N. 53 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 maggio 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  16  maggio  2005  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

Sanita'  pubblica  -  Disciplina della dirigenza medica - Norme della
  Regione  Toscana  -  Disciplina  delle  funzioni di direzione delle
  strutture organizzative - Conferimento degli incarichi di direzione
  del  servizio sanitario regionale a dirigenti sanitari in regime di
  rapporto  di  lavoro  esclusivo  da  mantenere  per tutta la durata
  dell'incarico   o  a  professori  o  ricercatori  universitari  che
  svolgano  un'attivita'  assistenziale esclusiva per tutta la durata
  dell'incarico  -  Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con il
  riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni in materia di
  tutela  della  salute  -  Lamentato intervento nella disciplina del
  rapporto  di  lavoro  del  dirigente  sanitario  -  Violazione  del
  principio  di  uguaglianza sia sotto l'aspetto della ragionevolezza
  che  della  disparita' di trattamento - Violazione della competenza
  statale  esclusiva  in materia di «ordinamento civile» - Violazione
  del  «principio  fondamentale» contenuto nell'art. 2-septies, legge
  n. 138/2004  (legge  Sirchia)  secondo il quale la non esclusivita'
  del  rapporto  di  lavoro  non  preclude  la direzione di strutture
  semplici e complesse.
- Legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, art. 59.
- Costituzione  artt. 3,  117,  commi  secondo,  lett.  l),  e terzo;
  Decreto-legge  29 marzo 2004, n. 81, art. 2-septies, aggiunto dalla
  legge di conversione 26 maggio 2004, n. 138.
Sanita'   pubblica   -   Norme   della   Regione  Toscana  -  Proroga
  dell'incarico  dei  membri  del  consiglio  di amministrazione, del
  presidente  e  del  collegio  dei  revisori  dei conti dell'Agenzia
  regionale di sanita' (ARS) - Previsione della durata in carica fino
  all'entrata  in  vigore della legge di revisione dell'ARS - Ricorso
  dello  Stato  -  Denunciato  contrasto con la normativa statale che
  configura  e  disciplina  l'istituto della Prorogatio quale ipotesi
  del  tutto  eccezionale  e  vincolata  nei  tempi e nei contenuti -
  Violazione   dei   principi   di   legalita',   buon   andamento  e
  imparzialita' dell'organizzazione amministrativa.
- Legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, art. 139.
- Costituzione,   art. 97;   Decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 293,
  art. 3, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444.
(GU n.22 del 1-6-2005 )
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in carica,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente della giunta
regionale pro tempore, domiciliato per la carica in Firenze avverso e
per  l'annullamento  degli articoli 59 e 139 della legge regionale 24
febbraio  2005,  n. 40  pubblicata  in  BUR  del 7 marzo 2005, n. 19)
recante  «Disciplina del Servizio sanitario regionale» per violazione
degli  artt. 117,  comma  2,  lettera  l),  117,  comma 3, e 97 Cost,
nonche'  di  principi  fondamentali  in  materia  di  preclusione  di
incarichi  direttivi  e  di  prorogatio, e cio' a seguito ed in forza
della delibera del Consiglio dei ministri in data 29 aprile 2005, che
ha disposto per l'impugnativa di detta legge.
    Con  la  legge  regionale in epigrafe indicata (pubblicata in BUR
n. 19  del  7  marzo  2005)  la Regione Toscana ha inteso dettare una
rinnovata  organica  disciplina del servizio sanitario regionale, con
particolare  riferimento  agli aspetti programmatori, ordinamentali e
organizzativi.
    Peraltro,  proprio  con  riguardo a tali ultimi aspetti, la legge
regionale  appare  non  del  tutto  in  linea  con il vigente assetto
costituzionale  delle  competenze in materia; per cui con il presente
atto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a cio' autorizzato in
forza  della  delibera  consiliare,  propone ricorso a codesta ecc.ma
Corte costituzionale; e cio' per le seguenti motivazioni.
    La   legge   in   esame,   presenta   profili  di  illegittimita'
costituzionale in ordine alle due seguenti disposizioni:
          1)  l'art. 59, nel prevedere che gli incarichi di direzione
delle  strutture organizzative sanitarie «sono conferiti ai dirigenti
sanitari  ...  in regime di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere
per  tutta la durata dell'incarico» e nel dettare analoga statuizione
per  il personale universitario (professori e ricercatori che, presso
le  aziende  del servizio sanitario regionale, svolgono «un'attivita'
assistenziale  esclusiva  per tutta la durata dell'incarico»), eccede
dalla competenza legislativa regionale.
    La  suddetta disposizione contrasta con il principio fondamentale
in  materia  di  tutela  della salute di cui all'art. 2-septies della
legge  n. 138  del  2004,  di conversione del decreto-legge n. 81 del
2004.  Tale  articolo,  che  ha  sostituito  il comma 4 dell'art. 15-
quater  del  d.lgs.  n. 502/1992,  introdotto dal d.lgs. n. 229/1999,
statuisce,  infatti,  la non esclusivita' del rapporto di lavoro, che
non preclude la direzione di strutture semplici e complesse.
