N. 64 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 maggio 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  24  maggio  2005  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

Sanita'  pubblica  -  Disciplina della dirigenza medica - Norme della
  Regione  Umbria  -  Disciplina  delle  funzioni  di direzione delle
  strutture organizzative - Conferimento degli incarichi di direzione
  del  servizio sanitario regionale a dirigenti sanitari in regime di
  rapporto  di  lavoro  esclusivo  da  mantenere  per tutta la durata
  dell'incarico   o  a  professori  o  ricercatori  universitari  che
  svolgano  un'attivita'  assistenziale esclusiva per tutta la durata
  dell'incarico  -  Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con il
  riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni in materia di
  tutela  della  salute  -  Lamentato intervento nella disciplina del
  rapporto  di  lavoro  del  dirigente  sanitario  -  Violazione  del
  principio    di    uguaglianza   sia   sotto   il   profilo   della
  irragionevolezza  che  della disparita' di trattamento - Violazione
  della  competenza  statale  esclusiva  in  materia  di «ordinamento
  civile»   -   Violazione  del  «principio  fondamentale»  contenuto
  nell'art. 2-septies  legge  n. 138/2004  (legge Sirchia) secondo il
  quale  la  non  esclusivita' del rapporto di lavoro non preclude la
  direzione di strutture semplici e complesse.
- Legge della Regione Umbria 23 febbraio 2005, n. 15, art. 1.
- Costituzione,  artt. 3,  117,  commi  secondo,  lett. l),  e terzo;
  Decreto-legge  29 marzo 2004, n. 81, art. 2-septies, aggiunto dalla
  legge di conversione 26 maggio 2004, n. 138.
(GU n.24 del 15-6-2005 )
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in carica,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Contro  Regione  Umbria,  in  persona del presidente della giunta
regionale pro tempore, domiciliato per la carica in Perugia avverso e
per  l'annullamento dell'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio
2005  n. 15 pubbl. in BUR del 16 marzo 2005, n. 12 recante «Modalita'
per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie
regionali»  per  violazione  degli artt. 117, comma 2, lett. l), 117,
comma  3,  Cost.  nonche'  di  principi  fondamentali  in  materia di
preclusione  di  incarichi  direttivi,  e  cio' a seguito ed in forza
della  delibera del Consiglio dei ministri in data 6 maggio 2005, che
ha disposto per l'impugnativa di detta legge.
    Con  la  legge  regionale in epigrafe indicata (pubblicata in BUR
del  16  marzo  2005)  la  Regione  Umbria  ha inteso disciplinare le
modalita' per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende
sanitarie regionali. I suddetti incarichi sono riservati ai dirigenti
sanitari  in  regime  di rapporto esclusivo con il Servizio sanitario
regionale;   analoga   norma   viene  dettata  per  l'attribuzione  a
professori e ricercatori universitari degli incarichi di direzione di
struttura   semplice   o  complessa  nonche'  dei  programmi  di  cui
all'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 517/1999.
    Entro  90  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente
legge  i  dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, titolari di
un   incarico  di  struttura  semplice  o  complessa,  comunicano  al
direttore   generale   la  propria  opzione  in  ordine  al  rapporto
esclusivo.
    Il  dirigente  che  sceglie  il  rapporto di lavoro non esclusivo
decade automaticamente dal predetto incarico.
    La  mancata  comunicazione  nel  termine  dei  previsti 90 giorni
comporta l'opzione per il rapporto esclusivo.
    La  legge  regionale  Umbria,  peraltro,  appare non del tutto in
linea  con  il  vigente  assetto  costituzionale  delle competenze in
materia;  per  cui  con il presente atto, il Presidente del Consiglio
dei  ministri, a cio' autorizzato in forza della delibera consiliare,
propone  ricorso  ai  sensi dell'art. 12 Cost. a codesta ecc.ma Corte
costituzionale; e cio' per le seguenti motivazioni.
    La  legge  in  esame,  presenta  invero profili di illegittimita'
costituzionale   in  ordine  alle  disposizioni  di  cui  all'art. 1.
