N. 70 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 luglio 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 luglio 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Recepimento della direttiva 2001/42/CE, in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata riconducibilita' della disciplina di recepimento alla materia ambientale, non inclusa fra quelle attribuite alla Regione dallo Statuto speciale - Esorbitanza dalla competenza legislativa regionale - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza dei presupposti per l'attuazione delle direttive comunitarie da parte delle Regioni - Contrasto con la legislazione statale in materia. - Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 [Capo I, artt. 2-11]. - Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5 e 6; Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e quinto; legge 4 febbraio 2005, n. 11, art. 16. Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Recepimento della direttiva 2003/4/CE, in materia di accesso del pubblico all'informazione alimentare - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata riconducibilita' della disciplina di recepimento alla materia ambientale, non inclusa fra quelle attribuite alla Regione dallo Statuto speciale - Incidenza sulle competenze statali esclusive in materia di tutela dell'ambiente e di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» - Insussistenza dei presupposti per l'attuazione delle direttive comunitarie da parte delle Regioni. - Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 [Capo II, artt. 12-15]. - Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5 e 6; Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. r) e s); legge 4 febbraio 2005, n. 11, art. 16. Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Recepimento della direttiva 2003/78/CE, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con i limiti all'attuazione delle direttive comunitarie da parte delle Regioni - Avvenuto recepimento unitario della suddetta direttiva con d.m. 17 novembre 2004 - Carattere tecnico della normativa in esame e sua rispondenza ad esigenze unitarie a tutela della salute e del commercio. - Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 [Capo III, artt. 16-17]. - Costituzione, art. 117, commi primo e quinto; legge 4 febbraio 2005, n. 11, art. 16.(GU n.32 del 10-8-2005 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentata e difesa dalla Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia per legge; Contro il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia per la dichiarazione di incostituzionalita' della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunita' europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/1978/CE e 2003/1978/CE. (Legge comunitaria 2004) per violazione degli articoli 117, comma 2, lett. s) e r), e 5 della Costituzione, nonche' dell'art. 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 1 e degli articoli 4, 5 e 6 della legge costituzionale n. 1/1963 deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24 giugno 2005. 1. - La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 recepisce le seguenti direttive comunitarie: a) direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; b) direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'accesso del pubblico alla informazione ambientale; c) direttiva 2003/1978/CE della Commissione dell'11 agosto 2003, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari. I capi I ( artt. 2-11) e II ( artt. 12-15) della legge in esame, disciplinano ognuno e rispettivamente l'attuazione delle prime due direttive citate, il capo III (16-17) disciplina l'attuazione della terza direttiva. L'art. 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 - norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari - disciplina l'attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome. Non si disconosce la competenza delle regioni e delle province autonome al recepimento delle direttive comunitarie, tra l'altro previsto dall'art. 117 Cost., ma il rispetto della attribuzione costituzionale di potesta' legislativa deve necessariamente essere valutato in relazione al limite contenuto nel primo comma dell'articolo medesimo, che in aderenza all'obbligo di armonizzazione derivante dalla appartenenza dell'Italia alla Unione europea, impone la necessita' della valutazione degli interessi unitari che discendono dalla finalita' della normativa comunitaria da recepire. Tanto richiede il puntuale esame della ratio della normativa comunitaria in recepimento, contenuta nelle premesse di ciascun atto normativo comunitario, e la individuazione delle esigenze unitarie da soddisfare in sede di recepimento. Per il che alle esigenze unitarie che giustificano l'intervento normativo statale anche nelle materie di competenza concorrente o residuale, si possono configurare esigenze unitarie che devono essere soddisfatte per rispondere agli obblighi di armonizzazione indicati dall'atto normativo comunitario in recepimento. L'articolo 16 della legge n. 11/2005 deve essere letto e interpretato alla luce di quanto sopra osservato. La regione Friuli-Venezia Giulia nell'approvare la legge 6 maggio 2005, n. 11 non ha osservato il procedimento sopra descritto. Prova ne e' che non ha considerato che la direttiva 2003/78, recepita con il titolo III della legge regionale, e' stata unitariamente recepita con d.m. 