N. 287 SENTENZA 7 - 19 luglio 2005

Giudizio per conflitto di attribuzioni tra Enti.

Eccezione  di inammissibilita' - Lesione asseritamente prodotta dalla
  legge e non dal regolamento ministeriale impugnato - Reiezione.
Eccezione  di  inammissibilita'  -  Asserita mancanza di un interesse
  attuale - Reiezione.
Previdenza e assistenza - Disabili - Fondo nazionale per le politiche
  sociali  -  Interventi  in  favore  dei soggetti con handicap grave
  privi  dell'assistenza  dei  familiari  -  Regolamento ministeriale
  disciplinante criteri e modalita' per la concessione, l'erogazione,
  le  verifiche  e  le  revoche  dei  finanziamenti  -  Ricorso della
  Provincia autonoma di Trento - Lesione delle prerogative statutarie
  della   Provincia   nella  materia  dell'assistenza  e  beneficenza
  pubblica  e  in  tema di finanziamenti statali - Non spettanza allo
  Stato  della  potesta'  in  contestazione  - Annullamento dell'atto
  impugnato   -   Assorbimento  della  censura  riferita  alle  norme
  costituzionali  -  Estensione degli effetti alla Provincia autonoma
  di Bolzano.
- Decreto   del   Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
  13 dicembre 2001, n. 470, artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10.
- Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige/Südtirol, artt. 8,
  numero  25,  9,  numero 10; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5,
  commi 2  e 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, comma 1; d.lgs.
  16 marzo   1992,  n. 268,  art. 12,  commi 1  e  2;  (Costituzione,
  art. 117,  sesto comma; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
  art. 10).
(GU n.30 del 27-7-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione sorto a seguito degli
artt. 1,  3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e
delle   politiche   sociali  13 dicembre  2001,  n. 470  (Regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei
finanziamenti  di  cui  all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388,  in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap
grave  privi  dell'assistenza  dei  familiari),  promosso con ricorso
della  Provincia  autonoma  di  Trento,  notificato il 15 marzo 2002,
depositato  in  cancelleria  il 20 successivo ed iscritto al n. 9 del
registro conflitti 2002.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2005 il giudice relatore
Franco Gallo;
    Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di
Trento  e  l'avvocato  dello Stato Massimo Mari per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato  il 15 marzo 2002 e depositato il
20 marzo  2002, la Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto
di attribuzione - in relazione agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10
del  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali del
13 dicembre 2001, n. 470 (Regolamento concernente criteri e modalita'
per   la   concessione   e  l'erogazione  dei  finanziamenti  di  cui
all'articolo 81  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di
interventi   in   favore   dei  soggetti  con  handicap  grave  privi
dell'assistenza   dei  familiari)  -  per  l'accertamento  della  non
spettanza  allo  Stato  del  potere  di  disciplinare con regolamento
ministeriale   i   criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione  e
l'erogazione   da  parte  della  Provincia  autonoma  di  Trento  dei
finanziamenti previsti dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388,  recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria 2001)», nonche' del
potere di disciplinare le modalita' di verifica dell'attuazione delle
attivita'  svolte  e  le  ipotesi di revoca di tali finanziamenti. Ha
conseguentemente richiesto l'annullamento delle indicate disposizioni
regolamentari,  deducendo la violazione: a) dell'art. 8, numero 25, e
dell'art. 9,  numero  10, dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige;  b)  dell'art. 5,  commi 2  e 3, della legge 30 novembre 1989,
n. 386  (Norme  per  il  coordinamento  della  finanza  della regione
Trentino-Alto  Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano
con  la  riforma  tributaria);  c)  dell'art. 2, comma l, del decreto
legislativo  16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto
speciale  per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti
legislativi  statali  e  leggi  regionali  e  provinciali, nonche' la
potesta'  statale  di  indirizzo  e  coordinamento); d) dell'art. 12,
commi 1  e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di
attuazione  dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige in
materia  di  finanza  regionale e provinciale); e) dell'art. 10 della
legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3 (Modifiche al titolo V
della  parte  seconda  della  Costituzione),  in  quanto estende alla
Provincia  autonoma  le maggiori autonomie stabilite per le Regioni a
statuto  ordinario  dal nuovo testo dell'art. 117, sesto comma, della
Costituzione.
    La  Provincia  autonoma  di  Trento premette di essere dotata, ai
sensi  dello  statuto  speciale,  sia  di  competenza  legislativa in
materia di assistenza e beneficenza pubblica (art. 8, numero 25) e di
igiene  e  sanita'  (art. 9,  numero 10), con le correlative potesta'
amministrative (art. 16); sia di autonomia finanziaria (titolo VI).
    In   particolare,  la  ricorrente  osserva  che  i  commi 2  e  3
dell'articolo 5   della  legge  n. 386  del  1989  dispongono  che  i
finanziamenti  recati  da  disposizioni  di legge statale, in cui sia
previsto  il  riparto  o  l'utilizzo  a  favore  delle Regioni, «sono
assegnati  alle  Province  autonome  ed affluiscono al bilancio delle
stesse   per   essere   utilizzati,  secondo  normative  provinciali,
nell'ambito  del  corrispondente settore» e che «per l'assegnazione e
per  l'erogazione  dei  finanziamenti [...] si prescinde da qualunque
adempimento  previsto  dalle  stesse  leggi  ad  eccezione  di quelli
relativi  all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto».
L'applicabilita'  di tale disciplina in ordine alle procedure ed alla
destinazione  dei  fondi,  «con  riferimento  alle  leggi  statali di
intervento  previste,  anche  se  le  stesse  non  sono espressamente
richiamate»,   sarebbe   confermata  dal  richiamo  espresso  operato
dall'art. l2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 268 del 1992.
