N. 315 ORDINANZA 7 - 22 luglio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Lavoro  e  occupazione  -  Impiego  di  lavoratori  non risultanti da
  scrittura  o  da altra documentazione obbligatoria - Determinazione
  della   sanzione  -  Presunzione  assoluta  di  inizio  del  lavoro
  irregolare il primo gennaio dell'anno Sopravvenuta dichiarazione di
  illegittimita'  costituzionale in parte qua della norma censurata -
  Necessita'  di  nuovo esame delle questioni e della loro perdurante
  rilevanza - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
- D.L.  22 febbraio 2002, n. 12 (convertito, con modificazioni, nella
  legge 23 aprile 2002, n. 73), art. 3, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 27 e 102.
(GU n.30 del 27-7-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 3,
del  decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, (Disposizioni urgenti per
il  completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute
all'estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, in
legge  23 aprile  2002,  n. 73,  promossi  con ordinanze del 12 e del
29 luglio 2004 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento,
del  21  giugno 2004  dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di
Caserta,  del  27 ottobre  e  del  4 novembre  2004 dalla Commissione
tributaria  provinciale  di  Macerata,  del  19 novembre  2004  dalla
Commissione  tributaria di primo grado di Bolzano, del 22 luglio 2004
(n. 3  ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Forli',
del  24 novembre  2004  dalla  Commissione  tributaria provinciale di
Bari,   del  15 dicembre  2004  (n. 3  ordinanze)  dalla  Commissione
tributaria  provinciale  di  Benevento,  rispettivamente  iscritte ai
nn. 928  e  980 del registro ordinanze 2004 ed ai nn. 27, 55, 56, 73,
da  132  a  134,  170,  198,  199 e 200 del registro ordinanze 2005 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 47 e 49, 1ª
serie  speciale,  dell'anno 2004 e nn. 7, 8, 9, 11, 13 e 15, 1ª serie
speciale, dell'anno 2005.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 luglio 2005 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  in data 12 luglio 2004 (reg. ord.
n. 928  del 2004), la Commissione tributaria di primo grado di Trento
ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 3,
comma 3,  del  decreto-legge  22 febbraio  2002,  n. 12 (Disposizioni
urgenti  per  il  completamento  delle  operazioni  di  emersione  di
attivita'  detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in
legge,  con  modificazioni,  dall'art. 1  della legge 23 aprile 2002,
n. 73, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost;
        che  il  rimettente,  in  punto  di fatto, premette di essere
stato  investito  del  ricorso  avverso  l'atto  della  Agenzia delle
entrate,  Ufficio  di  Borgo Valsugana, con cui era stata irrogata la
sanzione  prevista  dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del
2002,  per  avere  l'esercente  impiegato  lavoratori  dipendenti non
risultanti «da scrittura o da altra documentazione obbligatoria»;
        che  il  giudice  a  quo  ritiene  che l'art. 3, comma 3, del
decreto-legge   n. 12   del   2002   irragionevolmente  equiparerebbe
situazioni  tra  loro assolutamente diverse, dal momento che, ai fini
della   determinazione   della   sanzione,   farebbe   indiscriminato
riferimento   al  primo gennaio  dell'anno,  indipendentemente  dalla
gravita' delle situazioni concrete;
        che, a suo avviso, risulterebbe in tal modo violato anche «il
principio di proporzionalita' fra sanzione e condotta antigiuridica»;
        che, inoltre, la disposizione censurata violerebbe il diritto
di  difesa,  in  quanto  porrebbe  una  presunzione  assoluta  quanto
all'inizio  del rapporto di lavoro irregolare, mentre sarebbe esclusa
la  possibilita'  di  provare  che il rapporto medesimo e' insorto in
data diversa;
        che,  infine,  quanto  alla  rilevanza  della  questione,  il
rimettente  afferma  che il ricorrente nel giudizio a quo ha prodotto
documentazione  per  dimostrare  che  il rapporto di lavoro era stato
instaurato non il primo gennaio, bensi' nell'agosto del 2002;
