N. 283 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 2005
Ordinanza emessa l'11 gennaio 2005 dal tribunale di Torre Annunziata nel procedimento penale a carico di Peluso Giancarlo Processo penale - Udienza preliminare - Atti introduttivi - Avviso di fissazione dell'udienza contenente, a pena di nullita', l'indicazione all'imputato della possibilita' di richiedere, entro il termine di cui all'art. 421, comma 3, cod. proc. pen., il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto all'imputato tratto in giudizio con citazione diretta - Lesione del diritto di difesa. - Cod. proc. pen., art. 419. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.22 del 1-6-2005 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza, art. 23 legge n. 87/1953. Letti gli atti del procedimento penale n. 211/2004 R.G.Trib. a carico di Peluso Giancarlo; Esaminata la questione di legittimita' costituzionale sollevata nel corso dell'udienza dibattimentale del 9 novembre 2004 dagli avv.ti Mario Secondino e Gerardo Fariello, difensori di fiducia del Peluso; Letta la memoria depositata. O s s e r v a Nel corso dell'udienza dibattimentale celebratasi in data 9 novembre 2004 i difensori dell'imputato Peluso Giancarlo hanno sollevato questione di legittimita' degli artt. 418 e 419 comma 1 c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione secondo i difensori, invero, l'omessa previsione dell'avviso all'imputato della possibilita' di richiedere entro il termine di cui all'art. 421 comma 3 c.p.p., il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti, determina una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai casi di citazione diretta a giudizio per i quali tale previsione e contemplata dall'art. 552 c.p.p., una menomazione non tollerabile delle potenzialita' difensive dell'imputato, ed una lesione del diritto dell'imputato a vedersi riconoscere le condizioni necessarie per preparare la sua difesa. Ritiene il giudice che la questione debba essere considerata rilevante e non manifestamente infondata. In particolare, l'attuale assetto normativo prevede la facolta' per l'imputato di richiedere la definizione del procedimento a suo carico mediante il ricorso ai riti speciali quali il rito abbreviato ed il patteggiamento entro termini di decadenza diversamente connotati a seconda del tipo di citazione a giudizio: e' previsto il termine dell'apertura del dibattimento per i procedimenti di cui all'art. 552 c.p.p., il termine di cui agli artt. 421 e 422 c.p.p. per i giudizi per i quali e' prevista la celebrazione dell'udienza preliminare. Orbene, la decorrenza di tali termini importa la consumazione del diritto dell'imputato a richiedere i suddetti riti alternativi. Peraltro, la facolta' in esame, puo' essere esercitata esclusivamente dall'imputato personalmente o dal suo procuratore speciale, con conseguente impossibilita' per il difensore di fiducia e ancor piu' per il difensore di ufficio, di esercitare la facolta' suddetta nell'interesse dell'imputato ove questi non sia presente all'udienza e lo stesso difensore non si sia preventivamente munito di procura speciale. Da cio' l'importanza dell'avviso preventivo contenuto nell'atto di citazione a giudizio per l'imputato della facolta' di ricorrere al rito abbreviato o al patteggiamento. Tale avviso e' invero, espressamente richiesto dall'art. 552 c.p.p., a pena di nullita', nei casi vocatio in iudicium mediante l'emissione del decreto di citazione a giudizio. La mancata previsione di un simile avviso nei casi in cui il p.m. eserciti l'azione penale mediante la richiesta di rinvio a giudizio, con conseguente fissazione dell'udienza preliminare, appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto introduce una illogica disparita' di trattamento tra imputato e imputato a seconda delle diverse modalita' di esercizio dell'azione penale da parte del p.m. Ed invero, e' fuor di dubbio che attraverso la fissazione dell'udienza preliminare e la notificazione del relativo avviso si determini una vocazione dell'imputato sia pure per l'udienza preliminare la quale per effetto delle piu' recenti modificazioni legislative ha assunto connotati sostanziali di udienza di pieno merito sotto il profilo istruttorio. Peraltro la mancata previsione nell'art. 419 c.p.p. dell'avviso all'imputato della possibilita' di richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento nel termine di cui all'art. 421 comma 3 c.p.p. appare in contrasto anche con l'art. 24 della Costituzione in quanto mortifica il diritto di difesa dell'imputato non garantendogli una completa e preventiva informazione circa i diritti e le facolta' processuali di cui e' titolare. Appare, invece, manifestamente infondata la questione sotto il profilo della violazione dell'art. 111 della Costituzione atteso che non si ravvisa alcuna violazione dei diritti in esso sanciti in favore dell'imputato. Va, altresi', osservato sotto il profilo della rilevanza che il giudizio in corso non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale in esame dal momento che la dedotta nullita' dell'avviso (gia' dedotta dinanzi al g.u.p.) ove risultasse fondata determinerebbe una regressione del procedimento e, dunque, la riapertura dei termini per la richiesta di riti alternativi (richiesta che non e' stata formulata dall'imputato entro il termine di cui all'art. 421 comma 3 c.p.p.
P. Q. M. Letto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata rispetto agli artt. 3 e 24 della costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 419 c.p.p. nella parte in cui non prevede che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare debba contenere, a pena di nullita', l'avviso all'imputato che fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 422 c.p.p, puo' presentare le richieste previste dagli artt. 438 e 444 c.p.p., e per l'effetto dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Letto l'art. 23, comma 4 legge 11 marzo 1953 n. 87 ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Letto l'art. 1 della deliberazione della Corte costituzionale del 16 marzo 1956, ordina che la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte dal suddetto art. 23. Della presente ordinanza viene data lettura nel pubblico dibattimento. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Torre Annunziatra, addi' 11 gennaio 2005 Il giudice monocratico: Conte 05C0604