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2005, n. 9) e che le direttive 2003/4/CE e 2001/42/CE attengono alla materia ambientale, che presenta per sua natura un carattere fortemente unitario. L'art. 174 del trattato stabilisce, invero, che la politica della comunita' in materia ambientale contribuisce a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualita' dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che essa dev'essere fondata sul principio della precauzione: l'art. 6 del trattato, inoltre, stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La legge 18 aprile 2005, n. 62 - disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle comunita' europee - legge comunitaria 2004 - prevede il recepimento della direttiva 2001/42/CE con decreto legislativo 8 art. 1, all. B). 2. - I Capi I (recepimento della direttiva 2001/42/CE - della quale e' stato disposto il recepimento con la legge n. 62 del 2005) e II (recepimento della direttiva 2003/4/CE) attengono alla materia ambientale, materia che non rientra nella competenza regionale, per il che preliminarmente si deduce la violazione degli art. 4, 5, 6 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge Cost. n. 1/1963). 3. - Il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione ambientale strategica (VAS), (Capo I della legge regionale in rassegna) esula dalla competenza legislativa della regione e rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. L'attinenza della disciplina citata alla materia della tutela ambientale e' di tutta evidenza. La prova immediata di cio' e' data dalla semplice lettura degli obiettivi fissati dalla medesima direttiva. Essi consistono, infatti, nel raggiungimento di un «elevato livello di protezione dell'ambiente» e nella promozione «dello sviluppo sostenibile attraverso la integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi» (art. 1, Dir. 2001/42/CE), per i quali sono previsti criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi (allegato 2 della direttiva). Tali obiettivi e criteri costituiscono standards di tutela la cui fissazione e' riservata allo Stato nel suo ruolo di organo deputato alla cura di interessi di natura necessariamente unitaria; in ragione di cio' non puo' immaginarsi un intervento (nemmeno «sostitutivo» in sede di recepimento, come nel caso in esame) del legislatore regionale - il cui contributo alla cura del «valore costituzionale» ambientale, infatti, e' stato ammesso dal giudice costituzionale unicamente al di fuori della determinazione di tali standards unitari. In virtu' di quanto detto deve constatarsi la violazione anche dell'art. 117, quinto comma, Cost.: da questo, infatti, si deve desumere la impossibilita' in radice per la Regione Friuli-Venezia Giulia di provvedere al recepimento della direttiva citata, in quanto compresa in una delle materie di cui all'elenco del comma secondo del medesimo art. 117 e non ricompresa fra quelle che lo Statuto riconosce come competenza legislativa primaria della regione. Tale affermazione e' vieppiu' avvalorata dall'art. 16 della legge n. 11/2005 che afferma espressamente cio' che gia' era agevolmente ricavabile dalle norme costituzionali citate: le regioni e le province autonome, infatti, possono dare immediata esecuzione alle direttive comunitarie solo nelle materie di propria competenza. 3. - Il recepimento della direttiva 2003/4/CE in materia di accesso al pubblico delle informazioni ambientali (Capo II, della legge regionale in rassegna) parimenti rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s). La direttiva persegue l'obiettivo di facilitare l'accesso del pubblico all'informazione ambientale; a tal fine, peraltro, «e' promosso l'uso, in particolare, delle tecnologie di telecomunicazione e/o delle tecnologie elettroniche, se disponibili» (art. 1, Dir. 2003/04/CE). E' altresi' prevista la disciplina dei casi di diniego della richiesta di informazione, qualora la stessa rechi pregiudizio a fattispecie ricadenti in ambiti di competenza esclusiva statale (art. 4, comma 2 ). Anche in tal caso, dunque, l'appartenenza della disciplina di recepimento alla materia ambientale e' fuor di dubbio: si rimanda, quindi, a quanto detto in tal senso al punto precedente, facendo altresi' presente che il Governo ha gia' predisposto un decreto legislativo attuativo della direttiva comunitaria citata, gia' esaminato in via preliminare nella seduta del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2005. Si deve aggiungere, tuttavia, l'ulteriore censura determinata dalla contiguita' di detta disciplina con la materia di cui all'art. 117, secondo comma, lett. r) Cost. (coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale): tale materia, infatti, non e' contenuta in alcun elenco di cui alle norme statutarie citate. In considerazione di cio' - ed una volta raggiunta la prova dell'autonomia di questa materia grazie all'inserimento della stessa nel novellato art. 117 Cost. - deve affermarsi l'insussistenza di qualsiasi fondamento alla potesta' legislativa regionale in argomento e la conseguente spettanza in via esclusiva al legislatore statale. 4. - Con d.m. 17 novembre 2004 e' stata recepita la direttiva 2003/78 dell'11 agosto 2003 della Commissione, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari. Trattasi di normativa tecnica che, per definizione, soddisfa ad esigenze unitarie a tutela della salute e del commercio. Il Capo III della legge regionale in rassegna, quindi viola l'art. 117, commi 1 e 5 Cost. e l'art. 16 della legge n. 11/2205 da considerare norma interposta.
P. Q. M. Si chiede la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005 n. 11 - per violazione dell'art. 117, commi 1, 2, lett. s) e r), 5 Cost., 4, 5 e 6 della legge costituzionale n. 1/1963, e 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Roma, addi' 5 luglio 2005 Avvocato dello Sato: Fiorilli 05C0863