    La  ricorrente  rileva  che  il  regolamento  contenente le norme
impugnate e' stato emanato in attuazione dell'articolo 81 della legge
n. 388 del 2000, secondo cui, per l'anno 2001, il Fondo nazionale per
le  politiche  sociali  e'  integrato  da una determinata somma - non
contestata dalla stessa ricorrente - destinata al finanziamento di un
«programma  di interventi svolti da associazioni di volontariato e da
altri  organismi  senza  scopo di lucro con comprovata esperienza nel
settore  dell'assistenza ai soggetti con handicap grave [...], per la
cura  e  l'assistenza  di  detti soggetti successiva alla perdita dei
familiari che ad essi provvedevano». Sempre secondo la ricorrente, il
citato  articolo 81 prevede, al comma 2, che con decreto del Ministro
per  la  solidarieta'  sociale  siano  emanate  «le  disposizioni per
l'attuazione  del presente articolo, con la definizione dei criteri e
delle  modalita'  per  la  concessione  dei  finanziamenti  e  per la
relativa erogazione, nonche' le modalita' di verifica dell'attuazione
delle  attivita'  svolte  e  le  ipotesi  di revoca dei finanziamenti
concessi».   L'articolo 158   della  stessa  legge  n. 388  del  2000
conterrebbe,   pero',  una  esplicita  norma  di  salvaguardia  delle
prerogative   costituzionali   della  Provincia,  disponendo  che  le
disposizioni  in  essa  contenute si applicano alle Province autonome
compatibilmente  con  le  norme  dello  statuto.  La violazione delle
attribuzioni  provinciali  consisterebbe  pertanto,  ad  avviso della
ricorrente, nel fatto che, mentre, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3,
della  legge  n. 386  del  1989,  la  quota  ad  essa spettante della
integrazione  del  fondo  nazionale per le politiche sociali disposta
dalla  legge  n. 388  del 2000 avrebbe dovuto esserle assegnata senza
alcun  ulteriore  vincolo o disciplina, viceversa, gli articoli 1, 3,
4,  5,  6,  7,  9  e  10  del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali  del  13 dicembre  2001,  n. 470, si riferirebbero
espressamente, nell'individuare i destinatari delle norme, anche alla
Provincia  autonoma  di  Trento,  disciplinando  in  modo minuzioso e
vincolante  non  solo i criteri di riparto (oggetto del non impugnato
art. 4),  ma  anche  i  criteri  e  le modalita' per la concessione e
l'erogazione  dei  finanziamenti  da  parte  della  Provincia stessa,
nonche'  le  modalita'  di  verifica  dell'attuazione delle attivita'
svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti.
    La  Provincia  ricorrente  propone,  al  riguardo, due articolati
motivi di doglianza.
    1.1.  - In primo luogo, viene denunciata l'incostituzionalita' ed
invasivita'  degli  artt. 1,  3,  4,  5,  6,  7,  9  e 10 del decreto
ministeriale n. 470 del 2001 per violazione dell'art. 5, commi 2 e 3,
della  legge  n. 386 del 1989 e dell'art. 12, commi 1 e 2, del d.lgs.
n. 268 del 1992.
    La  ricorrente premette che l'articolo 81 della legge 23 dicembre
2000,  n. 388, demanda ad un regolamento ministeriale le disposizioni
per  la  propria  attuazione,  con la definizione dei criteri e delle
modalita'  di  concessione  ed  erogazione  dei  finanziamenti  e  di
verifica    dell'attuazione    delle    attivita'    svolte   e   con
l'individuazione  delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi,
e  osserva che, anche se tale disposizione si pone in contrasto con i
principi  gia'  vigenti  in  materia di fonti del diritto prima della
riforma  del  titolo V della parte seconda della Costituzione, non vi
e' motivo di sollevare in relazione ad essa questione di legittimita'
costituzionale. Infatti, l'articolo 158 della stessa legge n. 388 del
2000 esclude in ogni caso il potere regolamentare di cui all'art. 81,
comma 2,   perche'   prevede  esplicitamente  la  salvaguardia  delle
prerogative   costituzionali   della  Provincia,  nel  senso  che  le
disposizioni  in  essa  contenute si applicano alle Province autonome
compatibilmente con le norme statutarie.
    L'inapplicabilita'  delle  norme  impugnate  sarebbe  confermata,
secondo   la   ricorrente,  anche  dalla  disposizione  dell'art. 12,
comma 1,   del   d.lgs.   n. 268  del  1992,  secondo  la  quale  «le
disposizioni  in ordine alle procedure ed alla destinazione dei fondi
di  cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano
con  riferimento  alle leggi statali di intervento previste, anche se
le stesse non sono espressamente richiamate». Il comma 2 dello stesso
articolo  precisa  che  le  disposizioni  che  vietano  allo Stato lo
svolgimento  di  attivita'  amministrativa  nelle materie regionali e
provinciali  non  si riferiscono all'attribuzione o alla ripartizione
di  fondi  a favore della Provincia per scopi determinati dalle leggi
statali e che «a detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui all'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386».
    Secondo la ricostruzione proposta dalla ricorrente, non deriva in
sostanza  alcun  diretto  pregiudizio alle competenze provinciali dal
disposto dell'art. 81 della legge n. 388 del 2000.
    La  ricorrente  lamenta che, al contrario, gli articoli impugnati
del   decreto   ministeriale   n. 470   del   2001   si   riferiscono
espressamente, nell'individuare i destinatari delle norme, anche alla
Provincia  autonoma  di  Trento  e  che  essi fissano una dettagliata
disciplina di tutti i profili relativi ai finanziamenti in questione,
talora  perfino  «autorizzando»  le  Regioni e le Province autonome a
dettare discipline integrative.
    Piu'   in   particolare,   l'art. 1   stabilisce,  integrando  le
disposizioni dell'art. 81 della legge n. 388 del 2000, che le risorse
dovranno  essere  utilizzate  «per  la  realizzazione  [...] di nuove
strutture,   destinate   al   mantenimento   e   all'assistenza»  dei
beneficiari  e  contiene  una  definizione vincolante di soggetto con
handicap grave.
