N. 285 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 febbraio 2005
Ordinanza emessa il 16 febbraio 2005 dal giudice di pace di Cuneo sul ricorso proposto da Alvarado Salazar Byron Isidoro contro Prefetto di Cuneo Straniero - Espulsione amministrativa - Ordine del questore di lasciare il territorio, entro cinque giorni - Convalida dell'autorita' giudiziaria - Mancata previsione - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio di tutela giurisdizionale. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-bis. - Costituzione, artt. 24 e 113, comma secondo. Straniero - Espulsione amministrativa - Giudizio di opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione - Immediata esecutivita' del decreto stesso, ancorche' sottoposto a gravame od impugnativa - Adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la camera di consiglio - Mancata previsione - Incidenza sul diritto di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte n. 161/2000 di non fondatezza di analoga questione ritenuta superata in conseguenza del mutato quadro normativo. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, art. 13, commi 3 e 8. - Costituzione, art. 24.(GU n.22 del 1-6-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Nel ricorso iscritto al n. 56 del r.g. affari amministrativi dell'anno 2004 proposto da Alvarado Salazar Byron Isidoro; a scioglimento della riserva 27 dicembre 2004, con provvedimento fuori udienza, esaminati gli atti e documenti di causa, Rilevato che: 1. - Anche in seguito alle sentenze della Corte costituzionale n. 222 e 223 del 15 luglio 2004 e dopo l'emanazione del d.l. n. 241 del 14 settembre 2004, e' risultata consolidarsi presso questo ufficio giudiziario la prassi da parte della Questura di Cuneo di omettere di richiedere la convalida del decreto di espulsione, disponendo in via preferenziale direttamente ordinarsi allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni con provvedimento scritto ex art. 14, comma 5-bis del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 cosi' come aggiunto dall'art. 13, legge 30 luglio 2002, n. 189, a tal punto da avere in almeno una occasione (per quanto noto a questo remittente) richiesto fissarsi udienza per la convalida del provvedimento del questore, e, nel corso della medesima giornata, revocare la richiesta di convalida dell'espulsione (dopo che gia' almeno in una occasione, per quanto e' noto a questo remittente, questo ufficio giudiziario aveva gia' fissato la suddetta udienza) in quanto era stato adottato il provvedimento previsto dall'art. 14 comma 5-bis del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 cosi' come aggiunto dall'art. 13, legge 30 luglio 2002, n. 189, e cio' impedendo sostanzialmente all'autorita' giudiziaria di poter esercitare un controllo sull'atto ai sensi dell'art. 113 Cost. (anche alla luce delle pronunce della Consulta di cui sopra); 2. - Come gia' fatto rilevare con ordinanza 28 ottobre 2004 del Giudice di pace di Isernia, sussistono seri dubbi sulla legittimita' costituzionale del procedimento di opposizione al decreto di espulsione amministrativa disposta dal prefetto nei casi previsti dall'art. 13, n. 2, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 286/1998, allorquando viene prevista al comma terzo che il decreto e' immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame od impugnativa da parte dell'interessato, restando esclusa la espressa possibilita' per il giudice di pace di poter adottare interinalmente un provvedimento di sospensione, cio' anche in relazione all'eventuale consequenziale ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni a norma dell'art. 14 n. 5-bis, dove non sembra prevista - a differenza dei casi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis del richiamato art. 13 - alcuna forma di convalida; rilevato altresi' che parrebbe consolidarsi nella giurisprudenza di merito gia' presso il giudice unico di tribunale, ed oggi presso il giudice di pace, un indirizzo (di cui sembrerebbe prendere atto la stessa Corte costituzionale ecc.ma nella motivazione della sentenza n. 222 del 2004 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2004) secondo il quale la sospensione possa essere concessa dal giudice investito dell'opposizione, pur tuttavia in assoluta mancanza di una disposizione espressa di legge (al quale indirizzo questo remittente ha aderito nel corsodi questo stesso procedimento come potra' constatare lo stesso eccellentissimo collegio), facendo