N. 280 SENTENZA 7 - 15 luglio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Riscossione  delle  imposte  -  Riscossione mediante ruoli - Cartella
  recante  il  ruolo derivante dalla liquidazione (ex art. 36-bis del
  d.P.R. n. 600/1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione
  dei  redditi  -  Notifica  al contribuente - Mancata fissazione del
  termine di decadenza - Lamentata violazione del diritto di difesa -
  Asserita  lesione  del  principio di eguaglianza e del principio di
  certezza   nell'adempimento   degli  obblighi  tributari  -  Omessa
  previsione   del   termine   per  la  notifica  al  contribuente  -
  Impossibilita'   di  desumere  detto  termine  da  altri  atti  del
  procedimento   -  Assoggettamento  del  contribuente  alla  pretesa
  esecutiva  del fisco per un tempo indeterminato o corrispondente al
  termine  ordinario  di  prescrizione  -  Disciplina irragionevole e
  lesiva  del  diritto  di  difesa - Illegittimita' costituzionale in
  parte qua - Necessita' di un sollecito intervento del legislatore.
- D.P.R.  29 settembre  1973,  n. 602,  art. 25  come  modificato dal
  d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.29 del 20-7-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 25 del d.P.R.
29 settembre  1973,  n. 602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle
imposte   sul   reddito),   come   modificato  dall'art. 1,  comma 1,
lettera b),   del   decreto   legislativo   27 aprile   2001,  n. 193
(Disposizioni   integrative  e  correttive  dei  decreti  legislativi
26 febbraio  1999,  n. 46,  e  13 aprile  1999, n. 112, in materia di
riordino  della  disciplina  relativa alla riscossione), promossi con
tre   ordinanze  del  16 aprile  2004  della  Commissione  tributaria
provinciale  di  Latina,  iscritte ai nn. 839, 840 e 841 del registro
ordinanze  2004  e  con  due  ordinanze  della Commissione tributaria
provinciale  di  Rovigo,  iscritte  ai  nn. 991  e  992  del registro
ordinanze  2004, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 44 e 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 maggio 2005 il giudice
relatore Romano Vaccarella

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con tre distinte ordinanze del 16 aprile 2004, pronunciate
nel  corso di altrettanti processi tributari - intrapresi da Giuseppe
Refini  (r.o.  n. 839 del 2004), dalla Refini Giuseppe e Figli s.n.c.
(r.o.  n. 840  del  2004) e da Maria Arcangela Russo (r.o. n. 841 del
2004)  contro  l'Agenzia delle entrate di Formia e la Banca Monte dei
Paschi  di  Siena, concessionario del servizio per la riscossione dei
tributi  per  la  provincia di Latina, per ottenere l'annullamento di
cartelle esattoriali notificate per la riscossione di somme liquidate
in  sede di controllo formale, ex art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre
1973,  n. 600  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito), delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta
1999  -  la Commissione tributaria provinciale di Latina ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 25  del d.P.R.
29 settembre  1973,  n. 602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle
imposte   sul   reddito),   come   modificato  dall'art. 1,  comma 1,
lettera b),   del   decreto   legislativo   27 aprile   2001,  n. 193
(Disposizioni   integrative  e  correttive  dei  decreti  legislativi
26 febbraio  1999,  n. 46,  e  13 aprile  1999, n. 112, in materia di
riordino  della  disciplina  relativa alla riscossione), per asserito
contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.
    1.1.  -  In  punto  di  fatto,  il  giudice a quo riferisce che i
ricorrenti    hanno    fondato    la    richiesta   di   annullamento
sull'irritualita'  della  relata  di  notifica,  sull'omissione della
indicazione  del responsabile del procedimento, nonche' sull'avvenuta
decadenza  dell'amministrazione dal diritto alla riscossione per aver
notificato il ruolo, reso esecutivo il 10 dicembre 2002, ben oltre il
termine   del   31 dicembre  2002  stabilito  dall'art. 17,  comma 1,
lettera a),  del  d.P.R.  29 settembre 1973, n. 602; termine al quale
occorrerebbe  fare  ormai esclusivo riferimento non esistendo piu', a
seguito  della modifica operata con il d.lgs. n. 193 del 2001, quello
in precedenza previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 per la
notifica della cartella esattoriale.
    Riferisce  inoltre  il rimettente che i ricorrenti hanno concluso
affinche',  ove  non sia condivisa l'individuazione cosi' prospettata
del  termine di notifica della cartella, venga sollevata la questione
di  legittimita'  dell'art. 17  cit.  «nella parte in cui, prevedendo
solo  il  termine  per  la dichiarazione di esecutivita', non prevede
anche  il  termine per la notificazione della cartella di pagamento»,
ritenuto  necessario  anche dalla ordinanza n. 107 del 2003 di questa
Corte   onde   evitare   l'indefinita   soggezione  del  contribuente
all'azione del fisco.