    L'art. 3 definisce i «soggetti abilitati a presentare la domanda»
e,  ad  avviso della Provincia, individua, «ben oltre quanto disposto
dalla  legge  n. 388,  gli  organismi abilitati (benche' l'elenco del
comma 1  si  chiuda  poi con una clausola che allude genericamente ad
«altri soggetti privati», senza neppure piu' richiedere l'assenza del
fine  di  lucro),  sia  ponendo requisiti per il riconoscimento della
«esperienza»  nel  settore  dell'assistenza  ai soggetti con handicap
grave (comma 2)».
    L'art. 4   riguarda   i   progetti  finanziabili  e  descrive  le
caratteristiche che questi devono avere.
    L'art. 5  disciplina  i criteri per l'individuazione dei progetti
da  finanziare  e  «autorizza»  le  Regioni  e le Province autonome a
stabilire tali criteri «con propri provvedimenti emanati nel rispetto
delle  norme degli statuti di autonomia», stabilendo che, «al fine di
assicurare  l'omogeneita'  qualitativa  dei  servizi  sul  territorio
nazionale»,  le  Regioni  e le Province autonome debbano assegnare le
risorse  «sulla base della qualita' del progetto, dal punto di vista:
dei   requisiti   strutturali   e   funzionamento;   delle  attivita'
assistenziali,  di  tutela, di sostegno psicologico ed educativo; del
collegamento  del  progetto  con  i  servizi  sociali di base, con le
strutture  sanitarie  e  formative  e con altre iniziative, servizi e
strutture gia' esistenti sul territorio».
    L'art. 6 riguarda i requisiti delle strutture di accoglienza.
    L'art. 7,  pur  riferendosi  nel  titolo  alle  sole modalita' di
concessione  e  di  erogazione  dei  finanziamenti, disciplina invece
direttamente la realizzazione delle opere e la contribuzione.
    L'art. 9   dispone   che   le  Regioni  e  le  Province  autonome
trasmettano  all'amministrazione  statale  competente  relazioni  sui
criteri    utilizzati,    sull'elenco   dei   progetti   ammessi   al
finanziamento,  sullo  stato  di  attuazione  e  sull'efficacia degli
interventi.
    L'invasivita'  di tale ultima previsione consisterebbe, ad avviso
della  ricorrente,  sia  nel  fatto che l'obbligo di trasmissione non
puo'  essere  stabilito  da  un  regolamento, sia nel fatto che «tale
obbligo,  per il suo significato e le sue modalita', non realizza una
semplice  collaborazione  informativa,  ma  al contrario e' disegnato
come un momento di mera attuazione, all'interno di un rapporto che si
pretende  di  direzione,  come  mostra all'evidenza la sanzione della
revoca  del finanziamento per l'ipotesi di mancata trasmissione delle
relazioni».
    L'art. 10  prevede  la  revoca  dei  finanziamenti alle Regioni -
senza  menzionare  espressamente nel primo periodo del primo comma le
Province  autonome - in tre distinte ipotesi: a) mancata trasmissione
delle  relazioni di cui all'art. 9; b) segnalazione negativa da parte
delle   Regioni   e   delle  Province  autonome  sulle  realizzazioni
progettuali;  c) «mancato impegno contabile delle quote di competenza
in  favore  dei soggetti destinatari di cui all'art. 3 [...] entro il
30 giugno 2002».
    La  censura  della Provincia ricorrente si appunta in particolare
sull'ipotesi   sub   b),  per  il  fatto  che  essa  si  riferisce  a
finanziamenti  gia'  erogati  ai  beneficiari  finali  che  sarebbero
revocati  «a  prescindere dalla circostanza di averne potuto ottenere
la restituzione» in concreto.
    Piu' in generale, la ricorrente richiama la garanzia di autonomia
stabilita  dall'art. 5,  commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989, la
cui  violazione  deriverebbe  dall'inosservanza,  da  parte dell'atto
impugnato,   dell'art. 158   della   legge   n. 388   del  2000,  che
espressamente  faceva  salve le prerogative statutarie delle Province
autonome.
    Nel ricorso si sottolinea, peraltro, che «alla stessa conclusione
si  perverrebbe,  a  prescindere dalla specifica garanzia dell'art. 5
della  legge  n. 386 del 1989, sulla base delle regole costituzionali
generali  circa  i  rapporti  tra  fonti  statali e fonti regionali e
provinciali:  se,  come stabilito dall'art. 2 del decreto legislativo
n. 266  del 1992, neppure le leggi si sovrappongono direttamente alla
legislazione  provinciale, limitandosi invece a produrre l'obbligo di
adeguamento,  nella  misura  in  cui questo sia dovuto ai sensi dello
statuto  di  autonomia,  a  maggiore  ragione risulta illegittima una
disciplina regolamentare che pretenda di disciplinare direttamente la
materia di competenza provinciale».
    1.2. - Con il secondo motivo, si censura l'incostituzionalita' ed
invasivita'  degli  artt. 1,  3,  4,  5,  6,  7,  9, e 10 del decreto
ministeriale  n. 470  del  2001,  per violazione dell'art. 117, sesto
comma,  della  Costituzione,  la  cui  applicabilita'  e' estesa alle
autonomie  speciali  dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001.
    La   ricorrente   osserva  che  l'art. 117,  sesto  comma,  della
Costituzione  espressamente stabilisce che «la potesta' regolamentare
spetta  allo  Stato  nelle materie di legislazione esclusiva», mentre
«spetta alle Regioni in ogni altra materia».
    Nel  caso  di specie, la disciplina di criteri e modalita' per la
concessione  di  contributi  per  la  realizzazione  di strutture per
persone  colpite da handicap rientra, ad avviso della ricorrente, per
il   suo  carattere  «tipicamente  assistenziale»,  nella  competenza
legislativa residuale regionale.
