N. 317 ORDINANZA 7 - 22 luglio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Ordinamento   giudiziario  -  Magistratura  -  Concorso  per  uditore
  giudiziario   -  Esonero  dalla  prova  preliminare  -  Beneficiari
  dell'esonero   -  Mancata  inclusione  dei  candidati  in  possesso
  dell'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di avvocato -
  Denunciata irragionevolezza e lesione del principio dell'accesso ai
  pubblici   uffici  in  condizioni  di  uguaglianza  -  Sopravvenuta
  modifica   della   norma  denunciata  -  Necessita'  di  una  nuova
  valutazione  della  rilevanza  delle questioni - Restituzione degli
  atti ai giudici rimettenti.
- Legge  13 febbraio  2001, n. 48, art. 22, comma 3 e r.d. 30 gennaio
  1941, n. 12, art. 123-bis, in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3 e 51.
Ordinamento   giudiziario  -  Magistratura  -  Concorso  per  uditore
  giudiziario   -  Esonero  dalla  prova  preliminare  -  Beneficiari
  dell'esonero   -  Mancata  inclusione  dei  candidati  in  possesso
  dell'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di avvocato -
  Denunciata irragionevolezza e lesione del principio dell'accesso ai
  pubblici   uffici   in   condizioni   di   uguaglianza   -   Omessa
  considerazione  della  modifica  della norma censurata, intervenuta
  prima   del   deposito   delle  ordinanze  di  rinvio  -  Manifesta
  inammissibilita' delle questioni.
- Legge  13 febbraio  2001, n. 48, art. 22, comma 3 e r.d. 30 gennaio
  1941, n. 12, art. 123-bis, in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3 e 51.
(GU n.30 del 27-7-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale del combinato disposto
degli  articoli  22,  comma  3,  della  legge 13 febbraio 2001, n. 48
(Aumento   del   ruolo   organico   e   disciplina   dell'accesso  in
magistratura)  e  123-bis  del  regio  decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento  giudiziario),  promossi  con cinquantatre ordinanze del
30 luglio  (undici  ordinanze),  del  16  (quindici  ordinanze) e del
20 settembre  (dodici ordinanze), del 4 (quattordici ordinanze) e del
7 ottobre 2004 (una ordinanza) dal Tribunale amministrativo regionale
del  Lazio,  rispettivamente  iscritte  dal  n. 1052  al  n. 1079 del
registro ordinanze 2004 e dal n. 104 al n. 128 del registro ordinanze
2005  e  pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4,
n. 10 e n. 11, 1ยช serie speciale, dell'anno 2005.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 luglio 2005 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
    Ritenuto  che  nel  corso  di  altrettanti  giudizi  promossi  da
laureati  in  giurisprudenza  in  possesso del titolo di avvocato nei
confronti  del  Ministero  della  giustizia  per  l'annullamento  del
decreto  ministeriale  28 febbraio  2004  e  del decreto ministeriale
23 marzo  2004, di indizione di due concorsi per uditore giudiziario,
il  Tribunale  amministrativo  regionale  del Lazio, con cinquantatre
ordinanze,  di  analogo  tenore,  del  30 luglio (reg. ord. nn. 1052,
1053,  1054,  1055,  1056,  1057,  1058,  1059, 1060, 1061 e 1062 del
2004),  del 16 settembre (reg. ord. nn. 1063, 1064, 1065, 1066, 1067,
1068  e  1069 del 2004, e nn. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 e 111
del  2005),  del  20 settembre (reg. ord. nn. 1070, 1071, 1072, 1073,
1074, 1075 e 1076 del 2004, e nn. 112, 113, 114, 115 e 116 del 2005),
del  4 ottobre  (reg. ord. nn. 1077, 1078 e 1079 del 2004, e nn. 117,
118,  119,  120,  121,  122, 123, 124, 125, 126 e 127 del 2005) e del
7 ottobre  2004  (reg.  ord.  n. 128  del  2005),  ha  sollevato,  in
riferimento  agli  articoli  3  e 51 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 22,
comma  3,  della  legge  13 febbraio  2001,  n. 48 (Aumento del ruolo
organico  e  disciplina  dell'accesso  in magistratura) e 123-bis del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella
parte  in  cui  non  prevede  l'esonero  dalla  prova  preliminare  e
l'ammissione  diretta  alle  prove  scritte  dei  concorsi  a uditore
