N. 285 SENTENZA 7 - 19 luglio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Spettacolo  -  Cinematografia  - Criteri per la selezione delle opere
  destinatarie  degli  incentivi e destinazione dei fondi liquidati -
  Ricorso  della  Regione Emilia-Romagna - Dedotta irragionevolezza -
  Mancanza  di  incisione,  diretta  o  indiretta,  delle  competenze
  costituzionalmente garantite delle Regioni - Inammissibilita' delle
  questioni.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 10.
- Costituzione, art. 3.
Spettacolo   -   Cinematografia   -  Autorizzazione  all'apertura  di
  multisale   -   Competenza   statale   -   Ricorso   della  Regione
  Emilia-Romagna   -   Dedotta  irragionevolezza  in  relazione  alla
  ritenuta  maggiore  adeguatezza  del  livello  regionale  - Erronea
  individuazione del parametro - Inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 22, comma 5.
- Costituzione, art. 3.
Spettacolo  -  Cinematografia - Coproduzioni internazionali - Stipula
  di    accordi    internazionali   di   reciprocita'   relativi   al
  riconoscimento  della  nazionalita' italiana - Competenza statale -
  Ricorso  della  Regione  Emilia-Romagna  -  Dedotta  lesione  della
  facolta'    attribuita   alle   Regioni   di   concludere   accordi
  internazionali  nelle  materie  di loro competenza - Non fondatezza
  della questione.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 6.
- Costituzione, art. 117, nono comma.
Spettacolo  -  Cinematografia  -  Finanziamenti  - Fondo unico per lo
  spettacolo  -  Disposizione  separata  della  quota  e  criteri  di
  selezione  dei  soggetti destinatari del contributo - Ricorso della
  Regione Toscana - Denunciata violazione dei criteri contenuti nella
  legge delega - Non fondatezza della questione.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
  17 e 19.
- Costituzione, art. 76.
Spettacolo  -  Cinematografia  - Finanziamenti - Determinazione degli
  indicatori  e  dei  rispettivi  valori  da  attribuire alle imprese
  cinematografiche  di produzione - Adozione con decreto ministeriale
  -  Ricorso della Regione Toscana - Lesione della potesta' normativa
  delle  Regioni  -  Necessita'  di  previa  intesa con la Conferenza
  Stato-Regioni - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 3, comma 2.
- Costituzione, art. 117.
Spettacolo  -  Cinematografia - Programma triennale predisposto dalla
  Consulta   territoriale   per   le   attivita'  cinematografiche  -
  Approvazione  del  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali -
  Ricorsi  delle  Regioni  Toscana  ed Emilia-Romagna - Lesione della
  potesta'  normativa delle Regioni - Necessita' di previa intesa con
  la  Conferenza  Stato-Regioni  -  Illegittimita'  costituzionale in
  parte qua.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 4, comma 3.
- Costituzione, art. 117.
Spettacolo  -  Cinematografia  -  Commissione per la cinematografia -
  Istituzione e funzionamento - Disciplina concernente gli indicatori
  del  criterio di cui al comma 2, lettera d), della norma censurata,
  e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non
  superiore al 50% della valutazione finale, nonche' l'arco temporale
  di   riferimento   del  criterio  stesso  -  Adozione  con  decreto
  ministeriale  -  Ricorsi  delle  Regioni Emilia-Romagna e Toscana -
  Lesione  della  potesta'  normativa  delle  Regioni - Necessita' di
  previa  intesa  con  la  Conferenza  Stato-Regioni - Illegittimita'
  costituzionale in parte qua.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 8, comma 4.
- Costituzione, art. 117.
Spettacolo  - Cinematografia - Incentivi alla produzione - Disciplina
  concernente  il  tetto  massimo  di  risorse finanziarie, modalita'
  tecniche   di   erogazione,   tempi   e   modalita'  dell'eventuale
  reinvestimento  nella produzione del contributo, modalita' tecniche
  di  monitoraggio  circa l'impiego dei contributi erogati - Adozione
  con  decreto  ministeriale - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e
  Toscana   -  Lesione  della  potesta'  normativa  delle  Regioni  -
  Necessita'  di  previa  intesa  con  la  Conferenza Stato-Regioni -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 10, comma 4.
- Costituzione, art. 117.
Spettacolo   -   Cinematografia   -   Fondo  per  la  produzione,  la
  distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche - Determinazione
  annuale delle quote percentuali - Disciplina ministeriale - Ricorsi
  delle  Regioni  Emilia-Romagna  e  Toscana - Lesione della potesta'
  normativa  delle  Regioni  -  Necessita'  di  previa  intesa con la
  Conferenza  Stato-Regioni  - Illegittimita' costituzionale in parte
  qua.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 12, comma 4.
- Costituzione, art. 117.
Spettacolo  -  Cinematografia - Premi di qualita' - Quote percentuali
  di   ripartizione   fra   le   categorie   aspiranti  -  Disciplina
  ministeriale  -  Ricorsi  delle  Regioni Emilia-Romagna e Toscana -
  Lesione  della  potesta'  normativa  delle  Regioni - Necessita' di
  previa  intesa  con  la  Conferenza  Stato-Regioni - Illegittimita'
  costituzionale in parte qua.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 17, comma 4.
- Costituzione, art. 117.
Spettacolo   -   Cinematografia  -  Erogazione  dei  contributi  alle
  attivita'  cinematografiche - Definizione degli obiettivi annuali -
  Competenza   attribuita   al   Ministro  -  Ricorsi  delle  Regioni
  Emilia-Romagna  e  Toscana - Lesione della potesta' normativa delle
  Regioni   -   Necessita'   di   previa  intesa  con  la  Conferenza
  Stato-Regioni - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 19, comma 3.
- Costituzione, art. 117.
Spettacolo  -  Cinematografia  -  Premi alle sale d'essai e alle sale
  delle  comunita' ecclesiali o religiose - Definizione dei criteri -
  Disciplina  ministeriale  -  Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e
  Toscana   -  Lesione  della  potesta'  normativa  delle  Regioni  -
  Necessita'  di  previa  intesa  con  la  Conferenza Stato-Regioni -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 19, comma 5.
- Costituzione, art. 117.
Spettacolo  -  Cinematografia  -  Commissione per la cinematografia -
  Composizione  e  modalita'  di organizzazione e funzionamento delle
  due  sottocommissioni  -  Disciplina  ministeriale  - Ricorsi delle
  Regioni   Emilia-Romagna  e  Toscana  -  Denunciata  lesione  della
  potesta' normativa delle Regioni - Non fondatezza della questione.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 8, comma 4.
- Costituzione, art. 117.
Spettacolo   -   Cinematografia   -   Incentivi   alla  produzione  -
  Periodicita'  di  rilevazione  degli  incassi  lordi  ai fini della
  liquidazione dei contributi e percentuale del contributo da versare
  alla  SIAE  -  Disciplina  ministeriale  -  Ricorsi  delle  Regioni
  Emilia-Romagna  e  Toscana  -  Denunciata  lesione  della  potesta'
  normativa delle Regioni - Non fondatezza della questione.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 10, comma 4.
- Costituzione, art. 117.
Spettacolo  -  Cinematografia  -  Commissione per la cinematografia -
  Scelta   degli   esperti   che  compongono  le  sottocommissioni  -
  Competenza  del  Ministro  - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e
  Toscana  -  Lesione  delle competenze delle Regioni - Necessita' di
  parere obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni - Illegittimita'
  costituzionale in parte qua.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 8, comma 3.
- Costituzione, art. 117.
Spettacolo  -  Cinematografia - Pubblicita' indiretta all'interno dei
  film - Modalita' tecniche e di attuazione - Disciplina ministeriale
  -  Ricorsi  delle  Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Lesione delle
  competenze  delle  Regioni  Necessita' di parere obbligatorio della
  Conferenza  Stato-Regioni  - Illegittimita' costituzionale in parte
  qua.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 9, comma 3.
- Costituzione, art. 117.
Spettacolo   -   Cinematografia   -   Fondo  per  la  produzione,  la
  distribuzione,  l'esercizio  e  le  industrie  tecniche - Modalita'
  tecniche  di  gestione  e  di  erogazione  dei  finanziamenti e dei
  contributi   e   di   monitoraggio   degli  impieghi  -  Disciplina
  ministeriale  -  Ricorsi  delle  Regioni Emilia-Romagna e Toscana -
  Lesione  della  potesta'  normativa  delle  Regioni - Necessita' di
  parere obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni - Illegittimita'
  costituzionale in parte qua.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 12, comma 5.
- Costituzione, art. 117.
Spettacolo  -  Cinematografia  - Conferimento di incentivi speciali e
  attribuzione  di  premi  di  qualita'  -  Giuria composta da cinque
  eminenti  personalita'  della cultura - Designazione del Ministro -
  Ricorsi  delle  Regioni  Emilia-Romagna  e  Toscana - Lesione della
  potesta'   normativa   delle   Regioni   -   Necessita'  di  parere
  obbligatorio   della   Conferenza  Stato-Regioni  -  Illegittimita'
  costituzionale in parte qua.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 13, comma 9.
- Costituzione, art. 117.
Spettacolo    -   Cinematografia   -   Promozione   delle   attivita'
  cinematografiche  -  Modalita' tecniche di gestione delle risorse e
  monitoraggio  degli  impieghi - Competenza attribuita al Ministro -
  Ricorsi  delle  Regioni  Emilia-Romagna  e  Toscana - Lesione delle
  competenze  delle Regioni - Necessita' di parere obbligatorio della
  Conferenza  Stato-Regioni  - Illegittimita' costituzionale in parte
  qua.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 19, comma 2.
- Costituzione, art. 117.
Spettacolo  - Cinematografia - Apertura di multisale con un numero di
  posti  superiore  a  milleottocento  - Autorizzazione del Direttore
  generale   del   Ministero   e  potere  consultivo  della  Consulta
  territoriale  -  Ricorsi  delle  Regioni Emilia-Romagna e Toscana -
  Lesione delle competenze regionali - Illegittimita' costituzionale.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, artt. 22, comma 5, e 4, comma 5.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Spettacolo  -  Cinematografia  -  Previsione  di poteri asseritamente
  regolamentari  in  capo ad  organi  statali - Ricorsi delle Regioni
  Toscana   ed   Emilia-Romagna  -  Dedotta  lesione  della  potesta'
  regolamentare  regionale  nelle materie di legislazione residuale -
  Non fondatezza delle questioni.
- D.Lgs.  22 gennaio  2004,  n. 28,  artt. 4, comma 6, 8, comma 4, 9,
  comma 3, 10, comma 4, secondo periodo, 12, commi 4 e 5, 17, commi 3
  e 4, 19, commi 2, 3 e 5.
- Costituzione, art. 117, sesto comma.
Spettacolo  -  Cinematografia  -  Riforma  della disciplina - Ricorsi
  delle  Regioni  Emilia-Romagna e Toscana - Denunciata lesione della
  competenza   legislativa  residuale  delle  Regioni  nelle  materie
  dell'attivita'   cinematografica  e  dello  spettacolo,  ovvero  in
  subordine  nelle  materie  dell'industria  e  del  commercio  - Non
  fondatezza delle questioni.
- D.Lgs.  22 gennaio  2004,  n. 28,  art. 1,  commi 2  e  4,  art. 3,
  commi 1,  2  e 3, art. 4, ad eccezione del comma 5, artt. 8, 9, 10,
  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 22, commi 1 e 4.
- Costituzione, art. 117, quarto comma.
Spettacolo  - Cinematografia - Riforma della disciplina - Adozione da
  parte  del  legislatore  statale  di  norme di dettaglio in materie
  affidate alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni
  -  Ricorsi  delle  Regioni  Emilia-Romagna  e  Toscana - Denunciata
  lesione  della competenza legislativa regionale nelle materie della
  valorizzazione  dei  beni  culturali  e  ambientali  e promozione e
  organizzazione di attivita' culturali, sostegno all'innovazione per
  i   settori   produttivi,   commercio  con  l'estero,  governo  del
  territorio - Non fondatezza delle questioni.
- D.Lgs.  22 gennaio 2004, n. 28, art. 1, comma 4, art. 3, commi 1, 2
  e 3, art. 4, ad eccezione del comma 5, art. 6, comma 7, artt. 8, 9,
  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.
Spettacolo  -  Cinematografia  -  Riforma della disciplina - Funzioni
  amministrative  attribuite  allo Stato asseritamente in materie non
  di   competenza  legislativa  esclusiva  -  Ricorsi  delle  Regioni
  Emilia-Romagna   e  Toscana  -  Dedotta  insussistenza  di  ragioni
  unitarie atte a giustificare l'attrazione al centro delle funzioni,
  mancata  previsione  di  strumenti  di  collaborazione  e  forme di
  coinvolgimento delle Regioni - Non fondatezza delle questioni.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 1, commi 2 e 4, art. 3, commi 1
  e 3, art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, artt. 6, 7, 18, commi 3 e 5, e 20.
- Costituzione, art. 118.
Spettacolo  -  Cinematografia  -  Riforma  della disciplina - Ricorsi
  delle   Regioni   Emilia-Romagna   e  Toscana  -  Ritenuta  lesione
  dell'autonomia  finanziaria  delle  Regioni  - Non fondatezza delle
  questioni.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 3, commi 1, 2 e 3, artt. 9, 10,
  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19.
- Costituzione, art. 119.
(GU n.30 del 27-7-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,
Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 4;
3;  4;  5, comma 1, 5, 6 e 7; da 6 a 20; 22, commi 1 e 5, del decreto
legislativo  22 gennaio  2004,  n. 28  (Riforma  della  disciplina in
materia  di  attivita'  cinematografiche,  a norma dell'art. 10 della
legge  6 luglio  2002,  n. 137)  e  degli  articoli 1,  commi 2  e 4,
lettere a),  c)  e  d);  3,  commi 1,  2  e  3; 4; da 8 a 17; 19; 22,
comma 1,  lettere a),  b),  c)  e  d),  4  e  5  dello stesso decreto
legislativo,  promossi  con  ricorsi  delle  Regioni Emilia-Romagna e
Toscana, notificati il 5 aprile 2004, depositati in cancelleria il 14
successivo ed iscritti ai nn. 45 e 46 del registro ricorsi 2004.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2005 il giudice relatore
Ugo De Siervo;
    Uditi   gli   avvocati   Giandomenico   Falcon   per  la  Regione
Emilia-Romagna,  Fabio  Lorenzoni per la Regione Toscana e l'avvocato
dello  Stato  Maurizio  Fiorilli  per il Presidente del Consiglio dei
ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  La  Regione  Emilia-Romagna,  con  ricorso  notificato  il
5 aprile  2004  e depositato il 14 aprile 2004, ha impugnato numerose
disposizioni  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma
della  disciplina  in  materia di attivita' cinematografiche, a norma
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
    2.  -  La  Regione  premette  che il provvedimento impugnato - il
quale    reca    la    disciplina    amministrativa    dell'attivita'
cinematografica  -  benche' emanato sulla base della delega contenuta
nell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma
dell'organizzazione  del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonche' di enti pubblici) avrebbe mantenuto «all'intervento
pubblico  nel  settore  il  carattere  accentrato  che esso aveva nel
precedente sistema», ancorche' il primo dei principi espressi in sede
di   delega  fosse  «l'adeguamento  agli  articoli 117  e  118  della
Costituzione,  ovviamente  in relazione alla nuova formulazione della
legge costituzionale n. 3 del 2001».
    L'assunto    di    fondo   del   ricorso   e'   che   l'attivita'
cinematografica,  in quanto non ricompresa nell'elencazione contenuta
nell'art. 117   Cost.,   sarebbe   materia  di  competenza  regionale
residuale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.
