N. 321 SENTENZA 13 - 26 luglio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  Calamita' pubbliche e protezione
  civile - Centro operativo provinciale - Attribuzione del compito di
  dirigere  e  coordinare  l'attivita'  di pronto intervento non solo
  dell'amministrazione   provinciale  ma  anche  dell'amministrazione
  dello  Stato  -  Ricorso  del  Governo  - Lesione delle norme dello
  Statuto - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge  Provincia  autonoma  di Bolzano del 18 dicembre 2002, n. 15,
  art. 5, comma 4.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 87.
Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  Calamita' pubbliche e protezione
  civile - Centro operativo provinciale - Attribuzione del compito di
  dirigere  e  coordinare  l'attivita' di pronto intervento a livello
  provinciale  e  individuazione  dell'ufficio  deputato  a  tenere i
  contatti  con gli organi statali - Ricorso del Governo - Denunciato
  contrasto  con  le  norme  dello  Statuto  -  Non  fondatezza delle
  questioni.
- Legge  Provincia  autonoma  di Bolzano del 18 dicembre 2002, n. 15,
  art. 5, comma 3, art. 8, comma 2, e art. 9, comma 3.
- Statuto  speciale  della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 87 e
  88; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 35.
Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  Calamita' pubbliche e protezione
  civile  -  Dichiarazione  dello  stato  di  calamita'  - Potere del
  Presidente  della  Provincia  di  adottare ordinanze in deroga alle
  disposizioni  vigenti  -  Ricorso  del Governo - Denunciata lesione
  delle  competenze  statali per la ritenuta possibilita' di adottare
  ordinanze  anche  in tema di ordine pubblico - Non fondatezza della
  questione.
- Legge  Provincia  autonoma  di Bolzano del 18 dicembre 2002, n. 15,
  art. 8, comma 6.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 88.
Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  Calamita' pubbliche e protezione
  civile  -  Dichiarazione  dello  stato  di  calamita'  - Potere del
  Presidente  della  Provincia  di requisire beni mobili e immobili -
  Ricorso  del Governo - Denunciato contrasto con le previsioni dello
  Statuto  per  la  ritenuta  possibilita'  di adottare provvedimenti
  anche  nei  confronti  di  beni  dello Stato - Non fondatezza della
  questione.
- Legge  Provincia  autonoma  di Bolzano del 18 dicembre 2002, n. 15,
  art. 18.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 52.
(GU n.31 del 3-8-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5, commi 3 e
4,  8,  commi 2  e  6,  9,  comma 3, e 18 della legge della Provincia
autonoma    di   Bolzano 18 dicembre   2002,   n. 15   (Testo   unico
dell'ordinamento  dei servizi antincendi e per la protezione civile),
promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri,
notificato  il 26 febbraio 2003, depositato in cancelleria il 6 marzo
2003 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2003.
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
    Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2005 il giudice relatore
Franco Bile;
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato Glauco Nori per il Presidente del
Consiglio  dei ministri e gli avvocati Roland Riz e Salvatore Alberto
Romano per la Provincia autonoma di Bolzano.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con ricorso notificato il 26 febbraio 2003 e depositato il
6 marzo  successivo,  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri ha
impugnato  l'art. 5,  commi 3  e  4, l'art. 8, commi 2 e 6, l'art. 9,
comma 3,   e  l'art. 18  della  legge  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano 18 dicembre  2002,  n. 15  (Testo  unico dell'ordinamento dei
servizi antincendi e per la protezione civile), con varie censure che
possono essere suddivise in tre distinte questioni.
    2.  -  Una  prima  questione  concerne  l'art. 5,  commi 3  e  4,
l'art. 8, comma 2, e l'art. 9, comma 3, della citata legge.
    L'art. 5  -  che  istituisce  un  Centro  operativo  provinciale,
presieduto dal Presidente della Provincia o dall'assessore competente
in  materia  di  protezione civile - al comma 3 assegna al Presidente
del  Centro  le funzioni di «coordinatore provinciale» con il compito
di  valutare le segnalazioni della Centrale provinciale di emergenza,
e  al  comma 4  attribuisce al Centro la direzione e il coordinamento
dell'attivita'    di    pronto    intervento    «dell'amministrazione
provinciale,  dello  Stato, dei comuni e dei servizi antincendi e per
la protezione civile».