giudiziario,  previsti  dall'art. 18  della  medesima legge n. 48 del
2001, dei candidati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato;
        che  le  norme  denunciate dettano una disciplina transitoria
del  concorso  per uditore giudiziario, prevedendo in particolare che
il  concorso  e'  preceduto  da  una  prova  preliminare  (diretta ad
accertare  il  possesso  di  requisiti  culturali,  e  realizzata con
l'ausilio  di  sistemi  informatizzati),  dalla  quale sono esonerati
quattro  categorie  di  soggetti,  ammessi  direttamente  alle  prove
scritte   del  concorso:  i  magistrati  militari,  amministrativi  e
contabili; i procuratori e gli avvocati dello Stato; coloro che hanno
conseguito  l'idoneita' in uno degli ultimi tre concorsi espletati in
precedenza;    coloro    che   hanno   conseguito   il   diploma   di
specializzazione per le professioni legali, benche' iscritti al corso
di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999;
        che  il  giudice  a  quo denuncia il combinato disposto degli
articoli  22, comma 3, della legge n. 48 del 2001 e 123-bis del regio
decreto  n. 12  del  1941  nella  parte  in  cui  non  include, tra i
candidati  esonerati  dalla  prova preliminare e ammessi direttamente
alle  prove  scritte del concorso per uditore giudiziario, coloro che
hanno  conseguito  l'abilitazione  all'esercizio della professione di
avvocato;
        che,   ad   avviso  del  Tribunale  amministrativo  regionale
remittente, sarebbe irragionevole, e creerebbe un vulnus al principio
costituzionale  dell'accesso  ai  pubblici  uffici  in  condizioni di
eguaglianza,  il  fatto  che  l'avvocato,  il  quale puo' svolgere le
funzioni  di  docente  nelle  scuole  di  specializzazione, non possa
invece   essere   direttamente   ammesso   al  concorso  per  uditore
giudiziario  al pari dei suoi allievi che hanno conseguito il diploma
di specializzazione;
        che  sarebbe  del  pari  irragionevole che avvocati con otto,
cinque  o sei anni di anzianita' di iscrizione all'albo professionale
- i quali sono ammessi a concorsi di secondo grado per l'accesso alla
magistratura amministrativa e contabile e all'avvocatura dello Stato,
essendo a tal fine equiparati ai magistrati ordinari con qualifica di
magistrato  di  tribunale  -  debbano  invece  sottoporsi, per essere
ammessi  al concorso (di primo grado) per uditore giudiziario, ad una
prova   preliminare   da   cui   sono   invece  esonerati  magistrati
amministrativi, contabili e procuratori e avvocati dello Stato, oltre
ai  diplomati  nelle  scuole  di  specializzazione per le professioni
legali;
        che, secondo il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
il  legislatore  non sarebbe riuscito ad operare un efficace e giusto
contemperamento  tra  l'esigenza di snellimento del concorso e quella
di  attribuire ragionevole rilevanza, ai fini dell'ammissione diretta
alle  prove  scritte,  a  particolari  titoli  o condizioni: la' dove
l'omessa  considerazione  della  situazione  dei  soggetti  abilitati
all'esercizio  della professione di avvocato, in particolare, sarebbe
irrazionale  e  tale da determinare, per un verso, una ingiustificata
disparita'   di   trattamento,   in   violazione   dell'art. 3  della
Costituzione,  rispetto agli appartenenti alle categorie beneficiarie
dell'esonero,  e  da  creare,  per  l'altro  verso,  un contrasto con
l'art. 51 della Costituzione;
        che  in  alcuni  dei giudizi e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello Stato, che ha concluso per la restituzione degli atti
al  Tribunale amministrativo regionale remittente sul rilievo che, in
materia,  e'  intervenuta  la  disciplina  di  cui  al  decreto-legge
7 settembre  2004, n. 234 (Disposizioni urgenti in materia di accesso
al  concorso per uditore giudiziario), convertito, con modificazioni,
nella  legge  5 novembre  2004,  n. 262: tale decreto, nel modificare
l'art. 22  della legge n. 48 del 2001, inserendovi un comma 3-bis, ha
esteso   l'esonero  dalla  prova  preliminare  a  chi  ha  conseguito
l'abilitazione all'esercizio della professione forense.