    La  ricorrente  prospetta  poi due qualificazioni alternative, ma
identiche  quanto  a  conseguenze  sul  piano  della disciplina delle
competenze:  ove si intendesse valorizzare il profilo imprenditoriale
connesso all'attivita' cinematografica, la stessa andrebbe ricondotta
in   parte   nella  materia  «industria»  (per  quanto  attiene  alla
produzione  dei film), in parte nella materia «commercio» (per quanto
attiene  alla  distribuzione  dei  film  ed  alla gestione delle sale
cinematografiche). Si tratterebbe, in entrambi i casi, di materie non
nominate  dall'art. 117  Cost.,  e  dunque da ritenersi affidate alla
competenza regionale residuale.
    In via subordinata, la Regione prende in considerazione l'ipotesi
della  sussunzione  dell'attivita' cinematografica nella materia - di
competenza  concorrente  -  «promozione e organizzazione di attivita'
culturali»,  evidenziando come anche in tale prospettiva sarebbero da
mantener  «fermi ed ugualmente validi» i motivi del ricorso; infatti,
ad  avviso  della  ricorrente,  il  legislatore  delegato non avrebbe
affatto tenuto conto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche  al  titolo  V della parte seconda della Costituzione), ma
sarebbe  intervenuto  nella  materia  mantenendosi nella logica della
competenza  costituzionale  statale  su  tutto  cio'  che riguarda il
cinema  e  riconoscendo  alle  Regioni  un ruolo del tutto marginale,
peraltro   in   palese  violazione  del  criterio  direttivo  di  cui
all'art. 10, comma 2, lettera a), della legge n. 137 del 2002.
    A   sostegno   dell'assunto   formulato  in  via  principale,  la
ricorrente  ripercorre  l'evoluzione  normativa  che  ha  interessato
l'attivita'  cinematografica,  ponendo  in evidenza come, a suo dire,
tale   evoluzione   si   caratterizzerebbe   per   un   «processo  di
autonomizzazione dalla materia dei beni culturali».
    Originariamente,   infatti,   l'art. 49,   comma 2,   del  d.P.R.
24 luglio  1977,  n. 616  (Attuazione  della delega di cui all'art. 1
della   legge   22 luglio  1975,  n. 382),  consentiva  alle  Regioni
l'esercizio  di  funzioni  amministrative  in  materia  di  attivita'
cinematografica  in  quanto  inclusa  fra le «attivita' di promozione
educativa e culturale».
    Tuttavia,   la  successiva  disciplina  avrebbe  superato  questa
opzione  qualificatoria, scorporando la materia dello «spettacolo» da
quella  dei  «beni  ed attivita' culturali»: il d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle  regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della
legge  15 marzo  1997, n. 59), infatti, disciplina separatamente tali
attivita', rispettivamente, nel capo VI e nel capo V del Titolo IV.
    Siffatto  inquadramento  sarebbe  stato poi confermato dal d.lgs.
30 luglio  1999,  n. 300  (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma  dell'articolo 11  della  legge  15 marzo  1997, n. 59), che ha
mantenuto  la  distinzione  fra  le  aree  funzionali  della «tutela,
gestione  e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali»,
e  della  «promozione dello spettacolo (attivita' teatrali, musicali,
cinematografiche,  di  danza, circensi, dello spettacolo viaggiante),
anche   tramite  la  promozione  delle  produzioni  cinematografiche,
radiotelevisive e multimediali».
    Date   le   superiori   premesse   in   punto  di  qualificazione
dell'attivita' disciplinata dal d.lgs. n. 28 del 2004, con il ricorso
vengono quindi censurate numerose disposizioni di tale provvedimento.
    2.1.  -  Innanzitutto  viene  impugnato  l'art. 1,  comma 4,  per
violazione degli artt. 117 e 118 Cost.
    La disposizione in esame disciplina i compiti del Ministero per i
beni   e   le   attivita'   culturali   in   materia   di   attivita'
cinematografica.
    Tale disciplina, ad avviso della ricorrente, in quanto incentrata
sulle  nozioni  di  promozione  e  di  coordinamento,  per  un verso,
conterrebbe  una  qualificazione  dei compiti del Ministero riduttiva
rispetto  alle  analitiche  attribuzioni contenute nelle disposizioni
successive;   e,  per  altro  verso,  pur  nella  sua  qualificazione
minimalista,   risulterebbe   comunque   lesiva   delle   prerogative
costituzionali delle Regioni.
    Le  attivita'  disciplinate  dall'art. 1,  comma 4,  sarebbero da
ricondurre  in  parte alla competenza legislativa piena delle Regioni
(in  relazione  allo  sviluppo  ed  al miglioramento della produzione
cinematografica,  da  intendere quale materia autonoma), e in parte a
quella  concorrente,  in  relazione  ai  profili afferenti la materia
«commercio con l'estero».
    Anche  a  voler  riconoscere  la competenza statale in materia di
«promozione  e  organizzazione di attivita' culturali» e di «sostegno
all'innovazione  per  i settori produttivi», in ogni caso, secondo la
Regione,  l'attribuzione ad organi statali di funzioni amministrative
invaderebbe  comunque  la competenza regionale nell'allocazione delle
funzioni  amministrative  in materie di competenza concorrente, al di
fuori  dell'ipotesi - quale quella esaminata dalla sentenza di questa
Corte  n. 303  del  2003  -  in  cui  esigenze unitarie giustifichino
l'intervento  del  legislatore  statale  (fatta  salva,  comunque, la
necessita' dello strumento dell'intesa).
    Conclude,  sul  punto,  la ricorrente, affermando che le funzioni
amministrative  disciplinate dall'art. 1, comma 4, spetterebbero alle
Regioni, con particolare riferimento all'esercizio della vigilanza.
    2.2.  -  La  Regione  Emilia-Romagna  censura,  inoltre  l'art. 3
(tranne  i primi due periodi del primo comma), l'art. 12 e l'art. 20,
per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.
    L'art. 12,  in  particolare, istituisce presso il Ministero per i
beni  e  le  attivita'  culturali  il  «Fondo  per  la produzione, la
distribuzione,  l'esercizio  e  le  industrie  tecniche»,  nel  quale
confluiscono le risorse esistenti nei fondi previsti dagli artt. 27 e
28  della  legge  4 novembre  1965,  n. 1213  (Nuovo  ordinamento dei
provvedimenti a favore della cinematografia), la percentuale relativa
al  cinema  del  Fondo  unico  dello  spettacolo,  di  cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato
a favore dello spettacolo), ed altri fondi.
    Ad   avviso   della  Regione,  con  tale  previsione  si  sarebbe
introdotto  «un  intervento  diretto  dello  Stato  a  sostegno delle
imprese  operanti  nel  settore  cinematografico»,  al  di  fuori del
presupposto     legittimante     della    rilevanza    macroeconomica
dell'intervento,  come  definita dalla sentenza di questa Corte n. 14
del 2004.
    Secondo  un  primo  profilo, la mancata precisazione dell'entita'
del Fondo disciplinato dall'art. 12 impedirebbe una valutazione della
sua rilevanza macroeconomica da un punto di vista quantitativo.
    Inoltre, si osserva che le attivita' di cui all'art. 12, comma 3,
lettere c)  e  d)  del  d.lgs. n. 28 del 2004 sono incluse - ad opera
dell'art. 4,  comma 3  -  nel  programma triennale, predisposto dalla
Consulta  territoriale per le attivita' cinematografiche ed approvato
dal  Ministro,  contenente  «l'individuazione,  per ciascuna Regione,
delle  aree  geografiche  di  intervento»;  dunque, gli interventi in
esame   avrebbero   carattere  territorialmente  limitato  ad  ambiti
regionali  definiti,  il  che  costituirebbe  un  ulteriore  elemento
sintomatico per escluderne la rilevanza macroeconomica.
    Del resto, sotto un diverso profilo, l'attivita' cinematografica,
pur  se  non  priva  di  rilevanza  sul  piano  economico-produttivo,
tuttavia  non  potrebbe  essere  considerata,  da  un  punto di vista
«ontologico», un importante settore della politica economica statale,
assimilabile a quello dell'agricoltura o dell'industria tessile.
    Tutti  questi  fattori  escluderebbero  che  l'intervento statale
possa trovare titolo nell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,
sicche'  l'istituzione del Fondo violerebbe gli artt. 117, 118 e 119,
in   relazione   alla   competenza   delle  Regioni  ad  orientare  i
finanziamenti nelle materie loro attribuite.
    A  giustificazione  di tale disciplina non sarebbe poi invocabile
lo schema di cui alla sentenza n. 303 del 2003: sia per l'assenza del
presupposto  (esigenze  unitarie,  tali  da  attrarre  le funzioni al
livello  statale), sia perche' mancherebbe comunque il coinvolgimento
delle Regioni.
    I   commi 4   e   5   dell'art. 12  sarebbero  costituzionalmente
illegittimi, in quanto prevedono meccanismi decisionali e gestionali,
relativi  alle quote del fondo, che escludono la partecipazione delle
Regioni.
    Il    comma 5   presenterebbe,   quale   ulteriore   profilo   di
illegittimita'  costituzionale,  la  violazione  dell'art. 117, sesto
comma,  Cost.,  in  quanto  prevederebbe  «un  potere sostanzialmente
regolamentare»,   avuto  riguardo  ad  un  criterio  non  formale  di
individuazione  della  natura  dell'atto  (in argomento la ricorrente
richiama la sentenza di questa Corte n. 88 del 2003).
    Dalla   dedotta   illegittimita'   costituzionale   dell'art. 12,
discenderebbe  l'illegittimita'  costituzionale anche dell'art. 3 (ad
eccezione  dei  primi  due  periodi  del comma 1), nella parte in cui
disciplina  l'iscrizione,  in elenchi informatici istituiti presso il
Ministero,  delle  imprese  cinematografiche,  e  nella  parte in cui
subordina   a  tale  iscrizione  l'accesso  ai  benefici  di  cui  al
richiamato art. 12.
    La  disciplina dell'elenco delle imprese cinematografiche, stante
il  suo  carattere di dettaglio, sarebbe incompatibile con il sistema
costituzionale  del  riparto  di  competenze  legislative fra Stato e
Regioni:  una  volta  esclusa la qualificazione della disciplina come
afferente   alla   materia   della  «tutela  della  concorrenza»,  ne
conseguirebbe l'illegittimita' delle disposizioni che disciplinano in
dettaglio  il  presupposto dell'accesso ai benefici; l'illegittimita'
costituzionale  della disciplina in questione, comunque, dipenderebbe
anche  dalla  mancata  previsione  di un'intesa con le Regioni quanto
all'adozione del decreto di cui all'art. 3, comma 2.
    Infine,  nello stesso gruppo di censure si colloca la prospettata
illegittimita'   costituzionale  dell'art. 20,  nella  parte  in  cui
prevede  che  la  denuncia  di  inizio  di  lavorazione  del film sia
presentata   al   Direttore   generale   competente,  «anziche'  alla
competente   autorita'   regionale,   secondo   discipline  operative
regionali».
    2.3.  -  La  ricorrente censura, in relazione agli artt. 3, 117 e
118  Cost.,  gli  artt. 4,  e  22,  comma 5,  del decreto legislativo
impugnato.
    Questa  censura,  avente  ad oggetto le disposizioni che regolano
l'attivita'   della   «Consulta   territoriale   per   le   attivita'
cinematografiche», e' articolata in piu' profili.
    In  relazione  all'art. 4, comma 3, lettere a) e b) - vale a dire
alla  disciplina  del  contenuto  del programma triennale predisposto
dalla   Consulta   -  la  ricorrente  ne  riconduce  l'illegittimita'
costituzionale  alla  censura  proposta  contro  l'art. 12 e, in ogni
caso,  ove fosse riconosciuta la legittimita' della gestione centrale
prevista  da  tale  ultima  disposizione,  afferma  che  residuerebbe
comunque  il  profilo  della  mancata  previsione di un'intesa con le
Regioni per la elaborazione ed approvazione del programma.
    In  relazione  all'art. 4,  comma 3,  lettera c),  la  ricorrente
rinvia alle censure proposte contro l'art. 19 del decreto legislativo
impugnato, di cui subito infra.
    Con  riferimento,  poi,  al  comma 5  dell'art. 4, che prevede un
parere vincolante della Consulta per il rilascio dell'autorizzazione,
da parte del Direttore generale competente, all'apertura di multisale
con  piu'  di  milleottocento  posti  (di  cui all'art. 22, comma 5),
ritiene la ricorrente che la disciplina si collochi nella materia del
«commercio»,  di  piena  competenza regionale ai sensi dell'art. 117,
quarto  comma, Cost., trattandosi di provvedimento autorizzatorio che
ha  riguardo  unicamente ai profili commerciali dell'attivita', e non
anche  a  quelli  costruttivi  o  localizzativi  connessi  al profilo
edilizio  della disciplina dell'immobile nel quale detta attivita' si
svolge.
    Dunque  la  previsione  di  funzioni  amministrative  statali  in
materia  di  competenza  legislativa  piena  regionale o, in denegata
ipotesi,  di  competenza  concorrente, violerebbe gli artt. 117 e 118
Cost.
    Per  un  verso,  infatti,  non  sarebbero  individuabili esigenze
unitarie,  tali  da  legittimare l'intervento del legislatore statale
nell'allocazione  delle  funzioni amministrative; per altro verso, la
disposizione  censurata  sarebbe  comunque incostituzionale, sotto il
profilo della mancata previsione di un'intesa con le Regioni.
    Infine,  la  mancata  previsione  di  una competenza regionale in
ordine   all'autorizzazione   all'apertura  delle  multisale  sarebbe
altresi'  irragionevole,  essendo  il  livello  di  governo regionale
quello  piu'  adatto  ad  operare  le  valutazioni  propedeutiche  al
rilascio  dell'autorizzazione,  in  considerazione della natura degli
interessi   implicati  in  tale  ponderazione  (profili  urbanistici,
programmazione   regionale   e   locale   in  materia  di  commercio,
determinazione del bacino d'utenza).
    Dalla   ritenuta   illegittimita'   costituzionale  dell'art. 22,
comma 5,    la    Regione   ricorrente   inferisce   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 5, che rimarrebbe in tal modo privo
di oggetto.
    In  via  subordinata,  per  l'ipotesi  di riconosciuta competenza
statale,  ad  avviso  della  ricorrente  permarrebbe  il  profilo  di
incostituzionalita'  relativo  al  fatto che il parere espresso dalla
Consulta  non  varrebbe  a  surrogare lo strumento dell'intesa con le
Regioni, in quanto in tale organo la rappresentanza regionale sarebbe
«marginale».
    La   denunciata   illegittimita'  costituzionale  dell'art. 4  si
estenderebbe   inoltre   al   comma 6,   che  prevede  la  disciplina
dell'organizzazione   della   Consulta,   ad   opera  di  un  decreto
ministeriale, escludendo ogni forma di coinvolgimento regionale.
    2.4.  -  La Regione Emilia-Romagna censura l'art. 5, commi 1, 5 e
6,  del  d.lgs.  n. 28 del 2004, per violazione degli artt. 117 e 118
Cost.  Mancherebbero  infatti  esigenze  unitarie per l'accentramento
della  funzione  amministrativa  di riconoscimento della nazionalita'
italiana   delle   opere   cinematografiche   strumentale   ai   fini
dell'ammissione  ai  benefici  previsti  dal  decreto  delle  imprese
nazionali di produzione.