    Il rimettente inoltre riferisce che, nel costituirsi in giudizio,
l'Ufficio   desume,   dalla   soppressione   del   termine   previsto
dall'art. 25  del  d.P.R.  n. 602  del  1973, l'arbitrarieta' di ogni
tentativo  di  identificare  il  limite  temporale ultimo di notifica
della cartella esattoriale con termini diversi da quello ordinario di
prescrizione  di  cui  all'art. 2946  cod.  civ. e, segnatamente, con
quello  previsto, per un diverso adempimento, dall'art. 17 del d.P.R.
n. 602 del 1973.
    Il giudice a quo, infine, riferisce che si e' costituita anche la
concessionaria   del   servizio  di  riscossione  dei  tributi  della
provincia di Latina, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., la quale
ha  chiesto  il rigetto del ricorso perche' inammissibile per carenza
di legittimazione passiva del concessionario e, comunque, infondato.
    1.2.   -   La   Commissione   tributaria  rimettente  -  premessa
l'infondatezza  delle  eccezioni  sollevate  dai ricorrenti in ordine
alla  pretesa  irritualita'  della  relata  di notifica - osserva che
l'art. 59-bis   del   decreto-legislativo   13 aprile   1999,  n. 112
(Riordino  del  servizio  nazionale  della riscossione, in attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), prevede
termini  per  la  notificazione  della  cartella  di pagamento la cui
violazione  determina  la mera perdita del diritto del concessionario
al  discarico  per  inesigibilita', ma nulla dispone relativamente al
diritto   del  contribuente  a  vedersi  notificata  la  cartella  di
pagamento   entro   un  termine  decadenziale,  in  modo  da  evitare
l'indefinita  sua  soggezione all'azione del fisco. Infatti, se da un
lato  la  decadenza  dell'esercizio  della  riscossione  e' collegata
esclusivamente  al  momento in cui il ruolo viene sottoscritto e, per
cio'  stesso,  reso  esecutivo,  per altro verso l'art. 25 del d.P.R.
n. 602  del  1973,  come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b),
del  d.lgs.  n. 193  del  2001  (in  vigore  dal  9 giugno 2001), non
contiene  piu'  il termine di notifica della cartella di pagamento in
precedenza  fissato  nell'ultimo  giorno del quarto mese successivo a
quello  di  consegna  del ruolo, neppure potendosi richiamare, a tale
fine,  il  termine  posto  dall'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 il
quale,  come  stabilito  dalla  Corte di cassazione, riguarda la sola
fase  di  organizzazione  della  riscossione  e  non  anche quella di
esecuzione della riscossione.
    Il   rimettente   -   ritenuto,   pertanto,  che  allo  stato  il
concessionario  soggiace,  quanto  all'attivita'  di  notifica  della
cartella,   esclusivamente   al  termine  decennale  di  prescrizione
ordinaria  stabilito  dall'art. 2946  cod.  civ.  -  osserva  come la
soppressione del termine gia' previsto dall'art. 25 cit., qualificato
perentorio  da questa Corte (ordinanza n. 107 del 2003), esponga tale
norma  a censure di illegittimita' costituzionale, per violazione del
diritto  di  difesa  tutelato  dall'art. 24  Cost.,  in ragione della
eccessiva ed indeterminata soggezione del contribuente all'azione del
fisco nonche' del principio di contribuzione di cui all'art. 53 Cost.
«dato che tale capacita' non puo' presumersi cristallizzata nel tempo
indeterminato».
    La Commissione tributaria provinciale di Latina, rileva, inoltre,
che  l'applicazione  alla  notifica  della  cartella di pagamento del
termine  di  prescrizione decennale contrasterebbe con la circostanza
che  «il  legislatore  ha  fissato  al concessionario un termine piu'
breve  per  il discarico per inesigibilita' e quindi non si vede come
possa  notificare  la cartella nel termine decennale»; d'altra parte,
alla notifica della cartella non e' applicabile neppure il termine di
cinque  mesi  dalla  consegna  dei  ruoli  previsto, dall'art. 19 del
d.lgs.  n. 112 del 1999, ai fini del discarico per inesigibilita' per
le  quote  iscritte  a  ruolo  dal  concessionario,  riguardando esso
esclusivamente  i  rapporti interni tra l'amministrazione finanziaria
ed  il  concessionario  e non condizionando invece la notificabilita'
della cartella al contribuente anche a termine scaduto.
