N. 55 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 maggio 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 17 maggio 2005 (della Regione Toscana)

Opere pubbliche - Disposizioni urgenti nell'ambito del piano d'azione
  per  lo  sviluppo  economico, sociale e territoriale (c.d. «decreto
  competitivita»)   -  Opere  e  lavori  previsti  nell'ambito  delle
  concessioni  autostradali  gia'  assunte,  non  inclusi  nel  primo
  programma  delle  opere  strategiche  approvato dal CIPE - Prevista
  qualificazione   di   interventi  infrastrutturali  strategici  con
  decreto  del P.C.M. su proposta del Ministro delle infrastrutture e
  dei trasporti - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata mancanza
  di  intesa  e  di  coinvolgimento  della Regione - Violazione della
  sfera di competenza concorrente regionale in materia di governo del
  territorio  - Lesione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e
  differenziazione    -    Richiamo   alla   sentenza   della   Corte
  costituzionale n. 303/2003
- D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 5, comma 5.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.
Opere  pubbliche  -  Disposizioni  urgenti  nell'ambito  del piano di
  azione  per  lo  sviluppo  economico,  sociale e territoriale (c.d.
  «decreto  competitivita»)  -  Opere  e  lavori previsti nell'ambito
  delle  concessioni autostradali gia' assunte, non inclusi nel primo
  programma  delle  opere  strategiche approvate dal CIPE - Poteri di
  intervento  sostitutivo  del  Commissario straordinario, in caso di
  ritardi o impedimenti nella realizzazione di dette opere - Prevista
  applicabilita'  dell'art. 13  legge  n. 135/1997  -  Ricorso  della
  Regione  Toscana  - Denunciato mancato richiamo dell'applicabilita'
  riguardo   ai   poteri   commissariali  di  deroga  oltre  che  del
  comma 4-bis  dell'art. 13  legge  n. 135/1997, altresi' del comma 4
  relativo  alla  possibilita'  per  il  Presidente  della  Regione o
  provincia  e  per il Sindaco del comune interessati di sospendere i
  provvedimenti   commissariali   provvedendo  anche  diversamente  -
  Violazione  della  sfera  di  competenza  regionale  -  Lesione dei
  principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione.
- D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 5, comma 9.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Opere  pubbliche  -  Disposizioni  urgenti  nell'ambito  del piano di
  azione  per  lo  sviluppo  economico  sociale  e territoriale (c.d.
  «decreto  di  competitivita»)  -  Commissario  straordinario con il
  compito  di rimuovere gli ostacoli o i ritardi per la realizzazione
  di dette opere - Proposta di nomina o di sostituzione dello stesso,
  sentito  previamente  il Presidente della Regione o della Provincia
  autonoma,  in caso di opere di interesse regionale, e il Presidente
  della  Regione  o  della  Provincia autonoma interessata, ovvero il
  Sindaco  della  citta' metropolitana interessata, nel caso di opere
  di  interesse  interregionale  o  internazionale  -  Ricorso  della
  Regione  Toscana  -  Denunciata  omessa previsione di intesa con la
  Regione,  in caso di nomina commissariale per un'opera regionale, e
  del   parere   preventivo   della   Regione,   in  caso  di  nomina
  commissariale  per un'opera sovranazionale - Illegittima previsione
  dell'acquisizione  alternativa  del  parere  del  Presidente  della
  Regione  o  del  Sindaco  in caso di nomina commissariale per opere
  sovranazionali   -   Lesione   dei   principi   di  sussidiarieta',
  adeguatezza e differenziazione.
- D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Agricoltura - Disposizioni urgenti nell'ambito del piano d'azione per
  lo  sviluppo  economico,  sociale  e  territoriale  (c.d.  «decreto
  competitivita»)  - Previsione della promozione mediante decreto del
  Ministro  delle  politiche agricole e forestali, di un programma di
  azioni,  tramite  la  societa'  Buonitalia  S.p.A.,  allo  scopo di
  favorire   l'internazionalizzazione   dei   prodotti   agricoli  ed
  agroalimentari   italiani   -   Ricorso  della  Regione  Toscana  -
  Denunciata invasione della sfera di competenza regionale in materia
  di  agricoltura  e  di  commercio con l'estero - Mancata previsione
  dell'adozione  del  decreto  ministeriale  mediante  intesa  con la
  Conferenza  Stato-Regioni - Lesione dei principi di sussidiarieta',
  adeguatezza e differenziazione.