    In ogni caso, l'art. 5, commi 1, 5 e 6 sarebbe illegittimo per il
mancato coinvolgimento delle Regioni.
    Il  comma 7  dell'art. 5, che non prevede funzioni amministrative
statali  ma  disciplina il riconoscimento della nazionalita' italiana
dei  film agli effetti del conseguimento di contributi da parte degli
esercenti   di  sale  cinematografiche,  e'  invece  censurato  dalla
ricorrente  mediante  un  rinvio  a  quanto dedotto in relazione alle
disposizioni  del  decreto  legislativo  che  regolano  i  contributi
statali.
    2.5.  - La ricorrente impugna, poi, l'art. 6 del d.lgs. n. 28 del
2004,  deducendone l'illegittimita' costituzionale nella parte in cui
prevede la stipula di accordi internazionali di reciprocita' relativi
al riconoscimento come nazionali di opere cinematografiche realizzate
in    coproduzione   con   imprese   estere.   La   norma   censurata
contrasterebbe,  in  particolare,  con  l'art. 117, nono comma, della
Costituzione.
    Sul  duplice  presupposto  della competenza legislativa regionale
nella  materia,  e dell'interpretazione secondo la quale dall'insieme
delle  disposizioni contenute nell'art. 6 risulterebbe «che l'accordo
internazionale  e'  concepito  come concluso dallo Stato», la Regione
ricorrente argomenta che, una volta stabiliti criteri uniformi per il
riconoscimento  alle  coproduzioni  internazionali della nazionalita'
italiana,   «dovrebbe  spettare  anche  alle  Regioni  il  potere  di
concludere accordi di coproduzione».
    In   particolare,  poi,  i  commi 6  e  8  dell'art. 6  sarebbero
costituzionalmente    illegittimi    perche'    prevedono    funzioni
amministrative  statali  in  materia di competenza regionale senza un
adeguato  coinvolgimento  delle  Regioni,  e  in  assenza di esigenze
unitarie che possano legittimare una simile previsione.
    Il  comma 7  dell'art. 6, sarebbe, inoltre illegittimo, in quanto
conterrebbe  una disciplina di dettaglio in materia non di competenza
legislativa esclusiva dello Stato.
    2.6.  -  La  Regione  Emilia-Romagna  censura,  in relazione agli
artt. 117  e  118 Cost., anche l'art. 7 del d.lgs. n. 28 del 2004, il
quale  disciplina  il  riconoscimento  dell'interesse culturale delle
opere  cinematografiche,  anche  mediante  la  previsione, in capo al
Direttore  generale  competente,  di poteri di deroga, da esercitarsi
dietro  parere  della  Commissione  di  cui  all'art. 8,  quanto alla
valutazione della sussistenza dei requisiti previsti.
    Anche   in   questo   caso,  oggetto  della  censura  non  e'  la
predisposizione,  con  legge  dello Stato, di criteri uniformi, ma la
loro  applicazione,  in  via  amministrativa,  da parte del Direttore
generale  del  competente  Ministero,  al di fuori di alcuna esigenza
unitaria  che  giustifichi  l'assunzione  da  parte  dello  Stato  di
funzioni  amministrative  in  materie  non  di  competenza  esclusiva
statale,  e  comunque  senza il necessario ed adeguato coinvolgimento
delle Regioni.
    2.7.  -  La  Regione  impugna,  inoltre, l'art. 8, per violazione
degli artt. 117 e 118 Cost. Tale disposizione regola l'istituzione ed
il   funzionamento   della   «Commissione   per  la  cinematografia»,
prevedendone  l'articolazione  in  due  sottocommissioni, cui vengono
attribuite le diverse funzioni della Commissione stessa.
    Fra  tali  funzioni vi e' quella di riconoscimento dell'interesse
culturale  delle  opere  cinematografiche e quella di promozione e di
individuazione dei film d'essai.
    La  partecipazione  delle  Regioni  e' prevista (art. 8, comma 3)
soltanto  per  la  sottocommissione  per  la  promozione e per i film
d'essai.
    La censura in esame poggia sull'affermazione della illegittimita'
costituzionale  della  allocazione  al  livello  statale  di funzioni
amministrative  in materia che non rientra nella potesta' legislativa
esclusiva  statale:  da  cio'  discenderebbe  l'illegittimita'  delle
disposizioni   che   regolano   l'istituzione   ed  il  funzionamento
dell'organo attributario delle relative competenze.
    In  via  subordinata  - nell'ipotesi cioe' in cui si considerasse
conforme  a  Costituzione  la  allocazione  al  livello statale delle
indicate  funzioni  amministrative, in nome di esigenze unitarie - la
Regione  ritiene comunque costituzionalmente illegittima la normativa
denunziata  in  quanto: a) la Commissione dovrebbe comunque avere una
composizione  paritetica  Stato-Regioni;  b)  il decreto ministeriale
sulla  composizione  e  sul  funzionamento della Commissione dovrebbe
essere adottato previa intesa.
    2.8.   -   La  ricorrente  deduce,  come  ulteriore  censura,  la
violazione  degli  artt. 117  e  118  Cost., ad opera dell'art. 9 del
d.lgs.  n. 28  del  2004,  il  quale  disciplina l'individuazione dei
requisiti  delle  opere cinematografiche che possono avere accesso ai
benefici,   l'accertamento   di  tali  requisiti  e  le  modalita'  e
condizioni  di  inserimento in tali opere di inquadrature di marchi e
prodotti.
    Quest'ultimo  profilo  e'  regolato  dal comma 3 dell'art. 9, che
viene  ritenuto costituzionalmente illegittimo sia perche' detterebbe
in  materia  norme  di  dettaglio,  sia  perche',  nel rinviare ad un
successivo   decreto   ministeriale,   prevederebbe   una   normativa
sostanzialmente  regolamentare  in  materia  di  ritenuta  competenza
regionale,  individuata  nel  «commercio»  e,  in  particolare, nella
«tutela del consumatore».
    L'illegittimita'  costituzionale  dei primi due commi dell'art. 9
sarebbe invece collegata dalla ricorrente ai vizi di cui si ritengono
affette le norme «che prevedono i benefici in questione».
    2.9.  - La Regione Emilia-Romagna impugna, altresi', gli artt. 10
e 11, perche' in contrasto con gli artt. 3, 117, 118 e 119 Cost. Tali
disposizioni  disciplinano  gli  incentivi  alla produzione e la loro
liquidazione.
    Questa  censura,  analoga  a  quella  proposta  contro l'art. 12,
poggia    sull'assunto   della   illegittimita'   costituzionale   di
disposizioni  che  prevedano  interventi  finanziari  dello  Stato in
materie  di  competenza  regionale, al di fuori dell'ipotesi - che la
ricorrente  ritiene  non sussistente nel caso in esame - di rilevanza
macroeconomica  dell'intervento,  prospettata  da  questa Corte nella
sentenza n. 14 del 2004.
    In  particolare,  ritiene  la  Regione  che non sia invocabile un
simile  titolo  di  legittimazione  per  il  finanziamento statale in
questione,  in  quanto esso sarebbe riservato «solo a una parte degli
operatori  del  settore», non sarebbe «vincolato al reinvestimento in
attivita'  produttive»,  e sarebbe «destinato anche a persone fisiche
che non svolgono attivita' d'impresa (regista e sceneggiatori)».
    Neppure   sarebbe   invocabile  una  giustificazione  basata  sul
principio  di  sussidiarieta',  non  essendo  individuabili  esigenze
unitarie tali da legittimare un simile intervento.
    Gli  artt. 10  e  11, nel complesso, sarebbero dunque illegittimi
perche'  spetterebbe  alle Regioni, nelle materie di loro competenza,
«valutare gli interventi di sostegno da compiere».
    Inoltre,  l'art. 10,  comma 1, sarebbe illegittimo in quanto, nel
disciplinare  il  procedimento  di  erogazione  dei  contributi,  non
prevede l'intesa con le Regioni.
    L'art. 10,   comma 4,  nel  rinviare  ad  un  successivo  decreto
ministeriale, da adottarsi senza il coinvolgimento delle Regioni (che
invece    dovrebbe   essere   previsto),   istituirebbe   un   potere
sostanzialmente  regolamentare  dello  Stato  in  materia di ritenuta
competenza regionale, cosi' violando l'art. 117, sesto comma, Cost.
    La    disciplina    dettata    dall'art. 10,    infine,   sarebbe
irragionevole,  in  violazione  dell'art. 3  Cost.,  sotto il profilo
della  eterogeneita'  funzionale  fra  il criterio individuato per la
selezione  delle  opere  destinatarie  degli  incentivi  (legato agli
incassi  ottenuti), e la destinazione dei fondi liquidati a titolo di
incentivo,   il   cui   reinvestimento   nella  produzione  di  opere
cinematografiche   sarebbe   soltanto   eventuale   (con  conseguente
trasformazione  dell'incentivo  in  una sorta di «premio» ai film che
hanno  ottenuto  maggiori  incassi,  al  di  fuori di una ragionevole
giustificazione).
    2.10. - La Regione Emilia-Romagna impugna, inoltre, gli artt. 13,
14, 15 e 16, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.
    Le  disposizioni  censurate  disciplinano  i finanziamenti per le
attivita'  di produzione, distribuzione, esercizio e per le attivita'
delle  industrie tecniche, sostenuti dal Fondo di cui all'art. 12: di
qui    l'affermazione    della    ricorrente,    secondo   la   quale
l'illegittimita'  delle  disposizioni  in  esame  discenderebbe dalla
ritenuta illegittimita' costituzionale del citato art. 12.
    Quali   autonome   censure,  inoltre,  la  ricorrente  deduce  il
carattere  di  normativa  di  dettaglio  degli  artt. 13  e  14,  per
l'ipotesi  -  subordinata  -  che  l'attivita'  disciplinata  da tali
disposizioni (erogazione di contributi con finalita' di promozione di
film  di interesse culturale) non venga ricondotta alla materia dello
«spettacolo», ma a quella della «promozione di attivita' culturali».
    Inoltre,   si  osserva  che  l'art. 13,  comma 9,  nel  prevedere
l'attribuzione  di  un «incentivo speciale» ad opera di una «apposita
giuria  composta  da  cinque  eminenti  personalita'  della  cultura,
designate  dal Ministro», escluderebbe completamente le Regioni dalla
scelta relativa.
    L'art. 15,  infine, che disciplina l'erogazione di contributi per
la  realizzazione  di  nuove sale, il ripristino di sale inattive, la
trasformazione    di   sale   esistenti,   e   per   l'installazione,
ristrutturazione  e  rinnovo delle apparecchiature, introdurrebbe una
forma    di   intervento   finanziario   statale   avente   carattere
territorialmente  delimitato,  e  individuerebbe  come  destinatari i
gestori  di  sale  che  non necessariamente proiettano film italiani.
Questi  due  elementi sarebbero sintomatici dell'assenza di rilevanza
macroeconomica dell'intervento.
    2.11.  - La ricorrente deduce poi la violazione degli artt. 117 e
118 Cost., ad opera dell'art. 17 del decreto legislativo impugnato.
    Questa disposizione prevede l'attribuzione, ad opera della giuria
di  cui  all'art. 13,  comma 9,  di  premi  di  qualita'  alle  opere
cinematografiche  che  abbiano  ricevuto  un attestato di qualita' da
parte  del  competente  Direttore generale e demanda ad un successivo
decreto  ministeriale  l'individuazione  delle  quote  percentuali di
ripartizione  del  premio  fra  le componenti che abbiano contribuito
alla realizzazione dell'opera (impresa di produzione, regista, autore
del   soggetto,  autore  della  sceneggiatura,  autore  del  commento
musicale,  autore  della  fotografia  cinematografica,  autore  della
scenografia,  autore  del montaggio). Le relative risorse finanziarie
sono individuate nel fondo di cui alla legge n. 163 del 1985.
    Tale  disposizione,  ad  avviso  della  Regione, rappresenterebbe
«soltanto  la perpetuazione della precedente tradizione, risalente ad
un periodo in cui le Regioni non avevano competenza costituzionale in
materia». In ogni caso, rileverebbero specificamente a sostegno della
illegittimita'  costituzionale  la mancanza di esigenze unitarie tali
da  legittimare  l'allocazione  al  livello  statale  delle  funzioni
amministrative  considerate,  il mancato coinvolgimento delle Regioni
nell'esercizio di tali funzioni, nonche', infine, la previsione di un
potere  sostanzialmente  regolamentare  in  materia non di competenza
legislativa esclusiva statale.
    2.12.  -  Altra censura e' prospettata nei confronti dell'art. 18
del  d.lgs. n. 28 del 2004, relativo alle associazioni nazionali e ai
circoli  di  cultura  cinematografica,  per  violazione dell'art. 117
Cost.
    La  definizione  di  tali organismi contenuta nei primi due commi
dell'art. 18  non  avrebbe natura civilistica, di mera definizione di
persone  giuridiche  di diritto privato, in quanto avrebbe la diversa
funzione  di  individuare i destinatari degli interventi previsti dai
commi successivi.
    Secondo  la  Regione,  una  simile  previsione sarebbe legittima,
quale espressione di un principio fondamentale, solo ove si ritenesse
«che  la relativa disciplina rientri nella promozione delle attivita'
culturali».
    Inoltre,  il  comma 4,  in  base  al  quale  «le associazioni e i
circoli aderenti possono avvalersi, nell'ambito delle loro attivita',
anche  della  riproduzione  visivo-sonora  da supporti video, ottici,
elettronici,  magnetici  e  digitali, previa adozione delle misure di
tutela  finalizzate  ad  evitare  qualunque  azione  di  sfruttamento
illegale»,  non  avrebbe  alcun  contenuto  normativo,  in  quanto si
limiterebbe  a  confermare  la  possibilita'  di svolgere all'interno
degli   organismi   in   questione  attivita'  gia'  ritenute  lecite
dall'ordinamento.
    Ancora,   il   comma 3   dell'art. 18,   che  prevede  il  potere
dirigenziale   di  riconoscimento  delle  associazioni  nazionali  di
cultura cinematografica, delle quali indica i requisiti di diffusione
territoriale  e di esperienza nel settore, sarebbe costituzionalmente
illegittimo  in  quanto  dovrebbe  essere  attribuita alle Regioni la
competenza  in materia di disciplina e di gestione amministrativa del
riconoscimento  delle  associazioni,  «eventualmente  sulla  base  di
principi  fondamentali  statali». In via subordinata, la disposizione
in questione sarebbe illegittima perche', anche ove fosse ritenuta la
competenza   amministrativa  statale  nella  materia  in  virtu'  del
principio   di   sussidiarieta'  (cio'  che  la  ricorrente  peraltro
contesta),  la previsione risulterebbe comunque viziata a causa della
mancanza di adeguati meccanismi di concertazione.
    Secondo  la  ricorrente,  sarebbe  illegittimo  anche  il comma 5
dell'art. 18,  secondo cui alle associazioni nazionali viene concesso
un  contributo  annuo, da prelevare sulle risorse di cui all'art. 19.
Tale  previsione non sarebbe riconducibile alla materia «tutela della
concorrenza»:  senza  che  in contrario possa rilevare la circostanza
che  le  associazioni destinatarie dell'azione di sostegno operano in
piu' Regioni.
    Infatti, la circostanza che l'ambito territoriale di operativita'
di una impresa trascenda i confini regionali, non sarebbe ostativa al
riconoscimento   di   un  potere  regionale  di  finanziamento  delle
attivita'  svolte  da  soggetti  aventi  sede  nel  territorio  della
Regione,  a meno che sussistano esigenze unitarie che tuttavia, nella
fattispecie considerata, non sarebbero ravvisabili.