    L'art. 8, comma 2, a sua volta prevede che, ove sia dichiarato lo
stato  di  calamita', il Presidente del Centro assume «la direzione e
il  coordinamento  dei servizi per la protezione civile da attivare a
livello provinciale».
    L'art. 9, comma 3, infine stabilisce che il Presidente del Centro
assicura  in  ogni  fase  il «necessario coordinamento con gli organi
statali competenti».
    Il  ricorrente  assume  in  via  principale  che in forza di tali
previsioni  «tutti  i  poteri  di  pronto  intervento  sono,  dunque,
assegnati  al  Comitato operativo provinciale che opera attraverso il
suo  Presidente  titolare  del  potere  di coordinamento di tutti gli
organi   coinvolti,   compresi   quelli   statali»,  con  conseguente
violazione    dell'art. 117,   secondo   comma,   lettera g),   della
Costituzione,  che  attribuisce  alla  legislazione esclusiva statale
l'ordinamento   e   l'organizzazione   amministrativa   dello  Stato;
dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera h),  della  Costituzione, in
quanto  le norme impugnate «si sostituiscono, senza prevedere nemmeno
un minimo di coordinamento, alla potesta' legislativa esclusiva dello
Stato  in  materia  di ordine pubblico»; dell'art. 87 del decreto del
Presidente  della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo   unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale  per  il Trentino-Alto Adige), che riserva agli organi dello
Stato il coordinamento delle attribuzioni statali in conformita' alle
direttive   del  Governo;  dell'art. 88  del  medesimo  statuto,  che
attribuisce  al  commissario  del Governo il compito di provvedere al
mantenimento  dell'ordine  pubblico;  dell'art. 8  dello statuto, che
nell'elenco   tassativo   delle   materie   assegnate  alla  potesta'
legislativa  delle  Province  non  comprende  la protezione civile; e
dell'art. 35  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 marzo
1974,  n. 381  (Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed opere
pubbliche), secondo cui spetta al commissario nominato dal Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  in sede di dichiarazione di calamita'
naturale,  provvedere  al  coordinamento degli interventi dello Stato
con quelli regionali e provinciali.
    Qualora  poi  la legge impugnata dovesse ritenersi espressione di
legislazione  provinciale  concorrente,  sarebbero violati i principi
fissati  dalle  leggi  dello  Stato, come individuati da questa Corte
nella  sentenza  n. 418 del 1992, costituenti «principi fondamentali»
ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.
    3.  -  Un'altra  questione  riguarda  l'art. 8, comma 6, che, per
l'attuazione  degli  interventi  conseguenti alla dichiarazione dello
stato  di  calamita',  attribuisce  al  Presidente della Provincia il
potere  di  provvedere  anche  a  mezzo  di  ordinanze in deroga alle
disposizioni  vigenti relative alle materie di competenza provinciale
e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
    Il  ricorrente  -  sulla  premessa  che  tali  ordinanze, potendo
derogare   alle   disposizioni   vigenti,   devono  essere  riservate
all'autorita'  centrale, titolare di un potere generale di intervento
in  tema  di  ordine  pubblico  -  assume  che la norma viola, in via
principale, l'art. 88 dello statuto regionale, sotto il profilo della
lesione  dell'attribuzione  allo  Stato  dei  poteri necessari per il
mantenimento  dell'ordine  pubblico, e in via subordinata l'art. 117,
terzo  comma,  della  Costituzione,  per  inosservanza  dei  principi
fondamentali  desumibili dalle leggi statali n. 225 del 1992 e n. 401
del  2001,  sulla  spettanza  al Governo del potere di provvedere con
ordinanze derogatorie della normativa vigente.
    4.  -  Infine  il ricorrente impugna l'art. 18, che conferisce al
Presidente  della  Provincia  il  potere  di requisire beni mobili ed
immobili.  E  -  sul  presupposto  che  la  norma  consenta  anche la
requisizione  di  beni  dello Stato - assume che essa viola anzitutto
l'art. 52   dello   statuto,  che  attribuisce  al  Presidente  della
Provincia   solo   un   limitato  potere  di  adottare  provvedimenti
contingibili  ed  urgenti  in  materia di sicurezza e igiene pubblica
nell'interesse   delle  popolazioni  di  due  o  piu'  comuni,  cosi'
limitandone i poteri e non consentendogli di intervenire per esigenze
di  ordine  pubblico  o  per  disporre  di  beni dello Stato; nonche'
l'art. 117,  secondo  comma,  lettera h),  della  Costituzione  e gli
artt. 87 e 88 dello statuto, «sotto i profili gia' esaminati».
