N. 207 ORDINANZA 23 - 26 maggio 2005
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano - Delega al Governo per il riordino dei relativi ordinamenti - Personale di ricerca ordinario, straordinario e associato degli osservatori medesimi - Collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di eta' - Denunciata lesione dei principi in materia di delegazione legislativa - Motivazione sulla rilevanza contraddittoria e non adeguata - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 12, ultimo comma; d.P.R. 10 marzo 1982, n. 163, art. 39, comma quinto. - Costituzione, artt. 76 e 77.(GU n.22 del 1-6-2005 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e art. 39, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 (Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano), promosso con ordinanza del 24 marzo 2003 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Danziger Ivan John contro l'Istituto nazionale di astrofisica ed altro, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di costituzione di Danziger Ivan John nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2005 il giudice relatore Alfonso Quaranta; Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 39, comma quinto, del decreto Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 (Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano), per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione; che le norme impugnate prevedono, rispettivamente, che entro il termine di due anni «il Governo e' delegato ad emanare norme per rivedere gli ordinamenti degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano (...)»; nonche', in attuazione della suddetta delega, che il personale di ricerca ordinario, straordinario e associato dei suddetti osservatori «e' collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta»; che il giudice rimettente premette, nella ricostruzione del «fatto» della vicenda sottoposta all'esame della Corte, che il ricorrente aveva chiesto il collocamento fuori ruolo per un periodo di tre anni ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 239 (Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari), nonche' dell'art. 1, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), assumendo l'equiparazione tra professori universitari ed astronomi degli osservatori astronomici; che la domanda non e' stata accolta, in quanto secondo l'amministrazione si applicherebbe la «norma speciale» di cui all'art. 39, ultimo comma, del d.P.R. n. 163 del 1982, oggetto di impugnazione; che a fondamento del ricorso e' stato dedotto che la suddetta disposizione non sarebbe finalizzata ad escludere l'applicazione «dell'autonomo e distinto istituto del «fuori ruolo» ma solo a riaffermare il principio generale in tema di eta' per il collocamento a riposo», in quanto «l'esclusione del fuori ruolo per gli astronomi ordinari avrebbe potuto essere previsto solo con norma esplicita»; che, «in via subordinata», il ricorrente ha chiesto che venisse sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, ultimo comma, del d.P.R. n. 163 del 1982 per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in quanto l'art. 12, ultimo comma, della legge delega non fornirebbe alcun criterio direttivo al legislatore e, inoltre, perche' il legislatore delegato avrebbe dettato una norma in stridente contrasto con il criterio direttivo posto dall'art. 12, lettera p), della legge n. 28 del 1980, secondo cui i professori ordinari possono essere collocati fuori ruolo, a richiesta, dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta'; che il ricorrente nel giudizio a quo ha prospettato, altresi', la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, per assunto trattamento deteriore degli astronomi ordinari, non solo nei confronti dei professori universitari (ordinari e associati), ma anche con riguardo alle altre categorie di vertice del personale non contrattualizzato che sono collocate a riposo al compimento del settantesimo anno di eta'; che, ricostruito nei termini indicati il contenuto del ricorso, il giudice a quo espone che il ricorrente avrebbe chiesto «l'applicazione della normativa che prevede il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di eta' (...) salva la facolta' di avvalersi di quanto previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» recante «Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; che a fronte di questa richiesta l'amministrazione ha «sostanzialmente» respinto la domanda, in quanto alla fattispecie dovrebbe applicarsi, perche' speciale rispetto alla disposizione contenuta nella