N. 281 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 febbraio 2005
Ordinanza emessa il 7 febbraio 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze sui ricorsi riuniti proposti da Stam di Grementieri Oriano & c. S.n.c. ed altri contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Borgo San Lorenzo Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda - Competenza all'irrogazione attribuita all'Agenzia delle Entrate - Conseguente competenza del giudice tributario sulle relative controversie, anziche' del giudice ordinario (del lavoro) - Violazione del principio del giudice naturale - Violazione del principio del divieto di istituzione di giudici speciali. - Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito in sede di conversione dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. - Costituzione, art. 102, comma secondo.(GU n.22 del 1-6-2005 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1376/04 depositato il 23 luglio 2004 avverso avviso irrogazione sanzioni n. R5ELS0100008 sanz. amministr. 2003 contro Agenzia delle entrate - Ufficio Borgo San Lorenzo proposto dal ricorrente: Stam di Grementieri Oriano E c. S.n.c. legale rappresentante Grementieri Oriano via delle Acque n. 30 - 50035 Palazzuolo sul Senio (FI) - difeso da: Mariani dott. Manfredo, via I maggio n. 3 - 50032 - Borgo San Lorenzo (FI) sul ricorso n. 1377/04 depositato il 23 luglio 2004 avverso avviso irrogazione sanzione n. R5ELS0100008 sanz. amministr. 2003 contro Agenzia delle entrate - Ufficio Borgo San Lorenzo proposto dal ricorrente: Grementieri Oriano quale socio amministratore Stam S.n.c. via delle Acque n. 30 - 50035 Palazzuolo sul Senio (FI) - difeso da: Manfriani dott. Manfredo, via I maggio n. 3 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI) - sul ricorso n. 1378/04 depositato il 23 luglio 2004 avverso avviso irrogazione sanzioni n. R5ELS0100008 sanz. amministr. 2003 contro Agenzia delle entrate - Ufficio Borgo San Lorenzo, proposto dal ricorrente: Donigaglia Maurizio quale socio amministratore Stam S.n.c. loc. Bibbiana Villanova n. 30 - 50035 Palazzuolo sul Senio (FI) - difeso da: Manfriani dott. Manfredo, via I maggio n. 3 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI). Visti gli atti ed i documenti relativi, sui ricorsi riuniti n. 1376/04, 1377/04, 1378/04 depositati il 23 luglio 2004 avverso avviso di irrogazione sanzioni n. R5ELS0100008/2003 contro Agenzia delle entrate Ufficio Borgo San Lorenzo ha pronunciato la seguente ordinanza, osservando quanto segue. F a t t o e D i r i t t o Grementieri Oriano, in qualita' di legale rappresentante della Stam S.n.c., di socio amministratore e Donigaglia Maurizio in qualita' di socio amministratore si oppongono all'atto di irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 23.361,98 per impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture di cui all'art. 3 comma 3 del decreto-legge 22 febbraio n. 12/2002 emesso dall'Agenzia delle entrate di Borgo S. Lorenzo e notificato in data 25 maggio 2004. A seguito di una ispezione da parte di due ispettori dell'I.N.P.S. era stata rilevata la presenza per la durata di mezz'ora in azienda di una persona che aveva dichiarato di essere in prova, ma che in realta' secondo parte ricorrente si trovava nella sede aziendale solo per verificare il tipo di lavoro che sarebbe andato a fare ed in attesa di essere assunto. Secondo gli ispettori, in base ad una serie di contatti con alcuni dipendenti ed i responsabili a vari livelli, si trattava di lavoro sommerso per il quale era prevista la sanzione amministrativa poi irrogata. Sostiene parte ricorrente che la persona era in abiti civili e non in tenuta di lavoro, che si e' trattenuta solo mezz'ora ed era conosciuta solo dal capofficina a riprova della estraneita' alle attivita' aziendali. La stessa inoltre non era in prova, termine su cui si e' equivocato nel corso della verifica degli ispettori, non essendoci alcun contratto di lavoro dipendente. In sostanza l'atto di irrogazione sanzioni e' nullo per insussistenza e inesistenza del presupposto che lo ha determinato. in ogni caso parte ricorrente ritiene che alcuni profili della normativa siano incostituzionali (richiama la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna che ha sollevato l'eccezione di incostituzionalita' nel marzo del 2004 per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione). Secondo parte ricorrente si verrebbero a cumulare le sanzioni delle norme giuslavoristiche a quelle derivanti dall'art. 3 comma 3 della legge n. 73/2002 e quindi il carico sanzionatorio sarebbe abnorme violando la naturale funzione rieducativa della sanzione (art. 27 della Costituzione) ed il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) su cui si basa il principio di proporzionalita' che deve caratterizzare ogni potesta' sanzionatoria. Viene altresi' rilevato il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie e l'incostituzionalita' dell'art. 3, comma 3 della legge n. 73/2002. Secondo parte ricorrente vi sarebbe disparita' di trattamento tra i regimi sanzionatori giuslavoristici e quelli tributari, questi