N. 282 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 2005
Ordinanza emessa il 24 gennaio 2005 dal giudice di pace di Sestri Ponente nel procedimento civile tra Delfino Santo contro Prefettura di Genova Circolazione stradale - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per infrazioni al codice della strada - Procedimento nei confronti del proprietario del veicolo in caso di mancata identificazione del conducente - Preclusione di ogni provvedimento del giudice che interferisca nell'iter contenzioso-valutativo - Eccesso di potere legislativo (in raffronto al potere giudiziale di sospensione, per gravi motivi, del provvedimento principale e della sanzione accessoria limitativa del diritto di locomozione) - Contrasto con il principio del giudice naturale. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 1-bis, secondo alinea (introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214). - Costituzione, art. 25, primo comma; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, ultimo comma. Circolazione stradale - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per infrazioni al codice della strada - Obbligo del proprietario del veicolo, e in specie del legale rappresentante del proprietario persona giuridica, di comunicare i dati del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Irragionevolezza del termine previsto (trenta giorni) - Sottrazione al giudice naturale di una parte dei suoi poteri - Violazione del diritto di difesa - Lesione del diritto alla riservatezza e del principio di eguaglianza - Imposizione all'imprenditore di una prestazione personale coattiva in assenza di corrispondente funzione pubblica - Limitazione dell'autonomia dell'iniziativa economica - Lesione del principio della responsabilita' personale. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2 (introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214). - Costituzione, artt. 2, 3, 23, 24, comma secondo, 25, primo comma, e 41; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 6.(GU n.22 del 1-6-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da: Delfino Santo, in qualita' di legale rappresentante della Casa della Balestra S.n.c., in proprio; Nei confronti della Prefettura di Genova, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Milena Rizzi in relazione al verbale n. ATX 82367 in data 11 ottobre 2004 dal Ministero dell'interno - Sezione Polizia stradale di Genova. Conclusione delle parti Dichiarare illegittima e non procedibile la decurtazione di 2 punti a danno del ricorrente, in qualita' di legale rappresentante pro tempore della Casa della Balestra S.n.c.; In subordine sospendere i termini per comunicare le generalita' e di dati della patente del conducente del veicolo al momento della connessa violazione; Di essere ammesso al pagamento della sanzione minima edittale in caso di mancato pagamento del presente ricorso. Dell'Amm.ne opposta Premesso che e' inammissibile l'opposizione rivolta contro la decurtazione del punti perche' contro atto non definitivo: comunque la applicanda sanzione, rivestendo il ricorrente la qualita' di organo di persona giuridica sarebbe quella di cui all'art. 180, comma ottavo del codice della strada (vedasi norma di rinvio ex art. 126-bis del codice stesso) ci si oppone alla sospensiva richiesta in quanto irrituale. Voglia il g.d.p. rigettare l'opposizione de qua con vittoria delle spese in quanto infondata. Svolgimento del processo In data 6 novembre 2004 Delfino Santo, in proprio, in qualita' di legale rappresentante pro tempore della Casa della Balestra S.n.c. presentava opposizione al verbale della Polizia stradale di Genova in oggetto indicato con il quale veniva contestato, al conducente del veicolo IVECO tg. PV 718006 di proprieta' della sopra citata Societa', violazione dell'art. 142/8 del codice della strada. Essendo risultato ignoto il conducente, l'organo accertatore dell'infrazione notificava il verbale all'opponente quale obbligato in solido ai sensi dell'art. 6, della legge 24 novembre 1981 n. 689. Nel contempo, nel corpus della notifica il ricorrente veniva informato degli obblighi della comunicazione dei dati del trasgressore facenti capo allo stesso, e delle relative conseguenze, ai sensi del novellato testo dell'art. 126-bis comma secondo del codice della strada. Nel ricorso l'opponente faceva presente che: a) il veicolo oggetto del verbale era mezzo aziendale; b) piu' persone erano autorizzate a condurre il mezzo stesso e quindi non era possibile indicare, nel ristretto termine di decadenza stabilito dalla richiamata norma, i dati della persona responsabile dell'infrazione. Concludeva, quindi, il Delfino come in epigrafe, paventando la pendente sanzione accessoria nel caso di mancata trasmissione dei dati nel termine richiesto. In data 6 novembre 2004 il giudice di pace, alla presenza delle parti, respingeva la richiesta preliminare di sospensione perche' non prevista dalla norma. Successivamente perveniva, in data 21 dicembre 2004, articolata memoria della Prefettura di Genova il cui contenuto e' stato sunteggiato in epigrafe. Il 21 novembre 2004, all'udienza per l'esame del merito, questo giudice ritiene di sollevare questione di incostituzionalita' dell'art. 126-bis commi 1-bis, secondo alinea - e secondo del codice della strada, cosi' come introdotto dall'art. 7, del d.lgs. 15 gennaio 2002 n. 9 e modificato dall'art. 7, terzo comma, del d.l. 27 giugno 2003 n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003 n. 214. Ritiene questo giudice che la questione non sia palesemente infondata e che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa. La normativa de