N. 282 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 2005

Ordinanza  emessa  il  24  gennaio 2005 dal giudice di pace di Sestri
Ponente  nel  procedimento civile tra Delfino Santo contro Prefettura
di Genova

Circolazione  stradale - Patente a punti - Decurtazione del punteggio
  per  infrazioni al codice della strada - Procedimento nei confronti
  del proprietario del veicolo in caso di mancata identificazione del
  conducente  -  Preclusione  di  ogni  provvedimento del giudice che
  interferisca  nell'iter  contenzioso-valutativo - Eccesso di potere
  legislativo  (in raffronto al potere giudiziale di sospensione, per
  gravi   motivi,  del  provvedimento  principale  e  della  sanzione
  accessoria  limitativa  del diritto di locomozione) - Contrasto con
  il principio del giudice naturale.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 1-bis,  secondo  alinea  (introdotto  dall'art. 7  del d.lgs.
  15 gennaio  2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l.
  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito  con  modifiche nella legge 1°
  agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, art. 25, primo comma; legge 24 novembre 1981, n. 689,
  art. 22, ultimo comma.
Circolazione  stradale - Patente a punti - Decurtazione del punteggio
  per  infrazioni  al  codice della strada - Obbligo del proprietario
  del veicolo, e in specie del legale rappresentante del proprietario
  persona   giuridica,  di  comunicare  i  dati  del  conducente  non
  identificato  al  momento  dell'infrazione  -  Irragionevolezza del
  termine  previsto (trenta giorni) - Sottrazione al giudice naturale
  di  una  parte dei suoi poteri - Violazione del diritto di difesa -
  Lesione   del   diritto   alla  riservatezza  e  del  principio  di
  eguaglianza  -  Imposizione  all'imprenditore  di  una  prestazione
  personale coattiva in assenza di corrispondente funzione pubblica -
  Limitazione  dell'autonomia dell'iniziativa economica - Lesione del
  principio della responsabilita' personale.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2 (introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e
  modificato  dall'art. 7,  comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151,
  convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, artt. 2, 3, 23, 24, comma secondo, 25, primo comma, e
  41; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 6.
(GU n.22 del 1-6-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nella causa promossa da:
Delfino  Santo, in qualita' di legale rappresentante della Casa della
Balestra S.n.c., in proprio;
    Nei  confronti della Prefettura di Genova, rappresentata e difesa
dalla  dott.ssa  Milena Rizzi in relazione al verbale n. ATX 82367 in
data  11  ottobre  2004  dal Ministero dell'interno - Sezione Polizia
stradale di Genova.
                       Conclusione delle parti
    Dichiarare  illegittima  e  non  procedibile la decurtazione di 2
punti  a  danno  del ricorrente, in qualita' di legale rappresentante
pro tempore della Casa della Balestra S.n.c.;
    In subordine sospendere i termini per comunicare le generalita' e
di  dati  della  patente  del conducente del veicolo al momento della
connessa violazione;
    Di  essere ammesso al pagamento della sanzione minima edittale in
caso di mancato pagamento del presente ricorso.
    Dell'Amm.ne opposta
    Premesso  che  e'  inammissibile  l'opposizione rivolta contro la
decurtazione  del  punti perche' contro atto non definitivo: comunque
la  applicanda  sanzione,  rivestendo  il  ricorrente  la qualita' di
organo di persona giuridica sarebbe quella di cui all'art. 180, comma
ottavo   del   codice   della  strada  (vedasi  norma  di  rinvio  ex
art. 126-bis   del  codice  stesso)  ci  si  oppone  alla  sospensiva
richiesta in quanto irrituale.
    Voglia  il  g.d.p.  rigettare  l'opposizione  de qua con vittoria
delle spese in quanto infondata.

