N. 333 ORDINANZA 13 - 26 luglio 2005
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avvertimento circa la possibilita' di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparita' di trattamento tra imputati in ragione del giudice procedente, lesione del diritto di difesa - Omessa motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 20 e 35. - Costituzione, artt. 3 e 24. Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avvertimento circa la possibilita' di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparita' di trattamento tra imputati in ragione del giudice procedente, lesione del diritto di difesa, lesione del principio della tempestiva informazione sull'accusa - Questione gia' dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza. - D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20. - Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma.(GU n.31 del 3-8-2005 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 20 e 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal giudice di pace di Tropea con due ordinanze del 20 ottobre 2004 e dal giudice di pace di Patti con ordinanza del 3 gennaio 2005, rispettivamente iscritte ai numeri 88, 89 e 165 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 10 e 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2005. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 6 luglio 2005 il giudice relatore Guido Neppi Modona; Ritenuto che, nell'ambito di un procedimento penale per ingiuria e minaccia, con ordinanza del 20 ottobre 2004 (r.o. n. 88 del 2005), il giudice di pace di Tropea da' atto che il difensore dell'imputato ha eccepito, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e in relazione agli artt. 552 del codice di procedura penale e 159 delle relative norme di attuazione, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in quanto nell'atto di citazione a giudizio non prevede l'avvertimento all'imputato «della possibilita' di estinzione del reato a seguito di riparazione del danno cagionato»; che il giudice rimettente, «ritenuta rilevante ed assorbente la sollevata questione di legittimita' costituzionale», ha sospeso il giudizio ed ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale «per la decisione sulla stessa»; che con altra ordinanza in pari data (r.o. n. 89 del 2005) il medesimo giudice, nell'ambito di un diverso procedimento per lesioni personali e minaccia, da' atto che il difensore dell'imputato ha prospettato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e in relazione agli artt. 552 cod. proc. pen. e 159 delle relative norme attuazione, analoga questione di legittimita' costituzionale degli artt. 35 e 20 del decreto legislativo n. 274 del 2000, in quanto non prevedono l'avvertimento nell'atto di citazione a giudizio all'imputato «della possibilita' di estinzione del reato a seguito di riparazione del danno cagionato»; che il rimettente, «ritenuta rilevante ed assorbente la sollevata questione di legittimita' costituzionale», ha sospeso il giudizio ed ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale «per la decisione sulla stessa»; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile; che il giudice di pace di Patti con ordinanza del 3 gennaio 2005 (r.o. n. 165 del 2005), nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 731 del codice penale (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo n. 274 del 2000, «nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba, a pena di nullita', contenere l'avviso che l'imputato, qualora ne ricorrono i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (ex art. 29, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274) ha la possibilita' di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie ai sensi dell'art. 35» del medesimo decreto legislativo; che il rimettente osserva che l'istituto dell'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, disciplinato dall'art. 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000, «riveste chiare finalita' deflative e rientra tra quelli utili alla piu' celere definizione dei procedimenti penali davanti al giudice di pace»; che di conseguenza l'art. 20 del richiamato decreto, che disciplina il contenuto della citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria omettendo qualsiasi riferimento alla possibilita', offerta all'imputato dal successivo art. 29, di accedere, qualora ne ricorrono i presupposti, a forme alternative di definizione del procedimento, violerebbe gli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost.; che, in particolare, la disciplina censurata istituirebbe una irragionevole disparita' di trattamento dell'imputato citato a giudizio dinanzi al giudice di pace rispetto a quello tratto al giudizio del tribunale in composizione monocratica con citazione diretta, per il quale l'art. 552, comma 1, lettera f), e comma 2, cod. proc. pen. prevede a pena di nullita' che il decreto di citazione contenga l'avvertimento che, qualora ne ricorrono i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato ha facolta' di accedere ai riti «premiali», che altro non sarebbero che forme alternative di definizione del procedimento; che la disposizione censurata lederebbe inoltre il diritto di difesa, precludendo all'imputato la conoscenza e quindi la possibilita' di ricorrere ad una delle due «vie alternative al processo percorribili» nel procedimento davanti al giudice di pace; che la norma censurata violerebbe infine l'art. 111, terzo comma, Cost., che, nell'enunciare il principio che la persona accusata deve essere tempestivamente informata dell'accusa a suo carico, postulerebbe altresi' «che, con congruo preavviso, l'imputato sia informato delle possibili alternative difensive offertegli dall'ordinamento, si' da poter decidere con piena consapevolezza se affrontare il procedimento penale o attivarsi, preventivamente, per la riparazione del danno in ragione della futura declaratoria di estinzione del reato»; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata; che nell'ordinanza di rimessione mancherebbe infatti ogni descrizione della vicenda che ha dato origine al procedimento e della fattispecie oggetto del giudizio a quo; che, nel merito, la questione sarebbe infondata sulla base delle considerazioni gia' svolte dalla Corte nelle ordinanze numeri 10, 11, 55, 56, 57 e 191 del 2004; Considerato che tutte le ordinanze di rimessione prospettano questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace debba contenere l'avvertimento che l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha la possibilita' di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto legislativo; che di conseguenza deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi; che le ordinanze del giudice di pace di Tropea (iscritte ai numeri 88 e 89 del r.o. del 2004) sono prive di qualsivoglia motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e devono pertanto essere dichiarate manifestamente inammissibili; che questioni in tutto simili a quella prospettata dal giudice di pace di Patti in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost. sono gia' state dichiarate manifestamente infondate da questa Corte con le ordinanze numeri 56 e 11 del 2004; che, in particolare, nelle citate ordinanze si e' rilevato, richiamando l'ordinanza n. 231 del 2003, che nell'udienza di comparizione l'imputato e' obbligatoriamente assistito «da un difensore, di fiducia o d'ufficio, si' che risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l'informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito (conciliazione tra le parti, oblazione, risarcimento del danno, condotte riparatorie)», e che «l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilita' di possibili soluzioni alternative»; che inoltre e' stato ricordato che il comma 3 dell'art. 35 stabilisce che il giudice di pace puo' disporre la sospensione del processo per un periodo non superiore a tre mesi ove l'imputato chieda nell'udienza di comparizione di poter provvedere alle condotte riparatorie e dimostri di non avere potuto farlo in precedenza, ovviamente anche per non essere stato informato di tale possibilita'; che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata, non risultando profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli gia' valutati con le pronunce richiamate; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 20 e 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Tropea con le ordinanze in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Patti con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005. Il Presidente: Capotosti Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 26 luglio 2005. Il direttore della cancelleria: Di Paola 05C0860