N. 286 SENTENZA 7 - 19 luglio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste - Agricoltura - Disciplina delle
  quote latte - Previsione di un sistema di compensazione regionale e
  di  una  riserva  regionale - Ricorso del Governo - Contrasto della
  legge   regionale   con   la  normativa  comunitaria  che  consente
  esclusivamente  un  sistema di compensazione nazionale, nonche' una
  riserva  nazionale - Violazione del vincolo statutario del rispetto
  degli obblighi internazionali - Illegittimita' costituzionale.
- Legge Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 12 dicembre 2002, n. 27,
  artt. 17, commi 1 e 2, e 20.
- Statuto  speciale  per  la  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste, art. 2;
  d.lgs. 22 maggio 2001, n. 238, art. 1.
(GU n.30 del 27-7-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 17, commi 1 e
2,  e  dell'art. 20  della  legge  della Regione Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste  12 dicembre  2002,  n. 27  (Disciplina  delle  quote latte),
promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con ricorso
notificato  il 21 marzo 2003, depositato in cancelleria il successivo
31 ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2003.
    Visto  l'atto  di costituzione della Regione Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste;
    Udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 2005 il giudice relatore
Alfonso Quaranta;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e l'avv. Giuseppe F. Ferrari per la Regione
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha proposto
questione di legittimita' costituzionale - per contrasto con l'art. 2
della  legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale
per  la  Valle  d'Aosta),  e  con  l'art. 1  del  decreto legislativo
22 maggio  2001,  n. 238  (Norme di attuazione dello Statuto speciale
della  Regione  Valle  d'Aosta in materia di regime comunitario della
produzione  lattiera)  -  dell'art. 17,  commi 1  e 2, e dell'art. 20
della  legge  della  Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 12 dicembre
2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte).
    1.1.  -  Il  ricorrente premette che la legge regionale impugnata
risulta,  in  via generale, conforme allo statuto valdostano, nonche'
alle norme di attuazione «specificamente dettate in materia di regime
comunitario   della   produzione  lattiera  dal  decreto  legislativo
22 maggio  2001,  n. 238»,  giacche' quest'ultimo, nell'attribuire la
materia  de  qua  alla competenza regionale, «fa espresso riferimento
all'assegnazione  ed  al  trasferimento  di  quote»,  fermo restando,
peraltro, «il rispetto dei regolamenti comunitari in materia».
    Le  predette  disposizioni  impugnate  stabiliscono,  pero', «una
"compensazione  regionale"  e una "riserva regionale" non compatibili
con  la normativa comunitaria» che la Regione e' tenuta a rispettare,
le   cui  fonti  il  ricorrente  identifica,  ratione  temporis,  nel
regolamento  CEE  n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, sul
prelievo   supplementare   nel  settore  del  latte  e  dei  prodotti
lattiero-caseari e nel regolamento CE n. 1392/2001 della Commissione,
del 9 luglio 2001, sull'applicazione del regolamento CEE n. 3950/92.
    1.1.1.  -  Si  evidenzia,  invero,  che  -  ai sensi dell'art. 2,
paragrafo   1,  del  primo  dei  due  regolamenti  comunitari  teste'
richiamati  -  il  sistema  della compensazione puo' operare «solo "a
livello nazionale"».
    L'art. 17   della   legge   regionale   impugnata,   prosegue  il
ricorrente,  «disponendo  che  il  prelievo  supplementare  e' dovuto
"sull'eventuale  eccedenza (...) rispetto alla somma dei quantitativi
individuali   di   riferimento"   prodotti   nell'ambito   regionale,
presuppone una "compensazione a livello regionale" non prevista dalla
normativa comunitaria, che la Regione e' tenuta a rispettare ai sensi
della normativa statutaria richiamata».
    1.1.2.  -  Analogamente,  sul  presupposto  che l'art. 5 del gia'
citato  regolamento comunitario n. 3950/92 «prevede solo una "riserva
nazionale", alimentabile o con una riduzione lineare dell'insieme dei
quantitativi  di  riferimento  individuali  o  con  i quantitativi di
riferimento non utilizzati», il Presidente del Consiglio dei ministri
sottolinea   come  tale  norma  risulti  violata  dall'art. 20  della
predetta legge reg. n. 27 del 2002.