    Anche  per  il  comma 5,  come  gia'  per il comma 3, viene fatta
valere,   in  via  subordinata,  la  censura  relativa  alla  mancata
previsione  di  un'intesa,  ove l'allocazione a livello statale delle
funzioni  amministrative  considerate  dovesse ritenersi legittima in
virtu' di esigenze unitarie.
    Il  comma 6, che prevede la possibilita' per le associazioni ed i
circoli di assumere la gestione di sale cinematografiche riservate ai
soci  e di accedere alle provvidenze finanziarie ed alle agevolazioni
creditizie  previste  a favore dell'esercizio cinematografico e della
distribuzione  di film, sarebbe illegittimo in quanto conterrebbe una
normativa  di  dettaglio  «in  materia  non  di  competenza esclusiva
statale».
    2.13.  - La Regione Emilia-Romagna impugna, inoltre, in relazione
agli artt. 117, 118 e 119 Cost., l'art. 19 del d.lgs. n. 28 del 2004,
che disciplina la promozione delle attivita' cinematografiche.
    La  ricorrente  contesta la legittimita' della gestione a livello
statale   dei   relativi  contributi,  rilevando  anzitutto  come  la
finalita'  della  disposizione  in  esame  sia  quella  di promozione
culturale,  e  non  di  sostegno alle imprese, con la conseguenza che
«non  potrebbe neppure invocarsi a fondamento la materia della tutela
della concorrenza».
    In  ogni  caso,  la ricorrente richiama le argomentazioni poste a
fondamento della censura rivolta contro l'art. 12.
    Infine, non sarebbe ravvisabile alcuna esigenza unitaria, tale da
giustificare l'allocazione di funzioni di amministrazione operata dal
legislatore   statale,   anche   in   relazione  a  quelle  attivita'
promozionali,  come  la  realizzazione  di  festival  e  rassegne  di
interesse  nazionale  ed  internazionale,  che  si svolgono a livello
nazionale,   per   la   gia'   affermata  inidoneita'  del  carattere
«nazionale»  dell'attivita'  a  fungere  da  limite  della competenza
regionale.
    L'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 19  implicherebbe poi
quella      dell'art. 4,     comma 3,     lettera c),     concernente
«l'individuazione  degli  obiettivi per la promozione delle attivita'
cinematografiche di cui all'art. 19, comma 3, lettere b), c) e d)».
    In  via  subordinata, la Regione deduce comunque l'illegittimita'
costituzionale   dei   commi 2,   3   e   5   dell'art. 19,  i  quali
riconoscerebbero  in  capo allo  Stato  il  potere  di  emanare  atti
sostanzialmente  regolamentari in materie non di legislazione statale
esclusiva,  escludendo  o  prevedendo  in  termini  insufficienti  il
coinvolgimento delle Regioni.
    Il  comma 6  dell'art. 19, secondo il quale lo Stato autorizza le
Regioni,  le  Province ed i comuni ad «attivare specifiche iniziative
di  sostegno  alle produzioni cinematografiche che vengono realizzate
nei   territori   di  propria  competenza»,  contrasterebbe  con  gli
artt. 117  e  118  Cost.  in  quanto,  per  un verso, prevederebbe la
concessione di un provvedimento abilitativo da ritenersi superfluo, e
per  altro  verso limiterebbe illegittimamente l'attivita' regionale,
che  ben  potrebbe  avere  ad  oggetto  non  soltanto  le  produzioni
cinematografiche  realizzate all'interno del territorio regionale, ma
anche quelle realizzate al di fuori di esso.
    2.14.  -  Infine,  la Regione Emilia-Romagna deduce la violazione
degli  artt. 117  e  118  Cost.,  ad opera dell'art. 22, comma 1, del
decreto  legislativo impugnato, la' dove e' previsto che «le regioni,
con  proprie  leggi, disciplinano le modalita' di autorizzazione alla
realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare
a  sale  ed  arene  cinematografiche, nonche' alla ristrutturazione o
all'ampliamento  di  sale e arene gia' in attivita', anche al fine di
razionalizzare   la   distribuzione   sul  territorio  delle  diverse
tipologie   di   strutture   cinematografiche»,  secondo  i  principi
fondamentali precisati dalla stessa disposizione.
    Lo  Stato non avrebbe potuto dettare principi fondamentali in una
materia di competenza legislativa primaria delle Regioni, individuata
nella «regolazione della presenza dei cinema sul territorio».
    Secondo   la   ricorrente,  infatti,  ancorche'  l'oggetto  della
disposizione  sembrerebbe attenere ad una potesta' riconducibile alla
materia  edilizia,  tuttavia i principi fissati, ai quali si dovrebbe
attenere  la  futura  legislazione  regionale,  intenderebbero invece
«regolare e limitare l'attivita' economica di gestione dei cinema».
    Quest'ultima   attivita',   ad   avviso   della  ricorrente,  non
tollererebbe una disciplina legislativa statale, neppure a livello di
predisposizione di principi fondamentali.
    3. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   il   quale  ha  concluso  per  l'infondatezza  del  ricorso,
considerando   che  la  disciplina  dello  «spettacolo»  deve  essere
ricompresa   nella  categoria  dei  diritti  civili  e  sociali,  con
conseguente  riconduzione  delle  relative attivita' nella competenza
legislativa  esclusiva dello Stato concernente la «determinazione dei
livelli  essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali,   che   devono  essere  garantiti  su  tutto  il  territorio
nazionale» di cui all'art. 117, comma 2, lettera m), Cost.
    La  difesa  erariale, pur riconoscendo che lo spettacolo potrebbe
essere  considerato come materia innominata, come tale apparentemente
riconducibile  alla  potesta' esclusiva delle Regioni, o al piu' alla
potesta'  concorrente  relativa alla «promozione ed organizzazione di
attivita'  culturali»,  osserva  tuttavia  che  le disposizioni della
prima parte della Costituzione (artt. 7, 8, 9, 19, 21 e 33) «prendono
in  considerazione le attivita' culturali quale oggetto di diritti di
liberta' civile».
    Un  diverso  titolo  di  legittimazione  dell'intervento  statale
potrebbe   individuarsi,  secondo  l'Avvocatura  dello  Stato,  nella
competenza   statale   esclusiva   in   materia   di   «tutela  della
concorrenza»,  come definita nella sentenza di questa Corte n. 14 del
2004.
    Questo   rilievo   consentirebbe   di   escludere  la  violazione
dell'art. 119  della  Costituzione  ad  opera  delle disposizioni del
d.lgs.  n. 28  del  2004 che prevedono forme di finanziamento statale
dell'attivita'  cinematografica, o comunque interventi di sostegno in
forma di contributo finanziario.
    Inoltre,   la   ripartizione  costituzionale  delle  materie  non
escluderebbe  che,  per  esigenze  unitarie,  correlate all'interesse
nazionale,  lo  Stato  garantisca un trattamento uniforme anche al di
la'  della  ripartizione  stessa,  secondo  la  prospettiva  indicata
dall'art. 5 Cost.
    Secondo   questa   lettura,  l'attribuzione  alle  Regioni  della
competenza  in  materia  di promozione ed organizzazione di attivita'
culturali,  andrebbe  «interpretata  come affidamento alle Regioni di
una  competenza  relativa  alle attivita' culturali di mero interesse
regionale».
    La  difesa erariale sostiene inoltre che, in base al principio di
sussidiarieta',  e in applicazione dello schema ricostruttivo posto a
fondamento  della  sentenza  di questa Corte n. 303 del 2003, sarebbe
legittima   la   allocazione   a   livello   statale  delle  funzioni
amministrative  in  materia  di  attivita' cinematografiche, giacche'
tale   materia   sfuggirebbe   «evidentemente   ad   ogni   forma  di
territorializzazione  degli  interessi  in essa coinvolti, se non per
gli aspetti relativi alle sale cinematografiche».
    Pertanto, non sarebbe violato neppure l'art. 118 Cost.
    Le uniche esigenze riferibili ad un ambito non unitario sarebbero
state  quindi  considerate,  per  un  verso, dall'art. 22 del decreto
legislativo  impugnato,  che  rimanda  alla legislazione regionale la
disciplina  delle modalita' di autorizzazione all'apertura delle sale
cinematografiche;  per  altro  verso, dalla previsione (art. 4) di un
organo,  la  Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche,
la  cui  composizione garantisce adeguatamente il contemperamento dei
diversi livelli di interessi coinvolti.
    4. - Anche la Regione Toscana, con ricorso notificato il 5 aprile
2004   e   depositato   il  14 aprile  2004,  ha  impugnato  numerose
disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2004.
    Premette la ricorrente che tale atto normativo e' stato approvato
nonostante  il parere negativo espresso, nella seduta del 26 novembre
2003,  dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome  e  senza  che  fossero  recepite  le istanze espresse dalle
autonomie regionali.
    L'esistenza  di autonome funzioni amministrative delle Regioni in
materia  di  attivita' di prosa, musicali e cinematografiche era gia'
riconosciuta    dall'art. 49    del    d.P.R.    n. 616   del   1977;
successivamente, il d.lgs. n. 112 del 1998, agli artt. 148-156, aveva
riconosciuto  allo  «spettacolo»  un  ambito  distinto  rispetto alle
«attivita'  culturali».  Muovendo  dalla considerazione che nel nuovo
testo  dell'art. 117  Cost.  lo  spettacolo  non e' incluso ne' nelle
materie attribuite alla potesta' legislativa esclusiva statale ne' in
quelle per le quali e' prevista la potesta' concorrente dello Stato e
delle  Regioni,  ritiene  la  ricorrente che esso rientrerebbe tra le
materie riservate alla potesta' legislativa residuale delle Regioni.
    Ma   anche   laddove  si  ritenesse  che  lo  spettacolo  rientri
nell'ambito   delle  attivita'  culturali,  di  cui  al  terzo  comma
dell'art. 117  Cost.,  le  disposizioni  del  d.lgs.  n. 28  del 2004
sarebbero  illegittime  in  quanto  non  si  limiterebbero  a dettare
principi  fondamentali, ma conterrebbero una disciplina di dettaglio,
prevedendo   procedure   di  erogazione  di  contributi  e  controlli
sull'utilizzo   di   risorse   che   invece  sarebbero  rimessi  alla
legislazione regionale.
    Anche  le  materie  dell'industria  e  del commercio, alle quali,
almeno   in   parte,   la  disciplina  censurata  potrebbe  afferire,
spetterebbero alla competenza regionale.
    4.1. - La Regione Toscana censura, anzitutto, l'art. 1, comma 2 e
comma 4,  lettere a),  c)  e d), per violazione degli artt. 117 e 118
Cost.
    Benche'  il comma 2 qualifichi le attivita' cinematografiche come
di  rilevante  interesse generale, anche in considerazione della loro
importanza  economica  ed  industriale, cio' non costituirebbe titolo
idoneo a legittimare la potesta' legislativa statale in materia.
    Il  comma 4,  che  attribuisce  al  Ministero  per  i  beni  e le
attivita'   culturali   compiti  di  promozione  e  coordinamento  di
iniziative  per  lo  sviluppo  e  il  miglioramento  della produzione
cinematografica,  nonche'  di  vigilanza sugli organismi del settore,
lederebbe   le  attribuzioni  regionali  in  materia  di  spettacolo,
industria e commercio, in base alle quali spetterebbe alle Regioni il
coordinamento  e  la  promozione delle attivita' attinenti al cinema,
nonche'    l'erogazione   dei   finanziamenti   e   il   monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse.
    Le   disposizioni   censurate   contrasterebbero   altresi'   con
l'art. 118  Cost.  in  quanto l'attribuzione a livello centrale delle
funzioni   amministrative   sopra   dette  non  sarebbe  giustificata
dall'esigenza   di   esercizio   unitario,   ne'   dai   principi  di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza.
    In  ogni  caso,  la  violazione dell'art. 118 Cost. conseguirebbe
alla  mancata  adozione  di  procedure  che  assicurino  comunque  la
partecipazione   delle   Regioni   in  quanto  titolari  di  funzioni
amministrative. Nel caso in esame, tale partecipazione avrebbe dovuto
avvenire  tramite  una  «intesa forte» tra Stato e Regioni, nel senso
che il suo mancato raggiungimento avrebbe impedito la conclusione del
procedimento,  secondo quanto chiarito da questa Corte nella sentenza
n. 303 del 2003 e nella sentenza n. 6 del 2004.
    4.2.  -  La Regione Toscana censura poi l'art. 3, commi 1, 2 e 3,
per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.
    Rileva  la ricorrente che il comma 1 della disposizione impugnata
prevede,    quale   condizione   per   l'ammissione   delle   imprese
cinematografiche  ai benefici economici previsti dal decreto, la loro
iscrizione  in  appositi  elenchi  informatici  istituiti  presso  il
Ministero.  Il  comma 2  dispone che tali elenchi siano articolati in
due   categorie  e  il  comma 3  dispone  che  il  finanziamento  sia
determinato   in  modo  differenziato  sulla  base  di  parametri  da
stabilirsi con apposito decreto ministeriale.
    La  Regione  sostiene  che  un  sistema  che  accentri  a livello
ministeriale  la gestione di tutti i finanziamenti contrasterebbe con
l'art. 117  Cost.  e non sarebbe neppure giustificabile in nome della
sussidiarieta'  ex  art. 118  Cost.  Inoltre,  violerebbe  l'art. 119
Cost.,  in base al quale i criteri di finanziamento dovrebbero essere
disciplinati  a  livello  regionale  e  le  risorse dovrebbero essere
previamente ripartite tra le Regioni.
    4.3.  -  La  ricorrente  impugna,  altresi',  l'art. 4,  il quale
istituisce  presso  il  Ministero  la  Consulta  territoriale  per le
attivita'  cinematografiche, presieduta dal Capo del Dipartimento per
lo  spettacolo  e  lo  sport, e composta dal Presidente di Cinecitta'
Holding s.p.a., da 4 membri designati dalle associazioni di categoria
maggiormente  rappresentative,  da  3  rappresentanti  delle  Regioni
designati  dalla  Conferenza Stato-Regioni, da 3 rappresentanti degli
enti locali. La Consulta predispone un programma triennale, approvato
poi  dal  Ministero,  il  quale,  tra l'altro, individua per ciascuna
Regione    le    aree   geografiche   ove   realizzare   nuove   sale
cinematografiche,    il    ripristino   delle   sale   inattive,   la
trasformazione di quelle esistenti; individua le aree privilegiate di
investimento   e  gli  obiettivi  per  la  promozione  dell'attivita'
cinematografica;  svolge  inoltre  attivita'  di  consulenza  per  il
Ministero   ed  esprime  parere  sulle  richieste  di  autorizzazione
all'apertura di multisale.
    Poiche'  le  attivita' cinematografiche atterrebbero a materie di
competenza  regionale,  la  previsione  di  un  organismo,  presso il
Ministero,  con compiti gestionali e di consulenza contrasterebbe con
l'art. 117 Cost. in quanto lo Stato dovrebbe limitarsi, tutt'al piu',
a   dettare   norme  di  principio.  In  subordine,  la  disposizione
contrasterebbe  con l'art. 118 Cost. in quanto il programma triennale
interferirebbe  con  le  competenze regionali attinenti all'attivita'
cinematografica  e  pertanto  sarebbe  stata  necessaria  una «intesa
forte»  con le Regioni. A tal fine non potrebbe ritenersi sufficiente
la  previsione  di  taluni  rappresentati  delle Regioni in seno alla
Consulta,  stante  il carattere marginale del loro ruolo, e il numero
esiguo, pari a quello dei rappresentanti delle categorie associative.