- D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 10, comma 10.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Turismo - Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo
  sviluppo   economico,   sociale   e   territoriale  (c.d.  «decreto
  competitivita»)  -  Istituzione  di  un  Comitato  nazionale per il
  turismo  -  Trasformazione  dell'ente  nazionale  per il turismo in
  Agenzia   nazionale  del  turismo  italiano,  dotata  di  autonomia
  statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e
  di  gestione,  con  possibilita'  di  avvalimento  per  le  proprie
  funzioni  anche  di  contributi  regionali  - Ricorso della Regione
  Toscana - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in
  materia di turismo.
- D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 12, commi 1 - 7.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.
(GU n.22 del 1-6-2005 )
    Ricorso  della Regione Toscana, in persona del suo Presidente pro
tempore,  autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 528
dell'11  aprile  2005, rappresentato e difeso per mandato in calce al
presente  atto dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni, presso lo
studio  di  quest'ultimo  elettivamente  domiciliato in Roma, Via del
Viminale n. 43;

    Contro  il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per
la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, quinto
comma,   settimo  comma,  nono  comma;  dell'art. 10,  decimo  comma;
dell'art. 12,  commi da 1 a 7 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,
recante  «Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale».
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  del  16  marzo  2005,  n. 62 e' stato
pubblicato il decreto legge in oggetto.
    La ricorrente Amministrazione regionale non intende contestare le
misure  volte  a  favorire lo sviluppo e l'internazionalizzazione del
sistema  produttivo; tuttavia alcune specifiche disposizioni del c.d.
«decreto  competitivita»  si pongono in contrasto con gli artt. 117 e
118  della  Costituzione  e  sono  pertanto  lesivi  delle competenze
regionali costituzionalmente garantite, per i seguenti motivi di

                            D i r i t t o

    1)  Illegittimita'  costituzionale  dell'art. 5, quinto comma per
violazione degli artt. 117 e 118 Cost.
    2)   L'art. 5   disciplina   gli   interventi   per  lo  sviluppo
infrastrutturale,   al   fine   di  favorire  un'accelerazione  nella
realizzazione delle opere ritenute strategiche ed urgenti.
    In  tale  contesto  e'  illegittimo il quinto comma, ai sensi del
quale  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri, su
proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, sono
dichiarati  interventi  infrastrutturali  strategici,  ai sensi della
legge   obiettivo   n. 443/2001,   le  opere  ed  i  lavori  previsti
nell'ambito   delle  concessioni  autostradali  gia'  assentite,  non
inclusi  nel  primo  programma  delle opere strategiche approvato dal
CIPE.
    In  base  a  tale  previsione, quindi, e' attribuito il carattere
strategico  ad  opere  e  lavori  previsti nell'ambito di concessioni
autostradali,  senza  alcuna intesa con la Regione e da cio' consegue
che  la  programmazione  e  la  localizzazione di tali opere e lavori
potranno    essere   decisi   unilateralmente   dallo   Stato   senza
coinvolgimento  regionale, mentre e' innegabile che la localizzazione
e  la  realizzazione  di  tali  opere  e lavori interferiscono con il
governo  del  territorio,  materia affidata alla potesta' legislativa
concorrente ai sensi dell'art. 117 terzo comma Cost.
    Ne'   d'altra  parte  la  norma  impugnata  rispetta  i  principi
stabiliti  dalla  Corte  costituzionale  nella  sentenza  n. 303/2003
emessa in relazione alla legge obiettivo.
    In  tale  sentenza  la  Corte  costituzionale  ha  chiarito che i
principi  di  sussidiarieta',  adeguatezza  e differenziazione di cui
all'art. 118   Cost.   possono   determinare  uno  spostamento  delle
competenze  di  cui  all'art. 117  Cost.  dalle Regioni allo Stato; i
suddetti  principi,  pero',  «convivono  con  il  normale  riparto di
competenze legislative contenuto nel titolo V e possono giustificarne
una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante
all'assunzione  di  funzioni  regionali  da  parte  dello  Stato  sia
proporzionata,  non  risulti affetta da irragionevolezza alla stregua
di  uno  stretto  scrutinio  di costituzionalita' e sia oggetto di un
accordo  stipulato  con  la  Regione  interessata...  .Predisporre un
programma  di  infrastrutture  pubbliche  e private e di insediamenti
produttivi   e'   attivita'   che  non  mette  capo  ad  attribuzioni
legislative   statali,   ma   che  puo'  coinvolgere  anche  potesta'
legislative  concorrenti (governo del territorio, porti ed aeroporti,
grandi  reti  di  trasporto,  distribuzione nazionale dell'energia)».
