N. 260 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 agosto 2004
Ordinanza emessa il 7 agosto 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 maggio 2005) dal tribunale di Firenze nel procedimento civile tra Corsano Cosimo Luciano contro Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare S.r.l. Procedimento civile - Opposizione al precetto - Notificazione dell'atto introduttivo al precettante che abbia eletto domicilio in un comune in cui il debitore non possiede beni assoggettabili ad esecuzione - Effettuazione presso la cancelleria del giudice del luogo in cui il precetto e' stato notificato - Inadeguatezza della notifica cosi' effettuata a garantire al precettante conoscenza dell'opposizione - Violazione del diritto di difesa - Lesione del contraddittorio - Ingiustificato deteriore trattamento del convenuto in opposizione a precetto, rispetto al convenuto in altro ordinario giudizio di cognizione. - Cod. proc. civ., art. 480, comma terzo. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, e 111, comma secondo. IL GIUDICE ISTRUTTORE(GU n.20 del 18-5-2005 )
Letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva formulata, rileva: Corsano Cosimo Luciano ha convenuto in giudizio la S.r.l. Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare, proponendo opposizione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso il precetto di pagamento notificatogli in data 6 febbraio 2003 in forza di sentenza n. 119 in data 9 novembre - 12 novembre 2002 del Tribunale di Lecce, sez. distaccata di Casarano; La citazione in opposizione e' stata notificata alla S.r.l. Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare in data 18 febbraio 2003 presso la cancelleria civile del Tribunale di Firenze, giudice del luogo di notificazione del precetto; La parte convenuta non si e' costituita in giudizio: da cio' la rilevanza della questione di seguito prospettata; Dall'esame dell'atto di precetto opposto emerge che la Gruppo Andidero Finanziario S.r.l. ha eletto domicilio in Bari, corso Vittorio Emanuele n. 78, presso il difensore avv. Michele Mirizzi; Si pone il problema della ritualita' o meno della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione a precetto; Al riguardo occorre considerare quanto segue: a) ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c. il precettante deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio «nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione» e, in difetto, «le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui e' stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso»); b) la S.C. insegna: «La norma dell'art. 480, comma 3, c.p.c., attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata una facolta', che consiste nel dichiarare la propria residenza o nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo le impone un onere, che consiste nello scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione. Ne deriva che, in tema di esecuzione per espropriazione, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente, non possiede beni od in cui non risiede un terzo debitor debitoris, l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore puo' proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli e' stato notificato il precetto stesso. Nel relativo giudizio e' onere del creditore dimostrare che nel comune in cui egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore» (Cass., sez. III, 16 luglio 1999, n. 7505); La parte attrice, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte di questo giudice (chiarimenti necessari per valutare sia la ritualita' della notificazione della citazione sia la sussistenza della propria competenza), ha dichiarato che al momento della notificazione del precetto non aveva beni assoggettabili ad esecuzione ne' nel circondario del Tribunale di Bari ne' nel distretto di tale Corte d'appello; Se cosi' fosse, del tutto correttamente il ricorso sarebbe stato notificato presso la cancelleria del Tribunale di Firenze; La notificazione dell'opposizione a precetto all'istante presso la cancelleria del giudice del luogo ove il precetto stesso e' stato notificato (art. 480, comma 3, c.p.c.), agli effetti della conoscenza dell'opposizione da parte del precettante appare inadeguata e comunque offre garanzie assolutamente inferiori rispetto a quelle offerte dalle notificazioni nei luoghi e nei modi di cui agli artt. 138 e ss. c.p.c.; La Corte costituzionale gia' si e' occupata della questione - allora sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione - rilevandone la manifesta infondatezza «in quanto la ricordata forma di notificazione, da un lato, consegue al mancato adempimento dell'onere imposto al creditore dalla norma impugnata e quindi e' a lui imputabile; e, dall'altro, non impedisce ne' rende particolarmente gravoso il diritto di difesa, in quanto il creditore stesso, non ignorando la propria omissione e quindi la relativa conseguenza di legge, ben puo' con l'ordinaria diligenza informarsi presso il cancelliere e, nel caso di proposta opposizione, ritirare l'atto e provvedere cosi' alla sua difesa» (Corte costituzionale, 8 marzo 1985, n. 62); Non pare, pero', che in tal modo i dubbi di legittimita' costituzionale possano ritenersi superati in quanto e' da vedere se il creditore precettante sia incorso in un mancato adempimento dell'onere a lui facente carico o in una omissione, e solo mettendolo in condizioni di contraddire, a mezzo adeguata notificazione, lo stesso potrebbe dimostrare di aver pienamente osservato il disposto dell'art. 480, comma 3, c.p.c., per esservi nel luogo di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio un bene del debitore da assoggettare a pignoramento; Nella fattispecie specifica la precettante ha eletto domicilio in Bari e la parte precettata ha dichiarato di non aver beni assoggettabili ad esecuzione forzata nel circondario del Tribunale di Bari: solo una adeguata forma di notificazione puo' mettere il precettante in condizione di costituirsi dimostrando il contrario (con le necessarie conseguenze in punto di competenza territoriale l'opposizione) e svolgendo difese di merito; La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 480, comma 3, c.p.c. (nella parte in cui prevede la notificazione dell'opposizione presso la cancelleria), quindi, appare non manifestamente infondata sia in relazione all'art. 24, comma 2, Costituzione («la difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento»), sia in relazione all'art. 111, comma 2, Costituzione («ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti»); non puo' poi non considerarsi come il convenuto in una opposizione a precetto, sotto il profilo della notificazione, per effetto della norma in discussione, venga a trovarsi in una situazione ampiamente piu' sfavorevole rispetto ad un convenuto in altro ordinario giudizio di cognizione, senza che tale disparita' di trattamento possa trovare spiegazione e/o giustificazione in una qualche peculiarita' dell'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.: trattasi, infatti, di un ordinario giudizio di cognizione nel quale si discute del diritto o meno del precettante di procedere a esecuzione forzata; conseguentemente la questione deve essere sollevata anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 480, comma 3, c.p.c. in relazione agli artt. 24, comma 2, 111, comma 2 e 3, comma 1 della Costituzione; dispone la sospensione del presente processo e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale; dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Firenze, addi' 4 agosto 2004 Il giudice: Mascagni 05C0571