    La  competenza  regolamentare  statale  in  materie di competenza
legislativa  regionale  sarebbe  stata  peraltro  esclusa  anche  nel
sistema   precedente  alla  riforma  costituzionale  del  2001,  come
confermato dalla stessa giurisprudenza della Corte sul punto. In ogni
caso,  le disposizioni di legge precedenti alla riforma che prevedano
poteri   regolamentari  in  materie  regionali  dovrebbero  ritenersi
abrogate  per  sopravvenuta  incompatibilita'  con  l'art. 117, sesto
comma, citato.
    La   Provincia   deduce   poi,  in  subordine,  la  «sopravvenuta
illegittimita'  costituzionale»  dell'art. 81,  comma 2,  della legge
n. 388  del 2000, in quanto esso prevede poteri regolamentari statali
in contrasto con la nuova disciplina costituzionale.
    2.  -  Con  memoria depositata il 2 aprile 2002, si e' costituita
l'Avvocatura  generale  dello  Stato, per il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  chiedendo  una  declaratoria  di  inammissibilita'  o
comunque di infondatezza del ricorso.
    Premette  la  difesa erariale che «la ricorrente non ha impugnato
l'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi del quale e'
stato emesso il regolamento impugnato, norma della quale non mette in
dubbio  la  legittimita'  costituzionale  nemmeno  in  questa  sede».
Prospetta  pertanto  la seguente alternativa: «o il regolamento si e'
attenuto  alla  disciplina  legislativa,  ed  allora  il  ricorso  e'
inammissibile perche' la Provincia avrebbe dovuto impugnare la legge;
o,  nel  darvi  esecuzione,  non vi si e' attenuto, ma in questo caso
sarebbe  viziato  da  illegittimita' da far valere davanti al giudice
amministrativo, illegittimita' che, pertanto, non puo' raggiungere la
soglia  costituzionale.  Anche  in  questo  caso  il  ricorso sarebbe
inammissibile».
    Lo  Stato  passa poi all'esame del merito del ricorso, osservando
preliminarmente  che  l'obiettivo  dell'art. 81  in  questione  e' il
finanziamento  di  interventi  di  solidarieta'  sociale  da parte di
associazioni  di  volontariato  o  di  altri  organismi senza fini di
lucro,  con  comprovata  esperienza  nel  settore  dell'assistenza, a
soggetti  con  handicap  grave, per la cura e l'assistenza successiva
alla  perdita  dei  familiari  che  ad  essi provvedevano. Si tratta,
dunque,  non  della  generica  assistenza  a  soggetti  portatori  di
handicap,  ma  di  un  tipo  particolare di assistenza, gia' definito
dalle disposizioni di legge poi attuate dal regolamento impugnato.
    Secondo  lo  Stato,  l'attribuzione  dei  fondi statali per scopi
determinati  e'  presa  in  considerazione dall'art. 12, comma 1, del
d.lgs.  n. 268  del  1992,  che  dichiara  non  applicabile l'art. 4,
comma 3,  del  d.lgs.  16 marzo  1992,  n. 266 che, per le materie di
competenza  propria  delle Regioni e delle province autonome, dispone
che  le amministrazioni statali non possono concedere finanziamenti o
contributi per attivita' nel loro ambito territoriale. Il fine ultimo
di  tale inapplicabilita' dell'art. 4, comma 3, citato sarebbe quello
di  garantire  che  gli  scopi  determinati  per  i  quali sono stati
concessi i finanziamenti statali siano realizzati in modo uniforme in
tutto il territorio dello Stato.
    Osserva  poi  lo  Stato  che  la  legge  n. 386 del 1989 non puo'
costituire  parametro  di costituzionalita', in quanto semplice legge
ordinaria,  che si colloca al di fuori della previsione dell'art. 104
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in forza del quale
le  norme  del  titolo  VI e quelle dell'art. 13 dello stesso statuto
possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta  del  Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della
Regione  e  delle  due Province autonome. Infatti, le norme di natura
finanziaria  del  titolo VI riguarderebbero le entrate tributarie; la
legge  n. 386  del  1989 disciplinerebbe, invece, le competenze delle
Province  autonome  in  caso  di attribuzione da parte dello Stato di
fondi di origine non tributaria. Alle disposizioni della legge n. 386
citata,  pertanto, non potrebbe essere assegnato rango costituzionale
e  la  loro  interpretazione  non  potrebbe  portare  a  risultati in
conflitto   con   le   disposizioni  di  livello  costituzionale,  in
particolare  con  la  prima  parte  dell'art. 12, comma 2, del d.lgs.
n. 268 del 1992.
    La difesa erariale osserva, infine, che la Provincia non contesta
la  ripartizione  delle  erogazioni  finanziarie,  ma  solo i vincoli
apposti   al   loro   utilizzo  dalla  normativa  statale,  con  cio'
pretendendo  in  modo  arbitrario  di  disporre  liberamente di somme
assegnate dallo Stato per scopi determinati.
    3.  -  Con memoria per l'udienza, depositata il 23 febbraio 2005,
la   Provincia   autonoma   ricorrente   replica,   in  primo  luogo,
all'eccezione  di  inammissibilita'  sollevata  dall'Avvocatura dello
Stato,  sostenendo  che  l'atto  impugnato  ha  provocato un'autonoma
lesione delle sue attribuzioni costituzionali.
    Si tratta infatti, ad avviso della Provincia autonoma, di un atto
che  non  puo'  essere  considerato  meramente  esecutivo della legge
n. 388  del  2000,  e  che  percio' viola sia il dettato della stessa
legge  -  laddove estende l'applicabilita' dell'art. 81 alle Province
autonome -, sia direttamente il precetto costituzionale.
