N. 337 SENTENZA 14 - 27 luglio 2005

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Procura  regionale  presso la sezione giurisdizionale della Corte dei
  conti  per  la  Regione siciliana - Ordini di esibizione degli atti
  contabili  relativi  alle  contribuzioni e ai finanziamenti erogati
  dall'Assemblea regionale siciliana ai gruppi parlamentari - Ricorso
  del  Presidente  della  Regione  siciliana - Lesione dell'autonomia
  garantita  alla Regione siciliana - Non spettanza allo Stato e, per
  esso,  al  Procuratore  generale  presso la sezione giurisdizionale
  della  Corte  dei  conti  per  la  Regione siciliana della potesta'
  contestata - Annullamento degli atti impugnati.
- Ordini  della  Procura  regionale presso la sezione giurisdizionale
  della Corte dei conti per la Regione siciliana del 27 maggio 2002.
- Costituzione,  artt. 5  e  116;  statuto  della  Regione siciliana,
  artt. 4, 6 e 12.
(GU n.31 del 3-8-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione in relazione a dodici
ordini  -  emessi il 27 maggio 2002 dalla Procura regionale presso la
sezione  giurisidizionale  della  Corte  dei  conti  per  la  Regione
siciliana,  e  notificati  ai rappresentanti legali di tutti i gruppi
parlamentari  costituiti  presso l'Assemblea regionale siciliana - di
esibizione  in  forma  integrale  della  documentazione  e degli atti
contabili  pertinenti  le  contribuzioni  e i finanziamenti liquidati
dall'Assemblea   regionale  siciliana,  promosso  con  ricorso  della
Regione  siciliana,  notificato  il  26 luglio  2002,  depositato  in
Cancelleria  il  2 agosto  2002,  ed  iscritto  al n. 30 del registro
conflitti 2002.
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  24 maggio  2005  il  giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
    Uditi  gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Francesco Castaldi per
la Regione siciliana.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato  il 26 luglio 2002, il Presidente
della  Regione  siciliana  ha  promosso conflitto di attribuzione nei
confronti  del  Presidente  del Consiglio dei ministri in relazione a
dodici  identici ordini di esibizione, emessi il 27 maggio 2002 dalla
Procura  regionale  presso la sezione giurisdizionale della Corte dei
conti  per  la  Regione siciliana, con i quali era stato richiesto ai
rappresentanti  legali  di  tutti  i  gruppi parlamentari, costituiti
presso   l'Assemblea   regionale  siciliana,  di  esibire  «in  forma
integrale  la  documentazione  e  gli  atti  contabili  pertinenti le
contribuzioni ed i finanziamenti liquidati dall'A.R.S.».
    2.  - La Regione ricorrente premette che gli ordini di esibizioni
in questione, testualmente, muovono dal generico presupposto di dover
acquisire  «informazioni  documentali inerenti i contributi liquidati
dall'A.R.S.   in  favore  dei  gruppi  parlamentari»,  nonche'  dalla
«necessita'  di  procedere a riscontri e verifiche della contabilita'
tenuta  dai  gruppi  parlamentari  sulla gestione delle contribuzioni
pubbliche»;   e  che,  pertanto,  oggetto  dell'indagine  dell'organo
inquirente  risulterebbe  essere  proprio  la  gestione contabile dei
contributi,  erogati  dall'Assemblea  regionale  siciliana  ai gruppi
parlamentari   e   finalizzati   al  loro  funzionamento:  contributi
conferiti  in  forza  di  decreti  del  Presidente  dell'Assemblea  e
rapportati  a  quelli  erogati  dal Senato della Repubblica ai gruppi
parlamentari.
    Ad  avviso della ricorrente, l'iniziativa della Corte dei conti -
finalizzata   ad   acquisire  informazioni  riguardanti  un'attivita'
interna      dell'Assemblea     regionale     siciliana,     peraltro
«indipendentemente  dalla  contestazione  di  specifiche  ipotesi  di
responsabilita»   -   esorbiterebbe  dai  limiti  delle  attribuzioni
dell'organo   della  giurisdizione  contabile,  in  violazione  delle
prerogative    poste    a   presidio   dell'autonomia   organizzativa
riconosciuta   all'Assemblea   ed   ai   suoi   organi   interni;   e
determinerebbe    un'alterazione    nel    riparto    di   competenze
costituzionalmente   attribuite,   si'   da   rendere  necessaria  la
proposizione  del  conflitto  di  attribuzioni  tra  Stato  e Regione
avverso  i  citati  atti  della  Procura  della  Corte  dei conti, in
relazione  agli  artt. 5  e  116  della  Costituzione,  nonche'  agli
artt. 4,  6  e  12  dello  statuto  della Regione siciliana (R.d.lgs.