risalire talora la natura di tale provvedimento ora ad una applicazione in via analogica della sospensione prevista nel procedimento di cui alla legge n. 689/1981, ora ad un vero e proprio giudizio cautelare (per il quale peraltro il giudice di pace e' espressamente incompetente per disposizione di legge), e che sul presupposto di tale interpretazione questo stesso remittente, pur avendo aderito a tali prassi giurisprudenziale, manifesta dubbi di costituzionalita' in quanto non vi e' alcuna espressa norma di legge che gli conferisca in quanto tale un potere di sospensione del provvedimento impugnato nel corso del procedimento; 3. - Come gia' manifestato dal Giudice di pace di Isernia nell'ordinanza sopracitata, la procedura camerale di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. (che peraltro ci si chiede se debba tuttora essere adottata nei presenti giudizi, essendo stato abrogato l'espresso richiamo da parte del legislatore), potrebbe risultare strutturalmente e funzionalmente inadeguata per assicurare la tutela dei diritti e degli status delle persone sul piano strutturale «perche' non garantista, su quello funzionale perche» non consentirebbe «il formarsi del giudicato, ne' sostanziale, ne' processuale», ma soprattutto, ci si permette di aggiungere, in quanto il provvedimento ex art. 741 c.p.c. acquisisce efficacia in tempi e termini completamente differenti rispetto alla sentenza nel giudizio di cognizione civile ordinario: come gia' espresso dal Giudice di pace di Isernia, il mutato quadro normativo impone un ripensamento della tesi del giudice costituzionale di cui alla sentenza n. 161 del 2000 poiche' la nuova formulazione dell'art. 13, comma 8 della norma citata «prevede un termine abbastanza lungo sia per la proposizione del ricorso (60 giorni) sia per la sua decisione da parte del giudice di pace (20 giorni), da cio' l'assenza della contiguita' temporale che non sia determinata da impedimento o ritardo del magistrato, e quindi la connaturale necessita' di prevedere uno strumento cautelare non altrimenti rinvenibile nell'ordinamento». 4. - La previsione dell'immediata esecutivita' del decreto prefettizio di espulsione dello straniero, sul quale particolarmente insistono le questure, anche in pendenza di ricorso, e l'assenza di strumenti cautelari di garanzia almeno fino alla data fissata per la Camera di consiglio non corrisponde assolutamente agli indirizzi garantistici indicati dal giudice costituzionale nelle citate pronunzie nn. 222 e 223 del 2004, in quanto lascia il ricorrente soggetto agli ulteriori provvedimenti dell'autorita' amministrativa di polizia, senza che sull'atto presupposto sia avvenuta la verifica giudiziale della sua legittimita' che puo' avvenire nel termine massimo - ma tutt'altro che breve - di ben ottanta giorni dalla sua emissione, e nell'eventuale assenza (per i motivi di cui al capo 1) di un procedimento di convalida dell'ordine del questore di rilasciare il territorio nazionale;
P. Q. M. Visti gli artt. 24 e 134 della Costituzione, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza; Solleva la questione di illegittimita' costituzionale: 1) dell'art. 14, comma 5-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in riferimento agli artt. 24 e 113, secondo comma Cost., laddove consente al questore di omettere di richiedere la convalida all'autorita' giudiziaria qualora ordini allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni con provvedimento scritto ai sensi della suddetta disposizione di legge; 2) degli artt. 13, commi 3 ed 8 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, entrambi in riferimento all'art. 24 della Costituzione, laddove (art. 13, comma 3) e' prevista l'esecutorieta' immediata del decreto di espulsione prefettizio ancorche' sottoposto a gravame od impugnativa, e, quanto al secondo (art. 13, comma 8), nella parte in cui non prevede l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la camera di consiglio; Sospende il presente procedimento sino ad una definizione della pregiudiziale questione di costituzionalita', con immediata trasmissione - a cura della cancelleria - del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale; Dispone notificarsi il presente provvedimento - sempre a cura della cancelleria - oltre che alle parti in causa, altresi' alla Presidenza del Consiglio dei ministri nonche' ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cuneo, addi' 7 febbraio 2005 Il giudice di pace: Franceschi 05C0606