        che  lo  stesso  rimettente,  con  analoga  ordinanza in data
29 luglio 2004 (reg. ord. n. 980 del 2004), ha sollevato questione di
costituzionalita' relativa alla medesima disposizione, indicando come
ulteriore  parametro costituzionale, asseritamente violato, l'art. 25
della Costituzione, in quanto la disposizione censurata sancirebbe il
cumulo  con  tutte  le altre sanzioni a vario titolo applicabili alla
stessa   condotta  materiale,  in  modo  da  «palesare  una  evidente
ulteriore   sproporzione»   in   relazione  alla  effettiva  gravita'
dell'illecito previsto dalla norma;
        che,  con  ordinanza  in data 21 giugno 2004 (reg. ord. n. 27
del  2005), anche la Commissione tributaria provinciale di Caserta ha
sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 3,
comma 3,  del  decreto-legge  n. 12 del 2002, in relazione all'art. 3
Cost;
        che il giudice a quo riferisce di essere chiamato a giudicare
su  di  un  ricorso  promosso  avverso l'atto con cui l'Agenzia delle
entrate di Caserta ha irrogato la sanzione di cui al citato art. 3, a
seguito   dell'accertamento   presso  la  societa'  ricorrente  dello
svolgimento di attivita' lavorativa da parte di un lavoratore che non
risultava iscritto nei libri obbligatori;
        che   la   Commissione  tributaria  di  Caserta  ritiene  non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 3,  comma 3,  del decreto-legge n. 12 del 2002 in relazione
all'art. 3, primo comma, Cost., «nella parte in cui stabilisce che la
sanzione e' calcolata sulla base del costo del lavoro calcolato sulla
base  dei  vigenti  C.C.N.  per  il  periodo  compreso  tra  l'inizio
dell'anno e la data di constatazione della violazione, cosi' violando
il   principio   di   uguaglianza   della   legge,  il  principio  di
ragionevolezza  e proporzionalita' nell'applicazione delle sanzioni e
il  principio  di  predeterminazione  e  certezza delle leggi e delle
relative sanzioni»;
        che,  con  ordinanza depositata il 27 ottobre 2004 (reg. ord.
n. 55 del 2005), la Commissione tributaria provinciale di Macerata ha
prospettato  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 3,
comma 3,  del  decreto-legge n. 12 del 2002, convertito in legge, con
modificazioni,  dalla legge n. 73 del 2002, in relazione agli artt. 3
e  24  Cost.,  in  sede  di  giudizio di impugnazione di una sanzione
irrogata ai sensi della disposizione censurata;
        che  la  Commissione  tributaria di Macerata ritiene che tale
disposizione  contrasterebbe  con  il  principio  di  uguaglianza, in
quanto  farebbe  dipendere  l'entita'  della  sanzione non gia' dalla
gravita'  della  violazione,  bensi'  dal  momento  in  cui  e' stata
accertata;
        che,  ad  avviso  del  rimettente,  sarebbe  inoltre  violato
l'art. 24  Cost.,  dal  momento che la presunzione assoluta contenuta
nella   norma   comprimerebbe   il   diritto   di  difesa  in  ordine
all'impossibilita'  di  fornire  una  prova  contraria, rispetto alla
presunzione  assoluta  stabilita  dalla  legge,  in  merito alla data
d'inizio del rapporto irregolare;
        che,  con  ordinanza depositata il 4 novembre 2004 (reg. ord.
n. 56  del  2005),  la  stessa Commissione tributaria, in un giudizio
avente  il  medesimo oggetto di quello sopra richiamato, ha esteso la
questione  di legittimita' costituzionale del citato art. 3, comma 3,
del  decreto-legge  n. 12  del  2002,  con riferimento agli ulteriori
parametri di cui agli artt. 25, 27 e 102 Cost;
        che, in relazione agli artt. 25 e 102 Cost. essi sono evocati
in  combinato  con l'art. 3 Cost., in relazione al carattere assoluto
della  presunzione  che esclude la «possibilita' di dimostrare che il
rapporto  di  lavoro  e' insorto in data diversa» da quella stabilita
presuntivamente dalla disposizione censurata;
        che  il  contrasto  con  l'art. 27  Cost.  conseguirebbe alla
circostanza  che  la  sanzione  in  esame si aggiungerebbe alle altre
previste   dall'ordinamento   per   la   stessa  condotta,  senza  la
possibilita'  di  un  cumulo  formale,  «con violazione del principio
della  naturale  funzione  della sanzione previsto dall'art. 27 della
Costituzione»;
        che,  con ordinanza depositata il 19 novembre 2004 (reg. ord.
