N. 285 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 febbraio 2005

Ordinanza emessa il 16 febbraio 2005 dal giudice di pace di Cuneo sul
ricorso proposto da Alvarado Salazar Byron Isidoro contro Prefetto di
Cuneo

Straniero  -  Espulsione  amministrativa  -  Ordine  del  questore di
  lasciare   il   territorio,   entro   cinque   giorni  -  Convalida
  dell'autorita'  giudiziaria  -  Mancata  previsione - Incidenza sul
  diritto di difesa e sul principio di tutela giurisdizionale.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-bis.
- Costituzione, artt. 24 e 113, comma secondo.
Straniero  -  Espulsione  amministrativa  -  Giudizio  di opposizione
  avverso   il   decreto   prefettizio   di  espulsione  -  Immediata
  esecutivita'  del decreto stesso, ancorche' sottoposto a gravame od
  impugnativa  -  Adozione  di provvedimenti cautelari di sospensione
  fino  alla  data  fissata  per  la  camera  di  consiglio - Mancata
  previsione  -  Incidenza  sul  diritto  di  difesa  - Richiamo alla
  sentenza  della  Corte  n. 161/2000  di  non  fondatezza di analoga
  questione  ritenuta  superata  in  conseguenza  del  mutato  quadro
  normativo.
- D.Lgs.   25 luglio   1998,   n. 286,   come   modificato  dal  d.l.
  14 settembre 2004, n. 241, art. 13, commi 3 e 8.
- Costituzione, art. 24.
(GU n.22 del 1-6-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nel  ricorso  iscritto  al  n. 56  del r.g. affari amministrativi
dell'anno   2004  proposto  da  Alvarado  Salazar  Byron  Isidoro;  a
scioglimento  della riserva 27 dicembre 2004, con provvedimento fuori
udienza, esaminati gli atti e documenti di causa,

                            Rilevato che:

    1.  -  Anche  in seguito alle sentenze della Corte costituzionale
n. 222  e  223 del 15 luglio 2004 e dopo l'emanazione del d.l. n. 241
del  14  settembre  2004,  e'  risultata  consolidarsi  presso questo
ufficio  giudiziario  la  prassi  da parte della Questura di Cuneo di
omettere  di  richiedere  la  convalida  del  decreto  di espulsione,
disponendo in via preferenziale direttamente ordinarsi allo straniero
di  lasciare  il  territorio  dello  Stato entro il termine di cinque
giorni  con  provvedimento scritto ex art. 14, comma 5-bis del d.lgs.
25  luglio  1998  n. 286  cosi'  come aggiunto dall'art. 13, legge 30
luglio  2002,  n. 189,  a  tal punto da avere in almeno una occasione
(per  quanto noto a questo remittente) richiesto fissarsi udienza per
la  convalida  del  provvedimento  del  questore,  e, nel corso della
medesima giornata, revocare la richiesta di convalida dell'espulsione
(dopo  che  gia' almeno in una occasione, per quanto e' noto a questo
remittente, questo ufficio giudiziario aveva gia' fissato la suddetta
udienza)  in  quanto  era  stato  adottato  il provvedimento previsto
dall'art. 14  comma 5-bis del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 cosi' come
aggiunto dall'art. 13, legge 30 luglio 2002, n. 189, e cio' impedendo
sostanzialmente  all'autorita'  giudiziaria  di  poter  esercitare un
controllo  sull'atto  ai  sensi  dell'art. 113 Cost. (anche alla luce
delle pronunce della Consulta di cui sopra);
    2.  -  Come gia' fatto rilevare con ordinanza 28 ottobre 2004 del
Giudice  di pace di Isernia, sussistono seri dubbi sulla legittimita'
costituzionale   del   procedimento  di  opposizione  al  decreto  di
espulsione  amministrativa  disposta  dal  prefetto nei casi previsti
dall'art. 13,  n. 2,  lettere  a),  b)  e  c) del d.lgs. n. 286/1998,
allorquando   viene  prevista  al  comma  terzo  che  il  decreto  e'
immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame od impugnativa
da  parte dell'interessato, restando esclusa la espressa possibilita'
per   il   giudice  di  pace  di  poter  adottare  interinalmente  un
provvedimento  di  sospensione, cio' anche in relazione all'eventuale
consequenziale   ordine   del  questore  di  lasciare  il  territorio
nazionale  entro  il  termine  di  cinque giorni a norma dell'art. 14
n. 5-bis,  dove non sembra prevista - a differenza dei casi di cui ai
commi  4,  5  e  5-bis  del  richiamato  art. 13  -  alcuna  forma di
convalida;   rilevato   altresi'   che  parrebbe  consolidarsi  nella
giurisprudenza  di  merito gia' presso il giudice unico di tribunale,
ed  oggi  presso il giudice di pace, un indirizzo (di cui sembrerebbe
prendere atto la stessa Corte costituzionale ecc.ma nella motivazione
della  sentenza  n. 222  del 2004 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del  21  luglio  2004)  secondo  il quale la sospensione possa essere
concessa  dal  giudice  investito  dell'opposizione,  pur tuttavia in
assoluta  mancanza  di  una  disposizione espressa di legge (al quale
indirizzo  questo  remittente  ha  aderito  nel corsodi questo stesso
procedimento   come   potra'  constatare  lo  stesso  eccellentissimo
collegio),  facendo  risalire  talora la natura di tale provvedimento
ora  ad  una applicazione in via analogica della sospensione prevista
nel  procedimento  di  cui  alla  legge n. 689/1981, ora ad un vero e
proprio  giudizio cautelare (per il quale peraltro il giudice di pace
e'  espressamente  incompetente per disposizione di legge), e che sul
presupposto  di  tale  interpretazione  questo stesso remittente, pur
avendo  aderito  a  tali prassi giurisprudenziale, manifesta dubbi di
costituzionalita'  in quanto non vi e' alcuna espressa norma di legge
che  gli  conferisca  in  quanto  tale  un  potere di sospensione del
provvedimento impugnato nel corso del procedimento;
    3.  -  Come  gia'  manifestato  dal  Giudice  di  pace di Isernia
nell'ordinanza  sopracitata,  la procedura camerale di cui agli artt.
737  ss.  c.p.c.  (che  peraltro ci si chiede se debba tuttora essere
adottata  nei  presenti  giudizi,  essendo  stato abrogato l'espresso
richiamo    da    parte    del   legislatore),   potrebbe   risultare
strutturalmente  e funzionalmente inadeguata per assicurare la tutela
dei  diritti  e  degli  status  delle  persone  sul piano strutturale
«perche'   non   garantista,   su   quello   funzionale  perche»  non
consentirebbe  «il  formarsi  del  giudicato,  ne'  sostanziale,  ne'
processuale», ma soprattutto, ci si permette di aggiungere, in quanto
il  provvedimento  ex art. 741 c.p.c. acquisisce efficacia in tempi e
termini  completamente differenti rispetto alla sentenza nel giudizio
di  cognizione  civile  ordinario:  come gia' espresso dal Giudice di
pace  di  Isernia,  il mutato quadro normativo impone un ripensamento
della tesi del giudice costituzionale di cui alla sentenza n. 161 del
2000  poiche' la nuova formulazione dell'art. 13, comma 8 della norma
citata  «prevede  un termine abbastanza lungo sia per la proposizione
del ricorso (60 giorni) sia per la sua decisione da parte del giudice
di  pace  (20  giorni), da cio' l'assenza della contiguita' temporale
che  non  sia  determinata da impedimento o ritardo del magistrato, e
quindi la connaturale necessita' di prevedere uno strumento cautelare
non altrimenti rinvenibile nell'ordinamento».
    4.  -  La  previsione  dell'immediata  esecutivita'  del  decreto
prefettizio  di espulsione dello straniero, sul quale particolarmente
insistono  le  questure, anche in pendenza di ricorso, e l'assenza di
strumenti  cautelari di garanzia almeno fino alla data fissata per la
Camera  di  consiglio  non  corrisponde  assolutamente agli indirizzi
garantistici   indicati   dal  giudice  costituzionale  nelle  citate
pronunzie  nn. 222  e  223  del  2004, in quanto lascia il ricorrente
soggetto  agli  ulteriori provvedimenti dell'autorita' amministrativa
di  polizia, senza che sull'atto presupposto sia avvenuta la verifica
giudiziale  della  sua  legittimita'  che  puo'  avvenire nel termine
massimo  -  ma tutt'altro che breve - di ben ottanta giorni dalla sua
emissione,  e  nell'eventuale assenza (per i motivi di cui al capo 1)
di   un   procedimento  di  convalida  dell'ordine  del  questore  di
rilasciare il territorio nazionale;
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 24  e  134  della Costituzione, visto l'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta   la  rilevanza  della  questione  e  la  non  manifesta
infondatezza;
    Solleva la questione di illegittimita' costituzionale:
        1) dell'art. 14,  comma  5-bis  del  d.lgs.  25  luglio 1998,
n. 286  in  riferimento  agli  artt.  24  e 113, secondo comma Cost.,
laddove  consente  al questore di omettere di richiedere la convalida
all'autorita'  giudiziaria  qualora ordini allo straniero di lasciare
il  territorio  dello  Stato  entro  il  termine di cinque giorni con
provvedimento scritto ai sensi della suddetta disposizione di legge;
        2)  degli  artt. 13,  commi 3 ed 8 del d.lgs. 25 luglio 1998,
n. 286,  come modificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, entrambi
in  riferimento  all'art. 24  della  Costituzione,  laddove (art. 13,
comma  3)  e'  prevista  l'esecutorieta'  immediata  del  decreto  di
espulsione prefettizio ancorche' sottoposto a gravame od impugnativa,
e,  quanto  al  secondo  (art. 13,  comma  8), nella parte in cui non
prevede  l'adozione  di  provvedimenti  cautelari di sospensione fino
alla data fissata per la camera di consiglio;
    Sospende  il  presente procedimento sino ad una definizione della
pregiudiziale   questione   di   costituzionalita',   con   immediata
trasmissione  -  a cura della cancelleria - del fascicolo d'ufficio e
dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale;
    Dispone  notificarsi  il  presente  provvedimento - sempre a cura
della  cancelleria  -  oltre  che  alle parti in causa, altresi' alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri nonche' ai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        Cuneo, addi' 7 febbraio 2005
                   Il giudice di pace: Franceschi
05C0606