    Per il giudice a quo «l'assenza di univocita' nell'individuazione
del   predetto   termine  fa  si'  che  ogni  giudice  puo'  ritenere
applicabile  uno  qualsiasi dei detti termini per cui mancherebbe una
data  certa per il contribuente ai fini dell'esercizio del diritto di
difesa, cosi' rendendo il termine indefinito e come tale suscettibile
di compromettere non solo la certezza del diritto ma anche la parita'
di  trattamento», con conseguente irragionevolezza della disposizione
di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973.
    Tale  norma,  conclude  la  Commissione  tributaria di Latina, se
applicata   nelle   controversie   devolute   alla   sua  cognizione,
comporterebbe  il  rigetto  dei  ricorsi per essere state le cartelle
notificate  entro  il  termine  decennale  dell'art. 2946  cod.  civ;
termine, tuttavia, del tutto «irragionevole», «contraddittorio con le
precedenti  statuizioni»  della  Corte  costituzionale  e,  comunque,
eccessivamente  lungo, con la conseguenza di rendere «inevitabilmente
inefficace  ogni strumento difensivo atteso che i documenti contabili
dovrebbero essere conservati per un tempo indeterminato».
    1.3. - E' intervenuto in tutti i giudizi, a mezzo dell'Avvocatura
generale  dello  Stato,  il  Presidente del Consiglio dei ministri il
quale,  nel  concludere  per  la  declaratoria di inammissibilita' e,
comunque, di manifesta infondatezza della questione, ha osservato che
il  giudice  rimettente  non  ha  assolto  al  doveroso  tentativo di
ricercare   un'interpretazione   adeguatrice   del   testo  di  legge
denunciato,  laddove e' ben possibile individuare precisi termini che
definiscono  l'attivita'  dell'Ufficio e del concessionario, vuoi per
la  consegna  del  ruolo al concessionario (art. 24 del d.P.R. n. 602
del  1973),  vuoi per la notificazione della cartella di pagamento al
contribuente,  da  eseguirsi,  secondo  il  disposto dell'art. 25 del
d.P.R.  n. 602 del 1973, entro il giorno cinque del mese successivo a
quello   nel  corso  del  quale  il  ruolo  e'  stato  consegnato  al
concessionario.
    2.  -  Con  due ordinanze di identico tenore del 29 gennaio e del
5 febbraio  2005,  pronunciate  nel  corso  di  altrettanti giudizi -
intrapresi  da  Ponzetto  Lino  (r.o.  n. 991  del  2004)  e da Ferro
Vittorio  (r.o.  n. 992  del  2004) contro l'Agenzia delle entrate di
Adria  e  la  GE.RI.CO  s.p.a.,  concessionario  del  servizio per la
riscossione  dei  tributi,  per  ottenere  l'annullamento di cartelle
esattoriali notificate, rispettivamente, il 15 marzo, il 17 aprile ed
il  13 maggio  2003 per la riscossione di somme liquidate, in sede di
controllo  formale,  ex  art. 36-bis  del  d.P.R.  29 settembre 1973,
n. 600,  delle dichiarazioni dei redditi, a titolo di Irpef, sanzioni
pecuniarie  ed  interessi  relativamente all'anno di imposta 1998 (in
entrambi  i  giudizi)  ed  a  titolo  di Irpef, sanzioni ed interessi
relativamente  all'anno di imposta 1996 (nel solo giudizio intrapreso
da  Ferro Vittorio) - la Commissione tributaria provinciale di Rovigo
ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 25
del  d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle  imposte  sul  reddito),  come modificato dall'art. 1, comma 1,
lettera b), del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, per asserito contrasto
con l'articolo 24 della Costituzione.
    2.1.  - Il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto, che i
ricorsi  sono fondati sui seguenti motivi: a) avvenuta decadenza, con
riguardo  all'imposta  relativa  al 1998, dal termine del 31 dicembre
2000   fissato  dall'art. 36-bis  del  d.P.R.  n. 600  del  1973  per
l'iscrizione a ruolo e da quello che, per la notifica della cartella,
l'art. 25  del  d.P.R.  n. 602  del  1973,  secondo l'interpretazione
datane  dall'ordinanza  n. 107  del  2003  di  questa  Corte  e dalla
sentenza  19 luglio  1999,  n. 7662  della  Corte  di  cassazione, fa
coincidere  con  il termine previsto per l'esecutivita' dei ruoli; b)
nullita'  della  cartella perche' priva dell'indicazione del soggetto
responsabile   del  procedimento  nonche'  della  sottoscrizione;  c)
carenza   di  motivazione,  in  violazione  dell'art. 7  della  legge
27 luglio  2000,  n. 212  (Disposizioni  in  materia  di  statuto dei
diritti del contribuente), che richiama l'art. 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di  diritto  di  accesso ai documenti amministrativi), e dell'art. 24
della Costituzione.