legge n. 239 del 1990, l'impugnato art. 39, quinto comma, del d.P.R. n. 163 del 1982; che il giudice rimettente sostiene l'impossibilita' di postulare una piena equiparazione tra professori universitari e astronomi, in quanto, da un lato, gli artt. 39 e 40 del d.P.R. n. 163 del 1982 prevedono una estensione agli astronomi ordinari delle norme di stato giuridico relative ai professori universitari soltanto in quanto compatibili, dall'altro, il quinto comma dell'art. 39 stabilisce esplicitamente con norma speciale che gli astronomi siano collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'; che il Tribunale amministrativo regionale chiarisce, inoltre, che il ricorrente aveva chiesto il collocamento a riposo dopo il compimento del settantesimo anno di eta' e non il collocamento fuori ruolo per un triennio successivo al compimento del settantesimo anno, come ritenuto erroneamente dall'Osservatorio astronomico di Trieste nella propria richiesta di parere all'Istituto nazionale di astrofisica; che la decisione adottata successivamente dall'Istituto nazionale di astrofisica, aggiunge il rimettente, «fa comunque giustizia di ogni equivoco perche' (...) statuisce per l'esclusiva applicabilita' della norma speciale desumibile dall'art. 39, quinto comma, del d.P.R. n. 163 del 1982»; che, sulla base delle argomentazioni sin qui riportate, il primo motivo del ricorso dovrebbe essere, secondo il Tribunale amministrativo regionale, rigettato, in applicazione della normativa da ultimo richiamata; che, nondimeno, tale norma - pur non contrastando, come ritenuto dal ricorrente, con l'art. 3 della Costituzione, attesa la diversita' di posizione degli astronomi rispetto ai professori universitari, essendo i primi privi di competenze didattiche e neppure assoggettabili all'istituto del fuori ruolo, «posto che la loro attivita' continuerebbe ad essere svolta come prima e senza alcuna sostanziale modificazione» - contrasterebbe con l'art. 76 della Costituzione; che tale violazione deriverebbe dal fatto che l'art. 12, ultimo comma, della legge delega, non conterrebbe alcun principio e criterio direttivo limitandosi a statuire che «entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 1 il Governo e' delegato ad emanare norme per rivedere gli ordinamenti degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano (...)»; che l'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale del predetto art. 12 «si ripercuoterebbe (...) necessariamente sulla legge delegata che diventerebbe a sua volta incostituzionale per violazione dell'art. 77, primo comma, della Costituzione e non potrebbe piu' essere applicata»; che la rilevanza della questione viene motivata dal giudice a quo sulla base del rilievo che se venisse dichiarata l'illegittimita' delle norme denunciate, in assenza di specifica normativa, dovrebbe applicarsi per analogia «la normativa della categoria affine rappresentata dai professori universitari»; che si e' costituito il ricorrente nel giudizio a quo chiedendo l'accoglimento della questione nei termini prospettati dal Tribunale rimettente, con riserva di formulare ulteriori deduzioni; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via preliminare, che la questione venga dichiarata inammissibile per carente motivazione sulla rilevanza; che, in particolare, secondo la difesa erariale il giudice a quo non avrebbe descritto in maniera esaustiva la fattispecie concreta, non indicando gli elementi di fatto della controversia e non potendosi gli stessi desumere dagli atti del giudizio; che, nel merito, l'Avvocatura chiede che la questione venga dichiarata non fondata; che i principi e criteri direttivi, per quanto non espressamente indicati nell'ultimo comma dell'art. 12 della legge delega n. 28 del 1980, sarebbero ricavabili dagli stessi principi e criteri indicati dai restanti commi dell'articolo suddetto «che per quanto facciano diretto riferimento al personale delle Universita' appaiono, nell'intento del legislatore delegante, estensibili agli osservatori con salvezza (...) della specificita' delle posizioni rivestite dal personale degli osservatori stessi»; che la difesa erariale aggiunge, inoltre, che la differenza di contenuto dell'art. 39, ultimo comma, del d.P.R. n. 163 del 1982 rispetto ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 12 della legge n. 28 del 1980 dovrebbe ascriversi «alla peculiarita' del personale di ricerca degli osservatori, nel caso di specie equiparato al personale civile dello Stato»; che nel corso dell'udienza pubblica l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che la Corte valuti la possibilita' di una restituzione degli atti al giudice rimettente a seguito della sopravvenuta modifica dell'art. 16 (la cui rubrica reca Prosecuzione del rapporto di lavoro) del decreto legislativo n. 503 del 1992 ad opera dell'art. 