N. 260 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 agosto 2004

Ordinanza   emessa   il   7   agosto   2004   (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  2  maggio  2005)  dal  tribunale  di  Firenze nel
procedimento civile tra Corsano Cosimo Luciano contro Gruppo Andidero
Finanziario Immobiliare S.r.l.

Procedimento   civile  -  Opposizione  al  precetto  -  Notificazione
  dell'atto introduttivo al precettante che abbia eletto domicilio in
  un  comune  in  cui il debitore non possiede beni assoggettabili ad
  esecuzione  -  Effettuazione  presso la cancelleria del giudice del
  luogo  in cui il precetto e' stato notificato - Inadeguatezza della
  notifica  cosi'  effettuata  a  garantire al precettante conoscenza
  dell'opposizione  -  Violazione del diritto di difesa - Lesione del
  contraddittorio   -   Ingiustificato   deteriore   trattamento  del
  convenuto in opposizione a precetto, rispetto al convenuto in altro
  ordinario giudizio di cognizione.
- Cod. proc. civ., art. 480, comma terzo.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, e 111, comma
  secondo.
                        IL GIUDICE ISTRUTTORE
(GU n.20 del 18-5-2005 )
    Letti  gli  atti  di  causa,  sciogliendo  la  riserva formulata,
rileva:  Corsano  Cosimo  Luciano  ha convenuto in giudizio la S.r.l.
Gruppo  Andidero  Finanziario Immobiliare, proponendo opposizione, ex
art. 615,   comma   1,  c.p.c.,  avverso  il  precetto  di  pagamento
notificatogli  in data 6 febbraio 2003 in forza di sentenza n. 119 in
data  9  novembre  -  12  novembre  2002 del Tribunale di Lecce, sez.
distaccata di Casarano;
    La  citazione  in  opposizione  e'  stata  notificata alla S.r.l.
Gruppo  Andidero  Finanziario  Immobiliare  in  data 18 febbraio 2003
presso  la  cancelleria  civile del Tribunale di Firenze, giudice del
luogo di notificazione del precetto;
    La  parte  convenuta non si e' costituita in giudizio: da cio' la
rilevanza della questione di seguito prospettata;
    Dall'esame  dell'atto  di  precetto  opposto emerge che la Gruppo
Andidero  Finanziario  S.r.l.  ha  eletto  domicilio  in  Bari, corso
Vittorio Emanuele n. 78, presso il difensore avv. Michele Mirizzi;
    Si  pone  il problema della ritualita' o meno della notificazione
dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione a precetto;
    Al riguardo occorre considerare quanto segue:
        a)  ai  sensi  dell'art. 480,  comma 3, c.p.c. il precettante
deve  dichiarare la residenza o eleggere domicilio «nel comune in cui
ha  sede  il  giudice competente per l'esecuzione» e, in difetto, «le
opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in
cui  e'  stato  notificato,  e le notificazioni alla parte istante si
fanno presso la cancelleria del giudice stesso»);
        b) la S.C. insegna: «La norma dell'art. 480, comma 3, c.p.c.,
attribuisce  alla  parte  che intende promuovere l'esecuzione forzata
una  facolta',  che  consiste  nel  dichiarare la propria residenza o
nell'eleggere  domicilio,  ma,  nel  contempo le impone un onere, che
consiste  nello  scegliere  come  tale  uno  tra  i  possibili luoghi
dell'esecuzione.   Ne   deriva   che,   in  tema  di  esecuzione  per
espropriazione,  se la parte istante elegge domicilio in un comune in
cui   il   debitore   della  prestazione  pecuniaria  da  realizzarsi
coattivamente,  non  possiede  beni  od  in  cui non risiede un terzo
debitor  debitoris, l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed
il debitore puo' proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice
del  luogo  nel quale gli e' stato notificato il precetto stesso. Nel
relativo giudizio e' onere del creditore dimostrare che nel comune in
cui  egli  ha  eletto  domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a
pignoramento beni o crediti del debitore» (Cass., sez. III, 16 luglio
1999, n. 7505);
    La  parte attrice, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte
di   questo  giudice  (chiarimenti  necessari  per  valutare  sia  la
ritualita'  della  notificazione  della  citazione sia la sussistenza
della  propria  competenza),  ha  dichiarato  che  al  momento  della
notificazione   del   precetto   non  aveva  beni  assoggettabili  ad
esecuzione  ne'  nel  circondario  del  Tribunale  di  Bari  ne'  nel
distretto di tale Corte d'appello;