    Il  giudice  a  quo  riferisce  inoltre  che  si e' costituita in
entrambi  i giudizi l'Agenzia delle entrate di Adria controdeducendo:
a)  che  il termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo e' fissato,
per  il  caso  in  questione, alla data del 31 dicembre 2001 e non al
31 dicembre  2000  come  sostenuto dai ricorrenti; b) che la cartella
esattoriale  e',  seppur sinteticamente, motivata con completezza; c)
che,  pur  sussistendo sul punto la propria carenza di legittimazione
passiva,  non poteva esimersi dal rilevare come il testo dell'art. 25
del   d.P.R.   n. 602   del   1973,  emendato  dall'art. 1,  comma 1,
lettera b),  del  d.lgs.  n. 193  del  2001,  non  preveda piu' alcun
termine per la notifica della cartella di pagamento.
    Ha infine riferito la rimettente che si e' costituita in entrambi
giudizi anche la GE.RI.CO. s.p.a. la quale ha eccepito: a) la propria
carenza di legittimazione in ordine alla fase relativa all'iscrizione
a  ruolo;  b)  che nessun termine e' previsto dall'ordinamento per la
notifica  della cartella di pagamento e che e' da escludersi che tale
incombente   debba  essere  posto  in  essere  entro  il  termine  di
iscrizione  a  ruolo  trattandosi di attivita' del tutto distinte; c)
che  la  mancata  sottoscrizione  della  cartella  di  pagamento  non
comporta  la  nullita'  dell'atto  (nella  specie conforme al modello
approvato  con  decreto del Ministro delle finanze di cui invocava la
chiamata  in  causa), privo di natura amministrativa e che, comunque,
l'autografia  della  sottoscrizione  non e' requisito previsto in via
generale  neppure  per  gli  atti  amministrativi;  d) che la mancata
indicazione  del  responsabile  del procedimento non e' sanzionata di
nullita' dalla legge; e) che, con riguardo alla contestata carenza di
motivazione,  la  deducente dichiarava di essersi limitata a redigere
il  ruolo,  quale  agente  della riscossione, secondo le disposizioni
ministeriali.
    2.2. - Il giudice a quo, rilevato che l'art. 25 del d.P.R. n. 602
del 1973 - il quale, inizialmente, stabiliva il termine ultimo per la
notifica  della  cartella  esattoriale  nel  quinto  giorno  del mese
successivo a quello di consegna dei ruoli all'esattore, poi corretto,
a seguito della modifica operata dall'art. 11 del decreto legislativo
26 febbraio  1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione
mediante  ruolo,  a  norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998,
n. 337),  nell'ultimo  giorno  del quarto mese successivo a quello di
consegna del ruolo all'esattore - nella formulazione risultante dalla
modifica  recata  dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 193
del 2001 non prevede piu' alcun termine per tale incombente e che non
e'  possibile ricavare esegeticamente un appropriato limite temporale
ne'  dall'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola l'iscrizione
a  ruolo,  quale  attivita' cui rimane estraneo il concessionario del
servizio  per  la  riscossione dei tributi, ne' da altre disposizioni
normative,   osserva  come  tale  norma  si  ponga  in  irrimediabile
contrasto  con  il  diritto  di  difesa  sancito  dall'art. 24  della
Costituzione.  Essa infatti, ad avviso del rimettente, determinerebbe
quella  indefinita  soggezione  del contribuente all'azione esecutiva
del  fisco  che la Corte costituzionale (ordinanza n. 107 del 2003) e
la Corte di cassazione (sentenza n. 10 del 2004) avevano evitato solo
interpretando  come  perentorio  il  termine  previsto dal previgente
testo dell'art. 25 citato.

                       Considerato in diritto

    1.  - Le Commissioni tributarie provinciali di Latina e di Rovigo
dubitano,  in  riferimento  all'articolo 24  (e,  la  prima, anche in
riferimento  all'articolo 3)  della  Costituzione, della legittimita'
costituzionale dell'articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
recante  (Disposizioni  sulla riscossione delle imposte sul reddito),
come   modificato   dall'art. 1,   comma 1,  lettera b),  del  d.lgs.
27 aprile  2001,  n. 193  (Disposizioni  integrative e correttive dei
decreti  legislativi  26 febbraio  1999,  n. 46,  e  13 aprile  1999,
n. 112,  in  materia  di  riordino  della  disciplina  relativa  alla
riscossione),  nella  parte  in cui non fissa un termine decadenziale
per  la  notifica  al  contribuente  della  cartella recante il ruolo
derivante  dalla  liquidazione,  ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R.
