta all'ammenda - Denunciata violazione della delega - Omessa motivazione sulla rilevanza e insufficiente descrizione della fattispecie concreta - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 29, comma 6, 52, comma 2, lettera c), e 58. - Costituzione, art. 76.(GU n.19 del 11-5-2005 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Fernanda CONTRI; Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 29, comma 6, 52, comma 2, lettera c), e 58 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 15 maggio 2003 dal giudice di pace di Bergamo nel procedimento penale a carico di Guerinoni Walter, iscritta al n. 590 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2005 il giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che con ordinanza del 15 maggio 2003, il giudice di pace di Bergamo ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 29, comma 6, 52, comma 2, lettera c), e 58 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 16 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale), nella parte in cui consentono di ritenere ammissibile l'estinzione, mediante oblazione (ex art. 162-bis cod. pen.), dei reati contravvenzionali sanzionati, congiuntamente, con la pena edittale dell'arresto e dell'ammenda devoluti alla competenza del giudice di pace; che riferisce il rimettente che nel giudizio a quo si procede per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, e che l'imputato, all'udienza del 15 maggio 2003, ha presentato istanza di ammissione all'oblazione prima delle formalita' di apertura del dibattimento; che il rimettente ritiene non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale sollevata d'ufficio; che la legge 24 novembre 1999, n. 468, contenente, fra l'altro (artt. 14 e segg.), la delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace prevede, all'art. 16, che «l'apparato sanzionatorio relativo ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace e' modificato secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione, in luogo delle attuali pene detentive, della sola pena pecuniaria per un importo non superiore a lire cinque milioni e, nei casi di maggiore gravita' o di recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione di attivita' non retribuita ...»; che, conseguentemente, il d.lgs. n. 274 del 2000, dopo aver previsto all'art. 29, comma 6, la possibilita' per l'imputato di presentare domanda di oblazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha stabilito, all'art. 52, comma 2, lettera c), che «quando il reato e' punito con la pena della reclusione o dell'arresto congiunta con quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione e cinquecentomila a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilita' da un mese a sei mesi»; che, pertanto, senza introdurre modifica alcuna al sistema sanzionatorio edittale per i reati devoluti alla competenza del giudice di pace, e' stato istituito - in attuazione di quanto previsto dalla legge-delega - un criterio di ragguaglio che consente di determinare, in concreto - cioe' dopo l'accertata colpevolezza dell'imputato - la pena (pecuniaria o «paradetentiva») da irrogarsi da parte del giudice di pace; che il legislatore, infatti, ha voluto escludere, per i reati devoluti alla competenza del giudice di pace, la possibilita' di irrogare in concreto le pene detentive; che siffatta normativa sulla competenza penale del giudice di pace fa, pertanto, dipendere la possibilita' di ricorrere all'oblazione, quale causa estintiva del reato, non piu' dalla maggiore o minore gravita' dello stesso come originariamente previsto, in via generale, dal sistema penale attraverso la sanzione prevista - ma dal giudice competente a decidere ratione materiae atteso che detto giudice, in ogni caso di condanna, deve sempre comminare o la pena pecuniaria o la pena «paradetentiva» (o, eventualmente, e solo su richiesta dell'imputato, il lavoro di pubblica utilita); che per l'individuazione dei reati da attribuire alla competenza del giudice di pace il legislatore delegante aveva pero' previsto la ricorrenza, tra l'altro, della seguente condizione (art. 15, comma 3, lettera b, della legge n. 468 del 1999): «reati per i quali non sussistono particolari difficolta' interpretative o non ricorre, di regola, la necessita' di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto ...»; che sarebbe invece da escludere che siano stati devoluti alla competenza del giudice di pace i reati meno gravi, che con la scelta del legislatore delegato sono stati fatti rientrare nella previsione di cui all'art. 162-bis cod. pen; che si e' costituto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che conclude per l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso. Considerato che il giudice di pace di Bergamo dubita della legittimita' costituzionale degli articoli 29, comma 6, 52, comma 2, lettera c), e 58 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), la' dove permettono l'estinzione del reato mediante oblazione di tutti i reati contravvenzionali devoluti al giudice di pace anche se sanzionati con la pena dell'arresto congiunta all'ammenda, consentendo l'estinzione anche di reati gravi e fuori dai casi previsti dagli artt. 162 e 162-bis cod. pen., per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in relazione agli articoli 15 e 16 della legge delega 24 novembre 1999, n. 468 (Delega al governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale), perche' il legislatore delegante aveva adottato quale criterio di individuazione dei reati da attribuire alla competenza del giudice di pace non quello della minore gravita', ma quello della non sussistenza di particolari difficolta' interpretative o della non ricorrenza della necessita' di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto; che il giudice a quo, in merito alla fattispecie concreta, riferisce soltanto che si procede per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, e che l'imputato, all'udienza del 15 maggio 2003, ha presentato istanza di ammissione all'oblazione prima delle formalita' di apertura del dibattimento, entrando subito dopo nel merito della non manifesta infondatezza della questione, senza dunque in alcun modo accennare alla sussistenza delle condizioni imprescindibili per l'ammissibilita' all'oblazione facoltativa di cui all'art. 162-bis cod. pen. e senza conseguentemente motivare sulla rilevanza della questione; che, come questa Corte ha piu' volte ribadito, le questioni di legittimita' costituzionali sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza o che contengano un'insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tali da non consentire un'adeguata valutazione sia della rilevanza che della non manifesta infondatezza della questione, sono inammissibili (cfr., ex plurimis, ordinanze numeri 393, 391, 366, 365, 352, 349, 257 e 191 del 2004). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli articoli 29, comma 6, 52, comma 2, lettera c), e 58 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal giudice di pace di Bergamo con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005. Il Presidente: Contri Il redattore: Finocchiaro Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 4 maggio 2005 Il direttore della cancelleria: Di Paola 05C0547