    Quest'ultimo - nello stabilire che «entro il 30 settembre di ogni
anno,  la  struttura  competente  ripartisce, fra i produttori che ne
hanno  fatto richiesta entro il 30 giugno, i quantitativi individuali
di   riferimento  non  utilizzati»  -  contempla,  in  sostanza,  «la
costituzione   di   una   "riserva  regionale",  anch'essa,  come  la
compensazione  regionale,  non  prevista dalla normativa comunitaria,
che  la  Regione  e'  tenuta  a  rispettare  ai sensi della normativa
statutaria richiamata».
    2. - Si e' costituita in giudizio la Regione Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste,  con  atto  depositato  presso la cancelleria della Corte il
17 aprile  2003,  chiedendo - previa riserva di ulteriori deduzioni -
di  «`rigettare  in  toto il ricorso del Governo della Repubblica, in
quanto   inammissibile,  improcedibile  e,  comunque,  infondato  nel
merito».
    2.1.  -  Con successiva memoria, depositata presso la cancelleria
della  Corte il 30 marzo 2004, la Regione resistente ha affermato, da
un   lato,   la   propria   competenza   esclusiva  «in  ordine  alla
predisposizione  della  disciplina concernente le quote latte» atteso
che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 116 della Costituzione
e dell'art. 2 dello statuto regionale, l'agricoltura e' da annoverare
«tra  le materie rientranti nella potesta' legislativa primaria della
Regione»;   dall'altro   ha   sottolineato   che   la   «censura   di
illegittimita'  costituzionale  promossa dal Governo della Repubblica
trova  fondamento esclusivamente in una erronea interpretazione della
disciplina   comunitaria   all'uopo   disposta  dal  regolamento  CEE
n. 3950/92»,   giacche',   diversamente   da   quanto  sostenuto  dal
ricorrente,  la legge regionale impugnata sarebbe pienamente conforme
a tale disciplina.
    3.  -  In  prossimita'  dell'udienza  pubblica  il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  la  Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste
hanno depositato memorie.
    3.1.  - L'Avvocatura generale dello Stato, in via preliminare, ha
sottolineato  come  il  thema  decidendum  non  sia  affatto  mutato,
quantunque,  «per  via  dei piu' recenti interventi normativi in sede
nazionale»,   la  materia  de  qua  abbia  conosciuto  una  rinnovata
sistemazione legislativa.
    Sebbene,  infatti, il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (Riforma
della  normativa  in  tema di applicazione del prelievo supplementare
nel  settore  del latte e dei prodotti lattiero-caseari), convertito,
con   modificazioni,   nella  legge  30 maggio  2003,  n. 119,  abbia
«ridisciplinato l'intera materia», lo stesso - «in applicazione della
normativa  comunitaria  gia' richiamata» - avrebbe lasciato invariata
«la  "compensazione  a  livello nazionale" e la "riserva nazionale"»,
donde,  secondo  la  difesa  erariale, «il persistente interesse alla
decisione del ricorso».
    Su tali basi, quindi, l'Avvocatura generale dello Stato ribadisce
«le  conclusioni  gia'  assunte nel ricorso», chiedendo «che la Corte
dichiari la illegittimita' costituzionale» delle norme impugnate.
    3.2. - La Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha insistito nelle
difese gia' formulate.
    La  resistente  ha  dedotto,  altresi',  di  essere  «soggetto di
autonomia  speciale,  secondo  quanto  previsto  dall'art. 116  della
Costituzione», nonche' «in base alle previsioni del proprio statuto»,
il  cui articolo 2, primo comma, lettera d), le attribuisce «potesta'
legislativa esclusiva in materia di agricoltura».
    Cio'  premesso,  la Regione ha evidenziato come siffatta potesta'
legislativa  debba intendersi ormai riconosciuta - giusto il disposto
dell'art. 10   della   legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - «nei
termini  di  cui  all'art. 117,  quarto  comma,  della Costituzione»,
evenienza quest'ultima che, a suo dire, precluderebbe «l'applicazione
di limiti statutari (principi' dell'ordinamento, interessi nazionali,
norme  fondamentali  delle riforme economico-sociali) che non trovano
riscontro nell'attuale Titolo V della Costituzione».
    E', dunque, in un simile contesto - del quale e' parte integrante
anche  «la  specifica disciplina di attuazione statutaria», contenuta
nel  d.lgs.  n. 238  del  2001  - che deve essere inquadrata la legge
regionale,   oggetto   d'impugnativa  da  parte  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri.
    Cosi' ricostruito, quindi, il quadro normativo di riferimento, la
Regione  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste assume di aver disciplinato -
«nei  limiti  del  quantitativo  di  latte assegnatole», e dunque con
l'osservanza  di  quanto  specificamente  stabilito  dalla  normativa
comunitaria - «l'assegnazione ed il trasferimento delle quote latte»,
nonche'   «le  modalita'  di  prelievo  supplementare  a  carico  dei
produttori  di  latte vaccino», il tutto evidentemente «sulla base di
una specifica norma di attuazione statutaria».