                      Svolgimento del processo

    In data 6 novembre 2004 Delfino Santo, in proprio, in qualita' di
legale  rappresentante  pro  tempore della Casa della Balestra S.n.c.
presentava opposizione al verbale della Polizia stradale di Genova in
oggetto  indicato  con  il quale veniva contestato, al conducente del
veicolo  IVECO  tg.  PV  718006  di  proprieta'  della  sopra  citata
Societa', violazione dell'art. 142/8 del codice della strada.
    Essendo  risultato  ignoto  il  conducente,  l'organo accertatore
dell'infrazione  notificava  il verbale all'opponente quale obbligato
in solido ai sensi dell'art. 6, della legge 24 novembre 1981 n. 689.
    Nel  contempo,  nel  corpus  della  notifica il ricorrente veniva
informato   degli   obblighi   della   comunicazione   dei  dati  del
trasgressore  facenti capo allo stesso, e delle relative conseguenze,
ai  sensi  del  novellato  testo  dell'art. 126-bis comma secondo del
codice della strada.
    Nel ricorso l'opponente faceva presente che:
        a) il veicolo oggetto del verbale era mezzo aziendale;
        b)  piu' persone erano autorizzate a condurre il mezzo stesso
e  quindi  non  era  possibile  indicare,  nel  ristretto  termine di
decadenza  stabilito  dalla  richiamata  norma,  i dati della persona
responsabile dell'infrazione.
    Concludeva,  quindi,  il  Delfino come in epigrafe, paventando la
pendente  sanzione  accessoria  nel  caso di mancata trasmissione dei
dati nel termine richiesto.
    In  data  6 novembre 2004 il giudice di pace, alla presenza delle
parti, respingeva la richiesta preliminare di sospensione perche' non
prevista dalla norma.
    Successivamente  perveniva,  in data 21 dicembre 2004, articolata
memoria  della  Prefettura  di  Genova  il  cui  contenuto  e'  stato
sunteggiato in epigrafe.
    Il  21  novembre 2004, all'udienza per l'esame del merito, questo
giudice   ritiene   di  sollevare  questione  di  incostituzionalita'
dell'art. 126-bis  commi 1-bis, secondo alinea - e secondo del codice
della  strada,  cosi'  come  introdotto  dall'art.  7,  del d.lgs. 15
gennaio  2002 n. 9 e modificato dall'art. 7, terzo comma, del d.l. 27
giugno  2003  n. 151,  convertito  con  modificazioni  nella legge 1°
agosto 2003 n. 214.
    Ritiene  questo  giudice  che  la  questione  non sia palesemente
infondata   e   che   il   giudizio   non   possa   essere   definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa.
    La  normativa de quo sembra, infatti, precludere all'opponente di
provare  la  propria  estraneita' alla vicenda di cui alla causa, con
conseguente   diritto   di   regresso  verso  il  responsabile,  come
prescritto  dall'art. 6, commi terzo e quarto della legge 24 novembre
1981   n. 689,   una   volta  scaduto  il  termine  previsto  per  la
comunicazione   delle  generalita'  del  trasgressore  all'Organo  di
Polizia competente, oltre che sanzionare, in prospettiva, l'opponente
stesso ex art. 180 comma ottavo del codice della strada.
    La  questione di incostituzionalita' delle norme sopra richiamate
poggia sulle seguenti argomentazioni di

