N. 205 SENTENZA 23 - 26 maggio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Potesta'   legislativa   dello  Stato  e  delle  Regioni  -  Potesta'
  concorrente  -  Delega  al  Governo per la disciplina in materia di
  beni culturali e ambientali, cinematografia, teatro, musica, danza,
  spettacolo   dal  vivo,  sport,  proprieta'  letteraria  e  diritto
  d'autore  -  Ricorso della Regione Toscana - Denunciata inidoneita'
  del  decreto  legislativo  alla  definizione di norme di principio,
  lesione  della funzione legislativa del Parlamento - Non fondatezza
  della questione.
- Legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 76 e 117.
Beni  culturali e ambientali - Delega al Governo - Principi e criteri
  direttivi - Ricorso della Regione Toscana - Contenuto asseritamente
  specifico  e  di  dettaglio  -  Denunciata lesione della competenza
  legislativa    regionale    nelle    materie    concorrenti   della
  valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della promozione e
  organizzazione  di  attivita'  culturali  -  Ius superveniens nella
  specifica materia - Cessazione della materia del contendere.
- Legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10, comma 2, lettera d).
- Costituzione, art. 117, terzo comma.
Sport  -  Delega  al Governo - Principi e criteri direttivi - Ricorso
  della  Regione  Toscana  -  Contenuto  asseritamente specifico e di
  dettaglio   -   Denunciata  lesione  della  competenza  legislativa
  regionale  nella  materia  concorrente  dell'ordinamento sportivo -
  Assoluta   genericita'   delle  censure  -  Inammissibilita'  della
  questione.
- Legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10, comma 2, lettera f).
- Costituzione, art. 117, terzo comma.
Sport  -  Promozione  e  realizzazione  di  impianti e attrezzature -
  Delega  al  Governo  -  Ricorso  della Regione Toscana - Denunciata
  lesione  della competenza legislativa residuale della Regione nella
  materia dell'ordinamento sportivo - Settore non inciso dalla delega
  - Inammissibilita' della questione.
- Legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10, comma 2, lettera f).
- Costituzione, art. 117, quarto comma.
Spettacolo  -  Delega  al  Governo  -  Principi e criteri direttivi -
  Ricorso della Regione Toscana - Contenuto asseritamente specifico e
  di  dettaglio  -  Denunciata  lesione  della competenza legislativa
  regionale    nella   materia   concorrente   della   promozione   e
  organizzazione  delle  attivita'  culturali  - Non fondatezza della
  questione.
- Legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10, comma 2, lettera e).
- Costituzione, art. 117, terzo comma.
Spettacolo  -  Delega  al  Governo  - Ricorso della Regione Toscana -
  Denunciata  lesione  della  potesta'  legislativa  residuale  della
  Regione   nella   materia   dello   spettacolo   -   Genericita'  e
  apoditticita' delle censure - Inammissibilita' della questione.
- Legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10, comma 2, lettera e).
- Costituzione, art. 117, quarto comma.
(GU n.22 del 1-6-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,
Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge
6 luglio  2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del
Governo  e  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri, nonche' di
enti   pubblici),   promosso   con  ricorso  della  Regione  Toscana,
notificato  il  4 settembre  2002,  depositato  in  cancelleria il 13
successivo ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 2002.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2005 il giudice relatore
Romano Vaccarella;
    Uditi  l'avvocato  Fabio  Lorenzoni  per  la  Regione  Toscana  e
l'avvocato  dello  Stato  Maurizio  Fiorilli  per  il  Presidente del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato  il 3 settembre 2002 (iscritto al
n. 56  del  registro  ricorsi  del  2002), la Regione Toscana impugna
l'articolo 10,  commi 1 e 2, lettere d), e), f), della legge 6 luglio
2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e
della   Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'  di  enti
pubblici),  per  violazione  degli  articoli 76 e 117, terzo e quarto
comma, della Costituzione.
    1.1.  -  Il  primo  dei  due commi delega il Governo ad adottare,
entro  diciotto  mesi  dall'entrata in vigore della legge, uno o piu'
decreti  legislativi  per  il  riassetto  (e,  limitatamente  ai beni
culturali   e   ambientali,   la  codificazione)  delle  disposizioni
legislative    in   materia   di   beni   culturali   e   ambientali,
cinematografia, teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal
vivo, sport nonche' proprieta' letteraria e diritto d'autore.
