N. 334 ORDINANZA 13 - 26 luglio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Spese  di giustizia - Provvedimento di liquidazione dei compensi agli
  ausiliari del magistrato - Giudizio di opposizione - Competenza del
  giudice  in  composizione monocratica anche nelle ipotesi in cui il
  provvedimento  sia  stato  adottato  da  un  giudice  collegiale  -
  Denunciato  eccesso  di  delega,  lesione della riserva assoluta di
  legge  nella materia della competenza, irragionevolezza - Manifesta
  infondatezza della questione.
- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, come riprodotto nel d.P.R.
  30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76.
(GU n.31 del 3-8-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo 170 del
decreto   legislativo  30 maggio  2002,  n. 113  (Testo  unico  delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  spese di giustizia), come
riprodotto  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio
2002,   n. 115   (Testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di spese di giustizia), promossi con n. 2
ordinanze  del 20 settembre ed una del 14 dicembre 2004 dal Tribunale
di  Siracusa,  rispettivamente  iscritte  ai  nn. 23,  24  e  201 del
registro  ordinanze  2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 7 e 15, 1ยช serie speciale, dell'anno 2005.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 luglio 2005 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto  che  nel  corso  di  giudizio di opposizione avverso il
decreto  di  liquidazione dei compensi professionali, il Tribunale di
Siracusa,  sezione penale, in composizione monocratica, con ordinanza
depositata  il  20 settembre  2004  (reg.  ord.  n. 23  del 2004), ha
sollevato  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 170 del
decreto   legislativo  30 maggio  2002,  n. 113  (Testo  unico  delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  spese di giustizia), come
riprodotto  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio
2002,   n. 115   (Testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia), per violazione degli
artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione;
        che  il  giudice  rimettente,  esaminati  gli  atti  relativi
all'opposizione  a  decreto  di  liquidazione  compensi  proposta  da
Angelino Provvidenza, assume che per decidere la questione sottoposta
al  suo  esame,  deve necessariamente applicare le disposizioni sopra
richiamate  e,  segnatamente,  quelle relative alla competenza che e'
specificamente individuata nel giudice in composizione monocratica;
        che   tali  norme  sono  apparse  in  contrasto  con  quattro
parametri costituzionali, nella parte in cui attribuiscono al giudice
in    composizione    monocratica    la    competenza   a   conoscere
dell'opposizione   avverso  il  decreto  di  pagamento,  anche  nelle
ipotesi, come nel caso di specie, in cui il provvedimento opposto sia
stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale;
        che   la   previsione   sarebbe  contraria  al  principio  di
ragionevolezza  e,  in definitiva, al principio di uguaglianza di cui
all'art. 3  della  Costituzione,  apparendo  del tutto incongruo, sul
piano   della   coerenza   sistematica,   prevedere   quale   giudice
dell'impugnazione,  avverso  un  provvedimento  emesso dal giudice in
composizione  collegiale,  un  giudice  in  composizione monocratica,
tanto piu' trattandosi di contenzioso relativo a diritti soggettivi;
        che  si  ravvisa  anche  la violazione del diritto di difesa,
sancito  dall'art. 24  della  Costituzione,  giacche' le garanzie che
compongono   tale   diritto   subirebbero  un  concreto  e  oggettivo
affievolimento;
        che  vi sarebbe altresi' violazione del principio del giudice
naturale di cui all'art. 25 Cost., atteso che, secondo l'ordinamento,
il  giudice di appello competente a decidere dei provvedimenti emessi
in  composizione  collegiale  e'  sempre  un  giudice in composizione
collegiale;
        che,  infine,  sarebbe  violato  l'art. 76 della Costituzione
sotto  il  profilo  del  mancato  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi fissati nella delega al Governo della funzione legislativa,
non   essendo   indicato  nella  legge  delega  8 marzo  1999,  n. 50
(Delegificazione  e  testi  unici  di  norme concernenti procedimenti
amministrativi  -  legge  di  semplificazione 1998),  il criterio che
prevede  il  mutamento  di  composizione dell'organo giudiziario, con
conseguente  contrasto  con  il disposto del richiamato art. 76 della
Costituzione;
        che,  in  ordine  alla rilevanza, il rimettente assume che il
giudizio non puo' essere definito senza l'applicazione delle norme di
cui si ritiene il contrasto con le norme costituzionali;
        che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 170
del  decreto legislativo n. 113 del 2002, come riprodotto nel decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 115 del 2002, e' sollevata dallo
stesso  giudice  con  due  ulteriori  ordinanze,  rispettivamente del
20 settembre  2004  (reg.  ord.  n. 24  del  2004),  nel  giudizio di
opposizione  alla  liquidazione  compensi  in  favore  dell'avv. Sena
Giuseppe,  e  del  14 dicembre  2004 (reg. ord. n. 201 del 2005), nel
giudizio   di   opposizione  alla  liquidazione  compensi  in  favore
dell'avv. Brandino Giuseppe;
        che  non  ha  svolto  attivita'  difensiva  in questa sede la
Presidenza del Consiglio dei ministri.
