N. 249 SENTENZA 20 giugno - 1 luglio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Questione
  avente finalita' interpretativa o cautelativa - Ammissibilita'.
Radiotelevisione - Servizio pubblico generale televisivo - Diffusione
  di  trasmissioni  in  lingua  ladina  per  la provincia autonoma di
  Trento  -  Mancata  previsione  di analoga garanzia in favore delle
  popolazioni  mochena e cimbra - Ricorso della provincia autonoma di
  Trento  -  Denunciato  contrasto  con  le norme di attuazione dello
  statuto  speciale  a  tutela  delle minoranze linguistico-culturali
  insediate  nel  territorio  della  provincia,  disparita' di tutela
  rispetto  alle  minoranze linguistiche nella provincia di Bolzano -
  Interpretazione adeguatrice - Non fondatezza della questione.
- Legge 3 maggio 2004, n. 112, art. 17, comma 2, lettera f).
- Costituzione,  artt. 3,  primo  comma, e 6; statuto speciale per il
  Trentino-Alto   Adige,  artt. 2,  4,  15,  16,  92  e  102;  d.lgs.
  16 dicembre   1993,   n. 592,  artt. 1,  comma 1,  prima  frase,  e
  3-quater, comma 1.
(GU n.27 del 6-7-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 2,
lettera f),  della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in
materia    di   assetto   del   sistema   radiotelevisivo   e   della
RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a., nonche' delega al Governo per
l'emanazione  del  testo  unico della radiotelevisione), promosso con
ricorso  della  provincia  autonoma di Trento, notificato il 5 luglio
2004, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 67
del registro ricorsi 2004.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2005 il giudice relatore
Franco Bile;
    Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la provincia autonoma di
Trento   e   l'avvocato  dello  Stato  Massimo  Salvatorelli  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato  il 5 luglio 2004 e depositato il
successivo  12  luglio, la provincia autonoma di Trento ha sollevato,
in   via   principale,   questione   di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 17,  comma 2, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112
(Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo
e  della  RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'  delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione).
    La  norma  -  che  dispone  che  il  servizio  pubblico  generale
televisivo   comunque   garantisce  «la  diffusione  di  trasmissioni
radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia
autonoma  di  Bolzano,  in lingua ladina per la provincia autonoma di
Trento»  -  e' impugnata per dedotta violazione: a) degli artt. 2, 4,
15,  16,  92  e  102  dello  statuto  di  autonomia  di cui al d.P.R.
31 agosto  1972,  n. 670  (Approvazione  del  testo unico delle leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige);  b) degli artt. 1, comma 1, prima frase, e 3-quater, comma 1,
delle  relative  norme  di  attuazione  dello  statuto speciale della
regione  Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle
popolazioni  di  lingua  ladina,  mochena e cimbra della provincia di
Trento, di cui al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della regione Trentino-Alto
Adige  concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua
ladina,  mochena  e  cimbra  della  provincia  di  Trento);  c) degli
artt. 3, primo comma, e 6 della Costituzione.
