N. 254 ORDINANZA 20 giugno - 1 luglio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Misure  di  sicurezza - Imputato prosciolto per infermita' psichica -
  Pericolosita'   sociale   -   Ricovero   in  ospedale  psichiatrico
  giudiziario - Applicabilita' di diversa misura idonea ai fini della
  cura  e del contenimento della pericolosita' - Mancata previsione -
  Denunciata   lesione   del   diritto  alla  salute  e  dei  diritti
  dell'imputato   -  Richiesta  di  intervento  che  comporta  scelte
  discrezionali  di esclusiva competenza del legislatore e carenza di
  motivazione - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Cod. pen., artt. 205, secondo comma, numero 2, e 222, primo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.
(GU n.27 del 6-7-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 205, secondo
comma,  numero  2,  e  222, primo comma, del codice penale, promosso,
nell'ambito  di  un  procedimento  penale,  dalla  Corte di assise di
Torino  con  ordinanza  del  6 maggio  2004,  iscritta  al n. 693 del
registro  ordinanze  del  2004  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 35, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 maggio 2005 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  la  Corte  di  assise  di  Torino ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 2,  3  e 32 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 205, secondo comma, numero 2,
e  222,  primo comma, del codice penale, nella parte in cui impongono
al  giudice  di  disporre,  ove persista la pericolosita' sociale, la
misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
nei  confronti  dell'imputato  prosciolto  per  infermita'  psichica,
«anche  nei casi in cui tale pericolosita' risulti fronteggiabile con
l'inserimento dell'imputato in una comunita' terapeutica psichiatrica
di  tipo  B), prevista dall'attuale ordinamento socio-sanitario ed in
concreto funzionante»;
        che  la  Corte rimettente premette di procedere nei confronti
di  un  soggetto  sottoposto  agli  arresti  domiciliari  presso  una
struttura sanitaria e che le parti, all'esito del dibattimento, hanno
concordemente  richiesto  il proscioglimento dell'imputato per totale
incapacita' di intendere e di volere;
        che  il  pubblico  ministero  ha chiesto l'applicazione della
misura   di   sicurezza   del   ricovero   in  ospedale  psichiatrico
giudiziario, ai sensi dell'art. 222, secondo comma, cod. pen., per un
periodo non inferiore ad anni cinque, mentre la difesa ha chiesto che
l'imputato,  «fermo  il suo stato di custodia cautelare domiciliare»,
venga inserito in una comunita' terapeutica psichiatrica;
        che,  con particolare riferimento alle condizioni di salute e
alla  pericolosita' sociale dell'imputato, la Corte rimettente rileva
che  il  perito  d'ufficio  ha  ribadito  la  diagnosi di «perdurante
schizofrenia  paranoide», attualmente in fase di parziale regressione
solo   grazie   ai   trattamenti  farmacologici,  psicoterapeutici  e
socio-riabilitativi  attivati  fin  dal  momento  in  cui  la  misura
cautelare  detentiva e' stata sostituita con gli arresti domiciliari,
ed  ha  precisato  che l'imputato puo' essere considerato socialmente
non pericoloso solo ove ne venga disposto l'«inserimento in struttura
residenziale  che  garantisca  la  prosecuzione  dei vari trattamenti
sopra  richiamati  con presenza educativa e sanitaria sulle intere 24
ore»;
        che  per  tali  motivi  la  misura di sicurezza dell'ospedale
psichiatrico  giudiziario,  richiesta  dal pubblico ministero, non e'
stata applicata, in via provvisoria, onde evitare una regressione nel
percorso  riabilitativo  del  soggetto  e la sicura «interruzione del
complesso  trattamento  terapeutico da tempo avviato, con prospettive
di  ulteriore  sviluppo, nei confronti dell'imputato, con conseguente
serio pregiudizio della sua salute»;
        che,  alla luce di tali considerazioni, il rimettente ritiene
le disposizioni censurate in contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost.,
sia  perche' l'imputato, «affetto da infermita' psichica suscettibile
di  fondare  un  giudizio  di  pericolosita»,  puo' essere ricoverato
presso   adeguata   struttura   terapeutica   psichiatrica   di  tipo
contenitivo solo nella fase anteriore al proscioglimento, sia perche'
il  vigente  sistema  delle  misure  di  sicurezza  non consentirebbe
all'imputato  di  fruire  dei  trattamenti  terapeutici piu' adeguati
sotto il profilo psichiatrico;
        che,  infine, il giudice a quo ritiene che, proprio alla luce
del  quadro psicopatologico dell'imputato, «misure di sicurezza quali
la  liberta'  vigilata  o  anche la assegnazione a una casa di cura e
custodia   sarebbero   inadeguate»   e   comunque  insufficienti  per
assicurare  le esigenze di natura specialpreventiva che hanno trovato
sin   qui  adeguata  risposta  solo  grazie  all'intenso  trattamento
terapeutico  al  quale  l'imputato e' stato sottoposto dal momento in
cui  l'originaria  misura cautelare detentiva e' stata sostituita con
gli arresti domiciliari.