    Se  cosi' fosse, del tutto correttamente il ricorso sarebbe stato
notificato presso la cancelleria del Tribunale di Firenze;
    La  notificazione  dell'opposizione a precetto all'istante presso
la  cancelleria del giudice del luogo ove il precetto stesso e' stato
notificato (art. 480, comma 3, c.p.c.), agli effetti della conoscenza
dell'opposizione   da  parte  del  precettante  appare  inadeguata  e
comunque  offre  garanzie  assolutamente  inferiori rispetto a quelle
offerte  dalle  notificazioni  nei  luoghi  e  nei  modi  di cui agli
artt. 138 e ss. c.p.c.;
    La  Corte  costituzionale  gia'  si e' occupata della questione -
allora  sollevata  in  riferimento  all'art. 24  della Costituzione -
rilevandone  la  manifesta infondatezza «in quanto la ricordata forma
di  notificazione,  da  un  lato,  consegue  al  mancato  adempimento
dell'onere  imposto  al creditore dalla norma impugnata e quindi e' a
lui    imputabile;   e,   dall'altro,   non   impedisce   ne'   rende
particolarmente  gravoso il diritto di difesa, in quanto il creditore
stesso,  non  ignorando  la  propria  omissione  e quindi la relativa
conseguenza  di  legge, ben puo' con l'ordinaria diligenza informarsi
presso  il  cancelliere e, nel caso di proposta opposizione, ritirare
l'atto  e  provvedere cosi' alla sua difesa» (Corte costituzionale, 8
marzo 1985, n. 62);
    Non  pare,  pero',  che  in  tal  modo  i  dubbi  di legittimita'
costituzionale  possano  ritenersi superati in quanto e' da vedere se
il  creditore  precettante  sia  incorso  in  un  mancato adempimento
dell'onere a lui facente carico o in una omissione, e solo mettendolo
in  condizioni  di  contraddire,  a  mezzo adeguata notificazione, lo
stesso  potrebbe  dimostrare di aver pienamente osservato il disposto
dell'art. 480,   comma   3,   c.p.c.,   per   esservi  nel  luogo  di
dichiarazione  di  residenza  o  elezione  di  domicilio  un bene del
debitore da assoggettare a pignoramento;
    Nella fattispecie specifica la precettante ha eletto domicilio in
Bari   e   la  parte  precettata  ha  dichiarato  di  non  aver  beni
assoggettabili ad esecuzione forzata nel circondario del Tribunale di
Bari:  solo  una  adeguata  forma  di  notificazione  puo' mettere il
precettante  in  condizione  di  costituirsi dimostrando il contrario
(con  le  necessarie  conseguenze in punto di competenza territoriale
l'opposizione) e svolgendo difese di merito;
    La  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 480, comma
3,   c.p.c.   (nella   parte   in   cui   prevede   la  notificazione
dell'opposizione   presso   la   cancelleria),   quindi,  appare  non
manifestamente  infondata  sia  in  relazione  all'art. 24,  comma 2,
Costituzione («la difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado
del   procedimento»),   sia   in  relazione  all'art. 111,  comma  2,
Costituzione  («ogni  processo  si  svolge nel contraddittorio tra le
parti»);  non  puo'  poi  non  considerarsi  come il convenuto in una
opposizione  a  precetto,  sotto  il profilo della notificazione, per
effetto   della  norma  in  discussione,  venga  a  trovarsi  in  una
situazione  ampiamente  piu'  sfavorevole rispetto ad un convenuto in
altro  ordinario giudizio di cognizione, senza che tale disparita' di
trattamento  possa  trovare  spiegazione  e/o  giustificazione in una
qualche  peculiarita'  dell'opposizione a precetto ex art. 615, comma
1,  c.p.c.: trattasi, infatti, di un ordinario giudizio di cognizione
nel  quale si discute del diritto o meno del precettante di procedere
a  esecuzione  forzata;  conseguentemente  la  questione  deve essere
sollevata anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
                              P. Q. M.
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 480,  comma  3,  c.p.c.  in
relazione  agli  artt. 24,  comma  2, 111, comma 2 e 3, comma 1 della
Costituzione;  dispone  la  sospensione  del  presente  processo e la
rimessione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale;  dispone che la
presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti e al Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  sia  comunicata ai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati.
        Firenze, addi' 4 agosto 2004
                        Il giudice: Mascagni
05C0571