N. 65 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 maggio 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 maggio 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Lavoro (rapporto di) - Regione Umbria - Tutela della salute psicofisica della persona sul luogo di lavoro e prevenzione e contrasto dei fenomeni di «mobbing» - Previsione dell'attribuzione alla Giunta regionale della determinazione di criteri e modalita' per la concessione di incentivi alla realizzazione di «supporti e terapie» - Istituzione di strutture amministrative regionali per far fronte al fenomeno del «mobbing» - Previsione di apposite ispezioni nei luoghi di lavoro per accertare l'esistenza di azioni di «mobbing» - Ricorso dello Stato - Denunciata inadeguatezza della definizione del concetto di «mobbing» (richiamo alla sent. n. 359/2003) e degli strumenti previsti per la prevenzione del medesimo - Creazione di uno strumento pervasivo di non garantita neutralita' per interventi nei rapporti contrattuali di lavoro, nelle attivita' imprenditoriali e nelle pubbliche amministrazioni - Surrettizia introduzione di una disciplina «territorialmente differenziata» - Preteso contrasto con la competenza legislativa statale in materia di «ordinamento civile» ed in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Violazione della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni in materia di «tutela e sicurezza del lavoro» - Incidenza sui principi di sussidiarieta' e adeguatezza. - Legge della Regione Umbria 28 febbraio 2005, n. 18. - Costituzione, artt. 117, commi secondo, lettere g) ed l), e terzo; 118, primo comma.(GU n.24 del 15-6-2005 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato; Nei confronti della Regione Umbria in persona del suo presidente della giunta, avverso la legge regionale 28 febbraio 2005 n. 18, intitolata «Tutela della salute psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e contrasto dei fenomeni di mobbing» pubblicata nel Boll.Uff. n. 12 del 16 marzo 2005. La determinazione di proposizione del presente ricorso e' stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 6 maggio 2005 (si depositera' estratto del relativo verbale). L'art. 1 della legge in esame tenta di definire il cosiddetto «mobbing» con la seguente espressione «molestie morali, persecuzioni e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro». L'espressione e' talmente vaga ed inadeguata da rendere l'anzidetta legge, nella sua interezza, una normativa che rimette ad organi amministrativi il compito ed il potere di integrare sostanzialmente il disposto legislativo, anzi di sostituirsi al legislatore nazionale riconosciuto competente dalla sentenza n. 359 del 2003 di codesta Corte. V'e' di piu': l'art. 5 estende l'ambito per cosi' dire del cosiddetto «mobbing» ai familiari del lavoratore ed affida alla giunta regionale una competenza a stabilire, mediante deliberazione a contenuto sostanzialmente di regolamento, «criteri e modalita» per la concessione di incentivi alla realizzazione - non e' detto ad opera di quale organismo - di «supporti e terapie». Inoltre, gli artt. 2, 4, 6, 7 e 8 della legge in esame prevedono strutture amministrative (osservatorio regionale sul mobbing, apparato «proprio» della regione, sportelli anti-mobbing presso i comuni avvalimento degli «enti strumentali»), e tratteggia in modo molto elastico le funzioni ed i compiti di ciascuna di queste strutture. Malgrado tanta indeterminatezza (ed in contrasto con essa), l'art. 8 comma 1 della legge in esame consente, anzi prevede come obbligatorie («sulla base delle segnalazioni ricevute ... effettua»), ispezioni all'interno dei luoghi di lavoro, e quindi l'accesso coattivo in tali luoghi, la ricerca e la ispezione di documenti, l'audizione di persone, l'ispezione dei singoli ambienti, etc; il tutto ad opera di addetti, di imprecisato livello (o qualifica) e stato giuridico, al Servizio di prevenzione e sicurezza (anche il lessico e' significativo). La legge in esame non individua (e quindi non delimita) l'ambito dello intervento della regione e la tipologia dei «luoghi di lavoro», e cosi' rende possibili ingerenze (non soltanto della regione ma anche di altre organizzazioni) nei rapporti di lavoro pubblico statale, ad esempio presso un tribunale od un Ufficio territoriale del Governo (per non dire del personale militarizzato), con palese invasione della competenze di cui all'art. 117, secondo comma, lettera G Cost. Nel complesso, la legge che si sottopone a scrutinio, oltre a disattendere il citato insegnamento di codesta Corte, omette di considerare la pluralita' degli interessi generali (anche privati) compresenti e la necessita' di reperire un difficile e delicato equilibrio tra essi, crea uno strumento pervasivo e di non garantita neutralita' per interventi nei rapporti contrattuali di lavoro e nelle attivita' imprenditoriali e delle pubbliche amministrazioni, ed inoltre introduce una disciplina «territorialmente differenziata» in assenza di principi fondamentali unificati. La legge in esame contrasta dunque anzitutto con l'art. 117, secondo comma, lettere G ed L (ordinamento civile), con l'art. 118, primo comma, Cost., e con la sentenza n. 359 del 2003 citata. Del parametro di cui alla predetta lettera G si e' gia' detto. Vistoso il contrasto con la riserva allo Stato della produzione legislativa in materia di ordinamento civile: la legge in esame incide sui rapporti civilistici interpersonali, non soltanto di lavoro e di impresa, e per di piu' incide su essi in modo imprevedibile, in assenza di una definizione delle tipologie dei «fenomeni» considerati; «fenomeni» che in pratica inevitabilmente si tramutano in fattispecie di illecito contrattuale. La legge in esame contrasta inoltre con l'art. 117, terzo comma, Cost. (tutela della salute, tutela e sicurezza del lavoro), non essendo ricollegata a «principi fondamentali» posti dal Parlamento nazionale, al quale e' riservato il compito di definire il cosiddetto mobbing, di reperire un appropriato equilibrio tra i piu' interessi compresenti, ed anche di disegnare il quadro degli strumenti organizzatori e delle relative funzioni. Come noto, altra controversia similare e' stata proposta nell'autunno 2004 nei confronti della Regione Abruzzo.
P. Q. M. Si chiede che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale della legge sottoposta a giudizio, con ogni consequenziale pronuncia. Roma, addi' 11 maggio 2005 Il vice Avvocato generale: Franco Favara 05C0648