    4.4.  -  La  Regione Toscana censura, ancora, l'art. 8 del d.lgs.
n. 28   del   2004,  il  quale  istituisce  presso  il  Ministero  la
Commissione  per la cinematografia, composta da due sottocommissioni:
quella per il riconoscimento dell'interesse culturale e quella per la
promozione   e   per  i  film  d'essai.  La  disposizione  impugnata,
attribuendo  a  tali  sottocommissioni  rilevanti  attivita'  sia per
quanto  attiene  al riconoscimento dell'interesse culturale dei film,
sia  per  la  promozione  cinematografica,  accentrerebbe  in capo al
Ministero  tali  funzioni  in  materia  di spettacolo e industria, in
violazione dell'art. 117 Cost.
    In  contrasto  con  l'art. 118,  poi,  mancherebbero  peraltro  i
presupposti   perche'   le   funzioni  amministrative  di  competenza
regionale  siano  attratte  allo  Stato,  non  essendo stata prevista
alcuna  intesa  con  le  Regioni.  Ne'  questa potrebbe in alcun modo
ritenersi  sostituita  dalla  partecipazione  regionale  in seno alle
sottocommissioni,   sia  perche'  tale  partecipazione  e'  prevista,
irragionevolmente, solo per la sottocommissione per la promozione e i
film  d'essai,  sia  perche',  comunque,  tale partecipazione sarebbe
inidonea a ristabilire un equilibrio di competenze.
    Infine,  la  disposizione  impugnata violerebbe l'art. 117, sesto
comma,  Cost.  in quanto rinvia ad un futuro decreto ministeriale, di
carattere regolamentare, la determinazione della composizione e delle
modalita'  di  organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni,
mentre  sarebbe impedito allo Stato di emanare regolamenti in materie
che  -  come  quella  in esame - non sono riservate alla sua potesta'
legislativa esclusiva.
    4.5. - Ancora, la ricorrente censura gli artt. 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 e 19 del d.lgs. n. 28 del 2004.
    Tutte  tali disposizioni prevedono contributi ed agevolazioni per
la  produzione,  la  promozione,  la distribuzione, l'esercizio delle
attivita'  cinematografiche,  per  i  registi  e  per  gli autori del
soggetto  e  della  sceneggiatura.  Dunque intervengono nelle materie
dello   spettacolo   e   dell'industria,  di  competenza  legislativa
regionale.
    Gli  incentivi  previsti  dall'art. 14,  commi 2 e 3 del medesimo
decreto  legislativo, per le imprese di distribuzione nazionale e per
quelle  di  distribuzione  ed esportazione, attengono rispettivamente
alla  materia  del  «commercio»,  di competenza legislativa residuale
regionale,  e  alla materia del «commercio con l'estero», di potesta'
legislativa concorrente.
    In  violazione  dell'art. 119  Cost.,  il  quale imporrebbe che i
suddetti  fondi  fossero  ripartiti tra le Regioni che dovrebbero poi
disciplinare  ed  erogare  i  contributi,  le  disposizioni censurate
prevederebbero finanziamenti diretti dello Stato a soggetti terzi.
    L'art. 12,  inoltre,  senza  discutere  con le Regioni i criteri,
stralcia dal Fondo unico dello spettacolo (FUS) la quota prevista per
il cinema, cosi' smembrando una parte rilevante del Fondo stesso.
    Tali  forme di finanziamento diverrebbero uno strumento indiretto
di  ingerenza  dello  Stato nell'esercizio di funzioni regionali e di
sovrapposizione  di  politiche  governate  centralmente rispetto agli
indirizzi  legittimamente  decisi  dalle Regioni in ambiti di propria
competenza.
    L'art. 12,  comma 3,  lettera c),  ancora,  prevede  che lo Stato
finanzi  la  realizzazione  di  nuove  sale o il ripristino di quelle
inattive,    nonche'    l'adeguamento   delle   strutture   e   delle
apparecchiature.   L'art. 22   affida  alle  Regioni  il  compito  di
rilasciare  le  autorizzazioni  per  tali  attivita'. Ad avviso della
ricorrente   il   sistema  cosi'  delineato  contrasterebbe  con  gli
artt. 117,  118  e  119 Cost. e sarebbe inoltre irrazionale in quanto
attribuirebbe alle Regioni la competenza legislativa e amministrativa
per  la  realizzazione  di  nuove  sale,  ma  allocherebbe al livello
centrale la gestione del finanziamento delle relative attivita'.
    Inoltre,  l'art. 10,  comma 4, l'art. 12, commi 4 e 5, l'art. 17,
commi 3 e 4, l'art. 19, commi 2 e 5, in quanto rimandano ad un futuro
decreto  ministeriale la determinazione delle modalita' e dei criteri
per la ripartizione dei finanziamenti, violerebbero l'art. 117, sesto
comma,  Cost. Tali decreti, infatti, avrebbero natura regolamentare e
dunque non sarebbero ammessi nelle materie in questione non riservate
alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato.
    Le norme censurate, contrasterebbero altresi' con l'art. 76 Cost.
per eccesso di delega: la legge delega, infatti, non prevedeva, tra i
criteri  direttivi, la possibilita' di stralciare una quota del FUS e
disporne   separatamente.   Inoltre,  permetteva  di  incidere  sulla
liquidazione  dei  contributi  ma  non  di  modificare  i  criteri di
selezione dei soggetti destinatari degli stessi.
    4.6.  -  La  Regione Toscana censura, infine, l'art. 22, comma 1,
lettere a), b), c), d), comma 4 e comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2004.
    Il  comma 1  affida alle Regioni la disciplina delle modalita' di
autorizzazione  alla  realizzazione,  trasformazione e adattamento di
immobili da destinare a sale cinematografiche e alla ristrutturazione
o  ampliamento  di  sale esistenti. Tale disposizione atterrebbe alle
materie  del  commercio  e dell'industria - di competenza legislativa
residuale   delle  Regioni  -  in  quanto  sarebbe  finalizzata  alla
razionalizzazione     della     distribuzione     delle     strutture
cinematografiche   e  avrebbe  dunque  finalita'  diverse  da  quelle
urbanistiche.
    Pertanto,  la norma contrasterebbe con l'art. 117 Cost. in quanto
detta  principi  fondamentali  in  materie  riservate  alla  potesta'
residuale  regionale,  nelle  quali  non  vi  sarebbe spazio per tale
determinazione.
    Per   le  stesse  ragioni,  il  comma 4  contrasterebbe  con  gli
artt. 117 e 119 Cost., nella parte in cui dispone che le imprese, per
essere  ammesse  ai  finanziamenti,  gestiti tutti a livello statale,
debbano essere iscritte in un elenco gestito dal Ministero.
    Anche  il  comma 5, che attribuisce al livello statale (Direttore
generale)  la competenza a rilasciare l'autorizzazione per l'apertura
delle  multisale  con piu' di 1800 posti, violerebbe l'art. 117 Cost.
Infatti, tali strutture inciderebbero in misura rilevante sul governo
del  territorio,  stante  l'esigenza di creare parcheggi, adeguare la
viabilita'   e   realizzare  opere  di  urbanizzazione,  nonche'  sul
commercio  e  l'industria.  Inoltre  per  la autorizzazione alla loro
apertura  si  dovrebbe  tener conto della programmazione urbanistica,
commerciale  e  dell'esercizio  cinematografico  definita  a  livello
regionale.
    In   subordine,  la  disposizione  censurata  contrasterebbe  con
l'art. 118 Cost. in quanto non sarebbe stata prevista l'intesa con la
Regione   interessata,  essendo  contemplato  solo  il  parere  della
Consulta,  all'interno  della quale la presenza regionale sarebbe del
tutto marginale.
    5.  -  Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha  concluso  per  l'infondatezza del ricorso, con argomentazioni del
tutto  analoghe  a  quelle  svolte in relazione al ricorso presentato
dalla Regione Emilia-Romagna.
    6. - In prossimita' della data fissata per l'udienza pubblica, la
Regione Emilia-Romagna ha depositato una memoria nella quale richiama
le  sentenze  di  questa  Corte  n. 255  e n. 256 del 2004, che hanno
chiaramente  ricondotto  lo  «spettacolo»  nell'ambito  della materia
concernente  la  «valorizzazione  dei  beni  culturali e ambientali e
promozione   e   organizzazione  delle  attivita'  culturali»,  dando
peraltro  atto  della  necessita'  di  una  profonda  revisione della
legislazione statale ad essa relativa.
    Il  d.lgs.  n. 28  del  2004,  ad  avviso  della Regione, avrebbe
compiuto   una   completa   risistemazione   della  disciplina  della
cinematografia  disattendendo le indicazioni della Corte, dal momento
che  avrebbe  perpetuato  il  sistema centralizzato previgente, senza
adeguarsi all'assetto delineato dalla legge cost. n. 3 del 2001.
    La   ricorrente   replica   quindi   alle  argomentazioni  svolte
dall'Avvocatura  dello Stato, contestando che la disciplina censurata
possa  essere  ricondotta  nell'ambito  dell'art. 117, secondo comma,
lettera m),   Cost.,   perche'  questa  Corte  avrebbe  espressamente
riconosciuto il valore costituzionale dello spettacolo quale forma di
cultura,  contestualmente  affermando  la  competenza  regionale. Del
resto,  osserva  ancora  la  Regione,  i «diritti di liberta' civile»
oggetto  delle  attivita'  culturali  prese  in  considerazione dagli
artt. 7,  8,  9,  19, 21 e 33 Cost. richiamati dalla difesa erariale,
non costituirebbero affatto una materia statale in quanto, in base al
riparto   di  competenze  operato  dall'art. 117  Cost.,  le  Regioni
disciplinano  anche  gli  interventi concernenti diritti fondamentali
(ad  es.  in  materia  di  sanita);  in ogni caso, allo Stato sarebbe
riservata la competenza solo sui livelli essenziali delle prestazioni
concernenti diritti civili e sociali.
    Del tutto infondata sarebbe poi l'argomentazione della Avvocatura
basata  sull'interesse  nazionale,  il  quale,  come  chiarito  dalla
giurisprudenza  di questa Corte, non opererebbe piu' come limite alla
competenza regionale. Inoltre, la richiamata sentenza n. 255 del 2004
avrebbe espressamente riconosciuto la competenza regionale in materia
di  promozione  delle attivita' culturali senza limitarla a quelle di
interesse regionale.
    Indimostrato  sarebbe  poi l'assunto secondo cui, comunque, tutte
le norme del decreto censurato potrebbero essere giustificate in base
al principio di sussidiarieta'.
    Anche  l'erogazione  di  contributi  potrebbe  avvenire a livello
regionale, in relazione alle imprese aventi sede nelle varie Regioni.
    Nel  caso  in cui le imprese siano concentrate in alcune Regioni,
lo  Stato  potrebbe  intervenire  utilizzando  gli  strumenti  di cui
all'art. 119, quinto comma, Cost.
    Comunque,  a  giustificare  l'erogazione diretta di contributi in
materie  regionali,  non  sarebbe  sufficiente  la  portata nazionale
dell'attivita' finanziata.
    Le  norme  impugnate  sarebbero  illegittime  anche  perche'  non
prevederebbero    un    adeguato    coinvolgimento    delle   Regioni
nell'esercizio   di   una   funzione  accentrata  e,  comunque,  tale
coinvolgimento, ove previsto, sarebbe insufficiente.
    Infine,  la  disciplina  censurata non potrebbe essere ricondotta
alla  materia  tutela  della concorrenza, come sostenuto dalla difesa
erariale,  dal  momento  che  sarebbe  indimostrata  l'esistenza  dei
requisiti  che  questa  Corte,  nella  sentenza  n. 14  del  2004, ha
individuato a tal fine.
    7.  -  Anche  la  Regione  Toscana,  in  prossimita' dell'udienza
pubblica,   ha  depositato  una  memoria  nella  quale  replica  alle
argomentazioni svolte dall'Avvocatura generale dello Stato.
    Innanzitutto,  la Regione - richiamando talune pronunce di questa
Corte  (sentenze n. 16 del 2004; n. 370 e n. 88 del 2003 e n. 282 del
2002)  - esclude che la disciplina della cinematografia contenuta nel
d.lgs.  n. 28 del 2004 abbia ad oggetto la determinazione dei livelli
essenziali  delle  prestazioni  per  il  soddisfacimento  di  diritti
civili, dal momento che essa non avrebbe ad oggetto la fissazione del
livello  minimo  di  soddisfacimento  di  tali  diritti.  Inoltre, la
previsione  di  fondi non avrebbe nulla a che fare con la garanzia su
tutto  il  territorio  nazionale dei livelli essenziali. Mancherebbe,
altresi',  la previsione di adeguate procedure e precisi atti formali
per   procedere  alle  specificazioni  ed  articolazioni  necessarie,
secondo  quanto  precisato  da  questa Corte nella sentenza n. 88 del
2003.
    Infondata  sarebbe anche l'argomentazione dell'Avvocatura secondo
cui   le   attribuzioni   regionali   in   materia  di  promozione  e
organizzazione  delle  attivita'  culturali  sarebbero  limitate alle
attivita'  di  mero  interesse regionale, dal momento che il criterio
della  dimensione dell'interesse sarebbe estraneo all'art. 117, terzo
comma, Cost. ai fini della attribuzione delle competenze legislative.
    Anche  la  Regione  Toscana  contesta  il  richiamo all'interesse
nazionale quale limite alla legislazione regionale o quale fondamento
dell'intervento statale in materie di competenza regionale.
    Solo i principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione
di  cui  all'art. 118  Cost.  potrebbero  determinare  l'ascesa della
funzione  normativa  dalle  Regioni allo Stato e purche' sia prevista
un'intesa con la Regione interessata, da adottarsi nell'ambito di una
procedura   effettivamente   basata   sulla   leale   collaborazione,
requisito, questo, che non sarebbe soddisfatto dalla previsione di un
parere  della  Consulta.  All'interno  di  tale  organo,  infatti, le
Regioni sarebbero scarsamente rappresentate.
    Mancherebbero,    inoltre,    i   requisiti   individuati   dalla
giurisprudenza costituzionale per ricondurre l'intervento finanziario
dello Stato previsto dalle norme censurate nell'ambito dell'art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost.
    Non  sussisterebbe,  infatti,  ne'  il  requisito  soggettivo, in
quanto  i contributi non sarebbero accessibili a tutti gli operatori,
ne'   il   requisito   oggettivo,  in  quanto  mancherebbe  l'impatto
complessivo   sull'economia  e  dunque  il  carattere  macroeconomico
dell'intervento. Essi mirerebbero piuttosto ad incentivare interventi
effettuati da taluni operatori cinematografici.
    Nelle materie di competenza regionale - quale quella in questione
-  spetterebbe  alle  Regioni disciplinare gli interventi di sostegno
secondo  quanto  affermato  da  questa Corte nella sentenza n. 77 del
2005, nonche' nella sentenza n. 51 del 2005 e nelle sentenze n. 423 e
n. 424 del 2004.
    Inoltre,  il  d.lgs.  n. 28  del 2004 avrebbe disatteso il monito
contenuto  nella  sentenza n. 255 del 2004 concernente il Fondo unico
dello  spettacolo,  ove si era espressamente affermato che interventi
legislativi  quale  quello  previsto  dalla legge n. 163 del 1985 non
sarebbero stati piu' giustificati in futuro.
