N. 259 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 febbraio 2005
Ordinanza emessa il 3 febbraio 2005 dal Consiglio di Stato sul ricorso in appello proposto dalla Net Insurance S.p.a. ed altra contro INPDAP ed altra Previdenza ed assistenza sociale - Dipendenti pubblici - Cessione del quinto - Riconoscimento all'INPDAP dell'esclusiva nel rilascio delle relative garanzie - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul principio di liberta' d'iniziativa economica privata. - Decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1072 (recte: 1032), art. 47; Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 243, 244 e 245. - Costituzione, artt. 3 e 41.(GU n.20 del 18-5-2005 )
IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello proposto dalla Net Insurance S.p.a., in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore dott. Alfredo Rocchi, e dell'Unione Finanziarie Italiane, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore dott. Aurelio De Gennaro, rappresentate e difese dall'avv. prof. Enzo Cardi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, via Basento n. 37; Contro l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Piera Messina, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria n. 29; e nei confronti della Banca Fineco S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Franco Gaetano Scoca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via G. Paisiello n. 55, per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III ter n. 4884 del 2003; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 5 novembre 2004 relatore il consigliere Francesco Caringella. Uditi l'avv. Cardi, l'avv. Messina e l'avv. Scoca; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o e d i r i t t o 1. - La questione di diritto sottoposta al Collegio consiste nello stabilire se l'art. 1, commi 242/245, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha istituito presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali per gli impiegati e salariati dello Stato e per i dipendenti pubblici iscritti alle Casse pensioni, abbia determinato l'abrogazione del sistema di «garanzia dell'assicurazione o altre malleverie» previsto dall'art. 54 del 5 gennaio 1950 n. 180. 2. - La lettura del nuovo sistema di garanzie necessita della ricostruzione del quadro normativo anteriore. Come rammentato dai giudici di prime cure, il d.P.R. n. 180/1950 prevedeva un sistema differenziato di garanzia dei prestiti contratti dagli impiegati civili e militari e dai salariati delle amministrazioni dello Stato (Titolo II), rispetto a quello previsto dagli altri impiegati pubblici individuati all'art. 1 della stessa legge (Titolo III). Il principio ispiratore di entrambi i sistemi normativi era pero' quello di subordinare in ogni caso, a forme di garanzia le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a fronte della contrazione di prestiti. Per i dipendenti dello Stato, la garanzia a favore degli Istituti contro i rischi di perdite era assicurata dal Fondo per il credito a fronte del versamento di contributi (artt. 16 e 17). L' art. 47 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1072, ha imposto l'esclusiva garanzia dell'ente di previdenza per la cessione delle quote di retribuzione, coerentemente con la previsione dell'art. 37, che individuava a carico degli iscritti un autonomo contributo obbligatorio per il credito. L'attivita' creditizia dell'ex ENPAS si inseriva infatti nello schema tradizionale del rapporto previdenziale. Per i dipendenti non statali l'attivita' creditizia, facente capo alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza, costituiva invece una forma di investimento dei fondi, che affluivano alle casse a solo titolo di contributi pensionistici. Per tali dipendenti, ammessi a contrarre prestiti alle stesse condizioni e per la durata stabiliti per gli impiegati dello Stato (art. 51), coerentemente la legge n. 180/1950 prevedeva che le cessioni di quote di stipendio o di salario dovessero avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego, per garantirne il recupero in casi di insolvenza (art. 54). 