N. 51 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 maggio 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'11 maggio 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Energia - Norme della Regione Toscana - Competenze della regione e degli enti locali - Rinvio generico alle censure formulate riguardo agli artt. 28 e 29 e agli artt. 11 e 13. - Legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 3. Energia - Norme della Regione Toscana - Specifica delle opere soggette ad «autorizzazione unica» - Previsione, su richiesta dell'interessato, che con il provvedimento di autorizzazione puo' essere dichiarata la pubblica utilita' dei lavori e delle opere ed apposto, laddove non esistente, il vincolo preordinato all'esproprio - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la normativa statale che prevede che le opere una volta autorizzate sono di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti - Inutile duplicazione del principio fondamentale attinente agli effetti degli atti ed ai tempi di svolgimento del procedimento espropriativo - Lesione del diritto di proprieta' - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. - Legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 11. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 1. Energia - Norme della Regione Toscana - Misure di compensazione e riequilibrio ambientale - Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la normativa statale che prevede che l'autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non puo' essere subordinata ne' prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province - Violazione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale in materie di competenza concorrente. - Legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, artt. 26 e 13. - Costituzione, art. 117, comma terzo; Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 6. Energia - Norme della Regione Toscana - Disciplina del diritto di accesso ai servizi energetici - Assoggettamento a «speciali modalita' di svolgimento» per garantire la realizzazione del diritto di accesso - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la normativa statale che prevede il regime concessorio statale con effetti uniformi su tutto il territorio nazionale - Illegittima compartimentazione e differenziazione del mercato nazionale dell'energia - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. - Legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, artt. 27, commi 1 e 2, e 28, comma 1. - Costituzione, art. 119 (rectius: 117), comma secondo, lett. m); Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 2, lett. c), e comma 8, lett. a), 1). Energia - Norme della Regione Toscana - Disciplina della stipula di appositi contratti di servizio e delle loro specifiche (qualita', durata, modi e tempi di erogazione), per assicurare l'attuazione del diritto di accesso - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la normativa statale che prevede il regime concessorio statale con effetti uniformi su tutto il territorio nazionale e che attribuisce all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas la definizione dei livelli di qualita' - Illegittima compartimentazione e differenziazione del mercato nazionale dell'energia Violazione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale in materie di competenza concorrente. - Legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 28, commi 1, 3, 4 e 5. - Costituzione, art. 117, comma terzo; Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 2, lett. c), e comma 8, lett. a), 1); Legge 14 novembre 1995, n. 481, art. 2, comma 12, lett. h). Energia - Norme della Regione Toscana - Possibilita' per le amministrazioni competenti di richiedere convenzioni o disciplinari accedenti alle concessioni gia' rilasciate - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la normativa statale che prevede il regime concessorio statale con effetti uniformi su tutto il territorio nazionale - Illegittima compartimentazione e differenziazione del mercato nazionale dell'energia. - Legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, artt. 29 e 32. - Costituzione, art. 117, comma terzo; Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 2, lett. c), e comma 8, lett. a), 1). Energia - Norme della Regione Toscana - Attribuzione ad ogni cliente finale di energia elettrica nel territorio regionale di acquisire dal 1° gennaio 2006, su richiesta, la qualifica di «cliente idoneo» - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la normativa statale che prevede un diverso termine (1° gennaio 2007) in attuazione di Direttive comunitarie - Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Violazione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale in materie di competenza concorrente. - Legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 30, comma 1. - Costituzione, art. 117, commi primo e terzo; Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, art. 14, comma 5-quinquies. Energia - Norme della Regione Toscana - Disciplina dei contratti tra produttori e clienti idonei - Ricorso dello Stato - Denuncia lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di mercato e di tutela della concorrenza. - Legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 30, commi 3 e 4. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e). Energia - Norme della Regione Toscana - Attribuzione alla Regione del compito di valutare segnalazioni e reclami degli utenti - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la normativa statale che ne prevede l'istituzione - Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti con l'unione europea e tutela della concorrenza - Violazione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale in materie di competenza concorrente. - Legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 33. - Costituzione, artt. 117, commi primo, secondo, lett. a) ed e), e terzo; Legge 14 novembre 1995, n. 481, art. 2, comma 2, lett. m). Energia - Norme della Regione Toscana - Autorizzazione in sanatoria degli impianti compresi tra i 30000 e i 150000 volt con autorizzazione emessa dalla Giunta regionale - Ricorso dello Stato - Lamentato contrasto con la legislazione statale che attribuisce la funzione autorizzatoria relativa alla costruzione e all'esercizio delle opere connesse alle infrastrutture della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica al Ministero delle attivita' produttive, previa intesa con le Regioni interessate - Mancata distinzione tra impianti che fanno parte della rete nazionale e quelli di interesse soltanto locale - Denunciata inutile duplicazione dato il principio dell'unicita' dell'autorizzazione contenuto nelle Direttive europee e ribadito dalla legge n. 239/2004. - Legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 38. - Costituzione, art. 117, primo comma; Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, art. 1-sexies. Energia - Norme della Regione Toscana - Disapplicazione di disposizioni statali concernenti le modalita' di rilascio del nulla osta ministeriale in caso di urgenza a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale - Ricorso dello Stato - Denunciato effetto distorsivo della disapplicazione che comporta la non necessita' del nulla osta proprio nel caso di urgenza - Violazione di norme fondamentali statali nella materia di legislazione concorrente «ordinamento della comunicazione». - Legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, art. 42. - Costituzione, art. 117, comma terzo; Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 96 (rectius: 95), comma 2, lett. c).(GU n.22 del 1-6-2005 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il suo domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma, per la dichiarazione della illeggittimita' costituzionale della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (B.U.R. n. 19 del 7 marzo 2005), Disposizioni in materia di energia. Art. 3. Vi sono richiamate funzioni previste e regolate negli articoli successivi, alcuni dei quali, come si vedra' in seguito, risultano costituzionalmente illegittimi. Nelle parti corrispondenti, pertanto, andra' dichiarata la illegittimita' costituzionale anche dell'art.3. Art. 11. Su richiesta dell'interessato (comma 4) «con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere dichiarata la pubblica utilita' dei lavori e delle opere ed apposto, laddove non esistente, il vincolo preordinato all'esproprio». L'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 387/2003 dispone che le opere, una volta autorizzate ai sensi dell'art. 3, sono di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti. Questo principio, attinente agli effetti degli atti del procedimento espropriativo ed ai suoi tempi di svolgimento, ha natura fondamentale. Le regioni, pertanto, non possono derogarvi. L'espropriazione, inoltre, non rientra nella legislazione regionale perche', trattandosi di potere che incide sul diritto di proprieta', la sua disciplina fa parte nell'ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l) Cost.), tanto piu' quando si tratta di opere incidente su di una rete di interesse nazionale. Art. 26. Nell'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 sono previsti accordi delle regioni e degli enti locali con i soggetti proponenti per la determinazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, d.lgs. n. 387/2003, secondo il quale (comma 6) l'autorizzazione per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili non puo' essere subordinata ne' prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province. L'obiettivo di questo principio e la natura degli interessi che tutela ne dimostrano il carattere fondamentale che riveste ai fini dell'art. 117, terzo comma, Cost. L'art. 26 della legge regionale consente alla regione