    Infine,  la  Regione  ribadisce  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 22,  in  particolare  la'  dove  circoscrive  la competenza
regionale  all'autorizzazione all'apertura di multisale con un numero
inferiore   a  1.800  posti,  dal  momento  che  tale  autorizzazione
riguarderebbe  un'attivita'  che  attiene  a  materie  di  competenza
legislativa  concorrente  e residuale delle Regioni, quale il governo
del territorio, nonche' l'industria e il commercio.
    D'altra  parte  non  vi  sarebbe  alcuna  esigenza  unitaria  che
giustifichi  l'intervento  statale  e, comunque, non sarebbe prevista
alcuna intesa con la Regione.
    Da  ultimo  la  Regione  da' atto del fatto che la delibera della
Giunta  regionale  sulla  cui  base  era  stato presentato il ricorso
avverso  il  d.lgs.  n. 28  del 2004 era idonea a tal fine, stante il
contenuto omogeneo del provvedimento impugnato.

                       Considerato in diritto

    1. - Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana hanno impugnato numerose
disposizioni  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma
della  disciplina  in  materia di attivita' cinematografiche, a norma
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
    Le  prospettazioni contenute nei ricorsi introduttivi dei giudizi
sollevano  rilievi  di  costituzionalita'  sostanzialmente analoghi e
sintetizzabili   nella  pretesa  violazione  dei  seguenti  parametri
costituzionali:
        l'art. 117,  quarto  comma,  Cost.,  in  quanto  la normativa
impugnata  interverrebbe nella materia dell'attivita' cinematografica
(cosi'  il  ricorso  della Regione Emilia-Romagna) ed in quella dello
spettacolo  (cosi'  il  ricorso della Regione Toscana), affidate alla
competenza  residuale  delle Regioni; ovvero, in subordine, in quanto
la  disciplina  interverrebbe,  per  alcuni  profili,  nelle  materie
dell'industria   e   del  commercio  (o  anche  nella  materia  della
«regolazione  della  presenza  dei  cinema sul territorio»), affidate
alla  competenza  residuale  delle  Regioni: tali questioni investono
l'art. 1,  comma 2  (Toscana)  e  comma 4 (Emilia-Romagna e Toscana);
l'art. 3,  commi 1,  2  e  3  (Toscana);  l'art. 4  (Toscana)  e,  in
particolare, i suoi commi 3, lettere a) e b), 5 e 6 (Emilia-Romagna);
l'art. 8  (Toscana); gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19
(Emilia-Romagna  e  Toscana);  l'art. 22,  commi 1  (Emilia-Romagna e
Toscana), 4 (Toscana) e 5 (Toscana e Emilia-Romagna);
        in via subordinata, l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto
la  normativa impugnata interverrebbe con una disciplina di dettaglio
in  materie, quali quella della «valorizzazione dei beni culturali ed
ambientali  e  promozione  e  organizzazione di attivita' culturali»,
quella  del  «sostegno  all'innovazione  per  i  settori produttivi»,
quella  del  «commercio  con  l'estero»  e  quella  del  «governo del
territorio», comunque affidate alla competenza concorrente di Stato e
Regioni: tali questioni investono l'art. 1, comma 4 (Emilia-Romagna);
l'art. 3,  commi 1,  2  e  3  (Toscana);  l'art. 4  (Emilia-Romagna e
Toscana); l'art. 6, comma 7 (Emilia-Romagna); l'art. 8 (Toscana); gli
artt. 9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16, 17 e 19 (Emilia-Romagna e
Toscana); l'art. 18 (Emilia-Romagna); l'art. 22, comma 5 (Toscana);
        l'art. 118 Cost., sotto due distinti profili:
          a)  si  lamenta l'insussistenza delle esigenze unitarie che
possono  giustificare l'avocazione, da parte dello Stato, di funzioni
amministrative   nelle  materie  che  non  siano  di  sua  competenza
legislativa esclusiva: tali questioni investono l'art. 1, commi 2 e 4
(Emilia-Romagna  e  Toscana);  l'art. 3,  commi 1,  2  e 3 (Toscana);
l'art. 4    (Emilia-Romagna);   l'art. 5,   commi 1,   5,   6   e   7
(Emilia-Romagna);   gli   artt. 6   e  7  (Emilia-Romagna);  l'art. 8
(Emilia-Romagna  e  Toscana);  l'art. 12  (Emilia-Romagna e Toscana);
l'art. 13,  comma 9  (Emilia-Romagna); gli artt. 17, 18, commi 3 e 5,
19,  20  (Emilia-Romagna),  nonche' l'art. 22 (Toscana), quest'ultimo
anche con specifico riferimento al suo comma 5 (Emilia-Romagna);
          b) si censura, comunque, la mancata previsione di strumenti
di  collaborazione  e  di  forme  di  coinvolgimento delle Regioni in
relazione  a  funzioni amministrative allocate al livello centrale in
materie  diverse  da quelle contemplate nell'art. 117, secondo comma,
Cost.: tali questioni investono l'art. 1, commi 2 e 4 (Emilia-Romagna
e    Toscana);    l'art. 3,    comma 2   (Emilia-Romagna);   l'art. 4
(Emilia-Romagna),   e   in  particolare  il  suo  comma 3  (Toscana);
l'art. 5,  commi 1,  5,  6  e  7 (Emilia-Romagna); gli artt. 6, 7, 8,
commi 3 e 4, 10, commi 1 e 4, 12, 13, comma 9, 17, 18, commi 3 e 5, e
19,   commi 2,   3   e   5   (Emilia-Romagna);   l'art. 22,   comma 5
(Emilia-Romagna e Toscana);
        l'art. 117,  sesto  comma,  Cost.,  in  quanto  la  normativa
impugnata  avrebbe  previsto  un potere sostanzialmente regolamentare
nell'ambito  di  materie  non  di  competenza  legislativa  esclusiva
statale: tali questioni investono l'art. 4, comma 6 (Emilia-Romagna);
l'art. 8,  commi 3 e 4 (Toscana); l'art. 9, comma 3 (Emilia-Romagna);
l'art. 10, comma 4 (Emilia-Romagna e Toscana); l'art. 12, commi 4 e 5
(Emilia-Romagna  e Toscana); l'art. 17, commi 3 e 4 (Emilia-Romagna e
Toscana), l'art. 19, commi 2, 3 e 5 (Emilia-Romagna e Toscana);
        l'art. 119  Cost.,  sotto  il  profilo della ritenuta lesione
dell'autonomia  finanziaria  delle  Regioni: tali questioni investono
l'art. 3,  commi 1, 2 e 3 (Toscana); gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 e 19 (Emilia-Romagna e Toscana);
        l'art. 3   Cost.,  sotto  il  profilo  della  violazione  del
principio  di ragionevolezza: tali questioni investono gli artt. 10 e
22, comma 5 (Emilia-Romagna);
        l'art. 117,   nono   comma,   Cost.,  in  quanto,  attraverso
l'art. 6,  che  disciplina  le  coproduzioni,  e  che  in particolare
prevede  la  stipula, ad opera dello Stato, di accordi internazionali
di  reciprocita'  relativi  al riconoscimento come nazionali di opere
cinematografiche, verrebbe leso il potere delle Regioni di concludere
accordi internazionali (Emilia-Romagna);
        l'art. 76  Cost.,  sotto  il  profilo dell'eccesso di delega:
tali  questioni,  sollevate  dalla  Regione  Toscana,  investono  gli
artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19.
    2. - In considerazione dell'identita' di oggetto della gran parte
delle  questioni  sollevate  avverso  il  d.lgs.  n. 28  del  2004  e
dell'analogia  di molti dei profili di censura prospettati, i giudizi
devono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
    3.  -  In  via  preliminare,  occorre  chiarire  a  quali  ambiti
materiali,  fra  quelli  contemplati nel Titolo V della Costituzione,
siano  da  ricondurre,  in  via  generale, le disposizioni del d.lgs.
n. 28 del 2004 oggetto del presente giudizio, senza che cio' valga ad
escludere   che   singole   norme   trovino  la  loro  legittimazione
costituzionale in diversi e specifici ambiti di competenza.
    Questa  Corte ha gia' avuto occasione di affermare nella sentenza
n. 255  del 2004 che «le attivita' di sostegno degli spettacoli», tra
i  quali  evidentemente rientrano le attivita' cinematografiche, sono
sicuramente  riconducibili alla materia «promozione ed organizzazione
di  attivita'  culturali»  affidata  alla legislazione concorrente di
Stato  e  Regioni.  E'  pertanto  infondata la tesi delle ricorrenti,
formulata  nei  ricorsi  introduttivi  del giudizio, di ricondurre la
disciplina  dettata  dal  d.lgs.  n. 28  del 2004 entro gli ambiti di
competenza  di  tipo residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117,
quarto  comma,  Cost.,  in  ragione  del  fatto che si tratterebbe di
materie   di   volta   in  volta  definibili  come  «cinematografia»,
«spettacolo», «industria», «commercio».
    Le  prime due materie appena citate non sono infatti scorporabili
dalle  «attivita' culturali» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.,
che  «riguardano tutte le attivita' riconducibili alla elaborazione e
diffusione  della  cultura,  senza  che  vi  possa  essere spazio per
ritagliarne  singole  partizioni come lo spettacolo» (sentenza n. 255
del 2004).
    Impropri  appaiono anche i richiami alle materie dell'industria e
del   commercio,  le  quali,  pur  essendo  evidentemente  ricomprese
nell'ambito   complessivo   delle   materie  nominate  ed  innominate
dell'art. 117  Cost.,  non  appaiono  rilevanti  nel  caso di specie,
poiche'  la disciplina in esame si connota come mezzo a fine rispetto
alla   natura   delle   attivita'   medesime,   che   consistono   in
rappresentazioni artistiche e di comunicazione culturale propriamente
riconducibili,  nella  loro dimensione prevalente ed imprescindibile,
al settore della cultura.
    D'altra  parte  e' significativo che il documento del 26 novembre
2003  della  Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome,  che  pure  ha  espresso  parere  negativo  sullo schema di
decreto  legislativo  in  tema di attivita' cinematografiche, affermi
piu'  volte  che  il  cinema  e'  «da  sempre  stato considerato come
ricompreso nella materia "spettacolo", oggi di competenza legislativa
concorrente delle Regioni».
    Con   particolare   riferimento   alla   disciplina   concernente
l'apertura  di  sale  cinematografiche,  non puo' evidentemente avere
fondamento  l'asserzione  secondo  la  quale  esisterebbe una materia
definibile   come   «regolazione   della   presenza  dei  cinema  sul
territorio»,  dinanzi alla agevole possibilita' di riferirsi, invece,
a   materie   espressamente  contemplate  tra  quelle  di  competenza
ripartita  fra  Stato  e  Regioni,  come  soprattutto il «governo del
territorio»; tale qualificazione, infatti, deve ritenersi prevalente,
anche   a   fronte   di   profili   attinenti   alla  «promozione  ed
organizzazione   di   attivita'  culturali»,  nonche'  inerenti  alle
attivita'   commerciali  (solo  per  quest'ultimo  profilo,  peraltro
marginale,   ci   si   troverebbe  dinanzi  ad  una  materia  di  cui
all'art. 117, quarto comma, Cost.).
    Del  pari  infondate  appaiono  le argomentazioni dell'Avvocatura
generale che anzitutto richiamano, peraltro in modo sommario ed anche
perplesso,  la  competenza  statale  in  tema  di «determinazione dei
livelli  essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali»;  come  piu'  volte  ormai  questa  Corte ha affermato, tale
titolo  di legittimazione legislativa non puo' essere invocato se non
in  relazione  a  specifiche  prestazioni  delle  quali  la normativa
statale  definisca  il  livello  essenziale di erogazione, risultando
viceversa   del   tutto   improprio  e  inconferente  il  riferimento
all'art. 117,   secondo   comma,   lettera m),   Cost.,  al  fine  di
individuare  il  fondamento costituzionale della disciplina, da parte
dello  Stato,  di  interi  settori  materiali (cfr., fra le molte, le
sentenze n. 120 del 2005; n. 423 e 16 del 2004 e n. 282 del 2002).
    Ne'   basta   affermare   che   esistono  una  serie  di  diritti
costituzionali   rispetto  ai  quali  le  attivita'  cinematografiche
possono   venire   in   rilievo;  occorrerebbe,  invece,  individuare
puntualmente   gli  specifici  livelli  di  prestazione  in  tema  di
spettacoli  cinematografici  il  cui  soddisfacimento sarebbe imposto
dalla disciplina legislativa in questione.
    Appare   improprio   anche   il   generico   riferimento  operato
dall'Avvocatura alla competenza legislativa statale di tipo esclusivo
di   cui   all'art. 117,  secondo  comma,  lettera e),  Cost.,  quale
interpretata  dalla  sentenza  di  questa  Corte  n. 14 del 2004, per
legittimare  tutte  le disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2004 in tema
di  sostegno finanziario statale alle attivita' cinematografiche, dal
momento  che  queste ultime non appaiono essenzialmente finalizzate a
garantire  la  concorrenza fra i diversi soggetti interessati, quanto
invece  a  sostenere  selettivamente  «i film che presentano qualita'
culturali  o  artistiche o spettacolari» (art. 9) o altre particolari
qualita'  dei  film  o  delle  attivita'  inerenti  o  connesse  alla
cinematografia  (artt. 10,  13,  14,  15,  16,  17,  19).  Ragionando
diversamente,  si  arriverebbe alla inaccettabile conclusione secondo
la quale la competenza statale in tema di tutela della concorrenza si
sovrapporrebbe  ad ogni tipo e forma di finanziamento delle attivita'
riconducibili  alle  materie di competenza legislativa delle Regioni,
sia di tipo concorrente che residuale.
    In  altre  parole, a ben vedere, le disposizioni che prevedono il
sostegno   finanziario   ad  opere  cinematografiche  che  presentino
particolari  qualita' culturali ed artistiche si connotano semmai per
il  fatto di incidere sulla collocazione dell'offerta cinematografica
sul     mercato,    nell'ottica    della    tutela    dell'interesse,
costituzionalmente rilevante, della promozione e dello sviluppo della
cultura (art. 9 Cost.).
    4. - Del pari infondata e' l'affermazione dell'Avvocatura secondo
la   quale   si  potrebbe  riconoscere  alle  Regioni  soltanto  «una
competenza  relativa  alle  attivita'  culturali  di  mero  interesse
regionale»  e che solo «per i casi residuali, in cui la materia dello
spettacolo  assume caratteristiche esclusivamente regionali e locali,
le  Regioni,in  relazione al loro livello di rappresentativita' degli
interessi   pubblici,   potranno   esercitare   la  propria  potesta'
normativa».  Tutto  cio'  sarebbe possibile - secondo la difesa dello
Stato  - perche' «l'interesse nazionale continua ad operare imponendo
il   superamento  della  ripartizione  costituzionale  delle  materie
attraverso l'assegnazione al potere normativo statale delle questioni
che,  qualunque sia la materia a cui ineriscono, rivelino la esigenza
di un trattamento uniforme su tutto il territorio dello Stato».
    Una  tesi  del  genere  urta  palesemente  con il vigente dettato
costituzionale,  caratterizzato  dalla  necessita'  che i limiti alle
potesta'  regionali  siano  espressi,  ed  e'  stata  gia' piu' volte
esplicitamente  esclusa  da  questa  Corte  (cfr., in particolare, le
sentenze  n. 16  del 2004; n. 370 e n. 303 del 2003). Basti in questa
sede ricordare ancora una volta quanto sul punto e' stato chiaramente
affermato  nella  sentenza  n. 303  del  2003:  «Nel  nuovo  Titolo V
l'equazione  elementare interesse nazionale = competenza statale, che
nella  prassi  legislativa  precedente  sorreggeva  l'erosione  delle
funzioni  amministrative e delle parallele funzioni legislative delle
Regioni,   e'  divenuta  priva  di  ogni  valore  deontico,  giacche'
l'interesse   nazionale  non  costituisce  piu'  un  limite,  ne'  di
legittimita', ne' di merito, alla competenza legislativa regionale».
