N. 288 ORDINANZA 7 - 19 luglio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - ICI - Fabbricato in costruzione, gia' accatastato e
  dotato di rendita - Determinazione del valore imponibile sulla base
  della  rendita  anziche'  del  solo  valore  dell'area - Denunciata
  disparita'   di  trattamento  rispetto  al  fabbricato  demolito  e
  ricostruito,  lesione  del principio della capacita' contributiva -
  Difetto   di   motivazione   e   insufficiente   descrizione  della
  fattispecie a quo - Manifesta inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 53.
(GU n.30 del 27-7-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,
Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 5, «comma 6»
(recte:  comma 2),  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
(Riordino   della   finanza   degli   enti   territoriali,   a  norma
dell'articolo 4  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421), promosso con
ordinanza  del  23 marzo  2004 dalla Commissione tributaria regionale
della  Liguria  nella controversia vertente tra la s.a.s. Miramare di
Allione Franco & C. e il comune di Bordighera, iscritta al n. 770 del
registro  ordinanze  2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Visti  l'atto  di  costituzione  del comune di Bordighera nonche'
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 aprile 2005 il giudice
relatore Franco Gallo.
    Ritenuto  che  la Commissione tributaria regionale della Liguria,
con ordinanza del 23 marzo 2004, nel corso di un giudizio in grado di
appello,  ha  sollevato  -  in  riferimento  agli  artt. 3 e 53 della
Costituzione  - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5,
«comma 6» (recte: comma 2), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504  (Riordino  della  finanza  degli  enti  territoriali, a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), «nella parte in
cui  non  prevede  che  la determinazione ai fini dell'ICI del valore
imponibile avvenga sulla base del valore dell'area, senza tener conto
del  valore del fabbricato in corso di costruzione, anche nel caso in
cui  lo  stesso  risulti gia' iscritto a Catasto e dotato di relativa
rendita»;
        che  il  giudizio a quo ha ad oggetto l'impugnazione proposta
avverso l'avviso di accertamento dell'ICI per l'anno 1998, emesso dal
comune di Bordighera in base alle rendite castastali di alcune unita'
immobiliari   ricomprese   in   un  fabbricato  di  proprieta'  della
contribuente  ed  interessato  da  lavori di ristrutturazione, per le
quali  la  stessa contribuente, al fine di ottenere la concessione in
sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia
di  controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero
e  sanatoria  delle  opere edilizie), aveva presentato al comune, nel
1997,  la  prova dell'accatastamento e della correlativa attribuzione
delle rendite catastali;
        che,  ad  avviso  della Commissione tributaria rimettente, il
citato  art. 5,  «comma  6» (recte: comma 2), del decreto legislativo
n. 504  del  1992, imponendo il calcolo dell'ICI in base alle rendite
catastali  attribuite  ai fabbricati, anche se questi siano ancora in
corso  di  costruzione,  si  porrebbe  in  contrasto  con gli evocati
parametri  costituzionali,  perche':  a)  in  riferimento  all'art. 3
Cost.,  comporterebbe  una  ingiustificata  disparita' di trattamento
rispetto   all'ipotesi  -  ritenuta  sostanzialmente  identica  -  di
demolizione di un fabbricato e di sua successiva ricostruzione, posto
che  in  quest'ultima  ipotesi  la  base imponibile dell'ICI, fino al
momento in cui il fabbricato sia ultimato o comunque utilizzato prima
dell'ultimazione,  e'  costituita esclusivamente dal valore dell'area
utilizzata;  b)  in  riferimento  all'art. 53 Cost., implicherebbe la
considerazione di un valore solo fittizio, in quanto parametrato alla
rendita  catastale  attribuita  ad  un  fabbricato ancora in corso di
costruzione  e  percio' inidoneo a costituire una potenziale fonte di
reddito edilizio;
        che  si  e'  costituito  in giudizio il comune di Bordighera,
chiedendo, con memoria depositata fuori termine e seguita da una piu'
ampia   memoria   illustrativa,   che  la  questione  sia  dichiarata
manifestamente inammissibile e, comunque, infondata;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   concludendo  per  l'inammissibilita'  o,  comunque,  per  la
manifesta infondatezza della questione;
        che,  per  la difesa erariale, l'inammissibilita' deriverebbe
sia  dall'incompiuta  descrizione  della  fattispecie  da  parte  del
rimettente  (il  quale  non avrebbe accertato in punto di fatto se il
fabbricato oggetto dell'avviso impugnato fosse, nel 1998, in corso di
costruzione,  ricostruzione o ristrutturazione o fosse stato, invece,
ultimato),  sia  dalla  richiesta,  avanzata  alla  Corte da parte di
quest'ultimo,  di una pronuncia additiva che si porrebbe in contrasto
con  i principi generali dell'ordinamento catastale, in base al quale
non  sarebbe  consentito  attribuire  una  rendita  catastale  ad  un
fabbricato non ancora ultimato;
        che,   sempre  per  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  la
questione sarebbe in ogni caso manifestamente infondata, perche' o si
verserebbe  in un'ipotesi di falsa applicazione della legge ordinaria
-  nel  caso  in  cui  gli uffici catastali avessero illegittimamente
attribuito   una   rendita  catastale  ad  un  fabbricato  ancora  in
costruzione  oppure  il  rimettente  avrebbe  indebitamente  posto  a
raffronto   situazioni  eterogenee,  quali  quella  attinente  ad  un
fabbricato  gia'  ultimato  (disciplinata  dall'art. 5,  comma 2, del
d.lgs.  n. 504  del 1992 e costituente un adeguato indice della nuova
capacita'  contributiva  acquisita  dal proprietario dell'immobile) e
quella,  del  tutto  diversa,  attinente  ad  un  fabbricato in corso
d'opera  e  ancora  non  utilizzato  (disciplinata  dal comma 6 dello
stesso  art. 5  e rappresentativa di un differente grado di capacita'
contributiva).
