N. 70 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 luglio 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  14  luglio  2005  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia -
  Recepimento  della  direttiva 2001/42/CE, in materia di valutazione
  ambientale  strategica (VAS) - Ricorso del Governo della Repubblica
  -  Denunciata riconducibilita' della disciplina di recepimento alla
  materia  ambientale, non inclusa fra quelle attribuite alla Regione
  dallo  Statuto  speciale - Esorbitanza dalla competenza legislativa
  regionale - Invasione della competenza statale esclusiva in materia
  di   tutela  dell'ambiente  -  Insussistenza  dei  presupposti  per
  l'attuazione  delle  direttive comunitarie da parte delle Regioni -
  Contrasto con la legislazione statale in materia.
- Legge  Regione  Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 [Capo I,
  artt. 2-11].
- Statuto  speciale  Regione  Friuli-Venezia  Giulia, artt. 4, 5 e 6;
  Costituzione,  art. 117,  commi  secondo, lett. s), e quinto; legge
  4 febbraio 2005, n. 11, art. 16.
Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia -
  Recepimento  della  direttiva  2003/4/CE, in materia di accesso del
  pubblico  all'informazione  alimentare  - Ricorso del Governo della
  Repubblica   -  Denunciata  riconducibilita'  della  disciplina  di
  recepimento   alla  materia  ambientale,  non  inclusa  fra  quelle
  attribuite  alla  Regione  dallo Statuto speciale - Incidenza sulle
  competenze  statali  esclusive in materia di tutela dell'ambiente e
  di  «coordinamento  informativo  statistico  e informatico dei dati
  dell'amministrazione  statale,  regionale e locale» - Insussistenza
  dei  presupposti  per  l'attuazione  delle direttive comunitarie da
  parte delle Regioni.
- Legge  Regione Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 [Capo II,
  artt. 12-15].
- Statuto  speciale  Regione  Friuli-Venezia  Giulia, artt. 4, 5 e 6;
  Costituzione,  art. 117,  comma  secondo,  lett.  r)  e  s);  legge
  4 febbraio 2005, n. 11, art. 16.
Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia -
  Recepimento  della  direttiva  2003/78/CE,  relativa  ai  metodi di
  campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di
  patulina  nei  prodotti  alimentari  -  Ricorso  del  Governo della
  Repubblica - Denunciato contrasto con i limiti all'attuazione delle
  direttive comunitarie da parte delle Regioni - Avvenuto recepimento
  unitario  della  suddetta  direttiva  con  d.m.  17 novembre 2004 -
  Carattere  tecnico  della  normativa  in esame e sua rispondenza ad
  esigenze unitarie a tutela della salute e del commercio.
- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 [Capo III,
  artt. 16-17].
- Costituzione,  art. 117,  commi  primo  e  quinto; legge 4 febbraio
  2005, n. 11, art. 16.
(GU n.32 del 10-8-2005 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in carica, rappresentata e
difesa  dalla  Avvocatura  generale  dello  Stato, negli uffici della
quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia per legge;

    Contro  il  presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia per la
dichiarazione    di   incostituzionalita'   della   legge   regionale
Friuli-Venezia   Giulia   6   maggio  2005,  n. 11  Disposizioni  per
l'adempimento  degli  obblighi  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia
derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  comunita'  europee.
Attuazione  delle  direttive 2001/42/CE, 2003/1978/CE e 2003/1978/CE.
(Legge  comunitaria 2004) per violazione degli articoli 117, comma 2,
lett.  s)  e  r),  e 5 della Costituzione, nonche' dell'art. 16 della
legge  4  febbraio  2005,  n. 1 e degli articoli 4, 5 e 6 della legge
costituzionale  n. 1/1963 deliberato dal Consiglio dei ministri nella
seduta del 24 giugno 2005.
    1.  - La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005,
n. 11 recepisce le seguenti direttive comunitarie:
        a)   direttiva   2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli effetti
di determinati piani e programmi sull'ambiente;
        b) direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del   28   gennaio  2003,  relativa  all'accesso  del  pubblico  alla
informazione ambientale;
        c)  direttiva  2003/1978/CE  della Commissione dell'11 agosto
2003,  relativa  ai  metodi  di  campionamento  e  di  analisi per il
controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari.
    I  capi I ( artt. 2-11) e II ( artt. 12-15) della legge in esame,
disciplinano  ognuno  e  rispettivamente l'attuazione delle prime due
direttive  citate,  il capo III (16-17) disciplina l'attuazione della
terza direttiva.
