N. 51 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 maggio 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  l'11  maggio  2005  (del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri)

Energia  -  Norme  della Regione Toscana - Competenze della regione e
  degli enti locali - Rinvio generico alle censure formulate riguardo
  agli artt. 28 e 29 e agli artt. 11 e 13.
- Legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 3.
Energia  -  Norme  della  Regione  Toscana  -  Specifica  delle opere
  soggette  ad  «autorizzazione  unica»  -  Previsione,  su richiesta
  dell'interessato,  che  con il provvedimento di autorizzazione puo'
  essere  dichiarata la pubblica utilita' dei lavori e delle opere ed
  apposto,    laddove   non   esistente,   il   vincolo   preordinato
  all'esproprio  -  Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la
  normativa  statale  che  prevede che le opere una volta autorizzate
  sono  di  pubblica  utilita'  ed indifferibili ed urgenti - Inutile
  duplicazione  del  principio  fondamentale  attinente  agli effetti
  degli   atti   ed   ai   tempi   di  svolgimento  del  procedimento
  espropriativo  -  Lesione  del  diritto  di proprieta' - Violazione
  della  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di  ordinamento
  civile.
- Legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 11.
- Costituzione,   art. 117,   comma   secondo,   lett.   l);  Decreto
  legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 1.
Energia  -  Norme  della  Regione Toscana - Misure di compensazione e
  riequilibrio  ambientale - Autorizzazione unica per gli impianti di
  produzione  di  energia  elettrica  da  fonti rinnovabili - Ricorso
  dello  Stato  -  Denunciato  contrasto con la normativa statale che
  prevede  che  l'autorizzazione  per  gli  impianti di produzione di
  energia  elettrica da fonti rinnovabili non puo' essere subordinata
  ne'  prevedere  misure  di  compensazione  a favore delle regioni e
  delle  province  -  Violazione  dei principi fondamentali posti dal
  legislatore statale in materie di competenza concorrente.
- Legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, artt. 26 e 13.
- Costituzione,    art. 117,   comma   terzo;   Decreto   legislativo
  29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 6.
Energia  -  Norme  della  Regione Toscana - Disciplina del diritto di
  accesso   ai  servizi  energetici  -  Assoggettamento  a  «speciali
  modalita'  di  svolgimento»  per  garantire  la  realizzazione  del
  diritto di accesso - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con
  la  normativa statale che prevede il regime concessorio statale con
  effetti  uniformi  su  tutto  il territorio nazionale - Illegittima
  compartimentazione   e   differenziazione   del  mercato  nazionale
  dell'energia  -  Violazione  della  competenza statale esclusiva in
  materia  di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
  concernenti  i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
  su tutto il territorio nazionale.
- Legge  della  Regione  Toscana 24  febbraio  2005, n. 39, artt. 27,
  commi 1 e 2, e 28, comma 1.
- Costituzione,  art. 119  (rectius:  117),  comma secondo, lett. m);
  Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 2, lett. c), e comma 8,
  lett. a), 1).
Energia  -  Norme della Regione Toscana - Disciplina della stipula di
  appositi  contratti  di servizio e delle loro specifiche (qualita',
  durata,  modi  e  tempi di erogazione), per assicurare l'attuazione
  del diritto di accesso - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto
  con  la normativa statale che prevede il regime concessorio statale
  con  effetti  uniformi  su  tutto  il  territorio  nazionale  e che
  attribuisce  all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed il gas la
  definizione    dei    livelli    di    qualita'    -    Illegittima
  compartimentazione   e   differenziazione   del  mercato  nazionale
  dell'energia   Violazione   dei  principi  fondamentali  posti  dal
  legislatore statale in materie di competenza concorrente.
- Legge  della  Regione  Toscana 24  febbraio  2005,  n. 39, art. 28,
  commi 1, 3, 4 e 5.
- Costituzione,  art. 117, comma terzo; Legge 23 agosto 2004, n. 239,
  art. 1,   comma 2,  lett.  c),  e  comma 8,  lett.  a),  1);  Legge
  14 novembre 1995, n. 481, art. 2, comma 12, lett. h).
Energia   -  Norme  della  Regione  Toscana  -  Possibilita'  per  le
  amministrazioni competenti di richiedere convenzioni o disciplinari
  accedenti  alle concessioni gia' rilasciate - Ricorso dello Stato -
  Denunciato contrasto con la normativa statale che prevede il regime
  concessorio  statale  con  effetti  uniformi su tutto il territorio
  nazionale  -  Illegittima compartimentazione e differenziazione del
  mercato nazionale dell'energia.
- Legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, artt. 29 e 32.
- Costituzione,  art. 117, comma terzo; Legge 23 agosto 2004, n. 239,
  art. 1, comma 2, lett. c), e comma 8, lett. a), 1).
Energia  - Norme della Regione Toscana - Attribuzione ad ogni cliente
  finale  di  energia elettrica nel territorio regionale di acquisire
  dal 1° gennaio 2006, su richiesta, la qualifica di «cliente idoneo»
  -  Ricorso  dello  Stato  -  Denunciato  contrasto con la normativa
  statale  che  prevede  un  diverso  termine  (1°  gennaio  2007) in
  attuazione  di  Direttive  comunitarie  -  Violazione  dei  vincoli
  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  - Violazione dei principi
  fondamentali posti dal legislatore statale in materie di competenza
  concorrente.
- Legge  della  Regione  Toscana 24  febbraio  2005,  n. 39, art. 30,
  comma 1.
- Costituzione,  art. 117,  commi  primo e terzo; Decreto legislativo
  16 marzo 1999, n. 79, art. 14, comma 5-quinquies.
Energia  - Norme della Regione Toscana - Disciplina dei contratti tra
  produttori  e  clienti  idonei  -  Ricorso  dello  Stato - Denuncia
  lesione  della  competenza  esclusiva  dello  Stato  in  materia di
  mercato e di tutela della concorrenza.
- Legge  della  Regione  Toscana 24  febbraio  2005,  n. 39, art. 30,
  commi 3 e 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e).
Energia - Norme della Regione Toscana - Attribuzione alla Regione del
  compito  di  valutare segnalazioni e reclami degli utenti - Ricorso
  dello  Stato - Denunciato contrasto con la normativa statale che ne
  prevede   l'istituzione   -   Violazione   dei   vincoli  derivanti
  dall'ordinamento   comunitario   -   Violazione   della  competenza
  esclusiva dello Stato in materia di rapporti con l'unione europea e
  tutela  della  concorrenza  -  Violazione dei principi fondamentali
  posti dal legislatore statale in materie di competenza concorrente.
- Legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 33.
- Costituzione,  artt. 117,  commi  primo, secondo, lett. a) ed e), e
  terzo; Legge 14 novembre 1995, n. 481, art. 2, comma 2, lett. m).
Energia  -  Norme della Regione Toscana - Autorizzazione in sanatoria
  degli   impianti   compresi  tra  i  30000  e  i  150000  volt  con
  autorizzazione  emessa dalla Giunta regionale - Ricorso dello Stato
  -  Lamentato  contrasto con la legislazione statale che attribuisce
  la    funzione   autorizzatoria   relativa   alla   costruzione   e
  all'esercizio  delle  opere connesse alle infrastrutture della rete
  nazionale  di  trasporto  dell'energia elettrica al Ministero delle
  attivita'  produttive,  previa  intesa con le Regioni interessate -
  Mancata  distinzione  tra  impianti  che  fanno  parte  della  rete
  nazionale  e  quelli  di  interesse  soltanto  locale  - Denunciata
  inutile    duplicazione    dato    il    principio    dell'unicita'
  dell'autorizzazione  contenuto  nelle  Direttive europee e ribadito
  dalla legge n. 239/2004.
- Legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 38.
- Costituzione,  art. 117, primo comma; Decreto-legge 29 agosto 2003,
  n. 239,  convertito  con  modificazioni  in  legge 27 ottobre 2003,
  n. 290, art. 1-sexies.
Energia   -   Norme   della  Regione  Toscana  -  Disapplicazione  di
  disposizioni statali concernenti le modalita' di rilascio del nulla
  osta  ministeriale  in  caso  di  urgenza a seguito dell'entrata in
  vigore  della  legge  regionale  - Ricorso dello Stato - Denunciato
  effetto  distorsivo  della  disapplicazione  che  comporta  la  non
  necessita'  del nulla osta proprio nel caso di urgenza - Violazione
  di   norme  fondamentali  statali  nella  materia  di  legislazione
  concorrente «ordinamento della comunicazione».
- Legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 42.
- Costituzione,  art. 117, comma terzo; Decreto legislativo 1° agosto
  2003, n. 259, art. 96 (rectius: 95), comma 2, lett. c).
(GU n.22 del 1-6-2005 )
    Ricorso   del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  la  quale  ha il suo
domicilio  in  via  dei  Portoghesi n. 12, Roma, per la dichiarazione
della   illeggittimita'  costituzionale  della  legge  della  Regione
Toscana  24 febbraio  2005,  n. 39  (B.U.R.  n. 19 del 7 marzo 2005),
Disposizioni in materia di energia.