    Il successivo comma 2 detta i principi ed i criteri direttivi cui
dovra'  attenersi  il  Governo nell'emanare i decreti legislativi nel
modo seguente:
        1) con  riguardo  ai beni culturali e ambientali, «aggiornare
gli  strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni
culturali   e   ambientali,   anche  attraverso  la  costituzione  di
fondazioni  aperte  alla  partecipazione  di  regioni,  enti  locali,
fondazioni  bancarie,  soggetti pubblici e privati, senza determinare
ulteriori  restrizioni  alla  proprieta'  privata,  ne' l'abrogazione
degli  strumenti  attuali  e,  comunque,  conformandosi  al  puntuale
rispetto  degli  accordi  internazionali,  soprattutto  in materia di
circolazione  dei  beni  culturali;  riorganizzare  i servizi offerti
anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato (...);
adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i
beni  culturali,  modificando  le  soglie per il ricorso alle diverse
procedure  di  individuazione del contraente in maniera da consentire
anche   la   partecipazione   di   imprese  artigiane  di  comprovata
specializzazione    ed   esperienza,   ridefinendo   i   livelli   di
progettazione  necessari  per  l'affidamento  dei lavori, definendo i
criteri  di  aggiudicazione  e prevedendo la possibilita' di varianti
oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle
caratteristiche  oggettive  e alle esigenze di tutela e conservazione
dei  beni;  ridefinire  le  modalita' di costituzione e funzionamento
degli  organismi  consultivi  che intervengono nelle procedure per la
concessione  di  contributi  e  agevolazioni  in  favore  di  enti ed
istituti   culturali,  al  fine  di  una  precisa  definizione  delle
responsabilita' degli organi tecnici, secondo principi di separazione
fra  amministrazione  e  politica  e  con  particolare  attenzione ai
profili  di incompatibilita'; individuare forme di collaborazione, in
sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attivita'
culturali  e  della  difesa,  per la realizzazione di opere destinate
alla difesa militare» (lettera d);
        2)  con  riguardo  allo  spettacolo («cinematografia, teatro,
musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo»), «razionalizzare
gli  organismi  consultivi  e  le  relative  funzioni, anche mediante
soppressione,  accorpamento  e riduzione del numero e dei componenti;
snellire  le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le
modalita'   di  costituzione  e  funzionamento  degli  organismi  che
intervengono   nelle   procedure   di   individuazione  dei  soggetti
legittimati  a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi;
adeguare  l'assetto  organizzativo  degli  organismi  e degli enti di
settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse
assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi» (lettera e);
        3)   quanto  allo  sport,  «armonizzare  la  legislazione  ai
principi  generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in
materia  di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito
sportivo,  assicurando  negli  organi  anche  la rappresentanza delle
regioni   e  delle  autonomie  locali;  garantire  gli  strumenti  di
finanziamento anche a soggetti privati» (lettera f).
    1.2.   -  Lamenta  la  Regione  Toscana,  relativamente  ai  beni
culturali  e  ambientali,  la  violazione dell'art. 117, terzo comma,
della  Costituzione,  in quanto - essendo riservate alla legislazione
concorrente  le  materie  della  «valorizzazione dei beni culturali e
ambientali»   e  della  «promozione  e  organizzazione  di  attivita'
culturali»  -  i  criteri indicati dalla norma impugnata avrebbero un
«contenuto  specifico  e  di  dettaglio, tanto da rendere impossibile
giuridicamente  una  disciplina  limitata solo alla predeterminazione
dei  principi  fondamentali».  Cio'  che risulterebbe particolarmente
evidente  con  riguardo  alla previsione delle possibili modalita' di
gestione  dei  beni  in  esame,  delle  ipotizzate  procedure  per la
concessione  di  contributi  ed  agevolazioni  in  favore  di enti ed
istituti culturali o della revisione della normativa sugli appalti.
    Relativamente al secondo oggetto della delega, osserva la Regione
ricorrente che dalla autonomia dello «spettacolo» rispetto alle altre
attivita'  culturali  - sancita gia' dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato  alle  regioni  ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I
della   legge  15 marzo  1997,  n. 59),  che  all'art. 148,  comma 1,
lettera f),   considerava   le   seconde   separatamente  dal  primo,
disciplinato nel successivo capo sesto del titolo quarto del medesimo
testo   legislativo  -  e  dal  riconoscimento  (art. 49  del  d.P.R.
