N. 281 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 febbraio 2005

Ordinanza  emessa  il  7  febbraio  2005 dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Firenze  sui  ricorsi  riuniti  proposti  da Stam di
Grementieri  Oriano & c. S.n.c. ed altri contro Agenzia delle entrate
- Ufficio di Borgo San Lorenzo

Sanzioni  amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di
  lavoro  sommerso  e  previdenza  sociale  -  Ammenda  -  Competenza
  all'irrogazione  attribuita all'Agenzia delle Entrate - Conseguente
  competenza  del  giudice  tributario  sulle  relative controversie,
  anziche'  del  giudice  ordinario  (del  lavoro)  -  Violazione del
  principio  del  giudice  naturale  -  Violazione  del principio del
  divieto di istituzione di giudici speciali.
- Decreto-legge   22 febbraio  2002,  n. 12,  art. 3,  comma 3,  come
  sostituito  in  sede  di  conversione  dalla  legge 23 aprile 2002,
  n. 73.
- Costituzione, art. 102, comma secondo.
(GU n.22 del 1-6-2005 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1376/04 depositato
il 23 luglio 2004 avverso avviso irrogazione sanzioni n. R5ELS0100008
sanz.  amministr.  2003  contro Agenzia delle entrate - Ufficio Borgo
San  Lorenzo proposto dal ricorrente: Stam di Grementieri Oriano E c.
S.n.c. legale rappresentante Grementieri Oriano via delle Acque n. 30
-  50035  Palazzuolo  sul  Senio  (FI)  -  difeso  da:  Mariani dott.
Manfredo,  via  I  maggio  n. 3  - 50032 - Borgo San Lorenzo (FI) sul
ricorso  n. 1377/04  depositato  il  23  luglio  2004  avverso avviso
irrogazione  sanzione  n. R5ELS0100008  sanz.  amministr. 2003 contro
Agenzia  delle  entrate  -  Ufficio  Borgo  San  Lorenzo proposto dal
ricorrente: Grementieri Oriano quale socio amministratore Stam S.n.c.
via  delle Acque n. 30 - 50035 Palazzuolo sul Senio (FI) - difeso da:
Manfriani dott. Manfredo, via I maggio n. 3 - 50032 Borgo San Lorenzo
(FI)  -  sul  ricorso n. 1378/04 depositato il 23 luglio 2004 avverso
avviso  irrogazione  sanzioni  n. R5ELS0100008  sanz. amministr. 2003
contro  Agenzia  delle  entrate - Ufficio Borgo San Lorenzo, proposto
dal  ricorrente:  Donigaglia Maurizio quale socio amministratore Stam
S.n.c.  loc.  Bibbiana  Villanova  n. 30 - 50035 Palazzuolo sul Senio
(FI) - difeso da: Manfriani dott. Manfredo, via I maggio n. 3 - 50032
Borgo San Lorenzo (FI).
    Visti  gli  atti  ed  i  documenti  relativi, sui ricorsi riuniti
n. 1376/04,  1377/04,  1378/04  depositati  il 23 luglio 2004 avverso
avviso  di  irrogazione  sanzioni n. R5ELS0100008/2003 contro Agenzia
delle  entrate  Ufficio  Borgo San Lorenzo ha pronunciato la seguente
ordinanza, osservando quanto segue.

                      F a t t o e D i r i t t o
    Grementieri  Oriano,  in  qualita' di legale rappresentante della
Stam  S.n.c.,  di  socio  amministratore  e  Donigaglia  Maurizio  in
qualita' di socio amministratore si oppongono all'atto di irrogazione
della  sanzione  amministrativa  di  Euro  23.361,98  per  impiego di
lavoratori   dipendenti   non   risultanti  dalle  scritture  di  cui
all'art. 3  comma  3  del decreto-legge 22 febbraio n. 12/2002 emesso
dall'Agenzia  delle  entrate di Borgo S. Lorenzo e notificato in data
25  maggio 2004. A seguito di una ispezione da parte di due ispettori
dell'I.N.P.S.  era  stata  rilevata  la  presenza  per  la  durata di
mezz'ora  in azienda di una persona che aveva dichiarato di essere in
prova,  ma  che  in realta' secondo parte ricorrente si trovava nella
sede  aziendale  solo  per  verificare  il tipo di lavoro che sarebbe
andato a fare ed in attesa di essere assunto.