    La  Provincia  osserva poi che, contrariamente a quanto sostenuto
dalla  difesa  erariale,  la  legge  n. 389 del 1989, utilizzata come
parametro,  ha  rango «parastatutario», perche' concorre ad integrare
la  disciplina  statutaria dell'autonomia finanziaria della Regione e
delle Province autonome.
    Infine,  evidenziando  l'inesistenza  di  poteri regolamentari in
capo allo  Stato,  la  Provincia  richiama,  a conforto della propria
prospettazione,  i  pareri  11 aprile  2002,  n. 1 e 8 novembre 2002,
n. 5, dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato.
    4.  -  Con memoria per l'udienza, depositata il 23 febbraio 2005,
l'Avvocatura  dello  Stato  eccepisce  preliminarmente la mancanza di
attualita'  dell'interesse  al  ricorso, della quale la Provincia non
avrebbe  dato  prova, trattandosi di finanziamenti gia' ricevuti - in
forza  della  legge  n. 388  del  2000  e  del  decreto  ministeriale
impugnato - e presumibilmente gia' spesi.
    Osserva   l'Avvocatura   che   la   controparte,  richiamando  la
limitazione   dell'art. 158   della  citata  legge  n. 388  del  2000
all'applicabilita'  delle  norme  della  stessa  legge  alle Province
autonome, ha voluto invocare il parallelismo fra funzioni legislative
e  funzioni  amministrative  statutarie  ex  art. 16  dello  statuto.
L'art. 16  citato  sarebbe  pero' in realta' inapplicabile al caso di
specie, poiche' la Provincia stessa non contesta che la materia nella
quale  e'  intervenuto  il  decreto  ministeriale impugnato sia stata
disciplinata con legge statale e non con legge provinciale.
    Lo  Stato  sostiene  poi  la  piena  applicabilita'  dei  vincoli
contenuti  nel secondo comma dell'art. 81 della legge n. 388 del 2000
alla    Provincia,    proponendo    un'interpretazione    restrittiva
dell'art. 158  della  stessa  legge,  che  sarebbe  riferibile, a suo
avviso,  ai  soli  statuti  regionali e non ai decreti legislativi di
attuazione.  Pertanto, poiche' le limitazioni all'applicabilita' alla
Provincia  del  regolamento  impugnato deriverebbero solo dai decreti
legislativi  di  attuazione - e in particolare dall'art. 12, comma 1,
del d.lgs. n. 268 del 1992 -, tali limitazioni non potrebbero operare
nel caso in esame.
    La difesa erariale rileva, inoltre, che la provincia non ha fatto
riferimento  a proprie normative di disciplina dell'utilizzazione dei
finanziamenti   oggetto   dell'atto  censurato.  Di  conseguenza,  in
mancanza  di  norme  provinciali, i fondi resterebbero inutilizzati e
cio'  contrasterebbe  con  quanto  previsto  dall'art. 5  della legge
n. 386 del 1989.
    L'inapplicabilita'  al  caso  di  specie dell'art. 10 della legge
costituzionale  n. 3 del 2001 deriverebbe, ad avviso dello Stato, dal
fatto  che «si tratterebbe di riconoscere alla Provincia una forma di
autonomia  piu'  ampia,  attribuita  alle  altre  Regioni, perche' la
Provincia   rivendica   un  trattamento  piu'  favorevole  di  quello
applicabile a tutte le Regioni italiane, nei confronti delle quali ha
trovato  applicazione il regolamento, che, infatti, risulta impugnato
solo dalla Provincia».
    Prosegue  l'Avvocatura ribadendo che l'atto impugnato costituisce
mera attuazione della legge ed evidenziando come «non dovrebbe essere
messo  in dubbio che la cura e l'assistenza dei soggetti portatori di
handicap   successiva   alla   perdita  dei  familiari  che  ad  essi
provvedevano vadano ricondotte tra quei livelli minimi di prestazione
in  modo  uniforme  su  tutto  il  territorio  nazionale, ai quali si
richiama l'art. 5.1 della legge n. 386/1989».
    Nell'esaminare  partitamene le singole disposizioni impugnate, la
difesa  statale  si  sofferma,  in  particolare,  sulla censura della
Provincia  relativa  al  fatto  che  la revoca del finanziamento (con
conseguente  restituzione  delle  somme  allo  Stato)  sia consentita
dall'art. 10   a  prescindere  dalla  circostanza  di  averne  potuto
ottenere la restituzione (dal beneficiario finale). Osserva sul punto
che «perche' sorga il diritto alla restituzione il finanziamento deve
essere   prima   revocato»   e   che  «prevedere  la  revoca  statale
indipendentemente   dalla   revoca   provinciale  non  e'  motivo  di
illegittimita' della norma».

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Provincia  autonoma  di Trento ha proposto ricorso per
conflitto  di  attribuzione  nei  confronti dello Stato, in relazione
agli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del regolamento di cui al decreto
del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2001,
n. 470   (Regolamento   concernente   criteri   e  modalita'  per  la
concessione  e  l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81
della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388, in materia di interventi in
favore  dei  soggetti  con  handicap  grave privi dell'assistenza dei
familiari),   emanato  in  attuazione  dell'articolo 81  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)».
