N. 260 ORDINANZA 20 giugno - 1 luglio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero - Straniero irregolare avente tutti i familiari in Italia -
  Divieto  di espulsione - Mancata previsione - Denunciata disparita'
  di  trattamento rispetto al perseguitato, lesione dei diritti della
  personalita'  e  dell'unita'  familiare - Questione che postula una
  pronuncia   additiva   concernente   valutazioni   riservate   alla
  discrezionalita' del legislatore - Manifesta inammissibilita' della
  questione.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2.
- Costituzione,   artt. 2,  3,  10  (in  relazione  all'art. 8  della
  Convenzione   europea   per  i  diritti  dell'uomo  e  le  liberta'
  fondamentali), 29 e 30.
(GU n.27 del 6-7-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 2,
del  decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla   condizione   dello  straniero),  promosso  dal  Tribunale  di
sorveglianza  di  Sassari,  con  ordinanza  del  24 dicembre 2003, su
istanza  proposta da K. K., iscritta al n. 409 del registro ordinanze
2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª
serie speciale, dell'anno 2004.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 maggio 2005 il giudice
relatore Francesco Amirante.
    Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Sassari - chiamato a
decidere  sull'opposizione  avverso il decreto di espulsione a titolo
di  sanzione  alternativa  emesso  dal  Magistrato di sorveglianza di
Nuoro  nei  confronti  di  un cittadino marocchino - ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 2,  3,  10  (in  relazione  all'art. 8 della
Convenzione   europea   per   i   diritti  dell'uomo  e  le  liberta'
fondamentali,  resa  esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), 29 e
30  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero), «nella
parte in cui non estende il divieto di espulsione allo straniero che,
pur  non in regola con le norme di soggiorno, abbia tutti i familiari
regolarmente  soggiornanti  in  Italia  e non abbia piu' alcun legame
familiare,  sociale,  linguistico  e  culturale  con  il suo paese di
origine»;
        che  il  giudice  a  quo premette che il cittadino marocchino
destinatario  del  provvedimento  impugnato sta espiando una condanna
per  reati contro il patrimonio - non rientranti nella fattispecie di
cui all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. - con una pena
residua non superiore a due anni di reclusione;
        che,  avendo  la  Questura  di  Milano  verificato  che  tale
soggetto  si e' trattenuto nel territorio italiano con un permesso di
soggiorno  scaduto  da  piu'  di  sessanta  giorni,  il Magistrato di
sorveglianza  di  Nuoro  ha disposto nei suoi confronti l'espulsione,
con provvedimento dell'8 ottobre 2003, oggetto di opposizione;
        che  il  Tribunale  precisa,  inoltre,  di  aver revocato nei
confronti  del  predetto,  con  proprio provvedimento del 18 dicembre
2003,  la  misura  della  detenzione  domiciliare,  a  seguito  di un
episodio  di evasione per il quale e' stata applicata la misura della
custodia cautelare in carcere;
        che  il  giudice  a  quo  rammenta  come  l'art. 13, comma 2,
lettera b),  del  d.lgs.  n. 286  del 1998 imponga l'espulsione dello
straniero  che si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza aver
chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il
ritardo  sia dipeso da forza maggiore, nonche' dello straniero il cui
permesso  di  soggiorno  sia scaduto da piu' di sessanta giorni senza
che ne sia stato chiesto il rinnovo;
        che   nel  caso  di  specie,  non  costituendo  lo  stato  di
detenzione  un  motivo  idoneo  ad  integrare gli estremi del caso di
forza  maggiore  ai  fini  della richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno  e  non  sussistendo  nessuna  delle situazioni nelle quali
l'art. 19,  comma 1,  del d.lgs. n. 286 del 1998 vieta l'espulsione o
il  respingimento dello straniero, ad avviso del remittente ricorrono
tutte  le  condizioni  affinche'  sia applicata al detenuto la misura
dell'espulsione «prevista dalla normativa in esame»;
        che,   tuttavia,   l'applicazione   della   normativa  citata
determinerebbe  «effetti  irragionevoli  ed iniqui» nei confronti del
cittadino marocchino in questione il quale, ove espulso dall'Italia e
fatto  rimpatriare  in Marocco, «verrebbe a trovarsi in condizioni di
vita   tali  da  non  garantirgli  i  diritti  inviolabili  dell'uomo
riconosciuti  dalla nostra Costituzione», non avendo egli parenti nel
paese  d'origine,  non  conoscendo l'arabo e, per di piu', trovandosi
ormai in Italia tutto il suo nucleo familiare;
        che,  d'altra  parte,  non  potrebbero  essere  applicate ne'
l'ipotesi  di  divieto  di  espulsione  di  cui all'art. 19, comma 2,
lettera c),  del  d.lgs.  n. 286  del  1998  -  poiche'  egli  non e'
convivente  con  parenti  entro  il  quarto grado, ne' coniuge di una
persona  di  nazionalita'  italiana  - e neppure alcuna altra ipotesi
regolata dalla norma impugnata, la quale contiene un elenco tassativo
di fattispecie non suscettibili di interpretazione estensiva da parte