2. - Il quadro normativo fin qui delineato e' stato profondamente inciso dall'art. 1, commi 243 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare l'art. 1, comma 243, della legge ha previsto per i dipendenti iscritti alle Casse pensioni, gia' amministrate dalla Direzione generale di istituti di previdenza e confluite nell'INPDAP (personale dipendente dagli Enti locali, Aziende sanitarie, Ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari, insegnanti di asilo), l'obbligo dell'iscrizione al fondo per le sole prestazioni creditizie ed il conseguente obbligo al versamento del contributo obbligatorio per il credito previsto, a carico degli iscritti aventi diritto alle prestazioni creditizie, dal precedente comma 242, che richiama l'art. 37, secondo comma, del d.P.R n. 1032/1973. Lo stretto collegamento tra il regime dell'erogazione e quello della garanzia dei crediti concessi contro la cessione di quote stipendiali, plasticamente evidenziato dalla disciplina attuativa dettata dal d.m. n. 463/1998, che legittima tutti gli iscritti al godimento di entrambe le prestazioni e piu' in generale dei benefici sociali erogati a valere sulle disponibilita' del fondo, da' conto della non plausibilita' dell'opzione interpretativa strettamente letterale offerta dalla parte ricorrente secondo cui la normativa del 1996 si sarebbe occupata solo delle prestazioni stricto sensu creditizie, disinteressandosi del regime delle garanzie. Si consideri, oltretutto, che la parificazione degli obblighi contributivi gravanti: sui dipendenti non statali rispetto a quelli fissati in origine per i dipendenti delle amministrazioni centrali, da' ragione dell'identita' delle prestazioni, id est dell'inclusione anche del diritto all'erogazione delle garanzie oltre che di quello all'accensione dei prestiti. L'istituzione dell'obbligo della contribuzione a carico dei nuovi iscritti al Fondo, in una con l'omogeneizzazione innescata rispetto al regime degli obblighi gravanti sui dipendenti statali, risulta allora il dato che consente di decifrare i contorni del nuovo assetto normativo in materia di garanzie. La novita' della legge non consiste, infatti, esclusivamente nella previsione dell'iscrizione al Fondo di alcuni dei dipendenti prima esclusi, ma anche nella istituzione del contestuale obbligo di contribuzione a carico degli stessi. L'ingresso della categoria dei dipendenti pubblici non statali nell'area dei destinatari delle prestazioni creditizie del Fondo di previdenza e credito di dipendenti statali e' stato voluto dunque dal legislatore al fine di attuare anche nei loro confronti una piu' pregnante protezione sociale, mettendo cosi' a disposizione degli stessi, come gia' per i dipendenti statali prestazioni che hanno funzione integrativa di previdenza, funzione propria della gestione unitaria del credito, che eroga prestazioni istituzionali alle categorie di soggetti ad essa obbligatoriamente iscritte. E' coerente con il fine perseguito dalla legge di riforma che l'omogeneizzazione degli interventi assistenziali a favore degli iscritti, comporti non solo la creazione degli stessi obblighi, sul piano contributivo, ma anche l'assicurazione degli stessi diritti, sul piano delle forme di garanzia. Ne deriva che sussiste in capo all'INPDAP l'obbligo di garantire i prestiti erogati a tutti i dipendenti pubblici iscritti allo stesso Istituto. La natura e, comunque, la finalita' previdenziale delle prestazioni erogate dall'INPDAP in tema di erogazione di crediti e concessione di garanzie, non e' poi smentita dalla circostanza che i destinatari delle singole prestazioni, in aggiunta alla contribuzione obbligatoria imposta in ragione dell'automatica iscrizione, debbano farsi carico, giusta il dettato dell'art. 27 del d.P.R. n. 180/1950 e successive disposizioni, di prestazioni, dedotte a guisa di anticipi dall'importo complessivo di ciascun prestito concesso o garantito, di un contributo a titolo di spese di amministrazione e di un premio compensativo dei rischi. La previsione di detti obblighi patrimoniali non vale infatti a connotare le prestazioni rese dall'INPDAP in termini di attivita' commerciale, ostandovi i due fondamentali elementi discretivi dati dall'obbligo di contribuzione gravante su tutti i dipendenti a prescindere dall'effettivo conseguimento dei prestiti delle