    5.  -  La  Provincia  di  Bolzano  si  e' costituita in giudizio,
depositando  una  memoria nella quale ha sostenuto l'infondatezza del
ricorso.
    Nell'imminenza  della  pubblica  udienza  del  14 ottobre 2003 le
parti  hanno  depositato  memorie,  a sostegno delle rispettive linee
difensive.
    6.  -  A  seguito della citata udienza, la Corte costituzionale -
con  ordinanza  istruttoria  del 14 novembre 2003 - ha richiesto alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  di  depositare copia della
relazione  allegata al verbale della riunione del Consiglio stesso in
cui  la  proposizione  del  ricorso  fu deliberata, che non risultava
prodotta in giudizio.
    Acquisita la relazione, la Provincia di Bolzano ha depositato una
nuova  memoria in prossimita' della presente udienza, riaffermando le
argomentazioni difensive svolte nei precedenti atti difensivi.

                       Considerato in diritto

    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via
principale gli articoli 5, commi 3 e 4, 8, commi 2 e 6, 9, comma 3, e
18  della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 dicembre 2002,
n. 15  (Testo  unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la
protezione civile).
    2.  -  Con riguardo a tutte le censure - che possono raggrupparsi
in  tre  distinte  questioni - il ricorrente evoca come parametri sia
norme della Costituzione risultanti dalla modifica del Titolo V della
Parte  II  e  relative alla ripartizione della competenza legislativa
fra  lo  Stato  e  le  Regioni  a  statuto  ordinario, in particolare
l'art. 117,  secondo comma, lettere g) ed h), sia norme dello statuto
di  autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del
Presidente   della   Repubblica   31 agosto   1972,  n. 670,  recante
l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
    Peraltro  l'art. 117 della Costituzione e' evocato dal ricorrente
senza  alcuna  spiegazione delle ragioni per le quali esso, alla luce
dell'art. 10   della  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3,
potrebbe  essere rilevante nei confronti della Provincia. Dei profili
di  censura  concernenti  il  parametro  in  esame  la Corte non puo'
percio'   tenere   conto  e  deve  esaminare  soltanto  le  questioni
prospettate in riferimento ai parametri statutari.
    3.  -  Una  prima  questione  concerne  l'art. 5,  commi 3  e  4,
l'art. 8,  comma 2,  e l'art. 9, comma 3, della legge della Provincia
autonoma di Bolzano n. 15 del 2002.
    L'art. 5  prevede  in  linea  generale,  al comma 2, che, ove sul
territorio  provinciale  si  verifichino eventi che per loro natura o
estensione  comportino la previsione di gravi situazioni di pericolo,
il Presidente della Provincia convoca il Centro operativo provinciale
e  puo'  dichiarare  lo  stato  di  calamita'.  Ed in particolare, al
comma 3, assegna al Presidente del Centro (Presidente della Provincia
o  assessore  competente in materia di protezione civile) le funzioni
di  «coordinatore  provinciale» e al comma 4 attribuisce al Centro la
direzione  ed  il  coordinamento  dell'attivita' di pronto intervento
«dell'amministrazione  provinciale,  dello  Stato,  dei  comuni e dei
servizi antincendi e per la protezione civile».
    L'art. 8,  comma 2,  a sua volta prevede che in caso di calamita'
il  Presidente del Centro assume «la direzione e il coordinamento dei
servizi per la protezione civile da attivare a livello provinciale».
    L'art. 9, comma 3, infine stabilisce che il Presidente del Centro
assicura  in  ogni  fase  il «necessario coordinamento con gli organi
statali competenti».
    Il  ricorrente ritiene che queste norme violino gli artt. 8, 87 e
88  del citato statuto regionale di autonomia e l'art. 35 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22 marzo  1974,  n. 381 (Norme di
attuazione  dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige
in materia di urbanistica ed opere pubbliche).
    3.1.  - Le censure concernenti il comma 4 dell'art. 5 della legge
della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 2002 sono fondate.