29 settembre   1973,  n. 600,  delle  imposte  dovute  in  base  alla
dichiarazione  dei  redditi,  cosi'  compromettendo  «il  diritto del
contribuente   all'effettiva   conoscenza  dell'iscrizione  a  ruolo,
procrastinandola  a  tempo  indeterminato  e ledendo, in tal modo, il
diritto di difesa del contribuente».
    2.  -  I  giudizi,  in quanto pongono sostanzialmente la medesima
questione, devono essere riuniti.
    3. - La questione e' fondata.
    3.1.  -  La  norma  censurata  disciplina,  con la notifica della
cartella   di   pagamento   al  contribuente,  l'atto  finale  di  un
procedimento che prende le mosse, a seguito della presentazione della
dichiarazione,   da   un'attivita'  dell'amministrazione  finanziaria
diretta, «avvalendosi di procedure automatizzate», alla «liquidazione
delle  imposte,  dei  contributi  e  dei  premi  dovuti,  nonche' dei
rimborsi   spettanti   in  base  alle  dichiarazioni  presentate  dai
contribuenti e dai sostituti d'imposta».
    L'art. 36-bis  del  d.P.R.  n. 600  del  1973, che analiticamente
disciplina tale attivita' - da svolgersi «sulla base dei dati e degli
elementi  direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di
quelli  in possesso dell'anagrafe tributaria» - prevedeva (art. 1 del
d.P.R.  27 settembre  1979,  n. 506) che essa si concludesse entro il
31 dicembre  dell'anno  successivo  a  quello  di presentazione della
dichiarazione;  per  le  dichiarazioni  presentate  a  decorrere  dal
1° gennaio  1999,  alla liquidazione l'Amministrazione procede «entro
l'inizio  del  periodo  di presentazione delle dichiarazioni relative
all'anno successivo» (d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241). Tale termine non
ha  carattere  perentorio  non  essendo  fissato  a pena di decadenza
(art. 28 della legge n. 449 del 1997).
    L'art. 17  del  d.P.R.  n. 602 del 1973 disciplina l'iscrizione a
ruolo  delle  imposte cosi' liquidate: fino al d.lgs. n. 46 del 1999,
era   previsto   che   l'iscrizione  in  ruoli  e  la  loro  consegna
all'Intendente  di finanza avvenissero, a pena di decadenza, entro il
termine  di  cui all'art. 43, comma primo, del d.P.R. n. 600 del 1973
(e cioe', entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di
presentazione  della dichiarazione); successivamente, e' stato invece
previsto   che   le  somme  dovute,  a  seguito  di  liquidazione  ex
art. 36-bis,  sono  iscritte  nei  ruoli  resi  esecutivi,  a pena di
decadenza,  entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
di  presentazione  della  dichiarazione  (art. 6 del d.lgs. n. 46 del
1999).
    L'atto  successivo  di  tale procedimento - la consegna del ruolo
esecutivo   (olim,   all'esattore,   ora)   al  concessionario  -  e'
disciplinato  dall'art. 24  del  d.P.R. n. 602 del 1973, a tenore del
quale,  in  un  primo  tempo,  la  consegna del ruolo doveva avvenire
almeno 30  giorni  prima  della  scadenza  della  prima  rata, quindi
(art. 13  del d.P.R. 28 novembre 1980, n. 787) almeno 90 giorni prima
della  scadenza  dell'unica  rata,  infine  (d.lgs.  n. 46  del 1999,
art. 10)  «secondo  le  modalita'  indicate con decreto del Ministero
delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro e del bilancio
e  della programmazione economica». Il d.m. 3 settembre 1999, n. 321,
che  tali  «modalita»  disciplina,  tace  sul termine di consegna del
ruolo al concessionario.
    L'atto conclusivo ed «esterno» del procedimento fin qui descritto
- la notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario
al  contribuente - e' disciplinato dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del
1973,  il  quale  originariamente prevedeva che la notifica avvenisse
non  oltre  il  giorno cinque del mese successivo alla scadenza della
prima  rata  successiva  alla consegna dei ruoli all'esattore (d.P.R.