garanzie; e, quel che piu' rileva, dall'obbligo in capo all'ente previdenziale di erogare la prestazione a prescindere da una analisi costi benefici, propria delle garanzie assicurative, in merito all'entita' dei rischi dell'operazione. Elementi che connotano i diritti e gli obblighi stabiliti dalla normativa in parola di quella finalita' di protezione sociale che ne comporta l'attrazione nella sfera integrativa della previdenza. L'omogeneizzazione del regime dei diritti e degli obblighi di dipendenti statali e non, e soprattutto, degli obblighi nei confronti di tutti i dipendenti gravanti sull'ente previdenziale, porta con se' il precipitato dell'armonizzazione anche del regime delle garanzie sub specie di previsione di un regime di esclusiva in favore dell'INPDAP. In primo luogo, la pretesa vigenza della norma, che imponeva forme di garanzia delle cessioni di quote di stipendio diverse da quelle assicurate in via esclusiva dall'INPDAP, deteminerebbe, dopo tale la legge n. 662/1996, la possibilita' per i soli dipendenti locali di accedere a garanzie rese da soggetti diversi dall'INPDAP, nonostante la totale identita' sotto i profili prima descritti del regime applicabile ai dipendenti statali e non statali per quanto attiene al coacervo di diritti e degli obblighi in subiecta materia. Donde una non ragionevole disparita' di trattamento tra due categorie sotto tutti gli altri aspetti parificate. Nella prospettiva dell'ente previdenziale deve altresi' rilevarsi che la ratio giustificativa dell'esclusiva, ferma la questione della sua compatibilita' con i principi costituzionali di cui si dira' tra breve, non puo' che riguardare a questo punto tutti gli impiegati pubblici. Posto, infatti, che l'ente e' ormai obbligato a soggiacere alle richieste di erogazione di prestiti e garanzie formulate da tutti i dipendenti, il regime di esclusiva; spiegabile solo nell'ottica di consentire all'ente di percepire i contributi ed i premi compensativi dovuti all'atto dell'erogazione delle garanzie per contribuire all'equilibrio dei conti, deve per forza compensare i maggiori rischi che l'ente corre per effetto degli obblighi di prestazione ora estesi anche a beneficio dei dipendenti non statali. Sul piano della gerarchia delle fonti, e' a questo punto chiaro che il regolamento, di cui al D.I. 28 luglio 1998, n. 463, recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali art. 1, comma 245 legge n. 662/1996, si e' limitato a dare attuazione alla riforma legislativa con la conseguenza che l'abrogazione del sistema precedente di garanzie deriva direttamente dalle norme di legge. 2.2 - Dalle considerazioni sopra esposte emerge un quadro interpretativo alla stregua del quale l'art. 1, commi da 243 a 245, ha esteso anche agli impiegati non statali il dettato dell'art. 47 del d.P.R. n. 1032/1973, nella parte in cui si prevede che le cessioni di quote di retribuzione non possono avere altra garanzia che quella dell'Istituto, con correlativa abrogazione implicita della diversa disciplina dettata dall'art. 54 del d.P.R. n. 1180/1950. II regime a questo punto delineato dalle norme ora richiamate, laddove impone a tutti i dipendenti pubblici l'obbligo di richiedere garanzie all'INPDAP escludendo in radice la praticabilita' di soluzioni alternative, si appalesa tuttavia di dubbia compatibilita' con la disciplina dettata dagli artt. 41 e 3 della Costituzione. Il regime di esclusiva comporta per definizione un'incisione del diritto di iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione in danno delle imprese operanti nel settore nella misura in cui sottrae al mercato l'attivita' di erogazione delle garanzie in parola. Detto vulnus non pare sorretto da una idonea ragione giustificativa nella ricordata prospettiva di assicurare una piu' pregnante protezione sociale dei dipendenti con la previsione di prestazioni previdenziali a carico dell'INPDAP. E' sufficiente rimarcare, al riguardo, che la protezione sociale del lavoratore e' in pieno assicurata dal diritto di ottenere la concessione del prestito e l'erogazione della garanzia contro il pagamento del contributo obbligatorio; la previsione di un regime di esclusiva, nella misura in cui impedisce al dipendente la possibilita' di ottenere