    Considerato che la Commissione tributaria regionale della Liguria
dubita  - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - della
legittimita'   costituzionale   dell'art. 5,   comma 2,  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504 (Riordino della finanza degli
enti  territoriali,  a  norma  dell'articolo 4 della legge 23 ottobre
1992,  n. 421),  nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'ICI,
la  determinazione  del  valore imponibile di un fabbricato ancora in
corso  di  costruzione,  ma  gia'  iscritto  a catasto e dotato della
relativa  rendita,  debba  effettuarsi  sulla  base  di quest'ultima,
anziche'  sulla base del solo valore dell'area, senza tener conto del
valore del fabbricato;
        che   il  rimettente  muove  da  due  distinti  ed  impliciti
presupposti,  uno  in  punto  di  fatto ed uno in punto di diritto, e
cioe',  rispettivamente,  che  il  fabbricato  oggetto dell'impugnato
avviso  di  accertamento dell'ICI era ancora inutilizzato ed in corso
d'opera  nel  1998,  e che la legge vigente consente di attribuire la
rendita catastale anche ad un fabbricato non ancora ultimato;
        che,  in  ordine  al  primo  presupposto, il rimettente si e'
limitato  a  riferire  che  nel  giudizio  a quo e' controverso se il
fabbricato  fosse  stato  gia'  ultimato al momento dell'attribuzione
della   rendita   catastale  e  ad  aggiungere  che,  secondo  l'ente
impositore,  cioe'  il  comune  di  Bordighera,  la rendita era stata
attribuita   dagli   uffici  catastali  su  specifica  istanza  della
contribuente,  corredata  dall'espressa  dichiarazione  dell'avvenuta
ultimazione  del  fabbricato,  resa  al  fine dell'ottenimento di una
concessione edilizia in sanatoria;
        che,  pertanto, la Commissione tributaria regionale ha omesso
di  prendere esplicita posizione sul predetto punto controverso e, in
particolare, di fornire una qualsiasi motivazione sulla circostanza -
data  soltanto  per  presupposta  - della mancata ultimazione e della
mancata utilizzazione, all'epoca, del fabbricato;
        che era, invece, onere del rimettente fornire al riguardo una
specifica e plausibile motivazione, non solo perche' tale circostanza
e'   controversa   in  giudizio,  ma  anche  perche'  la  nozione  di
«ultimazione  dell'edificio»  ai  fini del rilascio della concessione
edilizia  in  sanatoria - ai sensi dell'art. 31, secondo comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante «Norme in materia di controllo
dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni, recupero e sanatoria
delle  opere  edilizie»  (esecuzione del rustico; completamento della
copertura;  completamento  funzionale, quanto alle opere interne agli
edifici  gia' esistenti e a quelle non destinate alla residenza) - e'
ben  diversa  da  quella  di  «ultimazione  del  fabbricato»  ai fini
dell'attribuzione  della  rendita  catastale  (idoneita'  dell'unita'
immobiliare   alla   produzione   di  reddito)  e  della  conseguente
determinazione  della  base  imponibile  dell'ICI  (art. 2,  comma 1,
let-tera a), ed art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992);
        che  anche  l'altro  implicito  presupposto  da  cui muove il
rimettente,  secondo  il  quale  la  legge  vigente  consentirebbe di
attribuire  la  rendita  catastale  anche ad un fabbricato non ancora
ultimato, e' privo di motivazione adeguata, non avendo la Commissione
tributaria   regionale   dato  conto  della  compatibilita'  di  tale
interpretazione  con le norme che esigono, per la configurabilita' di
una  «unita'  immobiliare urbana» e, quindi, per l'attribuzione della
corrispondente  rendita  catastale,  il  requisito  dell'«idoneita' a
produrre   un   reddito  proprio»  (art. 5  del  regio  decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, recante «Accertamento generale dei fabbricati
urbani,  rivalutazione  del  relativo  reddito e formazione del nuovo
catasto  edilizio urbano», convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto  1939,  n. 1249)  e,  dunque, la sussistenza di un «cespite
indipendente»  (art. 40  del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, recante
«Approvazione  del  Regolamento  per  la formazione del nuovo catasto
edilizio urbano»);
        che,  in  ogni  caso,  la  circostanza di fatto dell'avvenuta
ultimazione   del  fabbricato,  al  momento  dell'attribuzione  della
rendita  catastale,  e'  accertamento  pregiudiziale  ad  ogni  altro
rilievo,  perche',  nel  caso  in  cui il fabbricato fosse stato gia'
«ultimato»  (ai  fini dell'applicazione della normativa catastale) e,
pertanto,  costituisse  un'autonoma unita' immobiliare potenzialmente
produttiva  di  reddito,  la  sollevata questione sarebbe palesemente
irrilevante,  dovendo il giudice applicare il comma 2 dell'art. 5 del
d.lgs. n. 504 del 1992 in un'ipotesi completamente diversa da quella,
regolata  dal  comma 6 dello stesso art. 5, concernente il caso di un
fabbricato ancora in costruzione;
        che, dunque, l'insufficiente descrizione della fattispecie in
ordine  a  tale  circostanza impedisce il controllo della Corte sulla
rilevanza e comporta la manifesta inammissibilita' della questione.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 5,   comma 2,  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504 (Riordino della finanza degli
enti  territoriali,  a  norma  dell'articolo 4 della legge 23 ottobre
1992,  n. 421),  sollevata,  in  riferimento  agli artt. 3 e 53 della
Costituzione,  dalla  Commissione  tributaria regionale della Liguria
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                         Il redattore: Gallo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 luglio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
05C0789