    Considerato   che  il  rimettente  dubita,  in  riferimento  agli
artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, della legittimita' costituzionale
degli  artt. 205,  secondo  comma,  numero 2, e 222, primo comma, del
codice  penale,  nella  parte in cui impongono al giudice di disporre
nei  confronti  dell'imputato  socialmente  pericoloso prosciolto per
totale  infermita'  di  mente  la misura di sicurezza del ricovero in
ospedale  psichiatrico  giudiziario,  privilegiando  le  esigenze  di
controllo  della  pericolosita'  rispetto  a  quelle  di  cura  e  di
riabilitazione  anche nel caso in cui la pericolosita' potrebbe esser
fronteggiata   mediante   il   ricovero  in  una  adeguata  struttura
terapeutica psichiatrica di tipo contenitivo;
        che  il giudice a quo da' atto che con la sentenza n. 253 del
2003  questa  Corte  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 222 cod. pen., nella parte in cui non consente di disporre,
in  luogo  del  ricovero  in  ospedale  psichiatrico giudiziario, una
diversa   misura  di  sicurezza,  prevista  dalla  legge,  idonea  ad
assicurare cure adeguate all'infermo di mente e a fronteggiare la sua
pericolosita'  sociale,  quale  la liberta' vigilata, accompagnata, a
norma  dell'art. 228,  secondo  comma,  cod. pen., dalle prescrizioni
necessarie ad evitare la occasione di nuovi reati;
        che il rimettente ritiene pero', sulla base delle valutazioni
espresse dal perito d'ufficio circa i positivi effetti, ai fini della
cura  e del contenimento della pericolosita' sociale, dei trattamenti
farmacologici,  psicoterapeutici  e  socio-riabilitativi cui e' stato
sottoposto  l'imputato  agli arresti domiciliari presso una struttura
psichiatrica  residenziale, che misure di sicurezza quali la liberta'
vigilata o l'assegnazione ad una casa di cura e di custodia sarebbero
inadeguate e comunque insufficienti;
        che,  in  sostanza,  il  giudice  a  quo chiede alla Corte di
creare  e  di  disciplinare una nuova misura di sicurezza destinata a
soggetti prosciolti per infermita' psichica e socialmente pericolosi,
individuata nel ricovero in una struttura terapeutica psichiatrica di
tipo  contenitivo,  non  riconducibile  ad  alcuna  delle  misure  di
sicurezza  previste dal Capo I del Titolo VIII del Libro I del codice
penale;
        che questa Corte deve ribadire quanto ha gia' avuto occasione
di  affermare  in  relazione  ad altre questioni volte ad ampliare la
tipologia   delle   misure   di  sicurezza  applicabili  all'imputato
prosciolto  per  infermita' psichica, e cioe' che esulano dalla sfera
dei  propri  poteri  interventi  di  carattere  normativo,  in quanto
comportano   scelte   discrezionali  che  rientrano  nella  esclusiva
competenza  del  legislatore  (v.  ordinanza n. 88 del 2001, sentenza
n. 228  del  1999,  ordinanze  numeri  396  e 333 del 1994, n. 24 del
1985);
        che inoltre il rimettente, pur richiamando la sentenza n. 253
del  2003,  con  la  quale  questa  Corte ha consentito al giudice di
disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario,
una  diversa misura di sicurezza idonea a contemperare le esigenze di
cura  con quelle di controllo della pericolosita' sociale, non espone
le  ragioni per cui nel caso di specie la misura della casa di cura e
di custodia non sarebbe adeguata e non chiarisce i motivi per i quali
la liberta' vigilata sarebbe in concreto insufficiente;
        che  tale  carenza  appare  tanto  piu'  significativa ove si
consideri  la  recente giurisprudenza, anche di legittimita', secondo
cui  la  liberta'  vigilata,  accompagnata  da opportune prescrizioni
idonee  ad  evitare le occasioni di nuovi reati, puo' essere eseguita
anche in una struttura psichiatrica protetta;
        che    la   questione   deve   pertanto   essere   dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt. 205, secondo comma, numero 2,
e 222, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli
artt. 2,  3  e 32 della Costituzione, dalla Corte di assise di Torino
con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005.
                        Il Presidente: Contri
                     Il redattore: Neppi Modona
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 1° luglio 2004.
                      Il cancelliere:Fruscella
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