    L'art. 16  della  legge  4  febbraio 2005, n. 11 - norme generali
sulla  partecipazione  dell'Italia  al processo normativo dell'Unione
europea  e  sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari -
disciplina  l'attuazione  delle  direttive comunitarie da parte delle
regioni e delle province autonome.
    Non  si  disconosce  la competenza delle regioni e delle province
autonome  al  recepimento  delle  direttive  comunitarie, tra l'altro
previsto  dall'art. 117  Cost.,  ma  il  rispetto  della attribuzione
costituzionale  di  potesta'  legislativa deve necessariamente essere
valutato   in   relazione   al   limite  contenuto  nel  primo  comma
dell'articolo medesimo, che in aderenza all'obbligo di armonizzazione
derivante  dalla appartenenza dell'Italia alla Unione europea, impone
la   necessita'   della   valutazione  degli  interessi  unitari  che
discendono dalla finalita' della normativa comunitaria da recepire.
    Tanto  richiede  il  puntuale  esame  della ratio della normativa
comunitaria  in recepimento, contenuta nelle premesse di ciascun atto
normativo comunitario, e la individuazione delle esigenze unitarie da
soddisfare  in sede di recepimento. Per il che alle esigenze unitarie
che  giustificano  l'intervento normativo statale anche nelle materie
di   competenza  concorrente  o  residuale,  si  possono  configurare
esigenze  unitarie  che devono essere soddisfatte per rispondere agli
obblighi  di  armonizzazione indicati dall'atto normativo comunitario
in recepimento.
    L'articolo   16  della  legge  n. 11/2005  deve  essere  letto  e
interpretato alla luce di quanto sopra osservato.
    La regione Friuli-Venezia Giulia nell'approvare la legge 6 maggio
2005, n. 11 non ha osservato il procedimento sopra descritto.
    Prova  ne  e'  che  non  ha considerato che la direttiva 2003/78,
recepita   con   il  titolo  III  della  legge  regionale,  e'  stata
unitariamente  recepita  con  d.m. 17 novembre 2004 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  13  gennaio  2005,  n. 9)  e  che  le  direttive
2003/4/CE   e  2001/42/CE  attengono  alla  materia  ambientale,  che
presenta  per sua natura un carattere fortemente unitario. L'art. 174
del  trattato  stabilisce, invero, che la politica della comunita' in
materia   ambientale  contribuisce  a  perseguire  gli  obiettivi  di
salvaguardia,  tutela  e  miglioramento della qualita' dell'ambiente,
della  protezione  della  salute umana e dell'utilizzazione accorta e
razionale  delle  risorse  naturali e che essa dev'essere fondata sul
principio   della   precauzione:   l'art. 6  del  trattato,  inoltre,
stabilisce  che  le  esigenze  connesse  con  la tutela dell'ambiente
devono  essere  integrate  nella  definizione delle politiche e delle
azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo
sviluppo sostenibile.
    La  legge  18 aprile 2005, n. 62 - disposizioni per l'adempimento
di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle comunita'
europee  -  legge  comunitaria  2004  -  prevede il recepimento della
direttiva 2001/42/CE con decreto legislativo 8 art. 1, all. B).
    2.  -  I  Capi  I (recepimento della direttiva 2001/42/CE - della
quale e' stato disposto il recepimento con la legge n. 62 del 2005) e
II  (recepimento  della  direttiva  2003/4/CE) attengono alla materia
ambientale,  materia  che non rientra nella competenza regionale, per
il  che  preliminarmente  si  deduce la violazione degli art. 4, 5, 6
dello  Statuto  speciale  della  Regione Friuli-Venezia Giulia (legge
Cost. n. 1/1963).
    3.  -  Il  recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la
valutazione   ambientale   strategica  (VAS),  (Capo  I  della  legge
regionale  in  rassegna)  esula  dalla  competenza  legislativa della
regione  e  rientra  nella  competenza esclusiva dello Stato ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.
    L'attinenza  della  disciplina  citata  alla materia della tutela
ambientale  e'  di tutta evidenza. La prova immediata di cio' e' data
dalla   semplice  lettura  degli  obiettivi  fissati  dalla  medesima
direttiva.   Essi  consistono,  infatti,  nel  raggiungimento  di  un
«elevato  livello  di  protezione  dell'ambiente»  e nella promozione
«dello   sviluppo   sostenibile   attraverso   la   integrazione   di
considerazioni  ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione
di  piani  e  programmi»  (art. 1, Dir. 2001/42/CE), per i quali sono
previsti   criteri   per  la  determinazione  dei  possibili  effetti
significativi  (allegato 2 della direttiva). Tali obiettivi e criteri
costituiscono standards di tutela la cui fissazione e' riservata allo
Stato  nel  suo  ruolo  di  organo deputato alla cura di interessi di
natura   necessariamente  unitaria;  in  ragione  di  cio'  non  puo'
immaginarsi   un   intervento   (nemmeno  «sostitutivo»  in  sede  di
recepimento,  come  nel caso in esame) del legislatore regionale - il
cui  contributo  alla  cura  del  «valore costituzionale» ambientale,
infatti, e' stato ammesso dal giudice costituzionale unicamente al di
fuori della determinazione di tali standards unitari.