24 luglio  1977,  n. 616) di un'autonomia delle funzioni regionali in
tema  di  attivita'  di  prosa, musicali e cinematografiche, rispetto
alle  tradizionali  attivita' culturali, discenderebbe che la materia
dello   «spettacolo»,  non  menzionata  nei  commi  secondo  e  terzo
dell'art. 117  Cost.,  rientrerebbe  nella  competenza  legislativa e
regolamentare  regionale  residuale  ai  sensi  dell'art. 117, quarto
comma,  Cost.:  norma  che,  sotto tale aspetto, risulterebbe violata
dall'art. 10,  commi 1  e  2, lettera e), della legge n. 137 del 2002
per  l'assenza  di  qualsiasi  titolo  di  legittimazione (anche solo
trasversale) del potere legislativo statale.
    Ma,  anche  ove  si  dovesse  ritenere che lo «spettacolo» sia un
settore   ricavabile   dalla  piu'  ampia  materia  delle  «attivita'
culturali»,  sussisterebbe egualmente, ad avviso della ricorrente, la
violazione    della   potesta'   legislativa   concorrente   prevista
dall'art. 117,  terzo  comma, Cost., per la materia della «promozione
ed  organizzazione  delle  attivita'  culturali»,  tenuto  conto  del
carattere  dettagliato,  puntuale e specifico dei criteri dettati dal
legislatore   con  la  norma  impugnata;  segnatamente,  laddove  «si
prevedono   procedure   di   erogazione  di  contributi  e  controlli
sull'utilizzo  delle risorse che costituiscono l'oggetto tipico della
disciplina   della   materia   rimessa   alla   potesta'  legislativa
regionale».
    In  ogni  caso,  la  previsione,  tra  i  criteri direttivi della
delega, dell'adeguamento dell'assetto organizzativo degli organismi e
degli enti di settore, risulterebbe lesiva della potesta' legislativa
residuale  delle  regioni,  ove  intesa  come  riferita anche ad enti
diversi   dallo   Stato  e  dagli  enti  pubblici  nazionali  il  cui
ordinamento   e  organizzazione  amministrativa  l'art. 117,  secondo
comma, lettera g), Cost., affida alla potesta' legislativa statale.
    Rileva,  ancora,  la  ricorrente - relativamente al terzo oggetto
della   delega   -   che  la  Costituzione  riserva  alla  competenza
legislativa  concorrente  l'«ordinamento  sportivo»  (art. 117, terzo
comma), mentre la parte residuale della materia (ad es. la promozione
di  attivita'  sportive  e  la realizzazione dei relativi impianti ed
attrezzature), non ricompresa in alcuna delle elencazioni del secondo
o  del  terzo  comma  dell'art. 117 Cost., ricadrebbe nell'area della
potesta'  legislativa  residuale  delle  regioni  ai sensi del quarto
comma  della  medesima  norma  costituzionale.  Pertanto,  ritiene la
Regione   che,  poiche'  la  disposizione  impugnata  individua,  con
riguardo   all'ordinamento   sportivo,   criteri  cosi'  specifici  e
dettagliati  da  non  lasciare  alcuno  spazio ad una legislazione di
principi,  essa  lede  di  per  se'  l'art. 117,  comma terzo, Cost.,
mentre,  con  riguardo  agli  ulteriori  aspetti  della materia dello
«sport»   (laddove   fa  riferimento  alla  necessita'  di  garantire
strumenti   di   finanziamento   anche   a   soggetti   privati)   e'
immediatamente  lesiva  dell'art. 117,  quarto  comma,  Cost. che non
ammette nella specie alcun intervento statale.
    1.3.  -  La  Regione  Toscana  censura, infine, l'art. 10 [recte:
commi 1  e  2],  della  legge  n. 137 del 2002, per contrasto con gli
articoli 76  e  117  della Costituzione, nella parte in cui delega il
Governo  ad  emanare  la disciplina in materie oggetto per lo piu' di
potesta'   legislativa   concorrente,   laddove  dovrebbe  essere  il
Parlamento a fissare i principi ed i criteri direttivi, con una legge
organica emanata nell'esercizio della propria funzione legislativa. I
decreti legislativi, ad avviso della ricorrente, non si presterebbero
alla definizione di norme di principio, essendo essi stessi strumenti
destinati  ad attuare principi posti dalla legge di delega ed inoltre
i  criteri  cosi'  stabiliti  favorirebbero  l'introduzione  di nuovi
ulteriori principi, con il conseguente restringimento dello spazio di
intervento legislativo regionale.
