N. 313 ORDINANZA 7 - 22 luglio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero   -  Provvedimento  di  espulsione  del  questore  -  Reato
  contravvenzionale  di  ingiustificato  trattenimento nel territorio
  nazionale  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza  -  Sopravvenuta
  declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma censurata
  - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, inserito
  dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma.
Straniero   -  Provvedimento  di  espulsione  del  questore  -  Reato
  contravvenzionale  di  ingiustificato  trattenimento nel territorio
  nazionale   -   Arresto   obbligatorio  in  flagranza  -  Questione
  prospettata    in   relazione   a   una   norma   gia'   dichiarata
  incostituzionale - Manifesta inammissibilita'.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, inserito
  dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma.
(GU n.30 del 27-7-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei    giudizi    di    legittimita'   costituzionale   dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13,  comma 1,  della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica
alla  normativa  in  materia  di  immigrazione e di asilo), promossi,
nell'ambito  di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Sassari
con  ordinanza in data 15 gennaio 2004 e dal Tribunale di Venezia con
ordinanza in data 11 ottobre 2004, rispettivamente iscritte ai numeri
100  e  101  del  registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ยช serie speciale, dell'anno 2005.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 luglio 2005 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  con ordinanza del 15 gennaio 2004 (r.o. n. 100 del
2005)  il  Tribunale  di  Sassari  ha  sollevato, in riferimento agli
artt. 3   e   13,  terzo  comma,  della  Costituzione,  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 13,  comma 5-ter  [recte: 14,
comma 5-quinquies]  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13,  comma 1,  della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in
cui  prevede  l'arresto  obbligatorio  in flagranza dell'autore della
contravvenzione di cui al comma 5-ter del medesimo articolo;
        che  con  ordinanza  in data 11 ottobre 2004 (r.o. n. 101 del
2005)  il  Tribunale  di  Venezia  ha  sollevato, in riferimento agli
artt. 3  e  13, terzo comma, Cost., analoga questione di legittimita'
costituzionale    dell'art. 14,    comma 5-quinquies,   del   decreto
legislativo  n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede per il reato
di  cui  al  comma 5-ter del medesimo articolo l'arresto obbligatorio
dell'autore del fatto;
        che entrambi i rimettenti premettono di procedere all'udienza
di  convalida  nei confronti di cittadine straniere tratte in arresto
perche' sorprese in territorio nazionale dopo la scadenza del termine
entro il quale avrebbero dovuto lasciarlo a seguito del provvedimento
emesso  dal  questore a norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso
decreto.
    Considerato  che,  essendo  censurata in entrambe le ordinanze la
stessa  norma  in  riferimento  ai  medesimi  parametri,  deve essere
disposta la riunione dei relativi giudizi;
        che  le questioni hanno ad oggetto l'arresto obbligatorio per
il  reato  contravvenzionale  di  cui  all'art. 14,  comma 5-ter, del
decreto   legislativo  25 luglio  1998,  n. 286  (Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero), inserito dall'art. 13, comma 1,
della  legge  30 luglio  2002,  n. 189,  nel  testo  precedente  alle
modifiche  apportate  dal  decreto-legge  14 settembre  2004,  n. 241
(Disposizioni  urgenti  in  materia di immigrazione), convertito, con
modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;
        che  questa Corte con sentenza n. 223 del 2004, depositata il
15 luglio  e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 21 luglio, ha
dichiarato       costituzionalmente       illegittimo      l'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  n. 286 del 1998, nella
parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del
medesimo articolo e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;
        che   per   effetto   della  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale  della  norma  censurata,  successiva all'ordinanza di
rimessione,  gli  atti  devono  essere  restituiti  al  Tribunale  di
Sassari;
        che    deve    invece    essere   dichiarata   manifestamente
inammissibile  la  questione  sollevata  dal Tribunale di Venezia, in
quanto  la  relativa ordinanza e' successiva alla richiamata sentenza
di illegittimita' costituzionale.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Sassari;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 14,  comma 5-quinquies,  del
decreto   legislativo  25 luglio  1998,  n. 286  (Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero), inserito dall'art. 13, comma 1,
della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla  normativa in
materia  di  immigrazione  e di asilo), sollevata in riferimento agli
artt. 3  e  13,  terzo  comma,  della  Costituzione, dal Tribunale di
Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 22 luglio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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