Percio'  «per giudicare se una legge statale che occupi questo spazio
sia  invasiva  delle  attribuzioni regionali o non costituisca invece
applicazione  dei  principi di sussidiarieta' ed adeguatezza, diviene
elemento  valutativo  essenziale  la  previsione  di un'intesa fra lo
Stato  e  le Regioni, alla quale sia subordinata l'operativita' della
disciplina».
    Nel  caso  in  esame  tale  intesa  non  e'  prevista e quindi si
consentono  la  localizzazione  e la realizzazione di lavori ed opere
sul  territorio  regionale senza alcun coinvolgimento della Regione e
degli   enti   locali   interessati,   con   conseguente   violazione
dell'art. 118 Cost.
    2)  Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, settimo comma, per
violazione degli artt. 117 e 118 Cost.
    La  norma  dispone  che  per  le opere di cui al precedente comma
quinto  viene  nominato  un  Commissario straordinario, al quale sono
attribuiti  le  funzioni,  i  compiti ed i poteri gia' previsti dalla
legge n. 135/1997; il Commissario ha il precipuo compito di evitare o
rimuovere gli ostacoli o i ritardi per la realizzazione delle opere.
    Tale  disposizione  viene  qui  contestata  nella  parte  in  cui
stabilisce che la proposta di nomina o di sostituzione dei Commissari
straordinari sia formulata:
        sentito  previamente  il  Presidente  della  Regione  o della
Provincia autonoma, nel caso di opera di interesse regionale;
        sentito   il  Presidente  della  Regione  o  della  provincia
autonoma  interessata  ovvero  il  sindaco della citta' metropolitana
interessata,   nel  caso  di  opera  di  interesse  interregionale  o
internazionale.
    La  disposizione  non rispetta le competenze regionali; infatti i
Commissari,  dovendo  garantire  la celere realizzazione delle opere,
interferiscono   con  la  loro  attivita'  nelle  molteplici  materie
regionali   coivolte  nella  realizzazione  delle  opere  strategiche
medesime.
    Pertanto  il  rispetto delle attribuzioni regionali imporrebbe un
rafforzamento  del ruolo della Regione, con la previsione dell'intesa
con la Regione medesima, in caso di nomina commissariale per un'opera
regionale,  e  del  parere  preventivo  della  Regione a fronte della
nomina commissariale per un'opera sovraregionale.
    Inoltre la disposizione e' incostituzionale anche perche', per le
opere  sovraregionali,  prevede  un'alternativita'  tra il Presidente
della  Regione  ed  il Sindaco della citta' metropolitana interessata
nell'espressione  del parere finalizzato alla nomina del Commissario.
Tale  alternativita'  fa  supporre che lo Stato possa unilateralmente
decidere  se  acquisire  il  parere  del  Presidente  regionale o del
Sindaco  prima  di  procedere  alla  nomina  del  Commissario, con la
conseguenza  che  la  Regione  puo'  essere  del  tutto emarginata ed
esclusa.
    Cio'  determina  una sicura lesione delle attribuzioni regionali,
costituzionalmente   garantite  ex  artt. 117  e  118  Cost.,  incise
dall'attivita' del Commissario.
    3)  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  5, comma nono, per
violazione degli artt. 117 e 118 Cost.
    Il   comma   ottavo   dell'art. 5   prevede  che  il  Commissario
straordinario   intervenga   quando   la  realizzazione  delle  opere
strategiche  di  cui  all'articolo  in  esame presenti rallentamenti,
ritardi  o impedimenti; la norma non indica i poteri del Commissario,
ma  rinvia  a  tal  fine  a  quelli previsti dall'art. 13 della legge
n. 135/1997. Si tratta in sostanza di poteri di sostituzione rispetto
agli  enti  ordinariamente  competenti  per  assicurare  che  l'opera
strategica proceda senza indugio.
    Il  comma nono, qui contestato, fa salva l'applicazione del comma
4-bis  del  citato  art. 13  della  legge n. 135/1997 (cioe' i poteri
commissariali  di deroga), mentre non richiama l'applicabilita' anche
del quarto comma del medesimo art. 13.