    2.  -  Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
conclude  per  l'infondatezza del ricorso, considerando che l'oggetto
della  delega  legislativa,  fissato  dal  comma 1  nel riassetto del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e, con riguardo ai soli
beni  culturali  e ambientali, nella codificazione delle disposizioni
legislative,  ricade nell'ambito di materie assegnate alla competenza
legislativa  esclusiva  dello  Stato.  Ed  infatti, in primo luogo la
riorganizzazione   del   Ministero,   imposta   dal   nuovo   assetto
costituzionale  con  la  conseguente  necessita' di «adeguamento agli
articoli 117  e  118  della  Costituzione» (cosi' l'art. 10, comma 2,
lettera a),  sarebbe  ascrivibile  alla  materia  degli «organi dello
Stato»  contemplata  dall'art. 117, secondo comma, lettera f), Cost.,
tra   quelle   di   competenza   centrale  esclusiva.  Del  pari,  la
codificazione  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di beni
culturali e ambientali costituisce un servizio che solo lo Stato puo'
assumere nell'esercizio della propria competenza statale esclusiva in
materia  di  «ordinamento  civile  e  penale»  cosi' come individuata
dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
    Collocato  in  tal  modo l'oggetto della delega al di fuori della
sfera   legislativa   regionale,   ad   avviso   dell'Avvocatura  non
residuerebbe  alcun  margine  per  censurare  i  principi e i criteri
direttivi  con  cui  lo  Stato intende esercitare la propria potesta'
legislativa.
    Soggiunge  l'Avvocatura  che,  in  ogni caso, nessuno dei criteri
posti  dall'art. 10,  comma 2, singolarmente considerati, invaderebbe
le competenze legislative riservate alle regioni.
    Non,   con   riguardo  alla  lettera d)  della  norma  impugnata,
l'aggiornamento  degli  strumenti  di individuazione, conservazione e
protezione  dei  beni culturali e ambientali che, toccando la tecnica
di  tutela  e  non  la  politica  di  tali beni, ricadrebbe nell'area
normativa  disegnata  dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost;
non   la   costituzione   di   fondazioni   aperte   alla  volontaria
partecipazione  di  regioni,  enti  locali e fondazioni bancarie che,
«senza determinare ulteriori restrizioni alla proprieta' privata, ne'
l'abrogazione  degli  strumenti  attuali»  avrebbe  il  solo scopo di
consentire  la costituzione di fondazioni anche ad opera dello Stato;
non,  ancora,  la  riorganizzazione, anche attraverso la concessione,
dei  servizi  e  l'adeguamento  della  disciplina  degli  appalti che
concernerebbero,  rispettivamente,  solo  i  servizi  e  gli  appalti
relativi   a  beni  statali.  Analogamente,  la  ridefinizione  delle
modalita' di costituzione e funzionamento degli organi consultivi che
intervengono  nelle  procedure  per  la  concessione  di contributi e
agevolazioni  in favore di enti ed istituzioni culturali, riguardando
sia organi che contributi statali, rientrerebbe nella materia «organi
dello  Stato»  prevista  dall'art. 117,  secondo  comma,  lettera f),
Cost., cosi' come la individuazione di forme di collaborazione tra le
amministrazioni,  comprese  quelle statali, per i beni e le attivita'
culturali  e  della  difesa,  per la realizzazione di opere destinate
alla  difesa  militare,  avrebbe  lo  scopo di coordinare le esigenze
della  «tutela»  (art. 117,  secondo  comma,  lettera s),  Cost.) con
quelle della «difesa» (art. 117, secondo comma, lettera d), Cost.).
    Osserva inoltre la difesa erariale come la ricorrente, censurando
l'art. 10,  comma 2,  lettera e), della legge n. 137 del 2002 laddove
«non assicura che lo Stato non possa provvedere al di fuori della sua
competenza costituzionale», finirebbe per formulare una inammissibile
impugnazione  non  della  disposizione  legislativa  in se', ma della
interpretazione  non conforme alla Costituzione che lo Stato potrebbe
farne.
