N. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 maggio 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  16  maggio  2005  (dal  Presidente del Consiglio dei
ministri)

Impresa  e imprenditore - Legge della Regione Marche - Interventi per
  la promozione di prassi socialmente responsabili (quali: la pratica
  della   qualita',   della   parita'  di  trattamento  e  della  non
  discriminazione,  del  rispetto  dell'ambiente, della sicurezza dei
  lavoratori  e  dell'etica)  nelle  amministrazioni pubbliche, nelle
  organizzazioni  non  lucrative  di utilita' sociale (ONLUS) e nelle
  piccole  e medie imprese - Ricorso del Presidente del Consiglio dei
  ministri  -  Denunciata  violazione  della  competenza  legislativa
  statale  nella  materia  dell'ordinamento  civile - Incidenza sulla
  materia della concorrenza riservata allo Stato.
- Legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 11, intero testo.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) e lett. l).
Impresa  e imprenditore - Legge della Regione Marche - Interventi per
  la promozione di prassi socialmente responsabili - Disciplina della
  responsabilita'    sociale   delle   imprese   e   della   relativa
  certificazione  -  Previste  priorita' ai fini della concessione di
  incentivi  finanziari,  contributi  e  agevolazioni  per le imprese
  iscritte  all'albo regionale dei soggetti che promuovono e adottano
  prassi  socialmente  responsabili  -  Ricorso  del  Presidente  del
  Consiglio  dei  ministri - Denunciata interferenza con il regime di
  impresa  regolato  dal  codice civile - Violazione della competenza
  legislativa statale nella materia dell'ordinamento civile.
- Legge  della  Regione  Marche  23 febbraio 2005, n. 11, artt. 1, 2,
  comma 1, e 5 .
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l).
Impresa  e imprenditore - Legge della Regione Marche - Interventi per
  la  promozione di prassi socialmente responsabili - Attribuzione ad
  «organismi  abilitati  di  parte terza» della verifica del rispetto
  dei  requisiti  dello  sviluppo di prassi socialmente responsabili,
  nonche'  di  certificazioni di prodotto e di servizio - Ricorso del
  Presidente  del Consiglio dei ministri - Denunciata incidenza sulla
  materia della concorrenza riservata allo Stato.
- Legge  della  Regione  Marche  23 febbraio  2005,  n. 11, combinato
  disposto degli artt. 2, comma 2, e 7.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e).
Impresa  e imprenditore - Legge della Regione Marche - Interventi per
  la  promozione  di  prassi socialmente responsabili - Previsione di
  aiuti  finanziari  per  i  soggetti iscritti all'albo che intendono
  aderire  ed  attuare  processi di certificazione attinenti a prassi
  socialmente  utili - Determinazione con atto della Giunta regionale
  delle  modalita' e dei criteri per la erogazione di tali contributi
  -  Ricorso  del  Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata
  incidenza sulla materia della concorrenza riservata allo Stato.
- Legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 11, art. 6.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e).
(GU n.22 del 1-6-2005 )
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  - giusta
delibera  del  Consiglio dei ministri 6 maggio 2005 - rappresentato e
difeso  ex  lege  dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui
sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
    Contro  la Regione Marche, in persona del presidente della giunta
regionale  pro  tempore,  volto  alla dichiarazione di illegittimita'
costituzionale  della  legge  della  Regione Marche 23 febbraio 2005,
n. 11  - intera legge e comunque, in particolare, artt. 1, 2, comma 1
e  correlato  art. 5,  nonche'  art. 2,  comma 2 e 7 - pubblicata sul
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  10  marzo  2005, n. 2, recante
«Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per
la   certificazione   dei   sistemi   di   qualita',   del   rispetto
dell'ambiente,   della  sicurezza  e  dell'etica  di  amministrazioni
pubbliche  locali  e  loro  enti  e  consorzi,  di organizzazioni non
lucrative  d'utilita' sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese
artigiane» in relazione all'art. 117, comma 2, lett. e) e 1) Cost.
    Sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Marche 10 marzo 2005,
n. 25,  e'  apparsa  la  legge  23  febbraio  2005,  n. 11,  che reca
«Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per
la   certificazione   dei   sistemi   di   qualita',   del   rispetto
dell'ambiente,   della  sicurezza  e  dell'etica  di  amministrazioni
pubbliche   locali  e  loro  enti  consorzi,  di  organizzazioni  non
lucrative  d'utilita' sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese
marchigiane».