    Secondo  gli  ispettori,  in  base  ad  una serie di contatti con
alcuni  dipendenti  ed  i responsabili a vari livelli, si trattava di
lavoro  sommerso per il quale era prevista la sanzione amministrativa
poi  irrogata.  Sostiene parte ricorrente che la persona era in abiti
civili  e non in tenuta di lavoro, che si e' trattenuta solo mezz'ora
ed  era  conosciuta  solo dal capofficina a riprova della estraneita'
alle attivita' aziendali. La stessa inoltre non era in prova, termine
su cui si e' equivocato nel corso della verifica degli ispettori, non
essendoci alcun contratto di lavoro dipendente.
    In   sostanza   l'atto  di  irrogazione  sanzioni  e'  nullo  per
insussistenza e inesistenza del presupposto che lo ha determinato. in
ogni caso parte ricorrente ritiene che alcuni profili della normativa
siano   incostituzionali  (richiama  la  sentenza  della  Commissione
tributaria  provinciale  di  Bologna  che ha sollevato l'eccezione di
incostituzionalita' nel marzo del 2004 per violazione degli artt. 3 e
27  della  Costituzione).  Secondo  parte  ricorrente si verrebbero a
cumulare  le sanzioni delle norme giuslavoristiche a quelle derivanti
dall'art. 3  comma  3  della  legge  n. 73/2002  e  quindi  il carico
sanzionatorio   sarebbe   abnorme   violando   la  naturale  funzione
rieducativa   della  sanzione  (art. 27  della  Costituzione)  ed  il
principio  di  eguaglianza (art. 3 della Costituzione) su cui si basa
il   principio  di  proporzionalita'  che  deve  caratterizzare  ogni
potesta' sanzionatoria.
    Viene   altresi'  rilevato  il  difetto  di  giurisdizione  delle
commissioni  tributarie  e l'incostituzionalita' dell'art. 3, comma 3
della   legge   n. 73/2002.   Secondo  parte  ricorrente  vi  sarebbe
disparita' di trattamento tra i regimi sanzionatori giuslavoristici e
quelli  tributari,  questi  ultimi  meno  garantisti  dei  primi:  in
sostanza   si   assoggetta   al  regime  particolare  delle  sanzioni
tributarie  una  sanzione  non  tributaria.  Dello  stesso  ordine di
considerazioni   l'estensione   delle  competenze  delle  commissioni
tributarie   dalla   materia   tributaria  a  quella  delle  sanzioni
amministrative  non  correlate ad un tributo che si pone in contrasto
con  la  normativa istitutiva delle stesse nel senso che quest'ultima
implica  che  la  giurisdizione delle commissioni tributarie non puo'
travalicare  la  materia tributaria. L'Ufficio si costituisce in data
31  agosto 2004, richiama il verbale I.N.P.S. che fa piena prova fino
a  querela  di  falso  per  confermare la presenza «lavorativa» della
persona   rilevata   dagli   ispettori  e  quindi  la  giustezza  del
provvedimento sanzionatorio.
    Sulle   eccezioni   di   incostituzionalita'  della  disposizione
normativa  si  rimette  alle  valutazioni  del  collegio.  In sede di
udienza  parte  ricorrente conferma quanto eccepito nel ricorso ed in
una  memoria illustrativa, mentre l'ufficio fa presente che alla luce
della  norma  non  puo'  esercitare  il  potere  di  autotutela,  ne'
esplicitare  le motivazioni dell'atto e neppure definire le modalita'
di  calcolo  del costo del lavoro poiche' tutti questi elementi fanno
capo  esclusivamente  all'I.N.P.S. Produce sentenza della Commissione
tributaria,  provinciale  di  Firenze,  sez. XIV che respinge analogo
ricorso.