    In  ogni  caso,  nessun  criterio  enunciato dalla norma in esame
risulterebbe   in  se'  censurabile.  Infatti,  la  razionalizzazione
riguarderebbe i soli organismi consultivi statali esistenti dei quali
sia  consentita  la  soppressione,  l'accorpamento o la riduzione del
numero  e  dei componenti, cosi' come lo snellimento concernerebbe le
procedure  per  la erogazione dei contributi statali, comprese quelle
che  attengono  alla  individuazione  dei  soggetti destinatari e dei
controlli.   Del   pari,   l'adeguamento  dell'assetto  organizzativo
riguarderebbe i soli organismi ed enti di settore statali.
    Infine,  in  materia  di  «sport»  (art. 10, comma 2, lettera f),
l'armonizzazione  della  legislazione  con i principi generali cui si
ispirano   gli   Stati  dell'Unione  europea  in  materia  di  doping
concernerebbe   la   materia  dei  «rapporti  con  l'Unione  europea»
(art. 117,    secondo    comma,   lettera a),   Cost.),   realizzando
l'adeguamento  a  principi  che  fanno  oggi  parte dell'«ordinamento
civile».  Allo  stesso  modo,  competerebbe unicamente allo Stato, ai
sensi  dell'art. 117,  quinto comma, Cost., la fissazione delle norme
di  procedura  per  l'attuazione  da  parte  delle regioni degli atti
dell'Unione,  cosi'  come  il  riordino  dell'Istituto per il credito
sportivo,  nei  cui organi e' assicurata la rappresentanza regionale,
trattandosi,  per  un  verso,  di  ente  nazionale (art. 117, secondo
comma,   lettera g),  Cost.)  e,  per  altro  verso,  potendo  essere
richiamate,  cosi'  come  anche per gli strumenti di finanziamento ai
privati,   le   materie   enumerate   dall'art. 117,  secondo  comma,
lettera e), Cost.
    Da  ultimo,  l'Avvocatura  generale, avendo ribadito il carattere
non   innovativo   delle   norme  delegate  (desumibile  dal  comma 2
dell'art. 10,  laddove  dispone che i decreti legislativi non debbono
comportare  «nuovi  o  maggiori  oneri per il bilancio dello Stato»),
contesta  in  radice l'argomento, speso dalla ricorrente, per cui non
potrebbero essere posti con decreto legislativo principi fondamentali
per  la  legislazione concorrente, osservando come esso non sia stato
accompagnato  dalla indicazione delle singole disposizioni affette da
tale illegittimita'.
    Inoltre,   ancora  piu'  a  monte,  occorrerebbe  osservare  come
l'impugnazione  de  qua abbia ad oggetto la sola legge di delega che,
in quanto tale, «si esaurisce nei rapporti tra Parlamento e Governo»,
cui  rimangono  estranee  le  Regioni le quali possono lamentare solo
lesioni   determinate  da  leggi  materiali,  tra  le  quali  non  e'
certamente quella di delega.
    3.  -  Con  memoria  depositata  il  9 marzo  2005,  l'Avvocatura
generale  dello Stato torna a ribadire, riguardo ai beni culturali ed
ambientali,  che i principi dettati dalla legge di delega impugnata -
segnatamente  per  l'aggiornamento degli strumenti di individuazione,
conservazione  e  protezione  dei  beni  culturali  -  concernono  la
«tutela», intesa come «diretta principalmente ad impedire che il bene
possa  degradarsi  nella  sua  struttura  fisica  e  quindi  nel  suo
contenuto  culturale»  e,  come tale declinata dall'art. 117, secondo
comma,  lettera s),  Cost.  tra  le materie di competenza legislativa
esclusiva dello Stato.
    Strumentali  a  questa  esigenza  vanno  quindi  considerati  «la
costituzione  di  fondazioni  aperte  alla partecipazione di regioni,
enti  locali,  fondazioni  bancarie,  soggetti  pubblici  e privati»,
nonche'  la  riorganizzazione «di servizi offerti anche attraverso la
concessione  a  soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione
di fondazioni» e gli appalti relativi ai «lavori pubblici concernenti
i beni culturali».
    L'Avvocatura generale, inoltre, richiamata la sentenza n. 255 del
2004  di  questa  Corte che iscrive lo «spettacolo» tra le «attivita'
culturali di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.», osserva come la
stessa  ricorrente  riconosca  che  la  legge di delega contiene solo
principi   e   criteri   direttivi  e  che,  comunque,  e'  possibile
un'interpretazione  costituzionalmente  orientata  della norma ove la
stessa  non  «sia  riferita ad organismi ed enti diversi da quelli in
relazione ai quali lo Stato ha competenza legislativa».
