N. 263 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 2005

Ordinanza   emessa  il  3  marzo  2005  dal  tribunale  di  Roma  nel
procedimento  di  opposizione  all'esecuzione  promosso  da  Giuliani
Domenico contro Santamaria Agostino ed altra

Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni notarili - Esclusione
  della   pignorabilita'  eccetto  che  per  i  crediti  alimentari -
  Pignorabilita'  nei  limiti  di  un  quinto,  come  stabilito per i
  pubblici dipendenti e per i lavoratori privati - Mancata previsione
  - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni omogenee.
- Regio  decreto-legge  27 maggio  1923, n. 1324, art. 12, convertito
  dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.20 del 18-5-2005 )
                            IL TRIBUNALE

    A scioglimento della riserva; letti gli atti;

                            O s s e r v a

    I creditori dell'opponente, in base ad una sentenza del Tribunale
di  Roma, hanno pignorato i ratei di pensione corrisposti dalla Cassa
Nazionale del Notariato al dott. Domenico Giuliani.
    Quest'ultimo  assume  che,  in  forza  dell'art. 12 del R.D.L. 27
maggio  1923, n. 1324, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, le
quote  di  integrazione  nonche'  le  pensioni  su  fondi della cassa
nazionale del notariato non sono pignorabili.
    La Corte costituzionale ha gia' dichiarato l'illegittimita' della
predetta  norma nella parte in cui non consente il pignoramento delle
pensioni erogate ai notai per crediti alimentari (sentenza n. 155 del
1987),    ed    ancor   prima   aveva   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale  della  stessa  norma  nella parte in cui escludeva la
pignorabilita'   dell'assegno   integrativo  per  crediti  alimentari
(sentenza  n. 105  del  1977). In entrambi i casi e' stata assunta la
irragionevole  disparita' di trattamento a favore dei notati rispetto
ad  ogni  altro  pubblico  dipendente, la cui pensione risulta invece
pignorabile nei termini previsti dagli artt. 1 e 2 della legge n. 180
del 1950.
    Successivamente  la stessa Corte ha precisato i termini in cui le
pensioni  erogate dai soggetti previsti in quest'ultima legge possono
essere  pignorate,  prevedendo  l'impignorabilita'  della  sola parte
necessaria  ad  assicurare  al  pensionato  i  mezzi  necessari  alle
esigenze  di  vita,  e  la pignorabilita' nei limiti del quinto della
residua parte (sentenza n. 506 del 2002).
    Conseguentemente,   a  seguito  di  tali  interventi,  mentre  le
pensioni  erogate  dall'INPS  (ma  anche  quelle erogate dall'INAIL e
dall'INPG)  sono  pignorabili  per  la  parte  che  eccede  il minimo
necessario  al  sostentamento, e lo sono qualunque sia il credito che
si  fa  valere,  per  le pensioni dei notai invece questa regola vale
solo se il creditore fa valere un credito alimentare.
    E' dunque evidente la disparita' di trattamento tra i notai e gli
altri  pensionati,  i  primi  potendo  subire  un  pignoramento della
pensione  solo  se il credito fatto valere e' di natura alimentare, i
secondi  invece  passibili di pignoramento (salvo il limite suddetto)
per ogni tipo di credito.
    La  stessa  Corte  (sentenza n. 506 del 2002 ha precisato che «il
pubblico  interesse  a  che  il  pensionato  goda  di  un trattamento
«adeguato  alle  esigenze  di  vita»  puo'... comportare... anche una
compressione  del  diritto dei terzi di soddisfare le proprie ragioni
creditorie  sul bene-pensione, ma e' anche vero che tale compressione
non  puo'  essere  totale ed indiscriminata, bensi' deve rispondere a
criteri  di  ragionevolezza che valgano, da un lato, ad assicurare in
ogni  caso...  al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita
e,  dall'altro,  a  non  imporre a terzi, oltre il ragionevole limite
appena indicato un sacrificio dei loro crediti, negando alla pensione
la qualita' di bene sul quale possano soddisfarsi».
    Non  si  vedono ragioni per le quali, allora, la pensione erogata
ai notai debba subire un trattamento di favore, ed essere considerata
come bene suscettibile di pignoramento da parte del creditore solo se
questi  adduce  un  credito di natura alimentare, mentre per le altre
categorie  di  pensionati  la pensione e' un bene pignorabile (sempre
nei  limiti  suddetti)  qualunque  sia  la natura del credito. Cio' a
maggiore  ragione  dopo  che,  attraverso  una serie di decisioni, la
Corte  costituzionale  ha  disegnato un sistema nel quale l'interesse
del pensionato deve essere contemperato con quello del suo creditore.
    Appare  pertanto  non  manifestamente  infondata  la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 12 del R.D.L. 27 maggio 1923,
n. 1324,  convertito  in  legge 17 aprile 1925 n. 473, nella parte in
cui  esclude la pignorabilita' delle pensioni erogate ai notai se non
per  crediti  alimentari,  e  cio'  per  contrasto  di tale norma con
l'art. 3  della  Cost.  che  invece  impone un trattamento uguale dei
cittadini   davanti   alla   legge,  salvo  una  discriminazione  non
irragionevole.
    Ovviamente   la   discriminazione   opera   tra  notai  ed  altri
pensionati,  relativamente  ai  crediti diversi da quelli alimentari,
nei  termini  in  cui le diverse decisioni della corte regolato hanno
regolato la materia della pignorabilita' delle pensioni, chiarendo la
portata degli artt. 1 e 2 della legge n. 180 del 1950.
    Il  debitore  basa  la sua opposizione sulla impignorabilita' del
bene,  in  quanto  i  creditori non fanno valere un diritto di natura
alimentare.   Conseguentemente  la  questione  se  sia  legittima  la
impignorabilita'  assoluta  della  pensione  dei  notai  per  crediti
diversi  da quelli alimentari diventa rilevante, non potendo la causa
essere   decisa   senza   la  previa  soluzione  della  questione  di
legittimita' costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 12 del R.D.L. 27 maggio 1923,
n. 1324,  convertito  in legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in
cui  esclude  la  pignorabilita'  delle pensioni dei notai se non per
crediti   alimentari,   anziche'   prevedere  la  pignorabilita'  per
qualsiasi  credito,  nei  limiti  di cui agli artt. 1 e 2 della legge
n. 180  del 1950, come previsto per le altre categorie di pensioni, e
cio' per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone  la  notifica  della  presente  ordinanza  alle parti, al
Presidente   del   Consiglio  dei  ministri  e  la  comunicazione  ai
Presidenti del Senato e della Camera.
        Roma, addi' 2 marzo 2005
                        Il giudice: Cricenti
05c0574