Infatti,  la  norma  in  parola,  nel prevedere che «gli incarichi di
direzione  di  struttura  semplice o complessa conferiti ai dirigenti
del  ruolo  sanitario  del  servizio sanitario regionale implicano il
rapporto  di  lavoro esclusivo ...» e nel dettare analoga statuizione
per  i  medici universitari (professori e ricercatori, per i quali il
vincolo  dell'esclusivita'  del  rapporto  di  lavoro  vale anche per
l'attribuzione  dei  programmi di cui all'art. 5, comma 4, del d.lgs.
n. 517 del 1999), eccede dalla competenza legislativa regionale.
    La   suddetta  norma  si  pone  in  contrasto  con  il  principio
fondamentale  recato  in  materia  di  tutela  della  salute  di  cui
all'art. 2-septies  della  legge  n. 138  del  2004,  il  quale,  nel
modificare   la   precedente   disciplina   dettata   dal   comma   4
dell'art. l5-quater  del  d.lgs.  n. 502/1992,  ha  stabilito  che  i
dirigenti  sanitari «possono optare ... per il rapporto di lavoro non
esclusivo»  e  che  «la  non  esclusivita' del rapporto di lavoro non
preclude la direzione di strutture semplici e complesse».
    La norma regionale, pertanto, nel subordinare il conferimento dei
predetti  incarichi  all'esclusivita'  del rapporto di lavoro, per un
verso  contrasta  con  l'art. 117,  comma  3,  Cost. disattendendo il
principio  fondamentale  dettato  in  materia  di tutela della salute
della  non  preclusione  degli  incarichi  a  chi abbia optato per il
rapporto di lavoro non esclusivo (principio, questo, conseguente alla
scelta  del  legislatore  statale  di  superare  il  principio  della
«irreversibilita»  che caratterizzava il rapporto di lavoro esclusivo
dei  dirigenti  sanitari  come affermato dal d.lgs. n. 229/1999); per
altro  verso,  interviene nella disciplina del rapporto di lavoro del
dirigente  sanitario,  incidendo  nella materia «ordinamento civile»,
riservata  alla  legislazione  esclusiva  dello  Stato dall'art. 117,
comma 2, lett. I) Cost.
    L'art. 1,  inoltre, con l'art 3 Cost., sia sotto il profilo della
ragionevolezza,  sia sotto quello della disparita' di trattamento. E'
infatti irragionevole differenziare i dirigenti sanitari in regime di
esclusivita' con il servizio sanitario dai dirigenti che, invece, non
hanno  optato  per tale rapporto: il rapporto di lavoro non esclusivo
non  incide,  infatti,  in  alcun  modo,  sulla disponibilita' che il
dirigente  sanitario  deve comunque garantire e sullo svolgimento dei
propri  compiti  istituzionali. Ne e' dato ravvisare nella menzionata
differenza  tra  i  dirigenti  sanitari  la tutela di un interesse di
rango  costituzionale  tale da giustificare il diseguale trattamento.
La  norma  censurata  pone  infine  una  irragionevole  disparita' di
trattamento  nell'ambito del personale universitario fondata su di un
fatto  accidentale quale il rapporto esistente o non esistente con la
regione.  Si  evidenzia, inoltre, che analoghe impugnative sono state
gia'  proposte  con riferimento alle leggi della Toscana n. 56/2004 e
40/2005 nonche' dell'Emilia Romagna n. 29/2004.
                              P. Q. M.
    Chiede  che  la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimo  e quindi annullare l'art. 1 della legge regionale Umbria
23  febbraio  2005  n. 15  Cost. nonche' coi principi fondamentali in
materia di preclusione di incarichi direttivi.
      Si  depositeranno,  con  l'originale  notificato  del  presente
ricorso:
        1) estratto della deliberazione del C.d.m. 65.2005;
        2) copia della legge regionale Umbria n. 15/05.
          Roma, addi' 10 maggio 2005
               L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino
05C0647