    L'Avvocatura  rammenta  infine  tutte  le  proprie considerazioni
concernenti la delega in tema di «sport».
    4.  -  Anche  la  Regione  Toscana  ha depositato memoria, con la
quale, in primo luogo, chiede venga dichiarata cessata la materia del
contendere con riguardo alle censure relative al comma 2, lettera d),
dell'art. 10   impugnato,  per  sopravvenuta  carenza  di  interesse,
essendo intervenuto il decreto legislativo attuativo 22 gennaio 2004,
n. 42   (Codice   dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
dell'art. 10   della  legge  6 luglio  2002,  n. 137)  con  contenuto
ricognitivo  delle  norme gia' esistenti in materia e coerente con le
competenze regionali.
    La ricorrente ritiene invece che l'attuazione della delega per lo
«spettacolo»  -  avvenuta  con  decreto  legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28   (Riforma   della   disciplina   in   materia   di   attivita'
cinematografiche,  a  norma  dell'art. 10  della legge 6 luglio 2002,
n. 137),  gia'  impugnato col ricorso n. 46 del 2004 perche' invasivo
delle  competenze  regionali - confermi la prospettata illegittimita'
costituzionale  della  legge  di  delega  la  quale, contrariamente a
quanto affermato dalla sentenza n. 255 del 2004, non ha effettuato il
necessario adeguamento al mutato quadro costituzionale ed al rispetto
del  principio  di leale collaborazione, da realizzarsi attraverso la
previsione   di   modalita'   procedurali   basate  su  un  effettivo
coinvolgimento regionale, necessario nella regolazione dell'attivita'
cinematografica  da  inscrivere  entro  la  materia concorrente della
«promozione  e  organizzazione  di  attivita' culturali». Inoltre, la
disposizione  impugnata  illegittimamente  consentirebbe,  ed  ha  in
effetti   consentito,   al  legislatore  delegato  di  ordinariamente
disciplinare  procedure  statali  di liquidazione dei contributi e di
individuazione  dei  soggetti  legittimati,  in  violazione di quanto
stabilito dalla richiamata sentenza n. 255 del 2004.
    La  Regione  Toscana  ribadisce  infine  le  proprie  censure  di
illegittimita'  costituzionale  della legge di delega con riguardo ai
criteri  direttivi per l'emanazione di decreti legislativi in materia
di  «sport»  e, in particolare, a quello che garantisce «strumenti di
finanziamento  anche  a  soggetti  privati» in quanto non e' previsto
alcun  «diretto  coinvolgimento delle Regioni, anche esse titolari di
potesta'  legislativa  nella  specifica  materia»,  in violazione del
disposto della sentenza n. 424 del 2004.

                       Considerato in diritto

    1.  - La Regione Toscana impugna in via principale l'articolo 10,
commi 1  e  2,  lettere d), e), f), della legge 6 luglio 2002, n. 137
(Delega  per  la  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e della
Presidenza  del Consiglio dei ministri, nonche' di enti pubblici), in
quanto  assume  violato:  1) l'art. 117, terzo comma, Cost., laddove,
nelle materie concorrenti della «valorizzazione dei beni culturali ed
ambientali»   e  della  «promozione  e  organizzazione  di  attivita'
culturali»,   fissa   (lettera d)   principi   e   criteri  direttivi
caratterizzati da contenuto specifico e dettagliato, tanto da rendere
giuridicamente impossibile la successiva emanazione di una disciplina
limitata  solo  alla  predeterminazione dei principi fondamentali; 2)
l'art. 117,  quarto  comma,  Cost.,  laddove,  nell'autonoma  materia
legislativa  residuale  dello  «spettacolo»,  detta  (lettera e)  una
propria   normativa   in   assenza   di  qualsiasi  legittimazione  a
legiferare;  ovvero,  in  subordine,  ancora l'art. 117, terzo comma,
Cost.,  in  quanto,  nella  materia  di  competenza concorrente della
«promozione   e  organizzazione  delle  attivita'  culturali»,  fissa
principi  e  criteri  direttivi caratterizzati da contenuto puntuale,
specifico  e  dettagliato;  3)  l'art. 117, terzo comma, Cost., nella
parte  in  cui  nella  materia  di competenza legislativa concorrente
dell'«ordinamento  sportivo»,  detta  (lettera f)  principi e criteri
direttivi  caratterizzati da contenuto specifico e dettagliato ovvero
appare  suscettibile  di  invadere  la competenza residuale regionale
(art. 117, quarto comma, Cost.); 4) gli artt. 76 e 117 Cost., laddove
delega  il  Governo  a  dettare  norme  in  materie che, in quanto di
competenza  concorrente,  dovrebbero essere direttamente disciplinate
dal Parlamento.