    La  ripartizione  delle  competenze legislative fra lo Stato e le
Province  autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in tema
di  protezione  civile  -  dopo le sentenze di questa Corte n. 50 del
1968  e  n. 208  del  1971,  e  a  seguito delle modifiche statutarie
approvate   con   il  citato  d.P.R.  n. 670  del  1972  -  e'  stata
compiutamente regolata dalle norme di attuazione del medesimo statuto
introdotte   con   il   d.P.R.   n. 381   del  1974,  in  particolare
dall'art. 35,  evocato dal ricorrente, e dai precedenti artt. 33 e 34
che con esso fanno sistema.
    L'art. 33 distingue gli eventi calamitosi cui le Province possono
fare  fronte  con  l'esercizio  delle  proprie competenze esclusive o
delegate   e  quelli  che  trascendono  tali  capacita'  e  impongono
l'intervento  sussidiario  dello Stato. Esso prevede infatti che «Nel
territorio  della  Regione  Trentino-Alto  Adige le norme di cui alla
legge 8 dicembre 1970, n. 996 (Norme sul soccorso e l'assistenza alle
popolazioni  colpite  da  calamita'  -  Protezione  civile),  trovano
applicazione  all'insorgere  di situazioni di danno o di pericolo che
per  la loro natura ed estensione non possono essere fronteggiate con
l'esercizio  delle competenze proprie o delegate delle province e con
l'impiego   delle   organizzazioni  di  uomini  e  di  mezzi  di  cui
dispongono».
    In  riferimento alle situazioni di questo tipo, l'art. 34 dispone
che  la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge n. 996 del 1970 e
la  nomina  del commissario ivi prevista sono effettuate dagli organi
statali  d'intesa  con  i Presidenti delle Giunte provinciali, ove la
calamita' riguardi i territori di entrambe le Province, ovvero con il
Presidente della Giunta della sola Provincia interessata.
    E,  sempre  in riferimento a questa ipotesi, l'art. 35 prevede al
primo   comma   che  «Gli  interventi  dello  Stato  hanno  carattere
aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e l'applicazione
delle  norme  di  cui  alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, non incide
sulle   competenze   della  regione  e  delle  province  ne'  implica
sostituzione  di  organismi regionali e provinciali che continuano ad
operare  alla stregua dei propri ordinamenti»; e soggiunge al secondo
comma  che  «Ai  fini  dell'applicazione del quarto comma dell'art. 5
della  legge  8 dicembre  1970,  n. 996,  il  commissario provvede in
particolare  al coordinamento degli interventi dello Stato con quelli
effettuati  dagli  organismi  della  regione  e  delle  province, nel
rispetto del disposto di cui al comma precedente».
    La  legge  provinciale  in  esame  e' in sintonia con tale quadro
normativo  nella  parte  in  cui regola situazioni di pericolo che la
Provincia   puo'   fronteggiare   esercitando  le  sue  competenze  e
impiegando le risorse umane e materiali di cui dispone.
    Tuttavia  il  comma 4 dell'art. 5 attribuisce al Centro operativo
provinciale il compito di dirigere e coordinare l'attivita' di pronto
intervento  non  solo  «dell'amministrazione  provinciale,  (...) dei
comuni e dei servizi antincendi e per la protezione civile», ma anche
dell'amministrazione «dello Stato».
    Tale  norma  viola, in termini generali, l'art. 87 dello statuto,
che  attribuisce  ad  un  organo statale (commissario del Governo) il
coordinamento  dell'attivita'  degli  uffici  statali esistenti nella
Regione. E, con particolare riferimento alla materia della protezione
civile,  viola  il  citato  art. 35  delle  norme di attuazione dello
statuto speciale approvate con il d.P.R. n. 381 del 1974, secondo cui
spetta  al  commissario  nominato  dal  Presidente  del Consiglio dei
ministri  in  sede  di  dichiarazione  dello stato di catastrofe o di
calamita' naturale (art. 5 della legge n. 996 del 1970) provvedere al
coordinamento  degli  interventi  dello  Stato con quelli regionali e
provinciali.
    La norma impugnata deve quindi essere dichiarata incostituzionale
nella  parte  in  cui  attribuisce al Centro operativo provinciale il
potere   di  coordinare  l'attivita'  di  organi  statali  (e  quindi
limitatamente alle parole «dello Stato»).