    Art. 3.
    Vi  sono  richiamate  funzioni previste e regolate negli articoli
successivi,  alcuni  dei  quali, come si vedra' in seguito, risultano
costituzionalmente illegittimi.
    Nelle   parti  corrispondenti,  pertanto,  andra'  dichiarata  la
illegittimita' costituzionale anche dell'art.3.
    Art. 11.
    Su  richiesta dell'interessato (comma 4) «con il provvedimento di
autorizzazione  di  cui al comma 1 puo' essere dichiarata la pubblica
utilita'  dei lavori e delle opere ed apposto, laddove non esistente,
il vincolo preordinato all'esproprio».
    L'art. 12,  comma 1, del d.lgs. n. 387/2003 dispone che le opere,
una volta autorizzate ai sensi dell'art. 3, sono di pubblica utilita'
ed indifferibili ed urgenti.
    Questo   principio,   attinente   agli  effetti  degli  atti  del
procedimento espropriativo ed ai suoi tempi di svolgimento, ha natura
fondamentale.
    Le regioni, pertanto, non possono derogarvi.
    L'espropriazione,   inoltre,   non   rientra  nella  legislazione
regionale  perche',  trattandosi  di potere che incide sul diritto di
proprieta',  la sua disciplina fa parte nell'ordinamento civile (art.
117,  secondo  comma, lett. l) Cost.), tanto piu' quando si tratta di
opere incidente su di una rete di interesse nazionale.
    Art. 26.
    Nell'art. 1,  comma  5,  della  legge  n. 239/2004  sono previsti
accordi  delle  regioni e degli enti locali con i soggetti proponenti
per  la  determinazione  delle misure di compensazione e riequilibrio
ambientale.
    E'  fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, d.lgs. n. 387/2003,
secondo  il  quale  (comma  6)  l'autorizzazione  per gli impianti di
produzione  da  fonti  rinnovabili  non  puo'  essere subordinata ne'
prevedere  misure  di  compensazione  a  favore delle regioni e delle
province.
    L'obiettivo  di  questo principio e la natura degli interessi che
tutela  ne  dimostrano  il carattere fondamentale che riveste ai fini
dell'art. 117, terzo comma, Cost.
    L'art. 26   della   legge  regionale  consente  alla  regione  di
promuovere accordi tra i soggetti che intendono svolgere le attivita'
di  cui  agli articoli 11, 13, 14 e 16 per l'individuazione di misure
di   compensazione  e  di  equilibrio  ambientale  per  le  quali  e'
disciplinato un programma a apposito nei commi successivi.
    L'art. 13, che a questo fine richiama anche l'art. 11, assoggetta
ad  autorizzazione  unica anche gli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
    L'art. 26,  pertanto, viola il principio fondamentale richiamato.
Insieme ad esso anche l'art. 13 che ne integra la disciplina.
    Art.27, commi 1 e 2, ed art. 28, comma 1.
    Nell'art. 27  e'  disciplinato  il  diritto di accesso ai servizi
energetici.
    E'  questo uno dei diritti civili e sociali per i quali i livelli
essenziali delle prestazioni vanno determinati dallo Stato (art. 119,
secondo comma, lett. m).
    L'intervento  regionale,  pertanto,  e'  consentito  solo dopo la
determinazione intervenuta attraverso la legge statale.
    Attribuendo  alla regione la competenza a fissare la qualita' dei
servizi  energetici  e le modalita' adeguate ai bisogni la regione ha
determinato i livelli essenziali.
    Se  ne  ha  una  conferma  nel fatto che il diritto a disporre di
servizi  energetici  di  qualita' e con modalita' adeguate ai bisogni
presuppone   che   l'interesse   sottostante   abbia   gia'   trovato
riconoscimento in una norma giuridica.
    La   norma   non  puo'  essere  che  quella  costituzionale  gia'
richiamata,  integrata  dalle  determinazione  ad  opera  della legge
statale, alla quale la norma regionale impugnata viene a sostituirsi.
    Il secondo comma dell'art. 27 completa l'intervento regionale.
    La stima delle esigenze di fornitura connesse alle prospettive di
sviluppo  delle attivita' della comunita' incide nella stessa materia
prevedendo  anche  un'offerta energetica differenziata, attraverso la
quale  da  un  lato  si consente di articolare i livelli essenziali e
dall'altro  non  si prevede nessuna verifica di compatibilita' con la
produzione   nazionale   e   nessun  coordinamento  con  le  esigenze
energetiche della altre regioni.