    Osserva,  altresi',  la  resistente che la difesa dello Stato non
avrebbe  «minimamente  tenuto  in  considerazione,  da  un  lato,  il
contenuto  e  la portata della disposizione regolamentare comunitaria
di   cui   si  lamenta  l'inosservanza  e,  dall'altro,  la  potesta'
legislativa   esclusiva  attribuita  alla  Regione  resistente  nella
materia de qua».
    Quanto  al  primo  profilo,  difatti,  si rileva che l'art. 2 del
citato  regolamento  comunitario  n. 3950/92  «non impone affatto che
l'eventuale    riassegnazione   dei   quantitativi   di   riferimento
inutilizzati  venga  effettuata,  ai  fini  della  determinazione del
prelievo  dovuto,  esclusivamente su scala nazionale», e cio' neppure
quando  «si  opti  per  il modello in base al quale il contributo dei
produttori  al  pagamento  del  prelievo  viene  stabilito  a livello
nazionale».  Sussisterebbe  -  secondo  la  Regione  - una differenza
sostanziale   tra   «la   determinazione   sul  piano  nazionale  del
superamento  della quantita' di produzioni assegnate» e «la decisione
sulla riassegnazione delle quote», non essendo, «ne' logicamente, ne'
giuridicamente», doverosa la sovrapposizione tra tali piani.
    In  assenza,  dunque, di una disposizione comunitaria «che faccia
carico   allo   Stato  membro  di  attribuire  tutti  i  quantitativi
inutilizzati   necessariamente   ed   esclusivamente   alla   riserva
nazionale»,  ben  poteva la Regione esercitare liberamente la propria
potesta' legislativa nella materia in esame.
    Se  e' vero, infatti, che nell'attuazione delle norme comunitarie
non  si  puo'  «prescindere  dalla struttura (accentrata, decentrata,
federale)»,  propria  di  ciascuno  Stato  dell'Unione,  deve  allora
riconoscersi  che  alla Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, essendo
la  materia  dell'agricoltura  oggetto  di  «competenza  esclusiva  o
residuale  delle  Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della
Costituzione»,  spettasse,  nel  caso  di specie, «una competenza "in
prima  istanza"  con il solo limite del rispetto della Costituzione e
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».
    Ne'   d'altra  parte,  conclude  sul  punto  la  resistente,  una
differente  conclusione potrebbe essere giustificata in ragione della
«esigenza  di  salvaguardare "interessi nazionali"», giacche' proprio
la  ricordata  «revisione  costituzionale del 2001» - all'esito della
quale   la   Carta   fondamentale   «non   menziona  piu'  il  limite
dell'interesse  nazionale»  -  impedisce  di «sacrificare l'autonomia
regionale nella subiecta materia», rendendo non piu' utilizzabile «lo
schema seguito nella sentenza (...) n. 424 del 1999».
    Considerazioni  analoghe  la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste
svolge con riferimento alla censura che investe l'art. 20 (in tema di
«riserva  regionale»)  della  medesima  legge  reg.  n. 27  del 2002,
giacche'  anche  in  tale  caso  «la  difesa  erariale  ha  omesso di
considerare  la  natura  primaria  della  potesta'  legislativa della
Regione  resistente  nella materia de qua ed il contenuto della norma
comunitaria che si assume violata».
    L'Avvocatura  generale  dello  Stato,  difatti,  avrebbe non solo
omesso  di  dimostrare  «la  contrarieta'  della disciplina regionale
impugnata  al sistema delineato dall'art. 2, comma 1, del regolamento
CEE  n. 3950/92», ma neppure avrebbe giustificato «la riproposizione,
nel mutato quadro costituzionale, del vecchio assunto circa il potere
statale  di  fissare  principiª  vincolanti  le  Regioni  in  sede di
attuazione  di  atti  normativi  dell'Unione europea nelle materie di
competenza  legislativa regionale esclusiva o residuale, sulla scorta
di un presunto "interesse nazionale"».

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha proposto
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, commi 1 e 2, e
dell'art. 20  della  legge della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste
12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte), per contrasto
con  l'art. 2  della  legge  costituzionale  26 febbraio  1948,  n. 4
(Statuto  speciale  per la Valle d'Aosta), e con l'art. 1 del decreto
legislativo 22 maggio 2001, n. 238 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di regime comunitario
della produzione lattiera).
