N. 314 ORDINANZA 7 - 22 luglio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Agricoltura e zootecnia - Siccita' verificatasi nell'annata 1989-1990
  -  Contributo  una  tantum in favore delle aziende, erogabile dagli
  enti  territoriali - Denunciata mancanza di copertura finanziaria e
  lesione   dell'autonomia   finanziaria   delle   Regioni   caricate
  dell'onere  derivante  da  una  legge  statale - Omessa descrizione
  della  fattispecie  del  giudizio  a  quo  e carenza di motivazione
  dell'ordinanza - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge 30 gennaio 1991, n. 31.
- Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 119.
(GU n.30 del 27-7-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale della legge 30 gennaio
1991,   n. 31   (Conversione   in   legge,   con  modificazioni,  del
decreto-legge  6 dicembre  1990,  n. 367,  recante  misure  urgenti a
favore   delle  aziende  agricole  e  zootecniche  danneggiate  dalla
eccezionale  siccita'  verificatasi  nell'annata  agraria 1989-1990),
promosso  con  ordinanza  del  25 maggio  2004 dal giudice di pace di
Taranto  sul ricorso proposto da Locorotondo Cosimo contro la Regione
Puglia  ed  altri,  iscritta  al n. 993 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie
speciale, dell'anno 2004.
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di Locorotondo Cosimo e della
Regione  Puglia  nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente del
Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 luglio 2005 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che  il  giudice  di pace di Taranto, con ordinanza del
25 maggio  2004,  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 81, quarto
comma,   e   119   della   Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  della  legge  30 gennaio  1991, n. 31 (Conversione in
legge,  con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367,
recante  misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche
danneggiate   dalla  eccezionale  siccita'  verificatasi  nell'annata
agraria 1989-1990);
        che  il rimettente, premesso che la Regione Puglia, convenuta
nel  giudizio  a  quo,  ha  eccepito  in una memoria l'illegittimita'
costituzionale della suddetta legge, afferma la questione rilevante e
non manifestamente infondata;
        che   si   e'  costituita  in  giudizio  la  Regione  Puglia,
concludendo  per  l'accoglimento della questione o, in subordine, per
una  pronuncia  che  dia  della  legge  impugnata una interpretazione
conforme a Costituzione;
        che rileva, in particolare, la Regione che l'art. 2, comma 2,
del  decreto-legge  n. 367  del  1990, come modificato dalla legge di
conversione,  nel  prevedere un contributo una tantum in favore delle
aziende   agricole   e   zootecniche   danneggiate   dalla   siccita'
verificatasi  nell'annata  1989-90,  non tiene conto dell'entita' del
relativo  stanziamento  statale  previsto  dal successivo art. 11 del
medesimo  decreto-legge,  conseguentemente addossando alle regioni il
maggior onere derivante dall'attuazione della norma;
        che  ne risulterebbe in tal modo violato sia l'art. 119 della
Costituzione, essendo posto a carico della regione un onere derivante
da   una   legge   statale,   sia   l'art. 81,  quarto  comma,  della
Costituzione,  per la mancata individuazione dei mezzi per far fronte
alle maggiori spese;
        che  la  rilevanza  della  questione sarebbe confermata dalla
circostanza   che   l'art. 8-septies,   comma 1,   del  decreto-legge
28 maggio   2004,  n. 136  (Disposizioni  urgenti  per  garantire  la
funzionalita'  di  taluni  settori  della  pubblica  amministrazione.
Disposizioni  per  la rideterminazione di deleghe legislative e altre
disposizioni connesse), aggiunto dalla legge di conversione 27 luglio
2004,  n. 186,  ha  precisato  che  il suddetto contributo una tantum
«deve  intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro
i  limiti  dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 11 del
medesimo  decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun
ente»;
        che  ha  depositato fuori termine una memoria di costituzione
Cosimo Locorotondo, attore nel giudizio a quo;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  concludendo per la declaratoria di manifesta inammissibilita'
o di manifesta infondatezza della questione;
        che,    secondo    l'Avvocatura,    la    questione   sarebbe
manifestamente inammissibile per l'assoluto difetto di motivazione in
ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza;
        che,   comunque,   la   questione  stessa  sarebbe  priva  di
fondamento   in   quanto   la   norma  impugnata  -  come  del  resto
ulteriormente     chiarito    dall'art. 8-septies,    comma 1,    del
decreto-legge  28 maggio  2004,  n. 136  - va intesa nel senso che il
contributo di cui si tratta va erogato dalle regioni nei limiti della
somma  per  ciascuna  di  esse  stanziata  ai  sensi dell'art. 11 del
decreto-legge n. 367 del 1990.
    Considerato  che  tanto  la  rilevanza  quanto  la  non manifesta
infondatezza  della  questione  sono  apoditticamente  affermate  dal
rimettente,  senza motivazione alcuna ed in difetto di una pur minima
descrizione della fattispecie dedotta in giudizio;
        che  la  questione stessa va conseguentemente dichiarata, per
entrambi tali motivi, manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale  della  legge  30 gennaio  1991,  n. 31
(Conversione   in   legge,   con   modificazioni,  del  decreto-legge
6 dicembre  1990,  n. 367,  recante  misure  urgenti  a  favore delle
aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccita'
verificatasi    nell'annata   agraria   1989-1990),   sollevata,   in
riferimento  agli  artt. 81,  quarto comma, e 119 della Costituzione,
dal giudice di pace di Taranto con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                        Il redattore: Marini
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 22 luglio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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