    Considerato che i giudizi debbono essere riuniti, avendo tutti ad
oggetto la medesima questione, relativa all'ambito dell'esonero dalla
prova    preliminare   di   cui   all'art. 123-bis   dell'ordinamento
giudiziario  nella  disciplina  transitoria  del concorso per uditore
giudiziario  dettata  dall'art. 22,  comma  3,  della legge n. 48 del
2001,   denunciandosi   la  mancata  inclusione,  tra  i  beneficiari
dell'esonero,    dei    candidati   in   possesso   dell'abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato;
        che  occorre  preliminarmente  osservare che il decreto-legge
7 settembre  2004, n. 234, convertito, con modificazioni, nella legge
5 novembre  2004,  n. 262,  ha modificato il denunciato art. 22 della
legge n. 48 del 2001, inserendovi un comma 3-bis;
        che  in virtu' di tale disciplina - applicabile, per espressa
previsione,  anche ai concorsi per uditore giudiziario gia' banditi -
tra   i   candidati   esonerati   dalla   prova  preliminare  di  cui
all'art. 123-bis  dell'ordinamento giudiziario sono altresi' inclusi,
tra  gli altri, coloro che, laureatisi in giurisprudenza a seguito di
un  corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno
conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
        che   la  modifica  della  norma  denunciata  e'  intervenuta
successivamente alle ordinanze di remissione del 30 luglio 2004 (reg.
ord. nn. 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061 e
1062 del 2004);
        che,  conseguentemente,  con  riferimento ai giudizi promossi
con  le  suddette  ordinanze,  gli  atti  devono essere restituiti al
giudice  remittente  per  una nuova valutazione della rilevanza delle
questioni da esso sollevate (cfr. ordinanza n. 157 del 2005);
        che, viceversa, le questioni sollevate con le altre ordinanze
(del  16 settembre,  del  20 settembre, del 4 ottobre e del 7 ottobre
2004) devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, dato che
il  Tribunale amministrativo regionale remittente non ha tenuto conto
della  modifica  della  norma  impugnata,  gia'  contenuta  nel testo
originario  del  decreto-legge  7 settembre  2004, n. 234 (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 211,  serie generale, dell'8 settembre
2004)  ed  entrata  in  vigore  prima  della  data  di deposito delle
ordinanze di rinvio (cfr. ordinanza n. 79 del 2004).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    ordina  la  restituzione  degli  atti al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio con riguardo alle questioni da esso sollevate con
le ordinanze, indicate in epigrafe, del 30 luglio 2004;
    dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 22,
comma  3,  della  legge  13 febbraio  2001,  n. 48 (Aumento del ruolo
organico  e  disciplina  dell'accesso  in magistratura) e 123-bis del
regio   decreto  30 gennaio  1941,  n. 12  (Ordinamento  giudiziario)
sollevate,  in  riferimento  agli articoli 3 e 51 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze, di
cui   in  epigrafe,  emesse  il  16 settembre,  il  20 settembre,  il
4 ottobre e il 7 ottobre 2004.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                       Il redattore: Maddalena
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 22 luglio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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