del giudice;
        che il Tribunale di sorveglianza di Sassari, inoltre, ricorda
che  questa  Corte  si e' gia' espressa in piu' occasioni a proposito
dei limiti posti ai cittadini stranieri in ordine al ricongiungimento
familiare,  citando in proposito le sentenze n. 28 del 1995, n. 203 e
n. 353  del  1997, nonche' l'ordinanza n. 232 del 2001, provvedimenti
ai  quali  va  aggiunta  la  sentenza  n. 376 del 2000 nella quale la
Corte,  sia  pure  con  riferimento  ad  un'ipotesi  eccezionale,  ha
dichiarato   l'illegittimita'  costituzionale  della  lettera d)  del
comma 2  dell'art. 19  impugnato,  nella  parte in cui non estende il
divieto di espulsione al marito straniero convivente con una donna in
stato  di  gravidanza  o  nei  sei  mesi  successivi alla nascita del
figlio;
        che  il  giudice  a  quo  fa  presente  di  aver  seguito  in
precedenza  una giurisprudenza che non riteneva la norma impugnata in
contrasto  con l'art. 3 Cost., aggiungendo pero' che il caso in esame
«presenta  delle  connotazioni  diverse ed eccezionali» rispetto alle
altre,  perche' la particolare situazione del cittadino marocchino in
questione  fa  si' che il suo forzato rientro nel paese di origine lo
costringa «ad una vita di emarginazione, poverta', incomprensione dei
valori e della cultura locale e difficolta' nei rapporti sociali»;
        che  nel  caso  specifico, quindi, a parere del Tribunale, la
norma  impugnata  viola  il  principio  di  uguaglianza  e  quello di
ragionevolezza,  perche' «non contempla tra i divieti di espulsione e
di  respingimento  il caso degli stranieri che, pur non in regola con
le  norme  di  soggiorno,  abbiano  tutti  i  familiari  regolarmente
soggiornanti  in  Italia  e  non abbiano piu' alcun legame familiare,
sociale, linguistico e culturale con il loro paese di origine»;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la questione venga dichiarata inammissibile o
infondata.
    Considerato  che  il Tribunale di sorveglianza di Sassari dubita,
in  riferimento  agli  artt. 2,  3, 10 (in relazione all'art. 8 della
Convenzione   europea   per   i   diritti  dell'uomo  e  le  liberta'
fondamentali,  resa  esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), 29 e
30    della    Costituzione,    della   legittimita'   costituzionale
dell'art. 19,   comma 2,  del  decreto  legislativo  25 luglio  1998,
n. 286, «nella parte in cui non estende il divieto di espulsione allo
straniero  che,  pur  non  in regola con le norme di soggiorno, abbia
tutti  i  familiari  regolarmente  soggiornanti in Italia e non abbia
piu'  alcun legame familiare, sociale, linguistico e culturale con il
suo paese d'origine»;
        che, secondo il remittente, l'espulsione di uno straniero che
si  trova nelle condizioni suindicate puo' essere equiparata a quella
del   perseguitato,   perche'  entrambi  troverebbero  nel  luogo  di
rimpatrio un ambiente ostile o quanto meno a loro estraneo;
        che,  inoltre,  sarebbero lesi i diritti della personalita' e
dell'unita' familiare;
        che  la  questione postula una pronuncia additiva concernente
situazioni   indeterminate   e   comportante  quindi  l'esercizio  di
valutazioni  discrezionali  estranee  alle funzioni di questa Corte e
cio'  riguardo  sia alla vita dello straniero in Italia, sia alla sua
estraneita' rispetto allo Stato di destinazione di cui e' cittadino;
        che  non  esistono  soluzioni costituzionalmente vincolate in
grado di ovviare ai pregiudizi derivanti dal-l'espulsione prospettati
dall'ordinanza  di rimessione (sui limiti della tutela costituzionale
del  diritto  all'unita'  familiare  per il cittadino straniero cfr.,
peraltro, la sentenza n. 224 del 2005);
        che  non  e'  quindi  pertinente il richiamo alla sentenza di
questa  Corte  n. 376  del  2000,  con  la  quale e' stata dichiarata
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 19,  comma 2, lettera d),
del  d.lgs.  n. 286  del  1998  nella  parte  in cui non estendeva il
divieto  di  espulsione  al marito convivente della donna in stato di
gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio;
        che,  infatti,  con  la sentenza citata la Corte ha esteso al
marito  e  padre  lo  stesso  divieto  di  espulsione  gia'  previsto
dall'ordinamento  per  la  madre,  sul  rilievo che, sotto il profilo
affettivo  ed assistenziale, sussistevano riguardo al primo le stesse
esigenze  della  donna  che  il  legislatore  ordinario  aveva inteso
soddisfare;
        che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 19,  comma 2,  del  decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero),  sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 (in
relazione   all'art. 8   della  Convenzione  europea  per  i  diritti
dell'uomo  e  le  liberta'  fondamentali,  resa  esecutiva  con legge
4 agosto  1955, n. 848), 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di
sorveglianza di Sassari con l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                       Il redattore: Amirante
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 1° luglio 2005.
                      Il cancelliere:Fruscella
05C0734