ultimi meno garantisti dei primi: in sostanza si assoggetta al regime particolare delle sanzioni tributarie una sanzione non tributaria. Dello stesso ordine di considerazioni l'estensione delle competenze delle commissioni tributarie dalla materia tributaria a quella delle sanzioni amministrative non correlate ad un tributo che si pone in contrasto con la normativa istitutiva delle stesse nel senso che quest'ultima implica che la giurisdizione delle commissioni tributarie non puo' travalicare la materia tributaria. L'Ufficio si costituisce in data 31 agosto 2004, richiama il verbale I.N.P.S. che fa piena prova fino a querela di falso per confermare la presenza «lavorativa» della persona rilevata dagli ispettori e quindi la giustezza del provvedimento sanzionatorio. Sulle eccezioni di incostituzionalita' della disposizione normativa si rimette alle valutazioni del collegio. In sede di udienza parte ricorrente conferma quanto eccepito nel ricorso ed in una memoria illustrativa, mentre l'ufficio fa presente che alla luce della norma non puo' esercitare il potere di autotutela, ne' esplicitare le motivazioni dell'atto e neppure definire le modalita' di calcolo del costo del lavoro poiche' tutti questi elementi fanno capo esclusivamente all'I.N.P.S. Produce sentenza della Commissione tributaria, provinciale di Firenze, sez. XIV che respinge analogo ricorso. Questo collegio rileva che l'art. 3 della legge n. 73/2002 individua al comma 3 una sanzione amministrativa correlata ad una violazione di natura contributiva/lavorativa, affida la constatazione della stessa agli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro ed al comma 5 definisce nell'Agenzia delle entrate l'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa prevista al comma 3. Il collegio rileva altresi' che, alla luce delle considerazioni espresse dall'Ufficio in udienza, parte ricorrente viene lesa nel suo diritto alla difesa poiche' l'ufficio non appare competente a definire e/o motivare alcuni aspetti rilevanti della sanzione, come il calcolo del costo del lavoro e l'inquadramento contrattuale (decisi peraltro da altro organo); da cio' consegue che anche questo collegio non e' in grado di esprimersi in materia. Queste disfunzioni «a cascata» ( impossibilita' di motivare l'atto da parte dell'ufficio trattandosi di materia previdenziale, conseguente lesione del diritto di difesa del ricorrente e impossibilita da parte della commissione di svolgere le propria funzione) sono imputabili ad una distorta ed indiretta attribuzione di competenze da parte della normativa in predicato in netto contrasto con le competenze naturali delle commissioni tributane che sono esclusivamente di natura tributaria. In sostanza, ove venga attivata la procedura contenziosa, le funzioni attribuite all'ufficio dalla, normativa de qua hanno come conseguenza lo snaturamento delle materie attribuite alle commissioni tributarie (elemento essenziale e caratterizzante la giurisdizione speciale). E' vero che l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come novellato dall'art. 12, comma 2 della legge n. 448/2001, prevede nell'oggetto della giurisdizione tributaria anche le sanzioni amministrative «comunque irrogate» da uffici finanziari, ma e' altrettanto vero che cio', a parere della commissione, deve avvenire solo se le stesse sono attinenti e/o correlate alla materia tributaria che rappresenta l'area caratteristica ed esclusiva della giurisdizione. Ove si travalichi questo limite, si viene a confliggere con il disposto dell'art. 25 (giudice naturale precostituito per legge) e dell'art. 102 della Costituzione (divieto di istituire giudici speciali) come ha rilevato parte ricorrente anche alla luce dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 144/1998. Per questa, infatti, i giudici tributari costituiscono «organi speciali di giurisdizione» preesistenti al momento della entrata in vigore della Costituzione repubblicana e che percio' il legislatore puo' «sottoporre a revisione» (sesta disposizione transitoria della Costituzione stessa). La Corte costituzionale ha poi chiarito con l'ordinanza sopra citata che la «revisione» comporta una scelta discrezionale del legislatore che puo' modificare le competenze, purche' resti fermo il nocciolo originario delle competenze stesse e cioe' quelle in materia tributaria. Ove questo non avvenga si verrebbe a creare una nuova giurisdizione speciale vietata appunto dall'art. 102 della Costituzione. Tutto cio' premesso e considerato che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3 della legge 23 aprile 2002, n. 73 appare rilevante e non manifestamente infondata ai fini del procedimento.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per i motivi suesposti, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3 della legge 23 aprile 2002, n. 73, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio, n. 12 per contrasto con gli artt. 25 e 102 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della segreteria; Ordina che a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 15 novembre 2004 Il Presidente: Bellagamba 05C0602