    Questo  collegio  rileva  che  l'art. 3  della  legge  n. 73/2002
individua  al  comma  3  una sanzione amministrativa correlata ad una
violazione di natura contributiva/lavorativa, affida la constatazione
della  stessa  agli  organi preposti ai controlli in materia fiscale,
contributiva  e del lavoro ed al comma 5 definisce nell'Agenzia delle
entrate  l'organo  competente  ad irrogare la sanzione amministrativa
prevista al comma 3. Il collegio rileva altresi' che, alla luce delle
considerazioni  espresse  dall'Ufficio  in  udienza, parte ricorrente
viene  lesa  nel suo diritto alla difesa poiche' l'ufficio non appare
competente  a  definire  e/o  motivare alcuni aspetti rilevanti della
sanzione,  come  il  calcolo  del  costo del lavoro e l'inquadramento
contrattuale  (decisi peraltro da altro organo); da cio' consegue che
anche questo collegio non e' in grado di esprimersi in materia.
    Queste  disfunzioni  «a  cascata»  (  impossibilita'  di motivare
l'atto  da  parte  dell'ufficio trattandosi di materia previdenziale,
conseguente   lesione   del   diritto  di  difesa  del  ricorrente  e
impossibilita  da  parte  della  commissione  di  svolgere le propria
funzione)  sono  imputabili ad una distorta ed indiretta attribuzione
di  competenze  da  parte  della  normativa  in  predicato  in  netto
contrasto  con le competenze naturali delle commissioni tributane che
sono  esclusivamente  di  natura  tributaria.  In sostanza, ove venga
attivata la procedura contenziosa, le funzioni attribuite all'ufficio
dalla,  normativa de qua hanno come conseguenza lo snaturamento delle
materie attribuite alle commissioni tributarie (elemento essenziale e
caratterizzante la giurisdizione speciale).
    E'  vero  che  l'art. 2  del  d.lgs.  n. 546/1992, come novellato
dall'art. 12,  comma  2 della legge n. 448/2001, prevede nell'oggetto
della  giurisdizione  tributaria  anche  le  sanzioni  amministrative
«comunque  irrogate» da uffici finanziari, ma e' altrettanto vero che
cio',  a  parere  della  commissione, deve avvenire solo se le stesse
sono  attinenti e/o correlate alla materia tributaria che rappresenta
l'area  caratteristica  ed  esclusiva  della  giurisdizione.  Ove  si
travalichi  questo  limite,  si  viene  a confliggere con il disposto
dell'art. 25   (giudice   naturale   precostituito   per   legge)   e
dell'art. 102   della  Costituzione  (divieto  di  istituire  giudici
speciali)   come   ha  rilevato  parte  ricorrente  anche  alla  luce
dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 144/1998.
    Per  questa,  infatti,  i giudici tributari costituiscono «organi
speciali  di  giurisdizione» preesistenti al momento della entrata in
vigore  della  Costituzione repubblicana e che percio' il legislatore
puo'  «sottoporre  a revisione» (sesta disposizione transitoria della
Costituzione  stessa).  La  Corte  costituzionale ha poi chiarito con
l'ordinanza  sopra  citata  che  la  «revisione»  comporta una scelta
discrezionale  del  legislatore  che  puo'  modificare le competenze,
purche'  resti fermo il nocciolo originario delle competenze stesse e
cioe'  quelle  in  materia  tributaria.  Ove  questo  non  avvenga si
verrebbe  a  creare  una nuova giurisdizione speciale vietata appunto
dall'art. 102  della  Costituzione. Tutto cio' premesso e considerato
che  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3
della   legge   23   aprile   2002,  n. 73  appare  rilevante  e  non
manifestamente infondata ai fini del procedimento.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, per i motivi
suesposti,  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3,
comma  3  della  legge  23  aprile  2002,  n. 73, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio, n. 12 per contrasto con
gli artt. 25 e 102 della Costituzione;
    Sospende  il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale a cura della segreteria;
    Ordina  che  a cura della segreteria, la presente ordinanza venga
notificata  alle  parti  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  e  venga  comunicata  ai  Presidenti  delle  due Camere del
Parlamento.
        Firenze, addi' 15 novembre 2004
                      Il Presidente: Bellagamba
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