N. 294 ORDINANZA 7 - 19 luglio 2005

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
  un  deputato  per dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese nel
  corso  di  una  trasmissione  televisiva  condotta  dallo  stesso -
  Deliberazione di insindacabilita' delle opinioni espresse, adottata
  dalla   Camera   di   appartenenza   -  Ricorso  per  conflitto  di
  attribuzione della Corte d'appello di Brescia - Ritenuta lesione di
  attribuzioni   costituzionalmente   garantite   -  Sussistenza  dei
  requisiti  oggettivo  e  soggettivo  - Ammissibilita' del ricorso -
  Conseguenti notifica e comunicazione.
- Deliberazione  della  Camera  dei  deputati  27 ottobre  2004 (doc.
  IV-quater, n. 77).
- Costituzione,   art. 68,   comma 1;  legge  11 marzo  1953,  n. 87,
  art. 37,  terzo  e  quarto  comma;  norme integrative per i giudizi
  davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.
(GU n.30 del 27-7-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  della  Camera  dei  deputati  del
27 ottobre   2004,   relativa   alla   insindacabilita',   ai   sensi
dell'art. 68,   primo   comma,  della  Costituzione,  delle  opinioni
espresse  dal  deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Paolo
Ielo,   promosso  dalla  Corte  d'appello  di  Brescia,  con  ricorso
depositato  il  5 febbraio  2005  ed  iscritto al n. 284 del registro
ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'8 giugno 2005 il giudice
relatore Francesco Amirante.
    Ritenuto  che  con ricorso del 31 gennaio 2005 la Corte d'appello
di  Brescia  ha  promosso  conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato,  nei  confronti  della  Camera dei deputati, in relazione alla
delibera  adottata  il 27 ottobre 2004 (doc. IV-quater, n. 77) con la
quale   -   in   conformita'   alla  proposta  della  Giunta  per  le
autorizzazioni  a  procedere  - e' stato dichiarato che i fatti per i
quali il deputato Vittorio Sgarbi e' sottoposto a procedimento penale
per  il  delitto  di  diffamazione a mezzo stampa riguardano opinioni
espresse   da   quest'ultimo   nell'esercizio   delle   sue  funzioni
parlamentari  e  sono,  quindi,  insindacabili ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione;
        che  la  Corte d'appello premette che il deputato Sgarbi, nel
corso   della   trasmissione   televisiva   «Sgarbi  quotidiani»  del
28 dicembre  1995, aveva letto e commentato alcuni articoli di stampa
nei  quali  si  dava  notizia  che il G.I.P. del Tribunale di Milano,
all'esito  dell'udienza preliminare, aveva prosciolto alcuni imputati
- tra i quali Fedele Confalonieri, presidente della societa' Mediaset
proprietaria  dell'emittente  televisiva  «Canale  5»  - dal reato di
finanziamento illecito al partito socialista italiano;
        che, nel dare lettura dell'articolo pubblicato sull'argomento
dal  quotidiano «Il Messaggero» in data 23 dicembre 1995, il deputato
Sgarbi aveva rivolto una serie di pesanti apprezzamenti nei confronti
del  dott.  Paolo  Ielo, all'epoca magistrato presso la Procura della
Repubblica  di  Milano,  ritenendolo  responsabile  della  conduzione
dell'inchiesta  che  si  era  poi  conclusa  col  proscioglimento  di
Confalonieri e degli altri imputati;
        che  nel  corso  della  medesima trasmissione, poi, era stata
mandata  in  onda  una parte dell'intervista resa da Confalonieri, il
quale   aveva   fatto   presente   di   essere  stato  inquisito  per
l'allestimento  di  stand  in  occasione  del  congresso  del partito
socialista,  mentre  per fatti identici - compiuti pero' in occasione
di  congressi  di  altri  partiti, nella specie del partito comunista
italiano - nessuna iniziativa era stata assunta dalla magistratura;
        che  a  commento di tale intervista, Sgarbi aveva pronunciato
una serie di frasi contro il dottor Ielo, ipotizzando un uso distorto
della  giustizia  consistente  nel  trattare  in  modo  diverso fatti
sostanzialmente analoghi;
        che,  instauratosi,  a  seguito di querela da parte del dott.