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. Considerato che il giudice rimettente impugna gli artt. 12, ultimo comma, della legge n. 28 del 1980 e 39, comma quinto, del d.P.R. n. 163 del 1982, nella parte in cui dispongono rispettivamente che: entro il termine di due anni «il Governo e' delegato ad emanare norme per rivedere gli ordinamenti degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano (...)»; nonche', in attuazione della suddetta delega, che il personale di ricerca ordinario, straordinario e associato dei suddetti osservatori «e' collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta»; che, in via preliminare, e' bene chiarire che la sopravvenuta modifica dell'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 ad opera dell'art. 1-quater del decreto-legge n. 136 del 2004 - limitandosi a prevedere la facolta' per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con talune eccezioni ivi indicate, di richiedere il trattamento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta' - non incide sul quadro normativo rilevante ai fini del presente giudizio di costituzionalita' e, dunque, non si profila la necessita' di una restituzione degli atti al giudice rimettente; che il Tribunale amministrativo, in punto di non manifesta infondatezza della questione sollevata, assume che tali norme violano gli artt. 76 e 77 della Costituzione e non anche, come, tra l'altro, ritenuto dal ricorrente, l'art. 3 della Costituzione per assunto ingiustificato trattamento degli astronomi - per i quali il collocamento a riposo e' previsto al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' - rispetto ai professori universitari che, invece, sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di eta' ex art. 19 del d.P.R. n. 382 del 1980; che il rimettente ha ritenuto l'eccezione di incostituzionalita' relativa all'art. 3 della Costituzione manifestamente infondata, in quanto «le rispettive prestazioni lavorative» degli astronomi e dei professori universitari «presentano una sostanziale diversita», atteso che i primi «svolgono in via istituzionale attivita' di ricerca e non hanno competenze didattiche (...)»; che il giudice a quo, dopo avere svolto le enunciate argomentazioni, ha ritenuto, in punto di rilevanza della questione, che l'eventuale accoglimento della stessa comporterebbe, in assenza di qualsiasi specifica normativa, «la necessita' di applicare per analogia la norma della categoria affine rappresentata dai professori universitari»; che il suddetto giudizio sulla rilevanza risulta contraddittorio e non adeguatamente motivato: il Tribunale amministrativo regionale, infatti, afferma che, qualora la norma impugnata venisse dichiarata illegittima, si applicherebbe «per analogia» quella stessa normativa relativa alla docenza universitaria che nel rigettare l'eccezione di incostituzionalita', per violazione dell'art. 3 della Costituzione, aveva ritenuto essere caratterizzata da «sostanziale diversita» rispetto alla disciplina concernente gli astronomi ordinari; che tale diversa valutazione delle medesime disposizioni da parte del Tribunale amministrativo regionale assume valenza contraddittoria nel presente giudizio di costituzionalita' alla luce della considerazione che, invero, in assenza della norma impugnata, la regolamentazione del collocamento a riposo degli astronomi ordinari potrebbe rinvenire il proprio fondamento nella normativa generale sugli impiegati civili dello Stato (art. 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato»); che tale normativa - la quale prevede quale regola generale il collocamento a riposo alla stessa eta' (sessantacinquesimo anno) stabilita per gli astronomi ordinari - non e', invece, presa in considerazione dal rimettente ai fini della valutazione della sua eventuale incidenza sulla fattispecie oggetto del giudizio a quo; che tali carenze motivazionali rendono manifestamente inammissibile la questione sollevata.
Per questi motivi LA CORTE COSTITZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 39, comma quinto, del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 163 (Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005. Il Presidente: Capotosti Il redattore: Quaranta Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 26 maggio 2005. Il direttore della cancelleria: Di Paola 05C0619