    In  virtu'  di  quanto detto deve constatarsi la violazione anche
dell'art. 117,  quinto  comma,  Cost.:  da  questo,  infatti, si deve
desumere  la  impossibilita'  in radice per la Regione Friuli-Venezia
Giulia di provvedere al recepimento della direttiva citata, in quanto
compresa in una delle materie di cui all'elenco del comma secondo del
medesimo  art. 117  e  non  ricompresa  fra  quelle  che  lo  Statuto
riconosce come competenza legislativa primaria della regione.
    Tale affermazione e' vieppiu' avvalorata dall'art. 16 della legge
n. 11/2005  che  afferma  espressamente cio' che gia' era agevolmente
ricavabile  dalle  norme  costituzionali  citate:  le  regioni  e  le
province  autonome,  infatti,  possono dare immediata esecuzione alle
direttive comunitarie solo nelle materie di propria competenza.
    3.  -  Il  recepimento  della  direttiva  2003/4/CE in materia di
accesso  al  pubblico  delle  informazioni ambientali (Capo II, della
legge  regionale  in  rassegna)  parimenti  rientra  nella competenza
esclusiva  dello  Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s). La
direttiva  persegue  l'obiettivo di facilitare l'accesso del pubblico
all'informazione  ambientale;  a  tal  fine,  peraltro,  «e' promosso
l'uso,  in  particolare,  delle  tecnologie  di telecomunicazione e/o
delle   tecnologie   elettroniche,   se  disponibili»  (art. 1,  Dir.
2003/04/CE).  E'  altresi' prevista la disciplina dei casi di diniego
della  richiesta di informazione, qualora la stessa rechi pregiudizio
a  fattispecie  ricadenti  in  ambiti di competenza esclusiva statale
(art. 4,  comma  2 ). Anche in tal caso, dunque, l'appartenenza della
disciplina  di recepimento alla materia ambientale e' fuor di dubbio:
si  rimanda, quindi, a quanto detto in tal senso al punto precedente,
facendo  altresi'  presente  che  il  Governo  ha gia' predisposto un
decreto  legislativo  attuativo  della  direttiva comunitaria citata,
gia'  esaminato  in  via  preliminare  nella seduta del Consiglio dei
ministri   del   20   maggio  2005.  Si  deve  aggiungere,  tuttavia,
l'ulteriore censura determinata dalla contiguita' di detta disciplina
con  la  materia  di  cui all'art. 117, secondo comma, lett. r) Cost.
(coordinamento   informativo   statistico  ed  informatico  dei  dati
dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale):  tale materia,
infatti,  non  e'  contenuta  in  alcun  elenco  di  cui  alle  norme
statutarie citate. In considerazione di cio' - ed una volta raggiunta
la  prova  dell'autonomia  di  questa  materia grazie all'inserimento
della   stessa   nel  novellato  art. 117  Cost.  -  deve  affermarsi
l'insussistenza  di  qualsiasi  fondamento  alla potesta' legislativa
regionale in argomento e la conseguente spettanza in via esclusiva al
legislatore statale.
    4.  -  Con  d.m.  17 novembre 2004 e' stata recepita la direttiva
2003/78  dell'11 agosto 2003 della Commissione, relativa ai metodi di
campionamento  e  di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di
patulina  nei prodotti alimentari. Trattasi di normativa tecnica che,
per  definizione, soddisfa ad esigenze unitarie a tutela della salute
e del commercio.
    Il  Capo  III  della  legge  regionale  in rassegna, quindi viola
l'art. 117,  commi  1 e 5 Cost. e l'art. 16 della legge n. 11/2205 da
considerare norma interposta.
                              P. Q. M.
    Si chiede la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
legge  regionale  Friuli-Venezia  Giulia  6  maggio  2005 n. 11 - per
violazione  dell'art. 117, commi 1, 2, lett. s) e r), 5 Cost., 4, 5 e
6  della  legge costituzionale n. 1/1963, e 16 della legge 4 febbraio
2005, n. 11.
        Roma, addi' 5 luglio 2005
                    Avvocato dello Sato: Fiorilli
05C0863