Ielo,  il procedimento penale nei confronti dell'onorevole Sgarbi, il
Tribunale   di   Brescia,  con  sentenza  del  9 maggio  2002,  aveva
condannato quest'ultimo per il delitto di diffamazione aggravata;
        che,  proposto  appello avverso tale sentenza ed intervenuta,
nel  frattempo,  la  legge 20 giugno 2003, n. 140, la Corte d'appello
aveva  trasmesso  gli  atti alla Camera dei deputati per le decisioni
del  caso  e  la  Camera  aveva  votato per l'insindacabilita' con la
delibera oggetto di conflitto;
        che la Corte d'appello di Brescia osserva che le frasi per le
quali  l'onorevole  Sgarbi  e'  imputato non paiono connesse con atti
tipici   della   funzione   parlamentare,   non   sussistendo   alcun
collegamento tra quest'ultima ed il commento svolto, nel corso di una
trasmissione  televisiva, sulle vicende giudiziarie di Confalonieri e
non  avendo la stessa difesa dell'imputato prodotto alcun atto idoneo
a  dimostrare  che  il  deputato  Sgarbi  si  fosse  interessato alla
menzionata vicenda processuale in veste di parlamentare;
        che  inoltre,  alla  luce  della  sentenza n. 120 del 2004 di
questa  Corte,  che ha chiarito la portata e l'esatta interpretazione
della   legge   n. 140   del   2003,   il  contenuto  politico  delle
dichiarazioni  rese  dal  deputato  non consentirebbe, di per se', di
ricondurle  all'esercizio delle funzioni parlamentari, tanto piu' che
le  dichiarazioni  sono  nel  caso all'esame «piuttosto riconducibili
alla libera manifestazione del pensiero garantita ad ogni cittadino»;
        che il riferimento, contenuto anche nella delibera impugnata,
al  tema  del  finanziamento  dei  partiti politici, oggetto di ampia
discussione   in   Parlamento,   non   sembra  alla  Corte  d'appello
pertinente,  giacche'  la  trasmissione  televisiva  in questione non
aveva   affatto   come   tema  questo  argomento,  essendo  piuttosto
incentrata  sulla  critica all'operato della magistratura inquirente,
nella specie identificata col dottor Ielo;
        che,  nonostante  l'art. 3 della citata legge n. 140 del 2003
ricomprenda  nella  prerogativa  dell'immunita' anche le attivita' di
divulgazione,  di critica e di denuncia politica, e' altrettanto vero
che  esse  debbono  risultare connesse con l'esercizio delle funzioni
parlamentari;
        che  in base a tali considerazioni la Corte bresciana ritiene
illegittima la delibera di insindacabilita' adottata dalla Camera dei
deputati  e  «solleva conflitto di attribuzione in ordine al corretto
uso  del  potere  di  decidere  sulla  sussistenza dei presupposti di
applicabilita'  dell'art. 68, primo comma, della Costituzione», cosi'
come esercitato dalla Camera nella delibera citata.
    Considerato  che  in  questa  fase la Corte e' chiamata, ai sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a  deliberare  se  il  sollevato conflitto di attribuzione tra poteri
dello  Stato sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le
parti,   se  ne  sussistano  i  requisiti  soggettivo  ed  oggettivo,
impregiudicata  rimanendo  ogni  definitiva decisione anche in ordine
all'ammissibilita';
        che,  quanto  al  requisito soggettivo, la Corte d'appello di
Brescia e' legittimata a sollevare il conflitto, essendo competente a
dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale e'
investita,  la  volonta' del potere cui appartiene, in considerazione
della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui
godono i singoli organi giurisdizionali;
        che  analogamente  la  Camera dei deputati, che ha deliberato
l'insindacabilita'  delle  opinioni espresse da un proprio membro, e'
legittimata   ad   essere  parte  del  conflitto,  in  quanto  organo
competente  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere che
rappresenta;
        che,  per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto,
la   ricorrente  denuncia  la  menomazione  della  propria  sfera  di
attribuzione,  garantita  da  norme  costituzionali,  in  conseguenza
dell'adozione,   da   parte   della   Camera  dei  deputati,  di  una
deliberazione  ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che
le  opinioni  espresse  da un proprio membro rientrano nell'esercizio
delle  funzioni  parlamentari,  in tal modo godendo della garanzia di
insindacabilita'   stabilita   dall'art. 68,   primo   comma,   della
Costituzione;
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il  conflitto  di  attribuzione  proposto  dalla Corte
d'appello  di  Brescia nei confronti della Camera dei deputati con il
ricorso indicato in epigrafe;
    Dispone:
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza alla ricorrente Corte di appello di Brescia;
        b) che  l'atto  introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura  del  ricorrente,  notificati  alla Camera dei deputati entro il
termine  di  sessanta  giorni dalla comunicazione di cui al punto a),
per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella
cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto
dall'art. 26,  comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                       Il redattore: Amirante
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 luglio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
05C0795