di promuovere accordi tra i soggetti che intendono svolgere le attivita' di cui agli articoli 11, 13, 14 e 16 per l'individuazione di misure di compensazione e di equilibrio ambientale per le quali e' disciplinato un programma a apposito nei commi successivi. L'art. 13, che a questo fine richiama anche l'art. 11, assoggetta ad autorizzazione unica anche gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'art. 26, pertanto, viola il principio fondamentale richiamato. Insieme ad esso anche l'art. 13 che ne integra la disciplina. Art.27, commi 1 e 2, ed art. 28, comma 1. Nell'art. 27 e' disciplinato il diritto di accesso ai servizi energetici. E' questo uno dei diritti civili e sociali per i quali i livelli essenziali delle prestazioni vanno determinati dallo Stato (art. 119, secondo comma, lett. m). L'intervento regionale, pertanto, e' consentito solo dopo la determinazione intervenuta attraverso la legge statale. Attribuendo alla regione la competenza a fissare la qualita' dei servizi energetici e le modalita' adeguate ai bisogni la regione ha determinato i livelli essenziali. Se ne ha una conferma nel fatto che il diritto a disporre di servizi energetici di qualita' e con modalita' adeguate ai bisogni presuppone che l'interesse sottostante abbia gia' trovato riconoscimento in una norma giuridica. La norma non puo' essere che quella costituzionale gia' richiamata, integrata dalle determinazione ad opera della legge statale, alla quale la norma regionale impugnata viene a sostituirsi. Il secondo comma dell'art. 27 completa l'intervento regionale. La stima delle esigenze di fornitura connesse alle prospettive di sviluppo delle attivita' della comunita' incide nella stessa materia prevedendo anche un'offerta energetica differenziata, attraverso la quale da un lato si consente di articolare i livelli essenziali e dall'altro non si prevede nessuna verifica di compatibilita' con la produzione nazionale e nessun coordinamento con le esigenze energetiche della altre regioni. La Ricorrente da' l'impressione di ignorare che l'aumento di consumi sistematici, quali sarebbero quelli ai quali darebbero luogo le norme richiamate, possono comportare squilibri non assorbibili dalle capacita' produttive nazionali, che non possono essere lasciati alla iniziativa di singole regioni. E' questo uno dei casi in cui, anche a voler ammettere una qualche potesta' legislativa regionale, sarebbe indispensabile quanto meno una intesa con lo Stato, il solo competente alla valutazione delle esigenze che si estendono all'intero territorio. Se la norma fosse costituzionalmente legittima, un potere corrispondente andrebbe riconosciuto a tutte le regioni con la conseguenza che in ognuna di esse potrebbero essere applicate condizioni diverse sia nell'approvvigionamento che nella distribuzione, eliminando quel carattere di unitarieta' che e' tipico dei sistemi a rete e, come tale, ineliminabile. Risulta, pertanto, violato il principio fissato nell'art. l, comma 2, lett. c) della legge 23 marzo 2004, n. 239, secondo il quale l'attivita' di distribuzione di energia elettrica e' attribuita in concessione che, essendo nazionale, (art. 1, comma 8, lett a), 1) e' rilasciata dallo Stato per l'intero territorio nazionale in conformita' agli appositi indirizzi che, avendo validita' generale, non consentono quella offerta energetica differenziata prevista dalla norma regionale. Art. 28, commi 1, 3, 4 e 5. Il comma 1 dell'art. 28 continua nella stessa linea normativa. Dopo aver ribadito che l'approvvigionamento e la distribuzione dell'energia costituiscono servizi di interesse generale, vale a dire estesi a tutti il territorio e per questo di interesse nazionale, sono state previste speciali modalita' di svolgimento al fine di garantire la realizzazione del diritto di cui all'art. 27. Nel comma 3, per assicurare l'attuazione di quanto previsto nell'art. 27, sono previsti appositi contratti di servizio. Questi contratti o opereranno al di fuori del rapporto di concessione, violando il principio gia' richiamato, o opereranno all'interno di essa, violando il principio della concessione statale, che deve avere effetti uniformi su tutto il territorio nazionale. I commi successivi rendono ancora piu' evidente la violazione di quei principi. Nel quarto comma le differenziazioni son individuate nella qualita', modi e tempi di erogazione, durata con la possibilita' per le amministrazioni competenti di provvedere alla erogazione diretta del servizio. La conformita' alla legge, richiamata nell'ultima parte della norma, non sottrae quest'ultima alla illegittimita' costituzionale. La norma, infatti, costituisce in capo alle amministrazioni competenti il diritto di procedere alla erogazione, richiamando la legge solo per la costituzione di un apposito organismo. Ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. h) della legge n. 481/1995 e', inoltre, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas competente a definire i livelli di qualita' riferiti alla singola prestazione garantita all'utente. Sono violati, pertanto, i principi fondamentali, appena richiamati, insieme al principio della concessione unica in ogni singolo comune. Art. 29 ed art. 32. Vi si consente alle amministrazioni competenti di richiede convenzioni o disciplinari «eccedenti alle concessioni» (primo comma). In caso di mancata stipula «dei contratti di servizio di cui al comma 1» nel termine congruo, stabilito dall'amministrazione competente, il concessionario dovra' esercitare il servizio secondo le indicazioni dell'amministrazione stessa. Anche in questo caso e' violato il principio fondamentale della concessione statale con effetti uniformi su tuto il territorio nazionale che comporta che non possono essere previste condizioni differenziate regione per regione. Di conseguenza, e per la stessa ragione, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 32. Art. 30. Nel primo comma e' consentito dal 1° gennaio 2006 ad ogni cliente finale domestico di energia elettrica nel territorio regionale di acquisire, a sua richiesta, la qualifica di cliente idoneo ai sensi del d.lgs. n. 79/1999. La data di acquisizione della qualifica di cliente idoneo da parte del cliente finale domestico e' stata fissata dall'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 79/1999 e non per scelta dello Stato perche' previsto dall'art. 21 della Direttiva n. 2003/54 CE. La norma regionale, pertanto, e' costituzionalmente illegittima ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. per non essersi attenuta ad un principio fondamentale, ma anche ai sensi del primo comma dello stesso art. 117 perche' in contrasto con una norma comunitaria. Nei commi 3 e 4 sono disciplinati i contratti tra produttori e clienti idonei. Fissando le modalita' della prestazione del servizio queste norme incidono sulla struttura del mercato e sul suo carattere concorrenziale, violando cosi' il secondo comma, lett. e) Cost. Art. 33. Ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. m) della legge n. 481/1995 l'Autorita' per l'energia ed il gas e' competente a valutare i reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori singoli o associati. La previsione di una Autorita' di regolazione e la determinazione delle sue competenze costituisce, a tutta evidenza, un principio fondamentale. Anche in questo caso la soluzione normativa era imposta dalla Direttiva comunitaria gia' richiamata che attribuisce all'autorita' di regolamentazione la competenza a decidere sui reclami contro il gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione. La norma regionale e' pertanto costituzionalmente illegittima per violazione del primo e del terzo comma dell'art. 117 Cost. Risulta violato anche il secondo comma, lett. e) perche', prevedendo tutele diverse su base regionale, compartimentalizza il mercato che, per definizione, non puo' essere che unico ed uniforme. Art. 38. Vi e' prevista una autorizzazione in sanatoria per le linee e gli impianti elettrici gia' realizzati, rilasciata dalla Giunta «ove ravvisi un interesse pubblico rilevante alla permanenza dell'intervento». La norma e' di applicazione generale e non distingue tra impianti che fanno parte della rete nazionale e quelli di interesse soltanto locale. Viola, pertanto, il principio fondamentale enunciato nell'art. 1-sexies, comma 1, che attribuisce la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti alle amministrazioni statali competenti. Art. 42. Secondo quanto dispone il primo comma, dal momento dell'entrata in vigore della legge regionale cessano di avere applicazione nella regione Toscana le disposizioni del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1177. L'art. 113 di quest'ultimo testo normativo e' stato richiamato nell'art. 96 del d.lgs. n. 259/2003. Dopo aver disposto nel primo comma che nessuna conduttura di energia elettrica, a qualunque uso destinata, puo' essere costruita, modificata o spostata senza il nulla osta del Ministero, nel terzo comma e' precisato che il nulla osta e' necessario qualunque sia la classe delle linee elettriche nei casi di urgenza previsti nell'art. 113 del r.d. n. 1177/1933. Lo scopo della norma e' quello di evitare che le innovazioni della rete elettrica possano pregiudicare il corretto funzionamento degli impianti di comunicazione elettronica. E' evidente la sua natura di principio fondamentale, che risulta violato dall'art. 42 che ha dichiarato inapplicabile l'intero d.lgs. n. 1177/1933 senza distinguere tra le norme che costituiscono principi fondamentali e le altre.
P. Q. M. Si conclude perche' siano dichiarati costituzionalmente illegittimi gli articoli 3, 11, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 38 e 42 della legge regionale della Toscana n. 39 del 2005. Roma, addi' 3 maggio 2005. Il vice Avvocato generale dello Stato: Glauco Nori 05C0577