    La  Ricorrente  da'  l'impressione  di  ignorare che l'aumento di
consumi  sistematici, quali sarebbero quelli ai quali darebbero luogo
le  norme  richiamate,  possono  comportare squilibri non assorbibili
dalle capacita' produttive nazionali, che non possono essere lasciati
alla  iniziativa  di  singole regioni. E' questo uno dei casi in cui,
anche  a  voler ammettere una qualche potesta' legislativa regionale,
sarebbe  indispensabile  quanto meno una intesa con lo Stato, il solo
competente   alla   valutazione   delle  esigenze  che  si  estendono
all'intero territorio.
    Se   la  norma  fosse  costituzionalmente  legittima,  un  potere
corrispondente  andrebbe  riconosciuto  a  tutte  le  regioni  con la
conseguenza  che  in  ognuna  di  esse  potrebbero  essere  applicate
condizioni    diverse    sia    nell'approvvigionamento   che   nella
distribuzione, eliminando quel carattere di unitarieta' che e' tipico
dei sistemi a rete e, come tale, ineliminabile.
    Risulta,  pertanto,  violato  il  principio  fissato nell'art. l,
comma 2, lett. c) della legge 23 marzo 2004, n. 239, secondo il quale
l'attivita'  di  distribuzione  di energia elettrica e' attribuita in
concessione  che, essendo nazionale, (art. 1, comma 8, lett a), 1) e'
rilasciata   dallo   Stato   per  l'intero  territorio  nazionale  in
conformita'  agli  appositi indirizzi che, avendo validita' generale,
non consentono quella offerta energetica differenziata prevista dalla
norma regionale.
    Art. 28, commi 1, 3, 4 e 5.
    Il comma 1 dell'art. 28 continua nella stessa linea normativa.
    Dopo  aver  ribadito  che l'approvvigionamento e la distribuzione
dell'energia costituiscono servizi di interesse generale, vale a dire
estesi  a  tutti  il  territorio e per questo di interesse nazionale,
sono  state  previste  speciali  modalita'  di svolgimento al fine di
garantire la realizzazione del diritto di cui all'art. 27.
    Nel  comma  3,  per  assicurare  l'attuazione  di quanto previsto
nell'art. 27, sono previsti appositi contratti di servizio.
    Questi  contratti  o  opereranno  al  di  fuori  del  rapporto di
concessione,  violando  il  principio  gia'  richiamato, o opereranno
all'interno di essa, violando il principio della concessione statale,
che deve avere effetti uniformi su tutto il territorio nazionale.
    I  commi successivi rendono ancora piu' evidente la violazione di
quei principi.
    Nel  quarto  comma  le  differenziazioni  son  individuate  nella
qualita',  modi e tempi di erogazione, durata con la possibilita' per
le  amministrazioni  competenti di provvedere alla erogazione diretta
del servizio.
    La  conformita'  alla  legge,  richiamata nell'ultima parte della
norma, non sottrae quest'ultima alla illegittimita' costituzionale.
    La  norma,  infatti,  costituisce  in  capo  alle amministrazioni
competenti  il  diritto  di procedere alla erogazione, richiamando la
legge solo per la costituzione di un apposito organismo.
    Ai  sensi dell'art. 2, comma 12, lett. h) della legge n. 481/1995
e', inoltre, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas competente
a  definire  i  livelli di qualita' riferiti alla singola prestazione
garantita all'utente.
    Sono   violati,   pertanto,   i   principi  fondamentali,  appena
richiamati,  insieme  al  principio  della  concessione unica in ogni
singolo comune.
    Art. 29 ed art. 32.
    Vi  si  consente  alle  amministrazioni  competenti  di  richiede
convenzioni   o  disciplinari  «eccedenti  alle  concessioni»  (primo
comma).  In caso di mancata stipula «dei contratti di servizio di cui
al  comma 1»  nel  termine  congruo,  stabilito  dall'amministrazione
competente,  il  concessionario dovra' esercitare il servizio secondo
le indicazioni dell'amministrazione stessa.
    Anche  in  questo caso e' violato il principio fondamentale della
concessione  statale  con  effetti  uniformi  su  tuto  il territorio
nazionale  che  comporta  che  non possono essere previste condizioni
differenziate regione per regione.
    Di  conseguenza,  e  per la stessa ragione, e' costituzionalmente
illegittimo l'art. 32.
    Art. 30.