    Secondo  la Provincia ricorrente, lo Stato, con tali disposizioni
regolamentari,   invece  di  limitarsi  ad  assegnarle  la  quota  di
spettanza  sulla  integrazione  del  fondo nazionale per le politiche
sociali disposta dall'art. 81 della legge n. 388 del 2000, si sarebbe
spinto sino a disciplinare minuziosamente i criteri e le modalita' di
utilizzazione dei finanziamenti previsti da quest'ultimo articolo, le
modalita'  di  controllo  dell'attivita' ad essi connessa, nonche' le
ipotesi  di revoca di detti finanziamenti, ed avrebbe pertanto invaso
la sfera di competenza costituzionale riservata alla stessa Provincia
autonoma  sia  dallo  statuto  speciale  e  dalle  relative  norme di
attuazione,  sia,  comunque,  dal  nuovo  testo  dell'art. 117, sesto
comma,  della  Costituzione,  applicabile  alle  Province autonome in
forza  dell'art. 10  della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche  al  titolo V della parte seconda della Costituzione). Nel
ricorso  viene  specificato  che  le  disposizioni  statutarie  e  le
correlative  disposizioni di attuazione che si assumono violate dalle
impugnate  norme  regolamentari sono: a) gli articoli 8, numero 25, e
9,  numero  10  del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti  lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige); b)
l'art. 5,  commi 2  e  3, della legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme
per  il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige
e  delle  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano con la riforma
tributaria);  c)  l'art. 2, comma l, del decreto legislativo 16 marzo
1992,  n. 266  (Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale per il
Trentino-Alto  Adige  concernenti  il  rapporto  tra atti legislativi
statali  e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale
di indirizzo e coordinamento); d) l'art. 12, commi 1 e 2, del decreto
legislativo  16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e
provinciale).
    In   particolare,   la   ricorrente   osserva  che  le  impugnate
disposizioni  regolamentari attuative dell'art. 81 della legge n. 388
del  2000,  nell'imporre  alla  Provincia  autonoma di Trento vincoli
ulteriori  rispetto  a  quello  della  mera  destinazione delle somme
nell'ambito  del  corrispondente  settore  di  materia (interventi in
favore  dei  soggetti  con  handicap  grave privi dell'assistenza dei
familiari),   si  pongono  in  contrasto  con  la  stessa  legge  che
dovrebbero  attuare,  il  cui  art. 158  fa  espressamente  salve  le
prerogative  statutarie  delle  Province  autonome  e,  quindi, anche
quelle  previste  dai  commi 2 e 3 dell'art. 5 della legge n. 386 del
1989.  Tali  due  commi  stabiliscono,  infatti,  che i finanziamenti
recati  da  leggi  statali,  allorche'  non siano diretti a garantire
livelli minimi di prestazione in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale,  affluiscono  al  bilancio  delle  Province  autonome «per
essere  utilizzati,  secondo  normative  provinciali, nell'ambito del
corrispondente  settore»  (comma  2)  e  che,  per  l'assegnazione  e
l'erogazione   di  tali  finanziamenti,  si  prescinde  da  qualunque
adempimento  previsto  dalle  stesse  leggi statali, «ad eccezione di
quelli  relativi  all'individuazione  dei  parametri o delle quote di
riparto»  (comma 3). Sempre secondo la ricorrente, siffatta normativa
sarebbe  stata  ribadita  dai primi due commi dell'art. 12 del d.lgs.
n. 268 del 1992.
    Nel  ricorso  si  aggiunge,  a  sostegno di tali rilievi, che, se
l'art. 2  del  decreto  legislativo  n. 266  del  1992 esclude in via
generale  l'immediata  applicazione  alla  Provincia  autonoma  della
legislazione  statale,  sancendo solo un obbligo di adeguamento della
legislazione  regionale  e  provinciale,  a  maggiore ragione sarebbe
illegittima   una   normativa   regolamentare  volta  a  disciplinare
direttamente una materia di competenza provinciale.
    La  Provincia  ricorrente conclude per una declaratoria della non
spettanza  allo  Stato  del potere di adottare le norme regolamentari
impugnate, con conseguente annullamento di queste ultime.
    2.  -  Debbono  preliminarmente  essere  respinte le eccezioni di
inammissibilita' del ricorso sollevate dall'Avvocatura generale dello
Stato.
    2.1.  -  La difesa erariale, sul rilievo che la ricorrente non ha
impugnato  l'art. 81  della legge n. 388 del 2000, ai sensi del quale
e'  stato  emesso  il  regolamento  censurato,  ha eccepito che «o il
regolamento  si e' attenuto alla disciplina legislativa, ed allora il
ricorso   e'   inammissibile  perche'  la  Provincia  avrebbe  dovuto
impugnare  la  legge; o, nel darvi esecuzione, non vi si e' attenuto,
ma  in  questo  caso  sarebbe viziato da illegittimita' da far valere
davanti   al   giudice  amministrativo»  e  non  davanti  alla  Corte
costituzionale, con conseguente inammissibilita' del ricorso anche in
questo caso.
    L'eccezione non e' fondata.
    L'art. 158  della  legge  n. 388  del 2000 detta una «clausola di
salvaguardia»,  che prevede l'applicabilita' alla Provincia di Trento
dell'art. 81  della  stessa  legge, sul quale si fonda il regolamento
impugnato,  «compatibilmente  con  le  norme» dello statuto speciale.
Come  emerge dalla sua formulazione letterale, tale clausola conferma
la  prevalenza  del  sistema statutario sul citato art. 81 e, quindi,
cio'  esclude  in  radice  una lesione delle competenze statutarie da
parte della legge che la contiene.
    Ne'   puo'   essere  condivisa,  in  proposito,  l'argomentazione
dell'Avvocatura  generale dello Stato per cui l'art. 12, commi 1 e 2,
del   decreto  legislativo  n. 268  del  1992  (norma  di  attuazione
statutaria),  e  l'art. 5,  commi 2  e 3, della legge n. 386 del 1989
(legge   adottata   secondo   lo   speciale   procedimento   previsto
dall'art. 104  dello  statuto,  per  la modifica e l'integrazione del
titolo  VI  dello  statuto  stesso),  invocati dalla ricorrente quali
parametri  a  fondamento  del  conflitto,  non  sarebbero norme dello
statuto, sicche' le relative disposizioni, escluse dalla «clausola di
salvaguardia»,  sarebbero state immediatamente lese dalla legge e non
dal regolamento.