    Tale  comma  quarto  dispone  che, in caso di opere di competenza
regionale,  provinciale  e  comunale,  i  provvedimenti necessari per
assicurare  la  tempestiva  esecuzione dei lavori sono comunicati dal
Commissario  al  Presidente  della  regione  o  della  provincia e al
sindaco  del  comune  territorialmente  interessati,  i quali - entro
quindici giorni dalla ricezione - possono disporre la sospensione dei
provvedimenti commissariali anche provvedendo diversamente.
    L'applicabilita' di tale previsione della pregressa normativa non
e'  richiamata  dalla  nuova disposizione percio' sorge il dubbio che
per  le nuove opere il Commissario possa agire senza che la Regione e
gli   enti   locali   abbiano   lo   strumento  per  intervenire  sui
provvedimenti  rientranti  nelle  rispettive  competenze,  con  grave
lesione  delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite ed
incise dall'attivita' commissariale.
    4)  Violazione  dell'art  10,  comma  10,  per  violazione  degli
artt. 117 e 118 Cost.
    La  norma  stabilisce  che il Ministro delle politiche agricole e
forestali,   allo  scopo  di  favorire  l'internazionalizzazione  dei
prodotti  agicoli  ed  agroalimentari  italiani  promuova, tramite la
societa'  Buonitalia  S.p.A., un programma di azioni per garantire un
migliore  accesso  ai  mercati internazionali. All'attuazione di tali
disposizioni,  ivi  inclusa  l'individuazione delle effettive risorse
finanziarie  disponibili, si provvede con decreto del Ministero delle
politiche agricole di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze.
    L'oggetto  di  tale  disposizione  non  riguarda ambiti materiali
riservati    in   via   esclusiva   allo   Stato,   perche'   attiene
all'agricoltura  ed al commercio con l'estero: la prima di competenza
residuale   regionale   e   la   seconda   soggetta  alla  competenza
concorrente.
    Pertanto  la  norma impugnata si pone in contrasto con l'art. 117
sesto  comma  Cost.  in  quanto  rinvia ad un decreto ministeriale la
definizione delle modalita' e delle procedure per l'attuazione futura
della  disposizione e cio' in una materia che non e' riservata in via
esclusiva allo Stato.
    In denegata ipotesi la disposizione e' parimenti incostituzionale
perche'  non  e' previsto che il futuro decreto sia emanato di intesa
con la Conferenza Stato-Regioni: intesa che sarebbe invece necessaria
stante  la  incontestabile  interferenza sussistente tra il contenuto
dell'emanando  decreto  e  le  attribuzioni  regionali  in materia di
agricoltura e di commercio con l'estero.
    5)  Illegittimita'  costituzionale  dell'art. 12,  commi da uno a
sette, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.
    L'art. 12 prevede un rilevante intervento statale nel settore del
turismo per il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del
settore turistico in sede nazionale.
    E'  istituito un Comitato nazionale per il turismo; si prevede la
trasformazione   dell'Ente   nazionale  per  il  turismo  in  Agenzia
nazionale  del turismo ialiana, sottoposta all'attivita' di indirizzo
e  vigilanza  del Ministero delle attivita' produttive. Tale agenzia,
ente   giuridico   di   diritto  pubblico,  e'  dotata  di  autonomia
statutaria,  regolamentare,  organizzativa, patrimoniale, contabile e
di  gestione  e  per  il  proprio  funzionamento  si  avvale anche di
contributi delle Regioni.
    La  disposizione  appare incostituzionale: la materia del turismo
infatti  non  e'  ricompresa nell'elenco delle materie riservate allo
Stato,  ai  sensi  dell'art. 117  secondo  comma Cost., ne' in quello
delle materie soggette alla potesta' legislativa concorrente.
    Non  sussiste dunque il titolo legittimante l'intervento statale,
in  quanto  il  turismo  attiene ad un ambito materiale di competenza
esclusiva regionale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma Cost.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 5, quinto comma, settimo comma, nono comma;
dell'art. 10,  decimo comma; dell'art. 12, commi da 1 a 7 del decreto
legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito
del   piano   di   azione   per  lo  sviluppo  economico,  sociale  e
territoriale»,  perche'  in  contrasto  con gli artt. 117 e 118 della
Costituzione.
        Firenze - Roma, addi' 14 maggio 2005
               Avv. Lucia Bora - Avv. Fabio Lorenzoni
05C0596