    Nel primo comma e' consentito dal 1° gennaio 2006 ad ogni cliente
finale  domestico  di  energia  elettrica nel territorio regionale di
acquisire,  a  sua richiesta, la qualifica di cliente idoneo ai sensi
del d.lgs. n. 79/1999.
    La  data  di  acquisizione  della  qualifica di cliente idoneo da
parte  del  cliente  finale  domestico e' stata fissata dall'art. 14,
comma  5-quinquies del d.lgs. n. 79/1999 e non per scelta dello Stato
perche' previsto dall'art. 21 della Direttiva n. 2003/54 CE.
    La  norma  regionale, pertanto, e' costituzionalmente illegittima
ai  sensi  dell'art. 117, terzo comma, Cost. per non essersi attenuta
ad un principio fondamentale, ma anche ai sensi del primo comma dello
stesso art. 117 perche' in contrasto con una norma comunitaria.
    Nei  commi  3  e 4 sono disciplinati i contratti tra produttori e
clienti idonei.
    Fissando le modalita' della prestazione del servizio queste norme
incidono   sulla   struttura   del   mercato   e  sul  suo  carattere
concorrenziale, violando cosi' il secondo comma, lett. e) Cost.
    Art. 33.
    Ai  sensi dell'art. 2, comma 12, lett. m) della legge n. 481/1995
l'Autorita'  per  l'energia  ed  il  gas  e'  competente a valutare i
reclami,  istanze  e  segnalazioni  presentate  dagli  utenti  o  dai
consumatori singoli o associati.
    La previsione di una Autorita' di regolazione e la determinazione
delle  sue  competenze  costituisce,  a  tutta evidenza, un principio
fondamentale.
    Anche  in  questo  caso  la soluzione normativa era imposta dalla
Direttiva  comunitaria  gia' richiamata che attribuisce all'autorita'
di  regolamentazione  la  competenza a decidere sui reclami contro il
gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione.
    La norma regionale e' pertanto costituzionalmente illegittima per
violazione  del  primo  e del terzo comma dell'art. 117 Cost. Risulta
violato  anche  il secondo comma, lett. e) perche', prevedendo tutele
diverse  su  base  regionale,  compartimentalizza il mercato che, per
definizione, non puo' essere che unico ed uniforme.
    Art. 38.
    Vi e' prevista una autorizzazione in sanatoria per le linee e gli
impianti  elettrici  gia'  realizzati,  rilasciata  dalla Giunta «ove
ravvisi    un    interesse   pubblico   rilevante   alla   permanenza
dell'intervento».   La  norma  e'  di  applicazione  generale  e  non
distingue  tra impianti che fanno parte della rete nazionale e quelli
di interesse soltanto locale.
    Viola,    pertanto,    il    principio   fondamentale   enunciato
nell'art. 1-sexies,   comma  1,  che  attribuisce  la  competenza  al
rilascio  dell'autorizzazione  alla  costruzione  e  all'esercizio di
elettrodotti alle amministrazioni statali competenti.
    Art. 42.
    Secondo  quanto  dispone il primo comma, dal momento dell'entrata
in  vigore  della legge regionale cessano di avere applicazione nella
regione Toscana le disposizioni del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1177.
    L'art. 113  di  quest'ultimo  testo normativo e' stato richiamato
nell'art. 96  del  d.lgs.  n. 259/2003.  Dopo aver disposto nel primo
comma  che  nessuna  conduttura di energia elettrica, a qualunque uso
destinata,  puo'  essere  costruita,  modificata  o spostata senza il
nulla  osta  del Ministero, nel terzo comma e' precisato che il nulla
osta e' necessario qualunque sia la classe delle linee elettriche nei
casi di urgenza previsti nell'art. 113 del r.d. n. 1177/1933.
    Lo  scopo  della  norma  e'  quello di evitare che le innovazioni
della  rete  elettrica possano pregiudicare il corretto funzionamento
degli impianti di comunicazione elettronica.
    E'  evidente la sua natura di principio fondamentale, che risulta
violato  dall'art. 42 che ha dichiarato inapplicabile l'intero d.lgs.
n. 1177/1933   senza  distinguere  tra  le  norme  che  costituiscono
principi fondamentali e le altre.
                              P. Q. M.
    Si   conclude   perche'   siano   dichiarati   costituzionalmente
illegittimi  gli articoli 3, 11, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 38 e
42 della legge regionale della Toscana n. 39 del 2005.
        Roma, addi' 3 maggio 2005.
         Il vice Avvocato generale dello Stato: Glauco Nori
05C0577