    Al  riguardo,  alla  stregua  della consolidata giurisprudenza di
questa  Corte, si deve opporre che, al pari delle norme dello statuto
speciale,  anche  le  relative  norme  di attuazione (come il decreto
legislativo  n. 268  del 1992) e quelle di modifica o di integrazione
del  titolo VI dello statuto del Trentino-Alto Adige, adottate con lo
speciale  procedimento  previsto  dall'art. 104  dello stesso statuto
(come l'art. 5 della legge n. 386 del 1989) possono essere utilizzate
come  parametro  del  giudizio  di costituzionalita' (sentenze n. 36,
n. 356  e  n. 366  del 1992, n. 165 del 1994, n. 458 del 1995, n. 520
del  2000,  n. 334  e  n. 419  del 2001, n. 28 e n. 267 del 2003). In
conseguenza  di  questa equiparazione tra norme statutarie e norme di
modifica e di attuazione dello statuto, la «clausola di salvaguardia»
dettata dall'art. 158 della legge n. 388 del 2000 deve essere intesa,
secondo  una  lettura  costituzionalmente  orientata, come riferita a
tutte  le disposizioni che fondano e definiscono l'autonomia speciale
della Provincia. E' allora da condividere la premessa da cui muove la
ricorrente,  secondo  cui  -  proprio in ragione di tale «clausola di
salvaguardia»,  letta  in relazione all'art. 5 della legge n. 386 del
1989   -   la   lesione   delle  competenze  provinciali  non  deriva
dall'art. 81  della  legge  n. 388  del 2000, ma esclusivamente dagli
impugnati articoli del decreto ministeriale n. 470 del 2001, che, nel
porre   una   penetrante  disciplina  in  ordine  alle  modalita'  di
utilizzazione   dei   finanziamenti,   individuano  espressamente  la
Provincia autonoma di Trento tra i propri destinatari.
    Non rileva in contrario che il regolamento, invadendo la sfera di
competenza  costituzionale  della  Provincia  autonoma, possa violare
contemporaneamente   (e  conseguentemente)  il  disposto  del  citato
art. 158  della  legge  n. 388  del 2000, rendendo l'atto impugnabile
davanti    all'autorita'   giurisdizionale.   La   violazione   delle
attribuzioni statutarie della Provincia autonoma, infatti, conferisce
di  per  se' «tono costituzionale» al conflitto, restando irrilevante
la  concorrente  possibilita'  di impugnativa giurisdizionale (v., ex
plurimis, sentenza n. 199 del 2004).
    2.2.  -  L'Avvocatura  generale  dello  Stato  eccepisce altresi'
l'inammissibilita'  del  ricorso  per  la  mancanza  di  un interesse
attuale, in quanto le norme impugnate riguarderebbero - in difetto di
prova   contraria  fornita  dalla  ricorrente  -  finanziamenti  gia'
ricevuti dalla ricorrente e presumibilmente gia' spesi.
    Anche tale eccezione e' infondata.
    Al  riguardo, va osservato che, in materia di conflitti tra enti,
la  lesione  delle  attribuzioni  costituzionali ben puo' concretarsi
anche  nella  mera  emanazione  dell'atto  invasivo della competenza,
potendo  perdurare l'interesse dell'ente all'accertamento del riparto
costituzionale delle competenze.
    3. - Nel merito, il ricorso e' fondato.
    3.1.  -  La  disciplina  contenuta  nelle  disposizioni impugnate
rientra,  ai  sensi  dell'art. 8,  numero 25, dello statuto speciale,
nella  materia dell'assistenza e beneficenza pubblica, nella quale la
Provincia autonoma ha competenza legislativa esclusiva.
    La   riconducibilita'   delle  norme  regolamentari  oggetto  del
conflitto  alla  suddetta  materia  emerge  con  evidenza  dal tenore
letterale   dell'art. 81   della   legge   n. 388  del  2000  («legge
finanziaria  2001»),  in attuazione del quale il regolamento e' stato
emanato.  Tale  articolo, nel fare riferimento al Fondo nazionale per
le  politiche  sociali  ed  alle  correlative  finalita'  di  cura ed
assistenza  di  soggetti  portatori di handicap grave, specificamente
dispone che, per l'anno 2001, il suddetto Fondo sia integrato con una
determinata  somma  destinata  al  finanziamento  di un «programma di
interventi   svolti  da  associazioni  di  volontariato  e  da  altri
organismi  senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore
dell'assistenza  ai  soggetti con handicap grave [...], per la cura e
l'assistenza  di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari
che ad essi provvedevano». Per il perseguimento di tali finalita', lo
stesso   articolo 81   prevede,   al   comma 2,  l'emanazione  di  un
regolamento  ministeriale  attuativo,  con il quale sono disciplinate
«la  definizione dei criteri e delle modalita' per la concessione dei
finanziamenti  e  per la relativa erogazione, nonche' le modalita' di
verifica  dell'attuazione  delle  attivita'  svolte  e  le ipotesi di
revoca dei finanziamenti concessi».
    Le  norme  regolamentari  impugnate  intervengono,  dunque, nella
materia  dell'assistenza e beneficenza pubblica, e non disciplinano -
come   invece   sostenuto   dall'Avvocatura  dello  Stato  nel  corso
dell'udienza  pubblica  -  i  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti   l'assistenza  e  la  beneficenza  pubblica.  Come  gia'
rilevato  da  questa Corte, infatti, le norme che, al pari del citato
art. 81    della    legge    n. 388   del   2000,   pongono   vincoli
nell'assegnazione  alle Regioni delle risorse del Fondo nazionale per
le  politiche  sociali, istituito dall'art. 59, comma 44, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica),  non  determinano livelli essenziali delle prestazioni, ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., ma si limitano
a  prevedere  somme  a  destinazione  vincolata  (sentenza n. 423 del
2004).