    2.   -   L'ordine  logico  delle  questioni  impone  di  trattare
preliminarmente  la censura (prospettata per ultima dalla ricorrente)
che  investe  la  stessa  utilizzabilita'  da parte dello Stato della
legge  di  delega  in  materie di competenza legislativa concorrente:
cio'  che  viene negato assumendo che, dovendo limitarsi a fissare in
tali  materie  i principi fondamentali, lo Stato dovrebbe emanare una
legge  organica  perche',  da  un lato, «i decreti legislativi non si
prestano  alla definizione di norme di principio» e, dall'altro lato,
«i   criteri   stabiliti   per   la   delega,  lungi  dal  consentire
l'enucleazione  dei  principi  fondamentali  destinati al legislatore
regionale,  favoriscono  l'introduzione  di nuovi, ulteriori principi
che  inevitabilmente  riducono  lo spazio dell'intervento legislativo
regionale».
    2.1. - La questione non e' fondata.
    2.2.  -  Il  carattere  assiomatico  di tale censura - alla quale
specularmente  corrisponde  l'eccezione  di  inammissibilita' fondata
sulla assoluta e aprioristica non lesivita' della legge di delega, la
quale  sarebbe  incapace  di  invadere,  se non attraverso il decreto
legislativo  delegato,  la  sfera  di  competenza  concorrente  delle
regioni - e' stato gia' affermato anche recentemente da questa Corte.
In  particolare,  nella sentenza n. 50 del 2005 la Corte ha osservato
che  «la  lesione  delle  competenze legislative regionali non deriva
dall'uso, di per se', della delega, ma puo' conseguire sia dall'avere
il  legislatore  delegante formulato principi e criteri direttivi che
tali  non  sono,  per concretizzarsi invece in nome di dettaglio, sia
dall'aver  il  legislatore  delegato  esorbitato  dall'oggetto  della
delega,  non limitandosi a determinare i principi fondamentali (...).
Il  rapporto  tra  la  nozione  di  principi e criteri direttivi, che
concerne  il procedimento legislativo di delega, e quello di principi
fondamentali della materia, che costituisce il limite oggettivo della
potesta'  statuale  nelle materie di competenza concorrente, non puo'
essere stabilito una volta per tutte».
    Va quindi ribadito, da un lato, che ben puo' lo Stato, in materie
di  competenza concorrente, dettare i principi fondamentali per mezzo
di  leggi  delegate  (sentenze  n. 303  del  2003;  n. 259  del 1993;
incidentalmente,  n. 280  del  2004) e, dall'altro lato, che la legge
delega puo' essere oggetto di impugnazione se i principi ed i criteri
direttivi  fissati  sono  essi  stessi, tenuto «conto del complessivo
contesto  di  norme  in  cui si collocano e delle ragioni e finalita'
poste  a fondamento della legge di delegazione», invasivi della sfera
di  competenza  regionale (sentenze n. 280 del 2004; n. 125 del 2003;
n. 163  e 425 del 2000): sia la censura sia la contrapposta eccezione
devono,  in breve, concernere specifiche previsioni legislative e non
gia' lo strumento in se', tanto meno assumendo che esso «favorirebbe»
norme delegate dettagliate.
    3.  -  Nella  memoria  depositata  in prossimita' dell'udienza la
Regione  ricorrente,  in relazione alla censura relativa all'art. 10,
comma 2,  lettera d), deduce che l'emanazione del decreto legislativo
22 gennaio  2004,  n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio),
avente «contenuto ricognitivo delle norme gia' esistenti in materia e
in modo coerente con le competenze regionali (...)», determina «(...)
una sopravvenuta carenza di interesse rispetto alle censure proposte»
avverso tale punto della legge delega.
    Sicche'  non  v'e'  luogo  a provvedere su tale questione essendo
cessata la materia del contendere.
    4.  -  Relativamente  alle  censure  formulate avverso l'art. 10,
comma 2,  lettera f) in tema di sport, va rilevato che, come entrambe
le parti deducono e come risulta a questa Corte, non e' stato emanato
nel  termine  di  diciotto  mesi  previsto  dall'art. 10, comma 1, il
decreto legislativo attuativo della delega.