    La  ricorrente  -  premesse  ampie  considerazioni  in  ordine ai
principi   ispiratori  (che  permeano  e  caratterizzano  lo  statuto
speciale)  dei meccanismi e delle clausole generali di riconoscimento
e  di  garanzia  delle  minoranze linguistico-culturali insediate nel
territorio  regionale,  tra le quali si annoverano anche le comunita'
di lingua cimbra e mochena, stanziate ab immemorabili in aree facenti
parte  del  proprio  territorio provinciale - rileva che la tutela di
dette minoranze ha trovato corrispondenza nella relativa normativa di
attuazione dello statuto di cui al richiamato d.lgs. n. 592 del 1993,
e  segnatamente  [per  quanto  concerne  lo  specifico problema degli
interventi  di  promozione  delle  caratteristiche culturali anche di
tali  popolazioni  a  mezzo  di  trasmissioni  radiotelevisive],  nel
comma 1   dell'art. 3-quater,   che  prevede  espressamente  che  «il
Ministero   delle   comunicazioni,  la  societa'  concessionaria  del
servizio    pubblico   radiotelevisivo,   anche   mediante   apposite
convenzioni con la provincia di Trento, e l'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni,  fatte  salve  le  funzioni  di indirizzo della
competente  commissione  parlamentare, assicurano tutte le necessarie
misure e condizioni per la tutela delle popolazioni ladina, mochena e
cimbra  della  provincia  di  Trento».  E  ricorda  che,  proprio  in
applicazione  di  tale disposizione, la provincia di Trento e la RAI,
in  data  30 gennaio 2004, hanno stipulato una convenzione decennale,
nell'ambito della quale e' espressamente prevista «l'estensione della
programmazione  televisiva  e  radiofonica in lingua tedesca e ladina
nei   territori   costituenti  aree  di  insediamento  storico  delle
minoranze ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento».
    Secondo  la  ricorrente,  «sembra  chiaro» che la norma impugnata
stabilisce   una  differenziazione  tra  la  tutela  delle  minoranze
linguistiche  nella  provincia di Bolzano e quella della provincia di
Trento, limitandone l'applicazione in tale ultima provincia alle sole
popolazioni  ladine:  cosi',  la norma statale «sembra sostituire» il
piu'  ampio  obbligo  che le citate norme di attuazione dello statuto
hanno   stabilito   a   carico  del  gestore  del  servizio  pubblico
radiotelevisivo  in  favore  anche  delle  minoranze cimbre e mochene
insediate   in   provincia  di  Trento.  Pertanto,  «se  tale  e'  il
significato  da attribuire alla disposizione impugnata», essa sarebbe
illegittima   (in   riferimento  agli  evocati  parametri),  giacche'
inciderebbe, restringendone la portata, su una tutela predisposta, in
base  alle  indicazioni statutarie, da una disposizione di attuazione
dello  statuto  speciale,  la quale ha una collocazione peculiare nel
sistema delle fonti del diritto e prevale sulle leggi ordinarie.
    Ne'   -   continua   la   provincia  ricorrente  -  la  lamentata
incostituzionalita'   potrebbe  superarsi  facendo  riferimento  alla
generale   clausola   di   salvaguardia  delle  proprie  attribuzioni
spettanti  per  statuto  e  relative  norme  di attuazione, contenuta
nell'art. 26  della  stessa  legge  n. 112  del  2004,  poiche'  essa
garantisce  le  competenze  delle  province  autonome  di Trento e di
Bolzano  in  relazione  ai  loro  provvedimenti  normativi,  ma non i
comportamenti   di   altri   soggetti,   quali   (nella   specie)  il
concessionario  del servizio pubblico radiotelevisivo, il quale, alla
richiesta  provinciale  di  attivazione di trasmissioni televisive in
lingua  tedesca, potrebbe sottrarsi allegando che la legge limita ora
i  suoi  doveri,  in  relazione  alla  provincia di Trento, alle sole
trasmissioni in lingua ladina.
    Peraltro, la ricorrente osserva che i prospettati vizi verrebbero
naturalmente  meno  qualora  la norma impugnata dovesse essere intesa
(con   interpretazione   che   tuttavia   la  provincia  ritiene  non
percorribile) come meramente integrativa o rafforzativa della vigente
disciplina  di  attuazione  dello statuto speciale, ed in particolare
del  gia' ricordato disposto dell'art. 3-quater del d.lgs. n. 592 del
1993.
    2.  -  Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo   il   rigetto  del  ricorso,  in  ragione  della  espressa
previsione   della   citata  ampia  clausola  di  salvaguardia  delle
specifiche  competenze  spettanti  in materia alle province autonome,
contenuta  nell'art. 26  della  stessa legge n. 112 del 2004. Rileva,
inoltre,  l'Avvocatura  che la norma impugnata - in quanto introdotta
con  legge  ordinaria  -  non potrebbe (ne' intende) sovrapporsi allo
statuto di autonomia ed alle relative disposizioni di attuazione, che
sono  fonti  gerarchicamente  sopraordinate,  e  pertanto essa appare
inidonea  a  cagionare  la  paventata lesione di competenze: da cio',
l'inammissibilita' dell'impugnazione in questione.