    Sulla   base   di  queste  premesse  e'  possibile  esaminare  le
specifiche censure formulate dalle ricorrenti.
    5.  -  Preliminarmente  deve essere dichiarata l'inammissibilita'
delle  questioni  con  le  quali  si deduce la violazione dell'art. 3
Cost., in relazione al principio di ragionevolezza.
    Questa   Corte  ha  piu'  volte  chiarito  che  le  Regioni  sono
legittimate  a  denunciare  la violazione di norme costituzionali non
attinenti  al  riparto  di  competenze  con lo Stato solo quando tale
violazione  abbia  un'incidenza  diretta o indiretta sulle competenze
attribuite  dalla  Costituzione alle Regioni stesse (in tal senso, si
vedano le sentenze n. 287 e n. 286 del 2004 e n. 303 del 2003).
    Con  la  censura concernente l'art. 10 del d.lgs. n. 28 del 2004,
in  relazione  all'art. 3  Cost.,  la  Regione Emilia-Romagna lamenta
l'irragionevolezza  della disciplina concernente l'individuazione del
criterio  per la selezione delle opere destinatarie degli incentivi e
la  destinazione  dei  fondi  liquidati a titolo di incentivo, il cui
reinvestimento sarebbe solo eventuale.
    In   tale  prospettazione,  peraltro,  non  si  evidenzia  alcuna
incisione,  diretta  o  indiretta,  delle competenze attribuite dalla
Costituzione  alle  Regioni ricorrenti e pertanto le questioni devono
essere dichiarate inammissibili.
    La  censura  proposta  dalla  Regione Emilia-Romagna ed avente ad
oggetto l'art. 22, comma 5, del decreto in esame, sempre in relazione
all'art. 3  Cost.,  deve essere dichiarata inammissibile, invece, per
erronea  individuazione  del  parametro.  Infatti,  mentre  si invoca
esplicitamente la lesione del principio di ragionevolezza, si lamenta
in  realta'  la  lesione dell'art. 118 Cost., in quanto si censura la
mancata  previsione  di  una  competenza  regionale  in  ordine  alla
autorizzazione  all'apertura  di  alcune  multisale,  assumendosi  il
livello  di  governo regionale come maggiormente idoneo ad effettuare
le valutazioni necessarie al rilascio delle suddette autorizzazioni.
    Peraltro,  la  allocazione di funzioni amministrative deve essere
compiuta    alla    stregua    dei    principi   di   sussidiarieta',
differenziazione  ed adeguatezza di cui all'art. 118 Cost. La pretesa
maggiore  adeguatezza  del livello regionale, dunque, non puo' essere
dedotta  invocando  l'art. 3  Cost. nella veste di una violazione del
principio   di  ragionevolezza,  dovendo  viceversa  essere  motivata
secondo le specifiche modalita' richieste dal richiamato art. 118.
    6.  -  Quanto  all'art. 6  del  d.lgs. n. 28 del 2004, la Regione
Emilia-Romagna   sostiene   che   l'insieme  delle  sue  disposizioni
configurerebbe  gli accordi internazionali in materia di coproduzioni
come  accordi solo statali, «in violazione dell'art. 117, nono comma,
Cost.,  che  attribuisce alle Regioni il potere di concludere accordi
con  Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi  e con le forme disciplinati da leggi dello Stato»; cio' sarebbe
ormai  possibile  dopo  la  fissazione, ad opera dello stesso decreto
legislativo,  dei  criteri  per  il riconoscimento della nazionalita'
italiana alle coproduzioni.
    La questione non e' fondata.
    L'art. 117,  nono  comma,  infatti,  si  limita a facoltizzare le
Regioni  a  concludere  accordi  internazionali nelle materie di loro
competenza,  ma  non  esclude affatto che lo Stato eserciti il potere
estero   nelle  medesime  materie.  D'altra  parte,  anche  l'art. 6,
comma 3,   della   legge  5  giugno 2003,  n. 131  (Disposizioni  per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3),  nell'esplicitare  limiti e
procedure  per  l'eventuale stipulazione di accordi internazionali da
parte  delle  Regioni, ne conferma il carattere meramente facoltativo
(cfr. sentenza n. 238 del 2004).
    Appare  evidente  che  nell'ipotesi  in  cui,  al  termine  della
procedura prescritta appunto dall'art. 6, comma 3, della legge n. 131
del  2003,  si  giunga  effettivamente  alla  stipula  di  un accordo
internazionale  in  tale particolare ambito, questo accordo disporra'
della efficacia sua propria, in quanto speciale e successivo rispetto
ai preesistenti accordi internazionali stipulati dallo Stato.
    7.  -  La  Regione  Toscana  impugna, per violazione dell'art. 76
Cost.,  le  disposizioni  in materia di finanziamento contenute negli
artt. 9,  10,  11,  12,  13, 14, 15, 16, 17 e 19 del d.lgs. n. 28 del
2004,  dal  momento  che «la legge delega non prevedeva tra i criteri
direttivi  anche  la  possibilita'  di  stralciare la quota del Fondo
unico  per  lo  spettacolo per disporne separatamente», ne' prevedeva
«di  modificare  i  criteri di selezione dei soggetti destinatari dei
contributi (come invece fanno le norme sopra impugnate)».
    Tale  censura  risulta  infondata, in quanto incentrata su di una
lettura parziale ed incompleta del dato normativo.
    Pur  in  una  disposizione  di delega notevolmente sintetica come
l'art. 10  della  legge  6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma
dell'organizzazione  del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
ministri,  nonche' di enti pubblici), specie considerando la notevole
complessita'  della  normativa  vigente  nelle  cinque  differenziate
materie rispetto alle quali la delega legislativa e' stata conferita,
emergono alcuni elementi che indicano con certezza come la delega nel
settore  cinematografico  possa essere intesa nel senso di riguardare
anche  le  disposizioni  relative  al  finanziamento del settore, ivi
compresa  la  rideterminazione  dei  requisiti  per accedere ad essi.
Anzitutto la delega non e' meramente di riordinamento, ma e' relativa
al  «riassetto»  del  settore;  in secondo luogo, l'art. 10, comma 2,
prevede  che  i  decreti  delegati  non  possano determinare «nuovi o
maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato»;  in  terzo  luogo,
soprattutto,  l'art. 10, comma 2, lettera c), individua come principi
e  criteri  direttivi  anche  il  «miglioramento dell'efficacia degli
interventi concernenti [...] le attivita' culturali, anche allo scopo
di  conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate» e la «chiara
indicazione  delle  politiche  pubbliche di settore, anche ai fini di
una   significativa   e   trasparente   impostazione   del  bilancio»
(sull'interpretazione  delle  leggi  di  delegazione,  cfr.,  ad es.,
sentenze  n. 53  e n. 52 del 2005; n. 220 e n. 125 del 2003, n. 425 e
n. 163   del   2000).   La  tesi  della  ricorrente  appare,  invece,
erroneamente  fondata  su  una  lettura  isolata della lettera e) del
medesimo art. 10, comma 2.
    8. - Sulla base delle precisazioni fin qui svolte puo' ora essere
affrontato  il  problema  fondamentale, relativo alla conformita' del
d.lgs.  n. 28  del 2004 rispetto a quanto previsto nel Titolo V della
Costituzione, tenuto anche conto della circostanza che l'«adeguamento
agli  artt. 117  e  118  della Costituzione» costituisce il primo dei
criteri   direttivi   della  delega,  di  cui  all'art. 10,  comma 2,
lettera a), della legge n. 137 del 2002.
    Dal momento che nella maggior parte le disposizioni impugnate del
decreto  legislativo  riguardano,  come  visto  al  paragrafo  3, una
materia  di  competenza legislativa ripartita fra Stato e Regione, di
norma  la  legislazione  statale dovrebbe limitarsi a definire i soli
principi    fondamentali    della   materia,   mentre   le   funzioni
amministrative dovrebbero essere attribuite normalmente ai livelli di
governo   substatali   in   base   ai   principi  di  sussidiarieta',
differenziazione  ed  adeguatezza  indicati  nell'art. 118  Cost.  La
disciplina  in  esame,  invece, appare essenzialmente caratterizzata,
sul  piano legislativo, da una normativa completa ed autoapplicativa,
senza   distinzione   fra   principi   e   dettagli,   e,  sul  piano
amministrativo,   da   un   modello   di   gestione   accentuatamente
statalistico  ed  essenzialmente  fondato su poteri ministeriali, con
una  presenza  del  tutto marginale di rappresentanti delle autonomie
territoriali.
    Tutto  cio'  parrebbe contrastante non solo con l'art. 117, terzo
comma,  Cost.  ma  anche  con il primo comma dell'art. 118 Cost., dal
momento  che,  ove  si fosse voluto intervenire in questa particolare
materia  mediante  una  «chiamata  in  sussidiarieta»  delle funzioni
amministrative  da  parte  dello Stato, cio' avrebbe richiesto, ormai
per  consolidata  giurisprudenza  di  questa  Corte, quanto meno «una
disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le
attivita'  concertative  e di coordinamento orizzontale, ovverosia le
intese,  che  devono  essere condotte in base al principio di lealta»
(sentenza n. 303 del 2003; ma analogamente cfr. anche sentenze n. 242
del 2005, n. 255 e n. 6 del 2004).
    Deve  tuttavia  essere  considerato  come  il  livello di governo
regionale  -  e,  a maggior ragione, quello infraregionale - appaiano
strutturalmente  inadeguati  a soddisfare, da soli, lo svolgimento di
tutte  le  tipiche e complesse attivita' di disciplina e sostegno del
settore cinematografico. Cio' in quanto tali attivita' - diversamente
opinando   -   risulterebbero   esposte   al   rischio  di  eccessivi
condizionamenti  localistici  nella  loro gestione, a fronte, invece,
della  necessita'  di  sostenere anche iniziative di grande rilevanza
culturale  prescindendo  da  questi  ultimi.  In  tal  senso  depone,
altresi',  la  stessa  preesistenza,  rispetto alla riforma di cui al
decreto  impugnato,  di  una organizzazione operante, almeno in larga
parte, a livello nazionale.
    Cio' giustifica, di conseguenza, un intervento dello Stato che si
svolga,  anzitutto,  mediante  la  posizione  di norme giuridiche che
siano  in  grado  di guidare - attraverso la determinazione di idonei
principi    fondamentali    la    successiva   normazione   regionale
soddisfacendo quelle esigenze unitarie cui si e' fatto riferimento (e
a  questo  riguardo  assume  specifico  rilievo la collocazione della
materia de qua tra quelle a competenza ripartita), ma anche, la' dove
necessario,  mediante la avocazione in sussidiarieta' sia di funzioni
amministrative che non possano essere adeguatamente svolte ai livelli
inferiori, sia della relativa potesta' normativa per l'organizzazione
e la disciplina di tali funzioni.
    Del   resto,  la  sussistenza,  nel  settore  del  sostegno  alle
attivita'  culturali,  di  esigenze  che rendevano costituzionalmente
legittima  la allocazione allo Stato di alcune delle funzioni ad esso
relative era gia' stata espressamente segnalata da questa Corte nella
sentenza  n. 255 del 2004, relativa al Fondo unico per lo spettacolo,
la'  dove  si affermava che «almeno per i profili per i quali occorra
necessariamente  una  considerazione  complessiva a livello nazionale
dei  fenomeni  e  delle iniziative (ad esempio, si vedano le funzioni
finora riservate allo Stato proprio dall'art. 156 del d.lgs. n. 112),
dovranno  essere  elaborate  procedure che continuino a svilupparsi a
livello   nazionale,   con   l'attribuzione   sostanziale  di  poteri
deliberativi  alle  Regioni od eventualmente riservandole allo stesso
Stato,   seppur   attraverso  modalita'  caratterizzate  dalla  leale
collaborazione con le Regioni».
    Se,  quindi, il legislatore statale - in un settore di competenza
legislativa  ripartita,  nel  quale  pero'  esistono  forti  e sicuri
elementi  che  esigono una gestione unitaria a livello nazionale - in
astratto  puo' realizzare una pluralita' di modelli istituzionali per
dare,  nel  rispetto  sostanziale del Titolo V, concretizzazione alla
scelta  di  un  modello  diverso  da quello ordinariamente deducibile
dagli artt. 117 e 118 Cost., questa Corte, chiamata a giudicare della
compatibilita'  costituzionale di molte disposizioni del d.lgs. n. 28
del  2004,  puo'  semplicemente  operare  per ricondurre tale decreto
legislativo   al  modello  (prima  definito  come  costituzionalmente
compatibile)   della   «chiamata   in  sussidiarieta»,  affinche'  la
attrazione  a  livello  statale  delle  funzioni  amministrative  nel
settore  delle  attivita' cinematografiche avvenga nel rispetto delle
attribuzioni   costituzionalmente   spettanti   alle  Regioni.  Cio',
tuttavia,  in  un quadro complessivo in cui le determinazioni operate
direttamente   dal   legislatore   delegato   appaiono  per  lo  piu'
compatibili  (salvo quanto si dira' infra) con i differenziati titoli
di  competenza  di  volta in volta adducibili: in parte come soggetto
legittimato   a   determinare   i   principi  fondamentali  ai  sensi
dell'art. 117, terzo comma, Cost.; in parte come soggetto titolare di
poteri  legislativi  esclusivi ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
Cost; in parte come soggetto chiamato a disciplinare legislativamente
l'ambito  nel  quale  opera  la «chiamata in sussidiarieta», ai sensi
dell'art. 118, primo comma, Cost.
    9.  -  Dal  punto  di  vista del recupero in termini di strumenti
concertativi  del  ruolo  delle  Regioni, e' anzitutto indispensabile
ricondurre  ai  moduli della concertazione necessaria e paritaria fra
organi  statali  e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  Regioni  e  le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito:
Conferenza   Stato-Regioni),  tutti  quei  numerosi  poteri  di  tipo
normativo  o  programmatorio  che  caratterizzano il nuovo sistema di
sostegno ed agevolazione delle attivita' cinematografiche, ma che nel
decreto legislativo sono invece riservati solo ad organi statali.
    In  particolare,  l'art. 3,  comma 2,  del  d.lgs. n. 28 del 2004
prevede  che  un  decreto ministeriale definisca «gli indicatori ed i
rispettivi   valori»  relativi  ai  parametri  indicati  dal  decreto
legislativo  medesimo per determinare il punteggio da attribuire alle
imprese  cinematografiche  di produzione ai fini della individuazione
della  categoria  di appartenenza sulla cui base viene determinato il
finanziamento delle imprese medesime.
    L'art. 4,  comma 3,  prevede  che  il  Ministro  per  i beni e le
attivita'  culturali  approvi  il  «programma  triennale» predisposto
dalla   Consulta  territoriale  per  le  attivita'  cinematografiche;
programma  che  -  tra  l'altro  -  individua  le aree geografiche di
intervento   e  individua  gli  obiettivi  per  la  promozione  delle
attivita' cinematografiche.
    L'art. 8,  comma 4,  prevede  che  con decreto ministeriale siano
stabiliti «gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d),
e  dei  relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non
superiore  al  50% della valutazione finale, nonche' l'arco temporale
di  riferimento  del criterio stesso e la composizione e le modalita'
di  organizzazione  e  funzionamento delle sottocommissioni di cui al
comma 1.».