    1.1.  -  L'art. 17  della  legge regionale impugnata prevede che,
entro  il 30 giugno di ogni anno, la struttura competente effettui la
verifica  tra  la  somma dei quantitativi individuali di riferimento,
dei  quali  sono  titolari i conduttori di aziende o i proprietari di
aziende  destinate  ad  alpeggio  o  a  mayen  ubicate nel territorio
regionale,  e  la somma dei quantitativi di latte e di equivalente di
latte   prodotti   (comma   1).   Esso   stabilisce,   inoltre,   che
sull'eventuale eccedenza di quantitativo di latte o di equivalente di
latte  prodotto  rispetto  alla somma dei quantitativi individuali di
riferimento,   la   struttura   competente   applichi   il   prelievo
supplementare   ai   sensi   della   normativa  comunitaria  vigente,
imputandolo  a  ciascun  produttore  in  proporzione  alle  quantita'
prodotte   in  eccedenza  rispetto  ai  quantitativi  di  riferimento
individuali (comma 2).
    L'art. 20,  invece,  prevede  che,  entro il 30 settembre di ogni
anno,  la  struttura  competente  ripartisca, fra i produttori che ne
hanno  fatto richiesta entro il 30 giugno, i quantitativi individuali
di  riferimento  non  utilizzati  e  oggetto di riduzione o di revoca
della quota.
    Secondo  il  ricorrente  le disposizioni riportate, disciplinando
rispettivamente  un  sistema  di  «compensazione  regionale»  ed  una
«riserva regionale», si porrebbero in contrasto con quanto sancito, a
livello  comunitario,  dal  regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio,
del  28 dicembre  1992,  sul  prelievo  supplementare nel settore del
latte  e  dei  prodotti  lattiero-caseari  (artt. 2 e 5), nonche' dal
regolamento  CE  n. 1392/2001  della  Commissione, del 9 luglio 2001,
recante  modalita' d'applicazione del regolamento CEE n. 3950/92, che
consentirebbero   esclusivamente   un   sistema   di   «compensazione
nazionale», nonche' una «riserva nazionale».
    2. - La questione e' fondata.
    L'art. 2  dello statuto Valle d'Aosta attribuisce alla competenza
esclusiva  della  Regione  la  materia dell'agricoltura (primo comma,
lettera d), nel cui ambito deve essere ricompresa la disciplina delle
c.d.  quote latte. In proposito, questa Corte ha, infatti, piu' volte
affermato che il comparto della produzione lattiera e delle strutture
produttive,  intese  in  senso lato, assumendo un rilievo distinto ed
autonomo   rispetto  alla  regolazione  dei  prezzi  e  dei  mercati,
afferisce    propriamente   all'ambito   materiale   dell'agricoltura
(sentenze n. 272 del 2005; n. 398 del 1998 e n. 304 del 1987).
    Deve,  pero',  rilevarsi che lo stesso art. 2, primo comma, dello
statuto  sancisce  che la suddetta potesta' legislativa della Regione
deve  esercitarsi  nel  «rispetto  degli obblighi internazionali»: il
limite,   pur   posto  in  una  legge  costituzionale  del  1948,  va
interpretato  nel  senso  che  esso  (cfr.  sentenze n. 207 del 2001;
n. 126  del 1996) ricomprende anche gli obblighi comunitari derivanti
dal  Trattato  istitutivo  della  comunita' europea, 25 marzo 1957, e
dalle  successive  integrazioni e modificazioni dello stesso, nonche'
dagli  atti  delle  istituzioni  comunitarie  e,  in particolare, per
quanto  interessa  in questa sede, dalle disposizioni dei regolamenti
comunitari emanati a norma dell'art. 189 del Trattato di Roma.
    In  ordine  alla  produzione  lattiera,  l'art. 1  delle norme di
attuazione  statutarie,  approvate  con  il  citato d.lgs. n. 238 del
2001,   puntualizza  che  la  Regione  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste
disciplina  l'assegnazione  e  il  trasferimento  delle  quote  latte
comunque  disponibili  «in  conformita'  ai  regolamenti  dell'Unione
europea e nel rispetto dei quantitativi di latte assegnati ai singoli
produttori nell'ambito del territorio regionale».
    In  definitiva,  dunque,  le  norme  dello  statuto  e  quelle di
attuazione  dello  stesso  demandano alla Regione la regolamentazione
del  settore  in esame, con il vincolo dell'osservanza degli obblighi
comunitari.