    3.  - Nell'imminenza dell'udienza la provincia autonoma di Trento
ha  depositato una memoria illustrativa, nella quale - prendendo atto
delle affermazioni contenute nella difesa dell'Avvocatura dello Stato
-  aderisce  alla prospettata interpretazione adeguatrice della norma
impugnata,  pur  confermando comunque come il ricorso cautelativo (di
cui  chiede  l'accoglimento)  sia  necessario,  stante  l'esigenza di
ottenere   una  pronuncia  in  merito  da  parte  della  Corte,  data
l'inidoneita'   della   clausola   di  salvaguardia  a  vincolare  in
particolare il comportamento del concessionario del servizio pubblico
radiotelevisivo.

                       Considerato in diritto

    1.  - La provincia autonoma di Trento impugna, in via principale,
l'art. 17,  comma 2,  lettera f),  della  legge 3 maggio 2004, n. 112
(Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo
e  della  RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'  delega al
Governo  per  l'emanazione  del  testo unico della radiotelevisione),
secondo   cui  il  servizio  pubblico  generale  televisivo  comunque
garantisce  «la  diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive
in  lingua  tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in
lingua ladina per la provincia autonoma di Trento».
    Ad  avviso della ricorrente la norma limita alle sole popolazioni
di  lingua  ladina  il  piu'  ampio  obbligo a carico del gestore del
servizio  pubblico  radiotelevisivo,  che  espressamente e' stabilito
dall'art. 3-quater,  comma 1,  del  decreto  legislativo  16 dicembre
1993,  n. 592  (Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale della
regione  Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle
popolazioni  di  lingua  ladina,  mochena e cimbra della provincia di
Trento);   secondo   tale   norma   infatti   «il   Ministero   delle
comunicazioni,  la  societa'  concessionaria  del  servizio  pubblico
radiotelevisivo, anche mediante apposite convenzioni con la provincia
di  Trento,  e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, fatte
salve   le   funzioni   di  indirizzo  della  competente  commissione
parlamentare,  assicurano tutte le necessarie misure e condizioni per
la  tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia
di  Trento».  La  norma  impugnata pertanto si porrebbe in contrasto,
oltre   che   con   diverse  norme  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige  (precisamente  con gli artt. 2, 4, 15, 16, 92 e
102),  e  con  gli  artt. 3  e  6  della  Costituzione, anche con gli
artt. 1,  comma 1,  prima  frase, ed (appunto) 3-quater, comma 1, del
citato d.lgs. n. 592 del 1993.
    2. - La finalita' interpretativa, o «cautelativa», della proposta
questione  -  resa  palese  dalle  argomentazioni contenute nell'atto
introduttivo  e  nella  memoria  illustrativa  d'udienza  (in  cui la
richiesta  di  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale della
norma   statale   impugnata   e'  basata  su  una  specifica  opzione
ermeneutica  della  norma impugnata fatta propria dalla ricorrente) -
non  incide  sull'ammissibilita'  della  questione  medesima (ne' sul
punto  v'e'  eccezione  di  controparte).  Infatti  e' giurisprudenza
costante  di  questa  Corte  che,  a  differenza  del giudizio in via
incidentale,  il  giudizio  in  via  principale  puo'  ben concernere
questioni  sollevate  sulla  base  di interpretazioni prospettate dal
ricorrente  come  possibili,  soprattutto nei casi in cui (come nella
specie) sulla legge non si siano ancora formate prassi interpretative
in  grado  di  modellare  o  restringere il raggio delle sue astratte
potenzialita' applicative e le interpretazioni addotte dal ricorrente
non   siano   implausibili   e   irragionevolmente  scollegate  dalle
disposizioni  impugnate, cosi' da far ritenere le questioni del tutto
astratte  o  pretestuose (sentenze n. 412 del 2004 e n. 228 del 2003;
ordinanza n. 440 del 2004).