24 dicembre  1976,  n. 920);  quindi, entro il giorno cinque del mese
successivo  a  quello  della  consegna del ruolo all'esattore (d.P.R.
n. 787  del  1980); successivamente, entro l'ultimo giorno del quarto
mese  successivo  a  quello  di  consegna del ruolo (d.lgs. n. 46 del
1999);  infine  il  d.lgs.  n. 193  del  2001 - emesso utilizzando il
potere  «correttivo»  previsto  dalla legge-delega 28 settembre 1998,
n. 337, in base alla quale era stato emanato il d.lgs. n. 46 del 1999
-  ha  soppresso  nell'art. 25  le  parole «entro l'ultimo giorno del
quarto  mese  successivo a quello di consegna del ruolo» e, pertanto,
l'art. 25  (fino  alla  legge 30 dicembre 2004, n. 311, non rilevante
nel  presente  giudizio)  recitava:  «il  concessionario  notifica la
cartella  di  pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato
nei confronti dei quali procede».
    Il  complesso  quadro normativo deve essere completato ricordando
che  il  d.l.  31 maggio  1994,  n. 330,  ha  previsto  l'obbligo del
contribuente  di  conservare  i documenti allegati alla dichiarazione
per un tempo coincidente con il termine, previsto dall'art. 43, comma
primo,  del  d.P.R.  n. 600 del 1973, per la notifica degli avvisi di
accertamento:  termine  inizialmente  pari  al 31 dicembre del quinto
anno  successivo  a  quello di presentazione della dichiarazione e, a
seguito  del  d.lgs  n. 241  del 1997, pari al 31 dicembre del quarto
anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
    3.2.  -  Questa  Corte  e'  stata  investita  della  questione di
legittimita'  costituzionale  del  descritto procedimento - assumendo
che  esso fosse congegnato in modo da lasciare il contribuente troppo
a  lungo  esposto  alla pretesa del fisco per l'assenza di un termine
perentorio entro il quale dovesse avvenire la notifica della cartella
di  pagamento  -  in  un'ipotesi  in  cui,  ratione  temporis:  a) la
liquidazione  ex  art. 36-bis  doveva  avvenire  entro il 31 dicembre
dell'anno  successivo  a quello di presentazione della dichiarazione;
b)  l'iscrizione  nei  ruoli  e la consegna all'Intendente doveva, ex
art. 17  del  d.P.R.  n. 602  del  1973,  avvenire nel termine di cui
all'art. 43  del d.P.R. n. 600 del 1973, e cioe' entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione; c)
la  consegna del ruolo all'esattore doveva avvenire, ex art. 24 cit.,
almeno novanta giorni prima della scadenza della rata; d) la notifica
della cartella doveva avvenire, ex art. 25 cit., «non oltre il giorno
cinque  del  mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo e'
stato consegnato» all'esattore.
    In   quella  occasione  questa  Corte,  rilevato  che  il  tenore
letterale  dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 ben si prestava ad
essere  inteso  nel  senso  che  il  termine  da  esso previsto fosse
perentorio,  ha  osservato  che  tale  interpretazione,  peraltro non
ignota alla giurisprudenza di legittimita', era tale da escludere che
il  contribuente  fosse  indefinitamente esposto all'azione esecutiva
del  fisco; dal che la manifesta inammissibilita' della questione per
non  avere  il  giudice  rimettente compiuto il doveroso tentativo di
ricercare    un'interpretazione   adeguatrice   prima   di   proporre
l'incidente di costituzionalita' (ordinanza n. 107 del 2003).
    3.3.   -   Successivamente,  la  questione  di  legittimita'  del
descritto  procedimento  -  anche  stavolta  per  assenza del termine
decadenziale  finale  -  e'  stata  riproposta  a questa Corte in due
ipotesi  nelle  quali,  ratione temporis, l'attivita' di liquidazione
doveva  esaurirsi  entro  il  31 dicembre  dell'anno  successivo alla
presentazione  della  dichiarazione e quella di formazione e consegna
dei  ruoli  entro  il 31 dicembre del quinto anno successivo; ipotesi
nelle  quali,  a  seguito delle modifiche legislative intervenute nel
1999  e  nel  2001,  non emergeva dalle ordinanze di rimessione se la
censura  investiva  il  (presunto)  carattere ordinatorio del termine
previsto   dall'art. 25   (ante   modifica   del   2001),  ovvero  la
soppressione   del   termine  operata  nel  2001,  ovvero  ancora  la
soppressione  del  termine  in precedenza previsto dall'art. 24 quale
indispensabile   dies  a  quo  del  termine  (finche'  ivi  previsto)
dell'art. 25.