    Considerato  che  il  Tribunale  di  Siracusa, sezione penale, in
composizione  monocratica,  con  tre  distinte ordinanze dubita della
legittimita'  costituzionale  dell'art. 170  del  decreto legislativo
30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia  di  spese  di  giustizia),  come  riprodotto nel decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di spese di
giustizia), nella parte in cui attribuisce al giudice in composizione
monocratica  la  competenza  a  conoscere dell'opposizione avverso il
decreto  di  pagamento  anche  nell'ipotesi  in  cui il provvedimento
opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale,
per violazione degli articoli 3, 24, 25 e 76 della Costituzione;
        che  tutte  le ordinanze di rimessione sollevano questioni di
legittimita'  costituzionale  della  stessa disposizione di legge con
motivazioni  identiche e che i relativi giudizi devono essere riuniti
per essere decisi con unico provvedimento;
        che  questa Corte ha gia' dichiarato non fondata la questione
di  legittimita' costituzionale dell'art. 170 del decreto legislativo
30 maggio  2002,  n. 113,  come riprodotto nel decreto del Presidente
della  Repubblica  30 maggio 2002, n. 115 (sentenza n. 53 del 2005) e
che  con la stessa sentenza ha dichiarato non fondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 7  della  legge 8 marzo 1999,
n. 50, censurato in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
        che,  in  riferimento agli ulteriori parametri invocati dalle
ordinanze   del   Tribunale   di  Siracusa  ora  all'esame,  riguardo
all'art. 25  della Costituzione, richiamato per rafforzare la dedotta
violazione  dell'art. 76  della Costituzione in riferimento a materia
che,  concernendo  la  competenza  del  giudice,  sarebbe  coperta da
riserva  assoluta  di legge, e' sufficiente sottolineare che la norma
impugnata  disciplina  la  composizione  dell'organo giudicante e non
certamente la competenza (cosi' ancora la sentenza n. 53 del 2005);
        che  non  c'e'  violazione  dell'art. 3  della  Costituzione,
apparendo  anzi ragionevole il sistema di attribuzione del reclamo al
giudice monocratico (analogamente la sentenza n. 52 del 2005, in tema
di  opposizione  avverso  il provvedimento di rigetto dell'istanza di
ammissione  al  patrocinio  ovvero  avverso  la revoca del decreto di
ammissione   gia'  accordato),  in  rapporto  ad  esigenze  di  buona
amministrazione, rapidita', economia delle risorse;
        che,   da   ultimo,   la  violazione  dell'art. 24  Cost.  e'
apoditticamente denunciata, senza motivazione alcuna.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 170  del  decreto legislativo
30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia  di  spese  di  giustizia),  come  riprodotto nel decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di spese di
giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 della
Costituzione,   dal   Tribunale   di  Siracusa,  sezione  penale,  in
composizione monocratica, con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 26 luglio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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