    3.2. - La riconduzione della disciplina in questione alla materia
dell'assistenza   e   beneficenza   pubblica   implica   una  diretta
interferenza,  da  parte  del regolamento impugnato, nella competenza
legislativa  esclusiva  della  Provincia autonoma in tale materia, in
palese  violazione  del  principio,  piu'  volte  affermato da questa
Corte, per cui un decreto ministeriale non puo' comunque disciplinare
materie di competenza legislativa delle Province autonome (si vedano,
fra le altre, le sentenze n. 267 del 2003 e n. 371 del 2001).
    3.3.  -  Deve  poi essere rilevato che, anche a prescindere dalla
riconducibilita'   della  disciplina  impugnata  ad  una  materia  di
competenza  legislativa provinciale, trovano applicazione al presente
conflitto - nel quale non si verte, come gia' evidenziato, in tema di
«livelli  essenziali  delle  prestazioni» - i commi 2 e 3 dell'art. 5
della  legge  n. 386 del 1989. Come sopra ricordato, questi due commi
stabiliscono,  per l'ipotesi di finanziamenti recati da leggi statali
che  non  siano diretti a «garantire livelli minimi di prestazione in
modo  uniforme su tutto il territorio nazionale», rispettivamente: a)
che  tali  finanziamenti, ove «sia previsto il riparto o l'utilizzo a
favore  delle  regioni,  sono  assegnati  alle  Province  autonome ed
affluiscono  al  bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo
normative  provinciali,  nell'ambito  del corrispondente settore»; b)
che  per l'assegnazione e per l'erogazione degli stessi finanziamenti
«si  prescinde  da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi,
ad  eccezione  di  quelli relativi all'individuazione dei parametri o
delle   quote  di  riparto».  Siffatta  normativa,  come  esattamente
sottolineato  dalla  ricorrente,  e'  confermata  dai primi due commi
dell'art. 12  del  d.lgs.  n. 268 del 1992: il comma 1 stabilisce che
«le  disposizioni  in  ordine alle procedure ed alla destinazione dei
fondi  di  cui  all'art. 5  della  legge 30 novembre 1989, n. 386, si
applicano  con riferimento alle leggi statali di intervento previste,
anche  se  le  stesse  non sono espressamente richiamate»; il comma 2
precisa  che le disposizioni che vietano allo Stato lo svolgimento di
attivita' amministrativa nelle materie regionali e provinciali non si
riferiscono  all'attribuzione  o alla ripartizione di fondi statali a
favore  della  Provincia  per scopi determinati dalle leggi statali e
che  «a  detti  fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386».
    In   palese   violazione   dell'art. 5  sopra  citato,  le  norme
regolamentari  impugnate  - che sono espressamente rivolte anche alle
Province   autonome   di   Trento   e  di  Bolzano  e  non  attengono
all'individuazione  dei  parametri o delle quote di riparto del Fondo
nazionale  per  le  politiche sociali - disciplinano, invece, in modo
minuzioso  e vincolante i criteri e le modalita' per la concessione e
l'erogazione  dei  finanziamenti  da  parte  delle  Province autonome
(art. 1), definendo in particolare i soggetti con handicap grave (con
lo  stesso  art. 1);  indicando  i soggetti abilitati a presentare la
domanda  di  finanziamento  (art. 3); individuando le caratteristiche
dei progetti finanziabili, secondo criteri che, in parte, prescindono
dalle norme degli statuti di autonomia (artt. 4, specie il comma 2, e
5);  fissando  i  requisiti  delle strutture di accoglienza (art. 6);
determinando   modalita'   di   concessione   e   di  erogazione  dei
finanziamenti che, in parte, prescindono dalle norme degli statuti di
autonomia  (art. 7,  specie il comma 2); prescrivendo le modalita' di
verifica  dell'attuazione  delle  attivita'  svolte  e  le ipotesi di
revoca  dei  finanziamenti  (artt. 9 e 10). E' dunque evidente, anche
sotto  tale  aspetto,  la  lesione  delle  competenze della Provincia
ricorrente.
    3.4.  -  Per quanto evidenziato in ordine alla diretta lesione di
competenze  statutarie  da parte delle norme regolamentari impugnate,
resta  assorbita  la  questione,  prospettata dalla ricorrente in via
subordinata,    circa    la    violazione,   mediante   tali   norme,
«dell'art. 117,   sesto   comma,   della  Costituzione,  esteso  alle
autonomie  speciali  dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001».
    4.  -  In  conseguenza  delle  sopra esposte considerazioni, deve
dichiararsi  che  non spetta allo Stato il potere di disciplinare con
regolamento  ministeriale i criteri e le modalita' per la concessione
e  l'erogazione  da  parte  della  Provincia  autonoma  di Trento dei
finanziamenti previsti dall'articolo 80, comma 14, della legge n. 388
del 2000 e devono, conseguentemente, annullarsi gli articoli 1, 3, 4,
5, 6, 7, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali  n. 470  del  2001,  nella  parte  in  cui  si applicano alla
Provincia autonoma di Trento.
    5. - In considerazione della piena equiparazione statutaria delle
Province   autonome   di  Trento  e  di  Bolzano  relativamente  alle
attribuzioni  di  cui  trattasi,  l'efficacia della presente sentenza
deve  essere  estesa  anche nei confronti della Provincia autonoma di
Bolzano.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  che non spetta allo Stato il potere di disciplinare con
regolamento  ministeriale i criteri e le modalita' per la concessione
e  l'erogazione  da  parte  delle  Province  autonome  di Trento e di
Bolzano   dei   finanziamenti   previsti   dall'art. 81  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;
    Annulla,  di  conseguenza,  gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10
del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali
13 dicembre 2001, n. 470 (Regolamento concernente criteri e modalita'
per   la   concessione   e  l'erogazione  dei  finanziamenti  di  cui
all'articolo 81  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di
interventi   in   favore   dei  soggetti  con  handicap  grave  privi
dell'assistenza  dei familiari), nella parte in cui si applicano alle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
                        Il Presidente: Contri
                         Il redattore: Gallo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 luglio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
05C0788