N. 330 ORDINANZA 13 - 26 luglio 2005
Giudizio sull'ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Immunita' parlamentare - Procedimento civile per risarcimento del danno, a carico di un deputato per i giudizi espressi in occasione di un convegno penale - Deliberazione di insindacabilita' delle opinioni espresse, resa dalla Camera di appartenenza - Ricorso della Corte d'appello di Torino - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni dell'autorita' giudiziaria, costituzionalmente garantita - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo per la proposizione di un conflitto tra poteri - Ammissibilita' del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti. - Deliberazione della Camera dei deputati del 18 settembre 2002. - Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.(GU n.31 del 3-8-2005 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 18 settembre 2002 relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Giorgio Benvenuto nei confronti del dott. Guido Berardo, promosso dalla Corte d'appello di Torino, con ricorso depositato il 22 febbraio 2005 ed iscritto al n. 285 del registro ammissibilita' conflitti. Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2005 il giudice relatore Ugo De Siervo. Ritenuto che la Corte d'appello di Torino ha presentato ricorso per conflitto di attribuzione in ordine alla delibera della Camera dei deputati approvata in data 18 settembre 2002, con la quale e' stato affermato che i fatti per i quali e' in corso un procedimento civile presso il predetto ufficio giudiziario a carico del deputato Giorgio Benvenuto costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e, pertanto, sono coperte da insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che il giudice ricorrente premette di dover decidere sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, presentata dal dott. Guido Berardo nei confronti dell'on. Benvenuto, in merito ai giudizi da questi espressi nei suoi confronti in occasione di un convegno tenutosi a Torino il 6 febbraio 1998, nel corso del quale il predetto parlamentare, riferendosi al dott. Berardo, avrebbe pronunciato la seguente frase: «E' un incompetente, tutto quello che ha detto sono solo sciocchezze, e' un pericolo per i suoi clienti, vista l'impreparazione e l'incompetenza professionale»; che, in particolare, il dott. Berardo ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 28 gennaio 2003, depositata il 3 febbraio 2003, con la quale e' stata respinta la domanda attorea, contestando nei motivi di gravame la qualificazione, come esimente, dell'immunita' ex art. 68 Cost., ritenuta dal primo giudice, e rilevando come il Tribunale avrebbe dovuto, prima di entrare nel merito della lesivita' delle dichiarazioni dell'on. Benvenuto, rimuovere, mediante lo strumento del conflitto di attribuzioni, l'ostacolo rappresentato dalla deliberazione della Camera dei deputati, e non invece valutare direttamente il merito della condotta (e con essa, l'incidenza dell'immunita' parlamentare); che secondo il ricorrente, la citata delibera della Camera dei deputati sarebbe viziata da una «erronea» motivazione; che, pur osservando che la funzione parlamentare si esplica anche attraverso atti non ricompresi «nell'ambito dei lavori parlamentari», il ricorrente esclude - alla luce della giurisprudenza costituzionale - che nel caso di specie vi fosse un nesso funzionale tra l'espressione delle opinioni e l'esercizio delle predette funzioni, anche in considerazione del fatto che le opinioni manifestate dall'on. Benvenuto «costituivano meri apprezzamenti personali espressi dal deputato alla stregua di un qualunque privato cittadino», oltre che «privi di una connessione con atti tipici della funzione parlamentare»; che, in conclusione, la Corte d'appello di Torino «propone conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati affinche' la Corte costituzionale, accertato che non spettava alla Camera dei deputati dichiarare che i fatti per i quali era in corso il procedimento nei confronti dell'onorevole Giorgio Benvenuto per diffamazione ai danni del dott. Guido Berardo concernevano opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, annulli la delibera adottata dall'Assemblea della Camera dei deputati il 18 settembre 2002 con la quale e' stata dichiarata l'insindacabilita' delle dichiarazioni rese dall'on. Giorgio Benvenuto in occasione del convegno tenutosi a Torino il 6 febbraio 1998». Considerato che in questa fase la Corte e' chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), a deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata rimanendo ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilita'; che, quanto al requisito soggettivo, la Corte d'appello di Torino e' legittimata a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento giurisdizionale del quale e' investita, la volonta' del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali; che, analogamente, la Camera dei deputati, che ha deliberato l'insindacabilita' delle opinioni espresse da un proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere che rappresenta; che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell'adozione, da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della garanzia di insindacabilita' stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione; che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Torino nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe; Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Corte d'appello di Torino; b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005. Il Presidente: Capotosti Il redattore: De Siervo Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 26 luglio 2005. Il direttore della cancelleria: Di Paola 05C0857