    Nel  dichiarare  manifestamente  inammissibili le questioni cosi'
sollevate,  questa Corte (ordinanza n. 352 del 2004) ha ribadito «che
e'  conforme a Costituzione, e va dall'interprete ricercata, soltanto
una  ricostruzione del sistema che non lasci il contribuente esposto,
senza  limiti  temporali,  all'azione  esecutiva  del  fisco»  ed  ha
osservato  che  l'esigenza,  pur  costituzionalmente inderogabile, di
rinvenire  un  termine  decadenziale  non  poteva  essere soddisfatta
interpretando  il  termine fissato dall'art. 17 del d.P.R. n. 602 del
1973  (all'epoca,  attraverso  il  richiamo  dell'art. 43  del d.P.R.
n. 600   del   1973)   per   attivita'   interne  all'amministrazione
(formazione  e  consegna  dei  ruoli all'Intendente) come comprensivo
anche delle successive attivita' previste dagli artt. 24 (consegna al
concessionario)  e  25  (notifica della cartella al contribuente) del
medesimo d.P.R. n. 602 del 1973.
    4.  -  I  giudici rimettenti denunciano, come contrastante con il
precetto  di  cui  all'art. 24  Cost. (e la Commissione tributaria di
Rovigo  anche  con  l'art. 3 Cost.), l'art. 25 del d.P.R. n. 602 come
modificato  dall'art. 1,  comma 1,  lettera b),  del d.lgs. 27 aprile
2001, n. 193: modifica consistita, si e' detto (sub 2.1.), nella pura
e  semplice soppressione delle parole attraverso le quali era fissato
per  la  notifica  della  cartella di pagamento un termine che questa
Corte (ordinanza n. 107 del 2003) e la giurisprudenza di legittimita'
avevano   qualificato,   perche'   solo   cosi'  inteso  soddisfaceva
inderogabili esigenze costituzionali, come di decadenza.
    Nel  ribadire  tale principio, riaffermato nella ordinanza n. 352
del  2004,  questa  Corte  non  puo'  che trarne la conseguenza della
illegittimita'   costituzionale  dell'art. 25,  come  modificato  dal
citato  d.lgs.  n. 193 del 2001, non essendo consentito, dall'art. 24
Cost., lasciare il contribuente assoggettato all'azione esecutiva del
fisco  per  un  tempo  indeterminato  e comunque, se corrispondente a
quello    ordinario   di   prescrizione,   certamente   eccessivo   e
irragionevole.  Irragionevolezza  - come piu' ampiamente si dira' sub
4.2. - che discende dal peculiare trattamento che verrebbe riservato,
con  la  soggezione  al  termine  prescrizionale  ordinario,  proprio
all'ipotesi nella quale l'Amministrazione (lato sensu intesa), sempre
soggetta  a  rigorosi  termini  di  decadenza  per attivita' ben piu'
complesse,  e'  chiamata  a  compiere  una  elementare  operazione di
verifica (non a caso definita dalla legge meramente) formale.
    4.1.  -  Questa  Corte  non  puo'  esimersi  dal precisare che la
dichiarazione   di   incostituzionalita'   colpisce   certamente   la
soppressione,  operata  dal  d.lgs. «correttivo» n. 193 del 2001, del
termine  olim previsto dall'art. 25, ma non sarebbe mancata - come si
era  gia'  avvertito  con  l'ordinanza n. 352 del 2004 - anche se non
fosse intervenuta tale «correzione» della norma.
    Ed   infatti,   come  emerge  dalla  sommaria  descrizione  delle
disposizioni  che  si sono succedute nel disciplinare il procedimento
di  riscossione  delle  imposte  liquidate  ex art. 36-bis del d.P.R.
n. 600  del  1973, l'atto finale ed «esterno» del procedimento stesso
(la  notifica  della  cartella)  e'  sempre  stato  legato ad un atto
precedente  (consegna  dei  ruoli all'esattore) a sua volta legato ad
atti  preesistenti:  e  poiche'  questa  concatenazione  di  atti era
scandita  da  termini,  a  partire da ciascuno dei quali decorreva il
successivo,   ne   derivava   -   per   quanto   generosi,   rispetto
all'elementare  attivita' demandata all'Amministrazione, fossero quei
termini  - certezza relativamente al termine ultimo entro il quale il
contribuente doveva venire a conoscenza della pretesa del fisco.
    Il d.lgs. n. 46 del 1999, se ha reso autonomo (art. 6) il termine
per  l'iscrizione  nei ruoli esecutivi delle imposte liquidate ex art
36-bis  fissandolo  nel  31 dicembre  del  secondo  anno successivo a
quello  di  presentazione  della dichiarazione (in precedenza, per il
richiamo  dell'art. 43  del  d.P.R. n. 600 del 1973, del quinto e poi
del  quarto  anno  successivo),  ha  interrotto la sequenza temporale
rimandando  ad un decreto ministeriale (muto sul punto) la fissazione
del  termine  per  la consegna dei ruoli al concessionario (art. 10);
sicche',  pur  dovendo  dichiarare  manifestamente  inammissibili  le
questioni  allora  sollevate,  questa  Corte  non  aveva  mancato  di
segnalare  il  problema  che  si  creava  con  «la nuova formulazione
dell'art. 24  nella  parte  in  cui, sopprimendo il termine dal quale
decorre quello previsto dall'art. 25, vanifica anche quest'ultimo con
il rendere indeterminato il dies a quo» (ordinanza n. 352 del 2004).