    La  Regione  insiste,  nella  memoria  depositata  in prossimita'
dell'udienza,  nelle  censure  formulate avverso i criteri e principi
direttivi   di   cui  alla  lettera f)  cit.  ma  tali  censure  sono
inammissibili  essendone evidente l'assoluta genericita', in quanto -
relativamente  al  parametro  dell'art. 117,  terzo comma, Cost. - la
Regione   si   limita   a   dedurre   soltanto  (senza  alcuna  altra
illustrazione  o argomentazione) che «la specificita' ed il dettaglio
dei  criteri dettati dal legislatore delegante non lasciano spazio ad
una   legislazione   di   principi»  e,  relativamente  al  parametro
dell'art. 117,   quarto   comma,  Cost.,  a  rivendicare  la  propria
competenza  in  un  settore  («promozione  di  attivita'  sportive  e
realizzazione  dei  relativi  impianti  e attrezzature») del quale la
legge di delega non fa parola.
    5.  -  Quanto  alle censure formulate avverso l'art. 10, comma 2,
lettera e),  se  ne  deve dichiarare, per un verso, l'infondatezza e,
per altro verso, l'inammissibilita'.
    E'  infondata la questione sollevata sul presupposto che esista -
fuori  di quelle elencate nell'art. 117, secondo e terzo comma, Cost.
-   una   materia   «spettacolo»   che,  in  quanto  non  menzionata,
rientrerebbe  tra  quelle di competenza residuale: e' sufficiente, in
proposito,  richiamare quanto statuito, in senso contrario, da questa
Corte con la sentenza n. 255 del 2004.
    La  censura,  invece,  proposta  in relazione all'art. 117, terzo
comma,   Cost.,   laddove   contempla   come  materia  di  competenza
legislativa   concorrente  la  «promozione  ed  organizzazione  delle
attivita'   culturali»   e'   inammissibile,   essendo   evidente  la
genericita'  ed  apoditticita' della mera enunciazione che «i criteri
(...)    sono    puntuali,    dettagliati   e   specifici»,   seguita
dall'esemplificazione  di  «procedure  di  erogazione  di contributi,
controlli    sull'utilizzo    delle   risorse   (...)   l'adeguamento
dell'assetto  organizzativo degli organismi e degli enti di settore»;
in  assenza  di qualsiasi illustrazione delle ragioni per le quali la
previsione  di  qualsiasi  procedura  di  erogazione  o  di qualsiasi
controllo  ovvero di qualsiasi adeguamento organizzativo di qualsiasi
ente  o  organismo  di  settore  sarebbero  invasivi della competenza
legislativa    regionale,    non    puo'    che   essere   dichiarata
l'inammissibilita'  della  censura (alla quale, ai fini in questione,
non  puo'  conferire  concretezza  quanto  nella  memoria  si  deduce
relativamente  al  decreto  legislativo  emanato  in attuazione della
delega).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    1)  Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine
alla questione di legittimita' costituzionale proposta, relativamente
all'art. 10,  comma 2,  lettera d), della legge 6 luglio 2002, n. 137
(Delega  per  la  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e della
Presidenza  del Consiglio dei ministri, nonche' di enti pubblici), in
riferimento  all'art. 117,  terzo comma, Cost., dalla Regione Toscana
con il ricorso in epigrafe;
    2)   Dichiara   inammissibile   la   questione   di  legittimita'
costituzionale    proposta,   relativamente   all'art. 10,   comma 2,
lettera e), della medesima legge, in riferimento all'art. 117, quarto
comma, Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;
    3)   Dichiara   inammissibile   la   questione   di  legittimita'
costituzionale   proposta,   relativamente   all'art.   10,  comma 2,
lettera f),  della medesima legge, in riferimento all'art. 117, terzo
comma, Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;
    4)   Dichiara   non   fondata   la   questione   di  legittimita'
costituzionale    proposta,   relativamente   all'art. 10,   comma 2,
lettera e),  in  riferimento  all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla
Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;
    5)   Dichiara   non   fondata   la   questione   di  legittimita'
costituzionale  proposta,  relativamente  all'art. 10,  commi 1  e 2,
della  medesima  legge,  in riferimento agli articoli 76 e 117 Cost.,
dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                      Il redattore: Vaccarella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 26 maggio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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