                            D i r i t t o

    A) Comma 1-bis, secondo alinea dell'art. 126-bis del codice della
strada  -  Eccesso  di potere legislativo - Contrasto della norma con
quella  dell'art. 22  u.c.  della  legge  24  novembre  1981 n. 689 -
Lesione dell'art. 25 primo comma della Costituzione.
    Il  comma  1-bis,  dell'art. 126-bis  del  codice  della  strada,
prescrivendo  testualmente,  al  secondo alinea: «Le disposizioni del
presente  comma  non  si  applicano  nei  casi  in cui e' prevista la
sospensiva  o  la revoca della patente», introduce un doppio illogico
binario  teso  a  «ritagliare»  indebitamente i poteri del giudice di
pace  il  quale,  ai  sensi dell'art. 22 u.c. della legge 24 novembre
1981 n. 689, conserva il potere di sospensione, per gravi motivi, del
provvedimento  principale  e della sanzione accessoria limitativa del
diritto  di  locomozione, mentre gli e' interdetto ogni provvedimento
che  interferisca  nell'iter  contenzioso-accertativo  delineato  nel
comma  2 dell'art. 126-bis del novellato codice della strada. Si lede
cosi',  come  si  sosterra'  amplius infra B il principio del giudice
naturale di cui art. 25, primo comma della Costituzione.
    B) Comma 2 dell'art. 126-bis del codice della strada.
        a)  Irragionevolezza  del termine di 30 giorni fissato per la
comunicazione dei dati del trasgressore.
    Contrasto  con  l'art. 25,  primo comma, della Costituzione e con
l'art. 24, secondo dello stesso Testo.
    Mentre  l'art. 6  della legge 24 novembre 1981 n. 689 consente al
giudice   ampia  acquisizione  di  prova  ai  fini  dell'accertamento
giudiziale  del trasgressore, con tutte le garanzie di legge, anomalo
procedimento   contenzioso   introdotto,   invece,  dall'art. 126-bis
secondo  comma del codice della strada, prevede con inversione palese
dell'onere  della  prova  incombente sull'amministrazione accertante,
che  i  dati  del  trasgressore vengano forniti, dal soggetto colpito
dall'accertamento,  all'organo  di  polizia  in  termini estremamente
ridotti  che  vanno  a  scadere  ben prima della data dell'udienza di
comparizione ex art. 23, della ricordata legge n. 689 del 1981.
    In  tal  modo si sottrae al giudice naturale una parte dei propri
poteri,  in contrasto con l'art. 25, primo comma della Costituzione e
con il principio dell'inviolabitita' della difesa di cui all'art. 24,
secondo comma della Suprema legge dello Stato.
        b)  Irritualita' dell'accertamento del trasgressore contratto
con gli artt. 2, 3, 23, 24 e 41 della Costituzione.
    L'accertamento del trasgressore, nel caso che l'organo di Polizia
competente  non  sia  stato in grado di procedervi, va a gravare, nel
caso  in esame, ai sensi dell'art. 126-bis, secondo comma, ultimi due
capoversi,  su  di un privato, legate rappresentante di una societa',
privo di ogni potere pubblico.
    Cio' e' in contrasto con varie norme costituzionali:
        1)  con  il  diritto  alla  riservatezza tutelato dall'art. 2
della Costituzione;
        2)  con  il  criterio  di eguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione, ponendo una preminenza dell'imprenditore sul dipendente
che non trova fondamento nei poteri previsti dal codice civile;
        3)   con  l'art. 23  della  Costituzione  perche'  si  impone
all'imprenditore  una  «prestazione personale» coattiva in carenza di
una corrispondente funzione pubblica;
        4)   con  l'art. 41  della  Costituzione  perche'  si  limita
l'autonomia dell'iniziativa economica dell'imprenditore, solennemente
garantita.
    A  cio' si aggiunga che, in caso di in ottemperanza all'onere, si
attribuisce  all'imprenditore  la responsabilita' giuridica esclusiva
di un'infrazione dallo stesso non commessa, compromettendo il diritto
alla difesa e ledendo il principio della responsabilita' personale di
cui all'art. 24 della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 23  della legge 11 marzo 1953 n. 87 nella causa tra
Delfino Santo, in qualita' di legale rappresentante della «Casa della
Balestra»  S.n.c.  in  Genova,  attore  in  opposizione alla sanzione
amministrativa  di cui in epigrafe, nei confronti della Prefettura di
Genova.
        1)   Solleva   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 126-bis  del  codice  della  strada,  cosi'  come  inserito
dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002 n. 9 e modificato dall'art. 7,
comma  3  del d.l. 27 giugno 2003 n. 151 convertito con modificazioni
nella  legge  1°  agosto  2003  n. 214, limitatamente al comma 1-bis,
secondo alinea, e al comma secondo, in relazione ad eccesso di potere
legislativo e a sospetta violazione degli artt. 2, 3, 23, 24, 25 e 41
della Costituzione, come dettagliatamente esposto in premessa.
    Ritiene  che  la questione non sia manifestamente infondata e che
il  presente  giudizio  non  possa  essere definito indipendentemente
dalla soluzione della questione stessa.
        2)  Dispone  l'immediata  trasmissione  degli atti alla Corte
costituzionale;
        3) Sospende il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
        4) Ordina alla cancelleria:
          a)  di  notificare la presente ordinanza al sig. Presidente
del Consiglio dei ministri;
          b)  di  comunicare la presente ordinanza al sig. Presidente
del  Senato  della  Repubblica  e al sig. Presidente della Camera dei
deputati;
          c) di notificare alle parti il presente atto.
          Genova, addi' 21 gennaio 2005
                     Il giudice di pace: Garibbo
05C0603