    Ne'  puo'  dirsi  che  sia sostanzialmente mutata la situazione a
seguito  della modifica - operata dall'art. 1, comma 417, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 - dell'art. 25, il quale ora prevede che «il
concessionario  notifica  la  cartella  di pagamento [...], a pena di
decadenza,  entro  l'ultimo  giorno  del dodicesimo mese successivo a
quello di consegna del ruolo»: essendo evidente che, in assenza di un
termine  certo  fissato  per  la  consegna  del  ruolo, e' totalmente
inefficace il termine decadenziale privo di un dies a quo.
    4.2.  -  La descritta situazione normativa impone a questa Corte,
essendo  rimasto  senza  seguito  quanto  rilevato  nelle  richiamate
ordinanze   n. 107   del  2003  e  n. 352  del  2004,  di  dichiarare
incostituzionale,  per il rispetto del principio della corrispondenza
tra chiesto e pronunciato, l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, come
modificato dal d.lgs. n. 193 del 2001, nella parte in cui non prevede
per  la  notifica  al  contribuente  della  cartella  di pagamento un
termine,  fissato  a pena di decadenza, e per il quale, pertanto, sia
stabilito il dies a quo.
    E'  del  tutto  ovvio, infatti, che a questa Corte e' preclusa la
possibilita'  di  determinare  essa  tale  termine, competendo la sua
individuazione  alla  ragionevole  discrezionalita'  del legislatore,
cosi'  come  le  e'  precluso,  dalla  struttura del procedimento, di
individuare  in  taluno  di quelli gia' previsti dalla legge - ma per
attivita'  «interne»  all'Amministrazione  -  un  termine  che  possa
disciplinare   anche  la  (successiva)  notifica  della  cartella  di
pagamento al contribuente.
    Il  presente  giudizio,  pertanto,  deve  essere definito con una
pronuncia  di  illegittimita' costituzionale che rende indispensabile
un   sollecito   intervento   legislativo   con  il  quale  si  colmi
ragionevolmente  la  lacuna  che  si va a creare. Ma questa Corte non
puo'  esimersi  dal  rilevare  che  la ragionevolezza del termine che
verra'  stabilito  dal legislatore, ferma la sua natura decadenziale,
discendera'  dalla adeguata considerazione del carattere estremamente
elementare    (tanto   da   richiedere   «procedure   automatizzate»)
dell'attivita'  di  liquidazione  ex  art. 36-bis  e della successiva
attivita'   di   iscrizione  nei  ruoli:  attivita'  che  la  vigente
disciplina  prevede  si  esauriscano entro il 31 dicembre del secondo
anno   successivo  a  quello  di  presentazione  della  dichiarazione
(laddove,  significativamente,  la  piu' complessa attivita' prevista
dall'art. 36-ter  deve  esaurirsi entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo alla presentazione). Cosi' come, nel fissare il termine la
cui  mancanza  qui  si  dichiara incostituzionale, il legislatore non
potra'  non  considerare  che  il  vigente  art. 43, comma primo, del
d.P.R.  n. 600  del 1973 prevede che l'avviso di accertamento - quale
atto   conclusivo  di  un  ben  piu'  complesso  procedimento  -  sia
notificato  a  pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo  alla  presentazione della dichiarazione, e che solo entro
tale  limite  temporale  il contribuente e' obbligato a conservare la
documentazione sulla base della quale ha redatto la dichiarazione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo 25  del
d.P.R.  29 settembre  1973,  n. 602  (Disposizioni  sulla riscossione
delle  imposte  sul reddito), come modificato dal decreto legislativo
27 aprile  2001,  n. 193  (Disposizioni  integrative e correttive dei
decreti  legislativi  26 febbraio  1999,  n. 46,  e  13 aprile  1999,
n. 112,  in  materia  di  riordino  della  disciplina  relativa  alla
riscossione),  nella  parte  in cui non prevede un termine, fissato a
pena  di  decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare
al  contribuente  la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai
sensi   dell'art. 36-bis   del   d.P.R.   29 settembre  1973,  n. 600
(Disposizioni  comuni  in  materia  di accertamento delle imposte sui
redditi).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                      Il redattore: Vaccarella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 15 luglio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
05C0781