    L'art. 10,  comma 4,  prevede  che con decreto ministeriale «sono
stabiliti  il  tetto  massimo  di risorse finanziarie, a valere sulla
quota  cinema  del  Fondo  di  cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
destinate»   ai   diversi  incentivi  alla  produzione,  nonche'  «le
modalita' tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalita'
dell'eventuale  reinvestimento nella produzione del contributo di cui
al  comma 1,  nonche'  le  modalita'  tecniche  di monitoraggio circa
l'impiego  dei  contributi  erogati». La stessa disposizione aggiunge
che con «il medesimo decreto sono, altresi', definite la periodicita'
di  rilevazione  degli  incassi  lordi ai fini della liquidazione dei
contributi  di  cui  al  comma 1  ed al comma 5, e la percentuale del
contributo  di cui al comma 1 da versare alla Societa' italiana degli
autori   ed   editori   [...]  come  corrispettivo  del  servizio  di
rilevazione.».
    L'art. 12,   comma 4,  prevede  che  «con  decreto  ministeriale,
sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali»
del  Fondo  per  la  produzione,  la  distribuzione, l'esercizio e le
industrie tecniche, «in relazione alle finalita' di cui al comma 3».
    L'art. 17,  comma 4,  prevede  che «con decreto ministeriale sono
stabilite  le  quote percentuali di ripartizione del premio di cui al
comma 3» fra le diverse categorie di soggetti che possono aspirare ai
«premi di qualita».
    L'art. 19, comma 3, prevede che il Ministro definisca annualmente
gli  obiettivi  che  contribuiscono a far deliberare l'erogazione dei
contributi alle attivita' cinematografiche.
    L'art. 19,   comma 5,  prevede  che  «con  decreto  ministeriale,
sentita  la  Consulta,  sono definiti i criteri per la concessione di
premi  alle  sale  d'essai  e  alle sale delle comunita' ecclesiali o
religiose».
    In  tutti  questi casi appare ineludibile che questi atti vengano
adottati  di  intesa  con  la  Conferenza  Stato-Regioni,  in modo da
permettere alle Regioni (in materie che sarebbero di loro competenza)
di  recuperare  quantomeno  un potere di codecisione nelle fasi delle
specificazioni  normative  o  programmatorie.  Pertanto,  deve essere
dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  delle  disposizioni ora
richiamate,  nella  parte  in cui non prevedono che gli atti indicati
siano adottati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
    Quanto specificamente all'art. 8, comma 4, deve ritenersi esclusa
dalla necessita' dell'intesa la disciplina della composizione e delle
modalita' «di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni»,
data  la  prevalente  inerenza di tale disciplina alla materia di cui
all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.
    Deve  altresi'  ritenersi esclusa dalla necessita' dell'intesa la
disciplina  affidata  al  decreto  ministeriale  di  cui all'art. 10,
comma 4,  per  la  parte  concernente la «periodicita' di rilevazione
degli  incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui
al  comma 1  ed al comma 5, e la percentuale del contributo di cui al
comma 1  da  versare  alla  Societa' italiana degli autori ed editori
(...)   come   corrispettivo   del   servizio   di  rilevazione»,  in
considerazione,  da  un  lato  del  suo  contenuto meramente tecnico,
dall'altro    della    sua    prevalente    inerenza   alla   materia
dell'«ordinamento   civile»,  di  cui  all'art. 117,  secondo  comma,
lettera l), Cost.
    In  altri  casi,  caratterizzati  dalla natura tecnica del potere
normativo   previsto   o   dall'esercizio  di  poteri  di  nomina  di
particolare   delicatezza,   il   coinvolgimento   della   Conferenza
Stato-Regioni   puo'   limitarsi   all'espressione   di   un   parere
obbligatorio:   cosi'  per  l'art. 8,  comma 3,  che  attribuisce  al
Ministro  il  potere  di  scelta  degli  esperti  che  compongono  le
sottocommissioni  per  la  cinematografia; per l'art. 9, comma 3, che
attribuisce  ad  un  decreto  ministeriale,  da  adottarsi sentito il
Ministero  per  le  attivita' produttive, il potere di determinare le
«modalita'  tecniche  di  attuazione»  per  la cosiddetta pubblicita'
indiretta   all'interno   dei   film;  per  l'art. 12,  comma 5,  che
attribuisce  ad un decreto ministeriale, adottato con il concerto del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di stabilire «le modalita'
tecniche  di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei
finanziamenti  e  dei  contributi,  nonche'  le modalita' tecniche di
monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi»; per l'art. 13,
comma 9,  che  prevede  che  il  Ministro  designi  i  componenti  di
«un'apposita  giuria,  composta da cinque eminenti personalita' della
cultura»,  che  deve selezionare tre progetti da premiare mediante il
conferimento di incentivi speciali e attribuire i «premi di qualita»;
per  l'art. 19,  comma 2,  che prevede che «con decreto ministeriale,
sentita la Consulta, sono stabilite le modalita' tecniche di gestione
delle    risorse»    relative   alla   promozione   delle   attivita'
cinematografiche e di monitoraggio circa il loro impiego.
    In  questi ultimi casi appare necessario e sufficiente che questi
atti  vengano  adottati con il parere della Conferenza Stato-Regioni.
Deve,   conseguentemente,   essere   dichiarata   la   illegittimita'
costituzionale  delle  disposizioni appena richiamate, nella parte in
cui  non prevedono che gli atti ivi indicati vengano adottati sentita
la Conferenza Stato-Regioni.
    Restano,  invece,  escluse  dalla  possibilita'  di  integrazione
attraverso  la  partecipazione  regionale quelle previsioni normative
che   concernono   esclusivamente  l'organizzazione  delle  strutture
ministeriali, i relativi organi consultivi, nonche' l'esercizio delle
puntuali  funzioni  amministrative  e gestionali loro attribuite, dal
momento  che  in  materia  assume  rilievo  prevalente  la  esclusiva
competenza  statale  di  cui all'art. 117, secondo comma, lettera g),
Cost.
    10.  -  Fondate sono anche le censure sollevate in relazione agli
artt. 117  e  118  Cost., concernenti l'art. 22, comma 5, e l'art. 4,
comma 5,   del   decreto   legislativo   n. 28   del  2004,  relativi
all'autorizzazione  all'apertura «di multisale con un numero di posti
superiori  a  milleottocento»  che  la disciplina in esame riserva al
Direttore  generale  competente  del  Ministero, mentre alla Consulta
territoriale e' attribuito in materia un potere consultivo.
    Al riguardo, premessa la gia' chiarita afferenza della disciplina
in   esame   alla  materia  del  «governo  del  territorio»,  di  cui
all'art. 117,  terzo  comma, Cost., deve essere osservato come appaia
del  tutto  evidente  la  mancanza  di  esigenze unitarie tali da far
ritenere  inadeguato il livello regionale di governo allo svolgimento
della  funzione  amministrativa  in  questione.  Cio' rende del tutto
ingiustificata  l'attrazione  di  tale  funzione  in favore di organi
amministrativi dello Stato operata dalla disposizione impugnata.
    Per  queste  ragioni,  deve  essere  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 22,  comma 5,  e  dell'art. 4, comma 5, del
d.lgs. n. 28 del 2004.
    11.  -  Al  contrario,  debbono  essere dichiarate non fondate le
censure  concernenti  la  pretesa illegittimita' costituzionale della
previsione,  in  capo ad  organi  statali,  di  poteri  asseritamente
regolamentari  in ambiti diversi dalle materie affidate alla potesta'
legislativa esclusiva dello Stato, in violazione dell'art. 117, sesto
comma, Cost.
    Infatti,  a  prescindere  dalla  complessa  qualificabilita'  dei
poteri  in  questione  come  espressione di potesta' regolamentare in
senso   proprio   (ma   senza   dubbio  e'  da  escludere  la  natura
regolamentare quantomeno del decreto previsto dall'art. 17, comma 3),
va  ribadito  anzitutto che alcune delle disposizioni censurate sotto
questo  profilo  sono  chiaramente  riconducibili, almeno in parte, a
materie   di  competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  (cfr.
l'art. 4,  comma 6,  l'art. 8, comma 4, limitatamente alla disciplina
dell'organizzazione  e  funzionamento delle sottocommissioni, nonche'
l'art. 10,  comma 4, secondo periodo, nella parte in cui si riferisce
alla  determinazione  della percentuale di contributo da versare alla
SIAE   come  corrispettivo  del  servizio  di  rilevazione).  Per  le
rimanenti   disposizioni   risulta   invece   determinante   la  loro
riconduzione  nell'ambito  della «chiamata in sussidiarieta» da parte
dello   Stato,   con  le  connesse  dichiarazioni  di  illegittimita'
costituzionale   (di  cui  al  precedente  par.  9)  per  la  mancata
previsione  degli adeguati strumenti di collaborazione con il sistema
delle autonomie regionali.
    12.  -  La  medesima riconduzione del decreto legislativo oggetto
del  presente  giudizio ad una ipotesi di «chiamata in sussidiarieta»
di un intero segmento di attivita' amministrativa, con le conseguenti
dichiarazioni  di  illegittimita' costituzionali di cui al precedente
par.   9   (ivi  incluse  anche  alcune  disposizioni  incidenti  sul
finanziamento   delle  attivita'  cinematografiche:  cfr.  l'art. 10,
comma 4, l'art. 12, comma 4, l'art. 17, comma 4, l'art. 19, commi 3 e
5),  esclude,  altresi',  che  possa  sostenersi  la fondatezza delle
lamentate   lesioni   dell'art. 119   Cost.,   le   quali   -   nella
prospettazione   fornitane  dalle  due  ricorrenti  -  assumono  come
presupposto  necessario la riconduzione della disciplina impugnata al
modello  di  riparto  di  competenze  ordinariamente ricavabile dagli
artt. 117 e 118 Cost.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2,
del   decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n. 28  (Riforma  della
disciplina   in   materia  di  attivita'  cinematografiche,  a  norma
dell'art. 10  della  legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui
non  dispone  che  il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3,
del  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui
non  prevede  che l'approvazione ministeriale del programma triennale
avvenga  «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 5,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
    4) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3,
del  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui
non   prevede   che   la   scelta   ministeriale   dei  membri  delle
sottocommissioni  avvenga  «sentita  la  Conferenza  permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano»;
    5) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 4,
del  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui
non  dispone  che  il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni  e  le  Province autonome di Trento e Bolzano», limitatamente
alla  disciplina  concernente  «gli indicatori del criterio di cui al
comma 2,   lettera d),   e   dei  relativi  valori  percentuali,  per
un'incidenza  complessiva  non  superiore  al  50%  della valutazione
finale, nonche' l'arco temporale di riferimento del criterio stesso»;
    6) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 3,
del  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui
non  dispone  che  il  decreto ministeriale ivi previsto sia adottato
«sentita  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;
    7)   dichiara   l'illegittimita'   costituzionale   dell'art. 10,
comma 4,  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte
in  cui  non  dispone  che  il  decreto ministeriale ivi previsto sia
«adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di Trento e Bolzano»,
limitatamente  alla  disciplina  concernente  «il  tetto  massimo  di
risorse  finanziarie,  a  valere  sulla quota cinema del Fondo di cui
alla  legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al
comma 1  ed  a  quello  di  cui  al comma 5, le modalita' tecniche di
erogazione  dei  medesimi,  i  tempi  e  le  modalita' dell'eventuale
reinvestimento  nella  produzione  del  contributo di cui al comma 1,
nonche'  le  modalita'  tecniche  di monitoraggio circa l'impiego dei
contributi erogati»;
    8)   dichiara   l'illegittimita'   costituzionale   dell'art. 12,
comma 4,  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte
in  cui  non  dispone  che  il  decreto ministeriale ivi previsto sia
«adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;
    9)   dichiara   l'illegittimita'   costituzionale   dell'art. 12,
comma 5,  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte
in  cui  non  dispone  che  il  decreto ministeriale ivi previsto sia
adottato  «sentita  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;
    10)   dichiara   l'illegittimita'   costituzionale  dell'art. 13,
comma 9,  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte
in  cui  non  dispone che la designazione ministeriale dei componenti
della  giuria  ivi prevista avvenga «sentita la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano»;
    11)   dichiara   l'illegittimita'   costituzionale  dell'art. 17,
comma 4,  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte
in  cui  non  dispone  che  il  decreto ministeriale ivi previsto sia
«adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;
    12)   dichiara   l'illegittimita'   costituzionale  dell'art. 19,
comma 2,  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte
in  cui  non  dispone  che  il  decreto ministeriale ivi previsto sia
adottato  «sentita  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;
    13)   dichiara   l'illegittimita'   costituzionale  dell'art. 19,
comma 3,  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte
in  cui  non  dispone  che  il  Ministro  definisca  annualmente  gli
obiettivi  ivi  previsti «d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano»;
    14)   dichiara   l'illegittimita'   costituzionale  dell'art. 19,
comma 5,  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte
in  cui  non  dispone  che  il  decreto ministeriale ivi previsto sia
«adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;
    15)   dichiara   l'illegittimita'   costituzionale  dell'art. 22,
comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
    16)   dichiara   inammissibili   le   questioni  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 10  e  dell'art. 22,  comma 5,  del decreto
legislativo   22 gennaio   2004,   n. 28,   sollevate,  in  relazione
all'art. 3  della  Costituzione,  dalla Regione Emilia-Romagna con il
ricorso indicato in epigrafe;
    17)   dichiara   non   fondate   le   questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3,
dell'art. 4,  ad  eccezione  del comma 5, dell'art. 8, degli artt. 9,
10,  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, nonche' dell'art. 22, commi 1 e
4,  del  decreto  legislativo  22 gennaio  2004, n. 28, sollevate, in
relazione  all'art. 117,  quarto  comma,  della  Costituzione,  dalle
Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;
    18)   dichiara   non   fondate   le   questioni  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  comma 4,  dell'art. 3,  commi 1, 2 e 3,
dell'art. 4,   ad   eccezione   del  comma 5,  dell'art. 6,  comma 7,
dell'art. 8,  nonche'  degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in
relazione   all'art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  dalle
Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;
    19)   dichiara   non   fondate   le   questioni  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  commi 2  e 4, dell'art. 3, commi 1 e 3,
dell'art. 5,  commi 1,  5, 6 e 7, degli artt. 6, 7 e 18, commi 3 e 5,
nonche'  dell'art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
sollevate,   in  relazione  all'art. 118  della  Costituzione,  dalle
Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;
    20)   dichiara   non   fondate   le   questioni  di  legittimita'
costituzionale    dell'art. 4,    comma 6,    dell'art. 8,   comma 4,
dell'art. 9,  comma 3, dell'art. 10, comma 4, dell'art. 12, commi 4 e
5,  dell'art. 17,  commi 3  e  4,  dell'art. 19,  commi 2, 3 e 5, del
decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione
all'art. 117,   sesto   comma,   della  Costituzione,  dalle  Regioni
Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;
    21)   dichiara   non   fondate   le   questioni  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 9, 10, 11,
12,  13, 14, 15, 16, 17 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, sollevate, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle
Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;
    22)   dichiara   non   fondata   la   questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 6  del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28,  sollevata,  in  relazione  all'art. 117,  nono  comma,  della
Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in
epigrafe;
    23)   dichiara   non   fondate   le   questioni  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 del
decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione
all'art. 76  della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso
indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 luglio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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