    Tali  finalita'  di  promozione  e sostegno sono perseguite dalla
Regione  fondamentalmente tramite due strumenti: da un lato, mediante
azioni  d'informazione  e  sensibilizzazione;  dall'altro, in maniera
piu'  incisiva,  attraverso  la  concessione di incentivi finanziari,
contributi   e   agevolazioni   ai   soggetti  iscritti  ad  un  albo
appositamente  istituito  dalla  Regione medesima. Per l'iscrizione a
detto,   e'   necessario  che  i  soggetti  abbiano  adottato  prassi
socialmente  responsabili,  cosi' come indicato dal Libro Verde della
Comunita'  europea. L'iscrizione all'albo (le cui modalita' e criteri
saranno  stabiliti  dalla  giunta  regionale)  costituisce  titolo di
priorita'  per  la  concessione  degli  incentivi  e  dei  contributi
(artt. 4 e 5).
    Inoltre la Regione concede, con modalita' che saranno determinate
dalla   giunta  regionale,  aiuti  finanziari  ai  soggetti  iscritti
all'albo  che intendano aderire ed attuare processi di certificazione
di  carattere  internazionale,  comunitario e nazionale, attinenti la
qualita',  la  parita'  di  trattamento  e  non  discriminazione,  il
rispetto  ambientale,  la  sicurezza, la responsabilita' sociale e la
corretta gestione delle risorse umane.
    La  legge  specifica, inoltre, che i contributi e le agevolazioni
da  essa  previsti  sono  «Concessi  nel  rispetto  della  disciplina
comunitaria  in  materia di aiuti di Stato» (art. 9) e che la Regione
assume,  quali  indicatori  per l'adesione agli obiettivi di sviluppo
sostenibile,  «i  sistemi  di gestione della qualita', dell'ambiente,
della  sicurezza  dei  lavoratori,  della  responsabilita'  sociale e
dell'etica,  approvati  dall'unione  europea,  dallo  Stato italiano,
dall'International  labour  organization  e  dall'Ente  nazionale  di
unificazione attestati dagli organismi preposti».
    La  legge  presenta  profili  d'illegittimita' costituzionale non
solo   in   relazione  ad  alcune  disposizioni,  ma  anche  rispetto
all'intero   testo.  Da  un  lato,  infatti,  i  vari  articoli  sono
strettamente  connessi  tra  loro  talche'  il  venir  meno dell'uno,
comporta   necessariamente   la   caducazione  di  quello  connesso),
dall'altro   la   legge   ha   contenuto   specifico   ed   omogeneo,
caratteristiche  queste  che  legittimano,  come piu' volte affermato
dall'ecc.ma  Corte  costituzionale,  l'impugnativa  dell'intera legge
regionale (da ultimo, sent. n. 438 del 2002.
    La  legge viene, pertanto, censurata sia, piu' specificamente, in
relazione  agli  artt. 1, 2, 5, 6 e 7, sia con riferimento all'intero
testo.
    1.   -   Gli  artt. 1;  2,  comma  1,  e  correlato  art. 5,  nel
disciplinare la materia della responsabilita' sociale delle imprese e
della relativa certificazione, nonche' nel prevedere priorita' per la
concessione  di  contributi finanziari e agevolazioni alle imprese di
cui   sopra,   esulano   dalla   competenza   regionale,   in  quanto
interferiscono  con  la  materia  del  regime  d'impresa regolato dal
codice  civile,  ponendosi  in  tal modo in contrasto con l'art. 117,
comma  2,  lett.  l), della Costituzione, che riserva alla competenza
legislativa dello Stato la materia dell'«ordinamento civile».
    2.  -  Il combinato disposto degli artt. 2, comma 2, e 7 affidano
ad  «organismi abilitati di parte terza» la verifica del rispetto, da
parte  delle  amministrazioni  pubbliche, delle ONLUS e delle imprese
marchigiane,  dei  requisiti  dello  sviluppo  di  prassi socialmente
responsabili,  nonche'  di  certificazioni di prodotto e di servizio.
L'art. 6, a sua volta, prevede aiuti finanziari che coprono una parte
dei  costi  di  certificazione,  nonche',  con  atto  di  giunta,  le
modalita' e i criteri per l'erogazione di tali contributi.
    Gli  uni  e  l'altro, dunque, incidono nella materia della tutela
della  concorrenza,  riservata  allo  Stato  dall'art. 117,  comma 2,
lett. e) della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Tutto  quanto  sopra  premesso  e  considerato,  si  confida  che
l'ecc.ma  Corte  costituzionale  vorra'  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale  dell'intera  legge  Regione  Marche 23 febbraio 2005,
n. 11  -  e comunque, in particolare, artt. 1, 2, comma 1 e correlato
art. 5,  nonche'  art. 2,  comma  2  e  7 - pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione 10 marzo 2005, n. 2.
      Roma, addi' 6 maggio 2005
                 Avvocato dello Stato: Gaetano Zotta
05C0593