    2.1.  -  Chiarito  cio',  si  deve  valutare  se  le disposizioni
censurate  si  pongano o meno in contrasto con i contenuti precettivi
posti  nel  reg.  CEE n. 3950/92 nonche' nel reg. CE n. 1392/2001. E'
bene  precisare  che  tali  regolamenti  - pur essendo stati abrogati
rispettivamente  dal  regolamento  CE n. 1788/2003 del Consiglio, del
29 settembre   2003,   e   dal   regolamento   CE  n. 595/2004  della
Commissione,  del  30 marzo  2004,  i  quali, salvo talune eccezioni,
trovano  applicazione  a  decorrere  dal  1° aprile  2004  - rilevano
nondimeno  ratione  temporis  nel  presente  giudizio di legittimita'
costituzionale.
    2.1.1.  -  Per  quanto  attiene  al  sistema di compensazione, il
secondo  comma  del  paragrafo 1 dell'art. 2 del reg. CEE n. 3950/92,
statuisce   che,   ai  fini  della  determinazione  del  prelievo  da
corrispondere, la eventuale «riassegnazione (...) dei quantitativi di
riferimento   inutilizzati»   puo'   essere   effettuata  «a  livello
dell'acquirente»  oppure  «a livello nazionale in base al superamento
del   quantitativo   di   riferimento   a   disposizione  di  ciascun
produttore».
    E'   evidente,   dunque,  che  la  normativa  comunitaria  teste'
riportata   circoscrive  «la  discrezionalita'  lasciata  agli  Stati
membri», in ordine alle modalita' operative della compensazione, alla
scelta  tra  due soli livelli: «quello degli acquirenti ovvero quello
nazionale»  (sentenza  n. 424  del  1999).  L'art. 17,  commi 1  e 2,
optando,  di  converso,  per un diverso sistema a base regionale, non
contemplato   dalla   normativa  comunitaria,  e'  costituzionalmente
illegittimo per violazione degli evocati parametri costituzionali.
    2.1.2.  -  In  relazione  al meccanismo della «riserva» lo stesso
reg.  CEE  n. 3950/1992  -  ritenendo che «l'applicazione» del regime
delle  c.d.  quote  latte  «presuppone  l'esistenza  di  una  riserva
nazionale   nella   quale  confluiscano  tutti  i  quantitativi  che,
indipendentemente  dai  motivi,  non  hanno  o  non  hanno  piu'  una
destinazione  individuale»  (tredicesimo  «considerando») - autorizza
gli  Stati  membri ad «alimentare la riserva nazionale, in seguito ad
una  riduzione  lineare  dell'insieme dei quantitativi di riferimento
individuali,  per  accordare quantitativi supplementari o specifici a
produttori  determinati  secondo  criteri  oggettivi  fissati  con la
Commissione» (art. 5, nel testo risultante dalle modifiche apportate,
da  ultimo,  dall'art. 1  del reg. CE n. 1256/1999 del Consiglio, del
17 maggio 1999).
    L'art. 10  del  reg.  CE  n. 1392/2001  prevede  anch'esso che «i
quantitativi  di  riferimento  che  non  formano  o  non formano piu'
oggetto  di  assegnazione  individuale  vengono versati nella riserva
nazionale di cui all'articolo 5 del regolamento CEE n. 3950/92».
    Le  riportate  prescrizioni  comunitarie  delineano, pertanto, un
sistema che autorizza esclusivamente la istituzione di una riserva di
livello  nazionale. Va, altresi', osservato che tale sistema e' stato
successivamente   confermato   anche   dall'art. 14   del   reg.   CE
n. 1788/2003,  in  base  al  quale,  all'interno  dei quantitativi di
riferimento  nazionali  «ciascuno Stato membro istituisce una riserva
nazionale,  in  particolare  ai  fini  delle assegnazioni» ai singoli
produttori  dei quantitativi confluiti nella stessa riserva in base a
criteri oggettivi comunicati alla Commissione (art. 7).
    L'art. 20  della  legge  impugnata,  stabilendo - nell'ambito del
territorio  regionale  - che la struttura competente ripartisca tra i
produttori i quantitativi individuali di riferimento non utilizzati e
oggetto di riduzione o revoca, presuppone, invece, l'esistenza di una
«riserva   regionale»,   non  consentita  dalla  riportata  normativa
comunitaria,  con  conseguente  illegittimita'  costituzionale  della
disposizione censurata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, commi 1 e
2,  e  dell'art. 20  della  legge  della Regione Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                       Il redattore: Quaranta
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 luglio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
05C0787