quo sembra, infatti, precludere all'opponente di provare la propria estraneita' alla vicenda di cui alla causa, con conseguente diritto di regresso verso il responsabile, come prescritto dall'art. 6, commi terzo e quarto della legge 24 novembre 1981 n. 689, una volta scaduto il termine previsto per la comunicazione delle generalita' del trasgressore all'Organo di Polizia competente, oltre che sanzionare, in prospettiva, l'opponente stesso ex art. 180 comma ottavo del codice della strada. La questione di incostituzionalita' delle norme sopra richiamate poggia sulle seguenti argomentazioni di D i r i t t o A) Comma 1-bis, secondo alinea dell'art. 126-bis del codice della strada - Eccesso di potere legislativo - Contrasto della norma con quella dell'art. 22 u.c. della legge 24 novembre 1981 n. 689 - Lesione dell'art. 25 primo comma della Costituzione. Il comma 1-bis, dell'art. 126-bis del codice della strada, prescrivendo testualmente, al secondo alinea: «Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui e' prevista la sospensiva o la revoca della patente», introduce un doppio illogico binario teso a «ritagliare» indebitamente i poteri del giudice di pace il quale, ai sensi dell'art. 22 u.c. della legge 24 novembre 1981 n. 689, conserva il potere di sospensione, per gravi motivi, del provvedimento principale e della sanzione accessoria limitativa del diritto di locomozione, mentre gli e' interdetto ogni provvedimento che interferisca nell'iter contenzioso-accertativo delineato nel comma 2 dell'art. 126-bis del novellato codice della strada. Si lede cosi', come si sosterra' amplius infra B il principio del giudice naturale di cui art. 25, primo comma della Costituzione. B) Comma 2 dell'art. 126-bis del codice della strada. a) Irragionevolezza del termine di 30 giorni fissato per la comunicazione dei dati del trasgressore. Contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione e con l'art. 24, secondo dello stesso Testo. Mentre l'art. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689 consente al giudice ampia acquisizione di prova ai fini dell'accertamento giudiziale del trasgressore, con tutte le garanzie di legge, anomalo procedimento contenzioso introdotto, invece, dall'art. 126-bis secondo comma del codice della strada, prevede con inversione palese dell'onere della prova incombente sull'amministrazione accertante, che i dati del trasgressore vengano forniti, dal soggetto colpito dall'accertamento, all'organo di polizia in termini estremamente ridotti che vanno a scadere ben prima della data dell'udienza di comparizione ex art. 23, della ricordata legge n. 689 del 1981. In tal modo si sottrae al giudice naturale una parte dei propri poteri, in contrasto con l'art. 25, primo comma della Costituzione e con il principio dell'inviolabitita' della difesa di cui all'art. 24, secondo comma della Suprema legge dello Stato. b) Irritualita' dell'accertamento del trasgressore contratto con gli artt. 2, 3, 23, 24 e 41 della Costituzione. L'accertamento del trasgressore, nel caso che l'organo di Polizia competente non sia stato in grado di procedervi, va a gravare, nel caso in esame, ai sensi dell'art. 126-bis, secondo comma, ultimi due capoversi, su di un privato, legate rappresentante di una societa', privo di ogni potere pubblico. Cio' e' in contrasto con varie norme costituzionali: 1) con il diritto alla riservatezza tutelato dall'art. 2 della Costituzione; 2) con il criterio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, ponendo una preminenza dell'imprenditore sul dipendente che non trova fondamento nei poteri previsti dal codice civile; 3) con l'art. 23 della Costituzione perche' si impone all'imprenditore una «prestazione personale» coattiva in carenza di una corrispondente funzione pubblica; 4) con l'art. 41 della Costituzione perche' si limita l'autonomia dell'iniziativa economica dell'imprenditore, solennemente garantita. A cio' si aggiunga che, in caso di in ottemperanza all'onere, si attribuisce all'imprenditore la responsabilita' giuridica esclusiva di un'infrazione dallo stesso non commessa, compromettendo il diritto alla difesa e ledendo il principio della responsabilita' personale di cui all'art. 24 della Costituzione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 nella causa tra Delfino Santo, in qualita' di legale rappresentante della «Casa della Balestra» S.n.c. in Genova, attore in opposizione alla sanzione amministrativa di cui in epigrafe, nei confronti della Prefettura di Genova. 1) Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del codice della strada, cosi' come inserito dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002 n. 9 e modificato dall'art. 7, comma 3 del d.l. 27 giugno 2003 n. 151 convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003 n. 214, limitatamente al comma 1-bis, secondo alinea, e al comma secondo, in relazione ad eccesso di potere legislativo e a sospetta violazione degli artt. 2, 3, 23, 24, 25 e 41 della Costituzione, come dettagliatamente esposto in premessa. Ritiene che la questione non sia manifestamente infondata e che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione stessa. 2) Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 3) Sospende il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. 4) Ordina alla cancelleria: a) di notificare la presente ordinanza al sig. Presidente del Consiglio dei ministri; b) di comunicare la presente ordinanza al sig. Presidente del Senato della Repubblica e al sig. Presidente della Camera dei deputati; c) di notificare alle parti il presente atto. Genova, addi' 21 gennaio 2005 Il giudice di pace: Garibbo 05C0603