n. 73 del 2005), la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano,
in sede di giudizio di impugnazione di una sanzione irrogata ai sensi
della   disposizione   censurata,   ha   prospettato   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge
n. 12  del  2002, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
n. 73  del  2002, in relazione agli artt. 3, 24 e 27 Cost., svolgendo
argomentazioni  sostanzialmente  analoghe  a  quelle delle precedenti
ordinanze di rimessione;
        che,  con  tre  ordinanze  di  contenuto pressoche' identico,
depositate  tutte il 22 luglio 2004 (reg. ord. nn. 132, 133 e 134 del
2005), la Commissione tributaria provinciale di Forli' ha prospettato
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 3, comma 3, del
decreto-legge n. 12 del 2002, convertito in legge, con modificazioni,
dalla  legge  n. 73  del  2002,  in  relazione  all'art. 3  Cost., in
altrettanti  giudizi  di  impugnazione  di sanzioni irrogate ai sensi
della disposizione censurata;
        che  la  Commissione  tributaria  di  Forli'  ritiene  che la
disposizione   censurata   contrasterebbe   con   il   principio   di
uguaglianza, «sotto il profilo della irragionevole determinazione del
quantum  della  sanzione pecuniaria», che dipenderebbe da «un evento,
del tutto casuale, quale la data di contestazione dell'illecito»;
        che,  con ordinanza depositata il 24 novembre 2004 (reg. ord.
n. 170  del  2005),  la Commissione tributaria provinciale di Bari ha
sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 3,
comma 3,  del  decreto-legge n. 12 del 2002, convertito in legge, con
modificazioni,  dalla legge n. 73 del 2002, in relazione agli artt. 3
e  24  Cost.,  in  sede  di  giudizio di impugnazione di una sanzione
irrogata ai sensi della disposizione censurata;
        che,  con  tre  ordinanze  di  contenuto pressoche' identico,
depositate  tutte  il  15 dicembre 2004 (reg. ord. nn. 198, 199 e 200
del  2005),  la  Commissione  tributaria provinciale di Benevento, in
sede  di  giudizio  di impugnazione di una sanzione irrogata ai sensi
della   disposizione   censurata,   ha   prospettato   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge
n. 12  del  2002, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
n. 73  del  2002, in relazione agli artt. 3, primo comma, 24, secondo
comma, e 25, secondo comma, Cost;
        che  le argomentazioni poste a fondamento delle censure dalle
Commissioni  tributarie  di  Bari e di Benevento sono sostanzialmente
analoghe a quelle svolte dagli altri rimettenti;
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto nei
giudizi  di  cui  alle ordinanze n. 928 e 980 del 2004, e nn. 27, 73,
132,  133,  134  e  170  del  2005,  chiedendo che le questioni siano
dichiarate inammissibili o infondate;
        che,  nei giudizi di cui alle ordinanze n. 198, 199 e 200 del
2005,  la difesa erariale, preso atto dell'intervenuta sentenza della
Corte  n. 144  del 2005, ha chiesto che le questioni siano dichiarate
manifestamente inammissibili.
    Considerato   che   l'identita'  della  normativa  impugnata,  la
parziale   coincidenza   delle   censure  proposte  e  dei  parametri
costituzionali  invocati,  nonche'  delle argomentazioni svolte nelle
ordinanze di rimessione, rendono opportuna la riunione dei giudizi;
        che   questa   Corte,  con  sentenza  n. 144  del  2005,  nel
pronunciarsi  su  analoghe  questioni, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 3,  comma 3,  del decreto-legge 22 febbraio
2002,   n. 12   (Disposizioni  urgenti  per  il  completamento  delle
operazioni  di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro
irregolare),  convertito  in  legge,  con  modificazioni, dall'art. 1
della  legge 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui non ammette la
possibilita' di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto
inizio  successivamente  al  primo gennaio  dell'anno in cui e' stata
constatata la violazione;
        che,  pertanto,  tale  sentenza,  pronunciata successivamente
alle  ordinanze  di  rimessione,  ha  sostanzialmente  modificato  la
disciplina del citato art. 3, comma 3, sul quale i giudici rimettenti
hanno  sollevato  le questioni di legittimita' costituzionale oggetto
del  presente  giudizio,  rendendo  necessario,  conseguentemente, un
nuovo  esame  dei  termini  delle  questioni  e della loro perdurante
rilevanza nei giudizi a quibus;
        che, alla luce delle predette considerazioni, gli atti devono
essere restituiti ai giudici rimettenti.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina  la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di
primo  grado  di  Trento,  alla Commissione tributaria provinciale di
Caserta,  alla  Commissione  tributaria provinciale di Macerata, alla
Commissione  tributaria  di  primo grado di Bolzano, alla Commissione
tributaria   provinciale   di  Forli',  alla  Commissione  tributaria
provinciale  di  Bari  ed  alla Commissione tributaria provinciale di
Benevento.
    Cosi'  deciso,  in  Roma,  nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 22 luglio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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