    3.2.  - Una volta che, nel comma 4 dell'art. 5, sia stato espunto
dall'ambito  di  operativita'  dei poteri di coordinamento del Centro
operativo provinciale il riferimento alle attivita' «dello Stato», le
censure  mosse  dal  ricorrente  al  comma 3 dello stesso art. 5 (che
assegna  al  Presidente  del  Centro  le  funzioni  di  «coordinatore
provinciale»)  ed  al  comma 2  dell'art. 8  (che  affida al medesimo
Presidente  «la  direzione  e  il  coordinamento  dei  servizi per la
protezione civile da attivare a livello provinciale») risultano prive
di  fondamento,  in quanto le relative previsioni non riguardano piu'
organi dell'Amministrazione statale.
    Parimenti   infondata   e'  la  censura  concernente  il  comma 3
dell'art. 9 della legge provinciale citata, secondo cui il Presidente
del Centro assicura in ogni fase il «necessario coordinamento con gli
organi  statali  competenti». La norma - interpretata alla luce della
dichiarazione  di  parziale illegittimita' costituzionale del comma 4
dell'art. 5 -   si   rivela   diretta   unicamente   a   individuare,
nell'organizzazione   provinciale,  l'ufficio  deputato  a  tenere  i
contatti, a fini di coordinamento, con i competenti organi statali.
    4.   -   Un'altra   questione  concerne  l'art. 8,  comma 6,  che
attribuisce  al  Presidente  della Provincia il potere di provvedere,
per  l'attuazione  degli  interventi  conseguenti  alla dichiarazione
dello  stato  di  calamita',  a  mezzo  di  ordinanze  in deroga alle
disposizioni vigenti relative alle materie di competenza provinciale,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
    Il  ricorrente  ritiene  che  tali  provvedimenti  possano essere
adottati  anche  in  tema  di  ordine pubblico, e su tale presupposto
articola  la  propria  censura, invocando l'art. 88 dello statuto che
attribuisce  allo  Stato  i  poteri  necessari  per  il  mantenimento
dell'ordine pubblico.
    4.1. - La questione e' infondata.
    La  norma  impugnata,  come  si  desume  dalla  sua  formulazione
letterale,  limita  l'ambito  delle  ordinanze  in  esame  alle  sole
«materie  di  competenza  provinciale»  e  comunque «nel rispetto dei
principi  generali  dell'ordinamento  giuridico».  Pertanto il potere
derogatorio  da  essa previsto non puo' estendersi a materie (come la
tutela dell'ordine pubblico) estranee alle competenze provinciali.
    5.  -  Infine  il ricorrente impugna l'art. 18, che conferisce al
Presidente  della  Provincia  il  potere  di requisire beni mobili ed
immobili.
    Il ricorrente ritiene che tale potere possa riguardare anche beni
dello  Stato,  e  su  tale  presupposto  articola la propria censura,
evocando l'art. 52 dello statuto, che attribuisce alla Provincia solo
il  potere  di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in tema
di  sicurezza  e  igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di
due  o  piu' comuni, e quindi sottrae i beni dello Stato ai poteri di
requisizione spettanti al Presidente della Provincia.
    5.1. - La questione e' infondata, in quanto la formulazione della
norma non rivela alcun elemento che ne giustifichi un'interpretazione
tanto estensiva da far ritenere i beni dello Stato inclusi fra quelli
assoggettabili a requisizione.
    6.   -   Conclusivamente,   si   impone   la   dichiarazione   di
illegittimita'    costituzionale,    nei   limiti   sopra   indicati,
dell'art. 5,  comma 4, della legge provinciale n. 15 del 2002, mentre
le  questioni  concernenti  le  altre  norme  impugnate devono essere
dichiarate non fondate.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 5, comma 4,
della  legge  della  Provincia  autonoma di Bolzano 18 dicembre 2002,
n. 15  (Testo  unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la
protezione civile), limitatamente alle parole «dello Stato»;
    Dichiara  non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
degli  articoli 5,  comma 3,  8,  commi 2 e 6, 9, comma 3, e 18 della
stessa  legge, sollevate, in riferimento agli articoli 8, 52, 87 e 88
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo  statuto  speciale  per  il Trentino-Alto Adige) e all'art. 35 del
decreto  del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale per la Regione Trentino-Alto
Adige  in  materia di urbanistica ed opere pubbliche), dal Presidente
del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                         Il redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 26 luglio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
05C0848