la prestazione garanzia da parte di un ente privato, a condizioni in ipotesi piu' convenienti rispetto al regime dei contributi e dei fondi rischi dovuti all'ente previdenziale, comporta una riduzione del perimetro dei diritti del dipendente piu' che assolvere ad una funzione di rafforzata protezione dello stesso. Lo stesso concetto del «diritto ad ottenere le prestazioni di garanzia in regime di esclusiva» si appalesa intimamente contraddittorio nella misura in cui il concetto di esclusiva evoca una limitazione piu' che una qualificazione del diritto. La ratio della limitazione non appare poi rivenibile nella necessita' di introdurre forme di garanzia piu' sicure, se si considera, da un lato, che la normativa in materia assicurativa prevede adeguati controlli sull'efficienza e sulla solvibilita' delle imprese abilitate ad operare nel settore; e, dall'altro, che nessun elemento sopravvenuto giustifica un ribaltamento di prospettiva rispetto alla normativa anteatta che consentiva alle imprese del settore di fornire le garanzie, con un'opzione volta ad introdurre un regime assoluto di monopolio piuttosto che a fissare requisiti a presidio dell'efficienza delle imprese legittimate ad effettuare le prestazioni di che trattasi. Resta da vedere se l'incisione del diritto di iniziativa economica, da traguardare nella prospettiva della disciplina dettata dal Trattato dell'Unione europea in materia di liberta' di stabilimento e di tutela della concorenza, possa essere sorretta dall'esigenza di assicurare all'ente previdenziale entrate, sub specie di contributi per spese di amministrazione e di fondi rischi, capaci di compensare i rischi sottesi all'obbligo di erogare prestiti e garanzie a semplice richiesta, e, piu' in generale, di assicurare l'equilibrio dei conti della gestione unitaria e, con essa, l'erogazione delle prestazioni creditizie e sociali da detta gestione assicurate. Anche detta ratio non si appalesa capace di sorreggere il regime di esclusiva, se solo si considera, per un verso, che dalle risultanze istruttorie si ricava che l'incidenza di dette erogazioni appare poco rilevante sul piano quantitativo al fine di garantire l'equilibrio contabile e finanziario della gestione; dall'altro che, ancora piu' in radice, i maggiori introiti collegati alle prestazioni rese in esclusiva, e quindi sottratte all'azione delle imprese private del settore, corrisponde l'assunzione dei connessi profili di rischio da parte dell'INDPAP, con riferimento in particolare alla premorienza o alla cessazione anticipata dal servizio del dipendente in guisa da rendere sostanzialmente neutro sul piano economico l'effetto del regime di esclusiva. Il Collegio reputa in definitiva rilevanti, nell'ambito di un giudizio riguardante per l'appunto la pretesa delle assicurazioni private ad accedere al mercato di che trattasi, e non manifestamente infondati i dubbi di legittimita' costituzionale, sotto i profili sopra rammentati, dell'art. 47 del d.P.R. n. 1032/1973 e dell'art. 1, commi 243-245, della legge n. 662/1996, nella parte in cui, alla luce dell'interpretazione offerta, attribuiscono all'INPDAP, in violazione degli artt. 41 e 3 della Costituzione, l'esclusiva del rilascio delle garanzie relative all'erogazione di prestiti a tutti i dipendenti pubblici a fronte della cessione di quote dello stipendio. 3. - Il giudizio e' sospeso a termini di legge mentre la statuizione sulle spese e' rimessa alla definizione del giudizio.
P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, - dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per le ragioni in motivazione esposte, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1072 e dell'art. 1, commi da 243 a 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui, in violazione degli artt. 41 e 3 della Costituzione, riconoscono all'INPDAP l'esclusiva del rilascio delle garanzie relative alla cessione di quote dello stipendio dei dipendenti pubblici. Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; dispone che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento nonche' alle parti del giudizio. Spese al definitivo. Cosi' deciso in Roma, il 5 novembre 2004 Il Presidente: Giovannini Il consigliere estensore: Caringella 05C0570