    La   disposizione   regionale,   pertanto,   nel  subordinare  il
conferimento  dei predetti incarichi all'esclusivita' del rapporto di
lavoro,  per  un  verso  contrasta  con  l'art. 117,  comma  3, Cost.
disattendendo  il principio fondamentale dettato in materia di tutela
della salute della non preclusione degli incarichi a chi abbia optato
per   il   rapporto  di  lavoro  non  esclusivo  (principio,  questo,
conseguente  alla  scelta  del  legislatore  statale  di  superare il
principio  della  «irreversibilita» che caratterizzava il rapporto di
lavoro  esclusivo  dei  dirigenti  sanitari come delineato dal d.lgs.
n. 229/1999);  per  altro  verso,  interviene  nella  disciplina  del
rapporto  di  lavoro del dirigente sanitario, incidendo nella materia
«ordinamento  civile»,  riservata  alla  legislazione esclusiva dello
Stato dall'art. 117, comma 2, lettera l) Cost.
    L'art. 59,  inoltre,  contrasta  con l'art. 3 Cost., sia sotto il
profilo  della  ragionevolezza,  sia sotto quello della disparita' di
trattamento.  E'  infatti  irragionevole  differenziare  i  dirigenti
sanitari  in  regime  di  esclusivita'  con il Servizio sanitario dai
dirigenti che, invece, non hanno optato portale rapporto: il rapporto
di lavoro non esclusivo non incide, infatti, in alcuna maniera, sulla
disponibilita'  che  il dirigente sanitario deve comunque garantire e
sullo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
    Ne  e'  dato  ravvisare nella menzionata differenza tra dirigenti
sanitari  la  tutela  di un interesse di rango costituzionale tale da
giustificare il diseguale trattamento. La disposizione censurata pone
infine  una  irragionevole  disparita' di trattamento nell'ambita del
personale  universitario  fondata su di un fatto accidentale quale il
rapporto esistente o inesistente con la Regione.
    Si  evidenzia,  inoltre, che analoghe impugnative sono state gia'
proposte  con  riferimento, rispettivamente, alle leggi della Toscana
n. 56/2004 e dell'Emilia-Romagna n. 29/2004;
        2)  L'art. 139,  nel  disporre  che  gli  organi dell'Agenzia
Regionale  di Sanita' (ARS), disciplinata dall'art. 82 della medesima
legge,  «in  carica  al momento dell'entrata in vigore della presente
legge,  restano  in  carica fino all'entrata in vigore della legge di
revisione dell'ARS», la quale viene presentata, in forma di proposta,
dalla  giunta  regionale  al  consiglio  regionale  entro  240 giorni
dall'entrata  in  vigore  della  legge  in esame, viola i principi di
legalita',   buon   andamento   e  imparzialita'  dell'organizzazione
amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione. La prorogatio
a   tempo  indeterminato  di  tali  organi,  nel  contrastare  con  i
menzionati  principi  costituzionali,  viola  in particolare l'art. 3
della  legge n. 444 del 1994 (di conversione del decreto-legge n. 293
del  1994)  che, quale espressione dei suddetti principi, configura e
disciplina  l'istituto  della «prorogatio» quale ipotesi da prevedere
in  via  del  tutto  eccezionale e comunque vincolata nei tempi e nei
contenuti.  La  menzionata disposizione statale prevede, infatti, che
gli organi amministrativi scaduti (tali sono da ritenersi infatti gli
organi dell'ARS decaduti, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale
n. 22  del  2000,  nel  marzo  2005 con lo scioglimento del Consiglio
regionale  che  li  ha  nominati)  sono  prorogati per non piu' di 45
giorni  durante  i  quali  possono emanare solo gli atti di ordinaria
amministrazione, nonche' quelli urgenti e non indifferibili.
    La  disposizione  regionale censurata, invece, prevede una vera e
propria  prorogatio  a  tempo indeterminato laddove statuisce che gli
organi  dell'ARS  restino  in  carica  come  minimo  240 giorni dalla
entrata  in  vigore della presente legge, decadendo dal loro incarico
solo  all'entrata  in  vigore  del  provvedimento  di revisione della
stessa  ARS.  In  piu',  ai  medesimi  organi vengono attribuite, nel
periodo  di proroga, funzioni non affievolite di studio e di ricerca,
nonche' eventuali ulteriori incarichi da parte della giunta regionale
o del Consiglio regionale.
                              P. Q. M.
    Tanto premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri, come in
epigrafe rappresentato e difeso che la Corte ecc.ma voglia dichiarare
costituzionalmente  illegittimi  e quindi annullare gli articoli 59 e
139  della  legge  regionale  Toscana  24  febbraio  2005  n. 40, per
contrasto  con  l'artt. 117,  comma  2, lettera l); 117, comma 3 e 97
Cost.  nonche' coi principi fondamentali in materia di preclusione di
incarichi direttivi e di prorogatio.
    Si   depositeranno,   con  l'originale  notificato  del  presente
ricorso:
        1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri 29
aprile 2005;
        2) copia della legge regionale Toscana n. 40/2005.
            Roma, addi' 3 maggio 2005
               Avvocato dello Stato: Paolo Costantino
05C0594