N. 287 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 marzo 2005

Ordinanza  emessa  il  2 marzo 2005 dalla Corte di appello di Perugia
nel procedimento penale a carico di Prisecaru Culita

Straniero  -  Espulsione  amministrativa  -  Reato  di ingiustificato
  trattenimento  nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine
  di allontanamento impartito dal questore - Prevista nuova immediata
  espulsione - Impossibilita' per lo straniero espulso di partecipare
  al  dibattimento instaurato con giudizio direttissimo - Lesione del
  diritto di difesa e del diritto ad un giusto processo.
- Decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter,
  come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 24 e 111.
(GU n.22 del 1-6-2005 )
                         LA CORTE DI APPELLO

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Visti gli atti del procedimento n. 987/2003 mon. nei confronti di
Prisecaru Culita;
    Premesso  che  il medesimo fu arrestato il 29 novembre 2002 nella
flagranza  del  reato previsto e punito dall'articolo 14 comma 5-ter,
del decreto legislativo n. 286/1999, modificato con legge n. 189/2002
e, convalidato l'arresto, fu giudicato, con rito direttissimo, previa
concessione  dei  termini  a  difesa,  e  condannato, con sentenza 22
gennaio  2003  del  Tribunale  monocratico di Perugia, essendo stato,
medio   tempore  espulso,  si  da  non  aver  potuto  presenziare  al
dibattimento;
    Rilevato  che  con  i  motivi  d'appello  la  difesa  ha eccepito
l'incostituzionalita'  della  norma  citata, gia' sollevata nel corso
del   giudizio  di  primo  grado,  laddove  e'  prevista  l'immediata
espulsione  dello  straniero  rimesso  in  liberta'  nell'ambito  del
procedimento  che  interessa,  per  contrasto con l'articolo 24 della
Costituzione  la  dove  afferma  che  l'imputato  non  e' considerato
colpevole fino alla sentenza definitiva;

                            O s s e r v a

    La  fattispecie  di cui all'articolo 14, comma 5-ter, del decreto
legislativo  n. 286/1999,  modificato  con legge n. 189/2002, prevede
che  lo  straniero  che,  senza giustificato motivo, si trattiene nel
territorio  dello  Stato  in  violazione  dell'ordine  impartito  dal
questore  ai  sensi  del  comma 5-bis, e' punito con l'arresto da sei
mesi ad un anno e che, in tal caso, si procede a nuova espulsione con
accompagnamento alla frontiera mediante forza pubblica. Il successivo
comma  5-quinquies prevede che per i reati previsti dai commi 5-ter e
5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede
con  rito  direttissimo.  Infine,  l'articolo  17  del citato decreto
legislativo   6   marzo  1998,  n. 40  stabilisce  che  lo  straniero
sottoposto a procedimento penale e' autorizzato a rientrare in Italia
per  il  tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di
difesa e che l'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il
tramite  di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta dell'imputato o del difensore.
    Rileva  la  corte  che  l'articolo  13,  comma terzo, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevede che quando lo straniero e'
sottoposto  a procedimento penale e non si trova in stato di custodia
cautelare  in  carcere  il  questore, prima di eseguirne l'espulsione
richiede  il  nulla-osta  all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo
solo  in  presenza  di inderogabili esigenze processuali (costituite,
per  lo  piu',  dalla  necessita'  di accertare la responsabilita' di
concorrenti  o  di  imputati  in  procedimenti  connessi  o,  ancora,
nell'interesse  della parte offesa). La stessa norma prevede che, nel
caso  di  arresto  in  flagranza,  il  giudice rilascia il nulla osta
all'atto  della  convalida,  salvo  che applichi una misura cautelare
detentiva, specificando ulteriormente che, ove detta misura non viene
applicata,  o  e'  cessata,  il  questore  puo'  adottare  la  misura
dell'espulsione.
    Va,  ulteriormente,  rilevato  che  nel  caso  che  ci occupa, la
normativa vigente prevede l'obbligatorieta' dell'arresto in flagranza
per  lo  straniero  che,  senza giustificato motivo, si trattiene nel
territorio  dello  Stato  in  violazione  dell'ordine  di  espulsione
impartito   dal   questore,   mentre,   per   il   divieto  contenuto
nell'articolo  280  codice  di  procedura penale, non sara' possibile
sottoporre  l'arrestato a misura coercitiva dal momento che il reato,
previsto  e  punito  dal  citato articolo 14, comma 5-ter, del citato
decreto    legislativo   n. 286/1998   modificato,   ha   natura   di
contravvenzione.
    Dalla normativa ricordata discende pacificamente che, non essendo
possibile   che  l'arrestato  venga  sottoposto  a  misura  cautelare
detentiva  e  potendo,  il  nulla-osta  all'espulsione, essere negato
soltanto  per  le  ricordate  esigenze  processuali,  il rilascio del
nulla-osta   sara'   pressoche'   automatico  nel  caso  di  giudizio
instaurato,  come  quello che ci occupa, per effetto di arresto per i
reati contemplati dal piu' volte citato articolo 14.
    Tanto   premesso,  ritiene  la  corte  che  l'obbligo  di  nuova,
immediata   espulsione,   congiunto   all'automatico   rilascio   del
nulla-osta    all'espulsione   stessa   ed   all'obbligo   del   rito
direttissimo,  si pone in contrasto con il dettato costituzionale con
riferimento  agli  articoli  24  e  111  della Costituzione in quanto
l'applicazione  della disciplina introdotta dall'articolo 13, lettera
b),   della   legge  30  luglio  2002,  n. 189  -  obbligo  del  rito
direttissimo, comporta una sostanziale e concreta lesione del diritto
dell'imputato  in processo penale, quale che sia la sua nazionalita',
attesa  l'immediatezza  dell'espulsione,  ad  una  piena  difesa, non
potendo  di  fatto  partecipare al giudizio con rito direttissimo, in
dipendenza  dei  tempi  estremamente  ristretti  di  questo  tipo  di
giudizio,  a  fronte  di  quelli,  sovente piu' lunghi, necessari per
rientrare in Italia in conformita' al disposto dell'articolo 17 della
norma  in  esame  -  richiesta  tramite ambasciata o consolato, visto
della questura, e cosi' via -, con conseguente lesione del diritto ad
un  giusto processo, che comporta la possibilita' di svolgere appieno
le funzioni connesse alla difesa.
    Per quanto evidenziato, apparendo la questione proposta rilevante
ai  fini del decidere, con riferimento alla possibilita' di garantire
all'imputato  l'esercizio  del  diritto  di  difesa  presenziando  al
dibattimento  celebrato  con  il  rito  direttissimo,  ed  apparendo,
altresi', tale questione non manifestamente infondata, ritiene questa
corte  di  dover  rimettere gli atti alla Corte costituzionale per le
valutazioni di competenza.
                              P. Q. M.
    Letto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  questione  di  costituzionalita' dell'articolo 14, comma
5-ter  del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato con legge
n. 189/2002, in relazione agli articoli 24 e 111 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere.
    Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
      Cosi' deciso in Perugia il 2 marzo 2005
                  Il Presidente estensore: Muscato
05C0608