    3. - Nel merito, la questione non e' fondata.
    3.1.  - In termini generali, anche nel giudizio in via principale
deve comunque essere privilegiata fra le interpretazioni possibili di
una  norma quella conforme a Costituzione (sentenza n. 170 del 2001).
E,  per  quanto  concerne  in particolare le disposizioni legislative
statali,  questa  Corte  ha  ripetutamente  affermato che esse devono
essere  interpretate  in  modo  da  assicurarne la conformita' con la
posizione  costituzionalmente  garantita  alle  province autonome del
Trentino-Alto  Adige  (sentenze  n. 412  del  2004 e n. 228 del 2003,
citate).
    Orbene,  la  norma  statale  impugnata  non presenta alcun indice
testuale  o sistematico che si opponga ad una lettura in linea con la
garanzia della sfera di attribuzioni propria della provincia autonoma
ricorrente, fondata sulle evocate disposizioni dello statuto speciale
di  autonomia ed in particolare sulle relative norme di attuazione in
materia  di  doverosa  tutela  delle  popolazioni  di  lingua ladina,
mochena  e  cimbra,  anche  a  mezzo  di trasmissioni radiotelevisive
(art. 3-quater, comma 1, del d.lgs. n. 592 del 1993).
    Tale  conclusione  si  giustifica  in  ragione  non  tanto  della
salvezza  delle  competenze  provinciali, espressa dall'art. 26 della
stessa  legge  n. 112  del  2004,  quanto  piuttosto  della  naturale
cedevolezza  (anche nel momento interpretativo) della legge ordinaria
statale  rispetto  sia  alle  disposizioni dello statuto speciale che
alle  relative  norme  di attuazione. Queste ultime infatti - essendo
emanate con l'osservanza di speciali procedure - sono dotate di forza
prevalente,  anche  per  la  loro  valenza  integrativa  del precetto
statutario  (sentenze  n. 406  e  n. 341  del  2001; n. 520 del 2000;
n. 213 e n. 137 del 1998).
    E  significativamente  (come  ulteriore  indice conforme a questa
soluzione ermeneutica: sentenza n. 228 del 2003) la stessa Avvocatura
dello  Stato  -  nell'atto di costituzione - afferma testualmente che
«la disposizione impugnata, in quanto introdotta con legge ordinaria,
non  puo' e non intende sovrapporsi allo statuto di autonomia ed alle
relative    disposizioni   di   attuazione,   fonti   gerarchicamente
sopraordinate».
    La  conseguente  inidoneita'  dell'impugnato  precetto  normativo
statale   a   menomare   le   specifiche   garanzie  delle  minoranze
linguistico-culturali    insediate    nel   territorio   provinciale,
predisposte  dalle  evocate disposizioni dello statuto di autonomia e
dalle   relative   norme   di   attuazione,   conduce  pertanto  alla
declaratoria di non fondatezza della questione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 17,  comma 2, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112
(Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo
e  della  RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'  delega al
Governo  per  l'emanazione  del  testo unico della radiotelevisione),
sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 2,  4,  15, 16, 92 e 102 del
d.P.R.  31 agosto  1972,  n. 670  (Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige), agli artt. 1, comma 1, prima frase, e 3-quater,
comma 1,  del  decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di
attuazione  dello  statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
concernenti  disposizioni  di  tutela  delle  popolazioni  di  lingua
ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), ed agli artt. 3,
primo  comma,  e  6  della  Costituzione, dalla provincia autonoma di
Trento, con il ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                         Il redattore: Bile
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 1° luglio 2005.
                      Il cancelliere:Fruscella
05C0723