15 maggio  1946,  n. 455, convertito in legge cost. 26 febbraio 1948,
n. 2 e successive modifiche).
    In  tale  prospettiva,  le  argomentazioni  poste  a sostegno del
conflitto  muovono,  innanzitutto,  dall'esame  del potere inquirente
conferito  al Procuratore regionale della Corte dei conti. Secondo la
ricostruzione   della  ricorrente,  tale  potere  non  soltanto  deve
risultare    circoscritto   all'acquisizione   solo   di   specifiche
informazioni,  ma, soprattutto, deve essere esercitato in presenza di
fatti o notizie configuranti, presumibilmente, illeciti produttivi di
danno  erariale;  in  caso  contrario,  esso  si configurerebbe quale
impropria  attivita' generalizzata e permanente di controllo da parte
di  un organo non abilitato ad effettuarlo, come statuito anche dalla
richiamata giurisprudenza di questa Corte.
    La  Regione  siciliana evidenzia altresi', quale ulteriore motivo
di   censura   dell'ordine   di   esibizione   denunziato,  l'estrema
genericita' del suo oggetto, sotto il profilo che l'atto in questione
riguarderebbe  non  solo  la  documentazione  e  gli  atti  contabili
relativi  alla  legislatura in corso, ma anche - stante il suo tenore
letterale  -  quelli  relativi  a tutte le precedenti legislature: da
cio'  consegue  che  la  richiesta  dovrebbe ritenersi «ulteriormente
inammissibile  e  tale  da  costituire  semplicemente  un  fattore di
disturbo    del    funzionamento    dell'istituzione    assembleare»,
considerando  l'assenza di qualsivoglia «continuita' giuridica» tra i
gruppi formatisi in occasione delle varie legislature.
    Peraltro,  nel  caso di specie - argomenta ancora la ricorrente -
non  potrebbe  sussistere alcuna giurisdizione della Corte dei conti,
in  ragione,  innanzitutto,  della  natura giuridica privatistica dei
gruppi  parlamentari.  Questi  ultimi,  infatti,  non  possono essere
considerati  organi  tecnico-giuridici  della Regione: e cio' sia per
l'assenza   di   qualsiasi   rapporto   di   tipo   gerarchico  o  di
sovraordinazione,  direttiva  o di controllo, dell'Assemblea rispetto
ad   essi;   sia  per  l'assenza  del  fenomeno  dell'imputazione  in
capo all'Assemblea  regionale  degli  atti dei gruppi parlamentari in
quanto  tali.  Da  cio'  discende che l'attivita' politica del gruppo
parlamentare,  pur  gravitando in un ambito pubblicistico, sarebbe da
tenere distinta dall'attivita', interna al gruppo stesso, di gestione
per  il  funzionamento  di  esso  (acquisto,  forniture, contratti di
collaborazione,  ecc.),  svolta  in  regime  privatistico ed in piena
autonomia  finanziaria e contabile. Ma, a parere della ricorrente, e'
proprio  l'impossibilita' di qualificare il gruppo parlamentare quale
soggetto di diritto pubblico - la cui caratteristica e' di realizzare
un'attivita'  di  gestione  su  mezzi  e  beni  pubblici, secondo una
disciplina  che  statuisce  le  regole proprie di tale attivita' - ad
escludere  la  possibilita'  di  configurare  la  sua responsabilita'
amministrativa e, dunque, l'estensione della giurisdizione contabile.
A  conforto  di tali argomentazioni, la ricorrente richiama una serie
di  decisioni  della  Corte  dei  conti, secondo cui la contribuzione
finanziaria  pubblica  non  e',  di  per  se',  indice  della «natura
pubblica  delle  risorse  trasferite»;  i percettori e beneficiari di
essa  non  sono,  per  cio' stesso, gestori di patrimonio pubblico e,
dunque,  funzionalmente  inseriti nella organizzazione amministrativa
pubblica,  atteso che, in tali casi, il soggetto privato beneficiario
non  diviene automaticamente «ente strumentale dell'ente concedente»,
ne'  entra  in rapporto di servizio con lo stesso: con il conseguente
difetto  di  giurisdizione  contabile.  Alla  luce di tali principi',
secondo  la  Regione  siciliana, i gruppi parlamentari si configurano
quali  formazioni  associative  a  carattere  politico  e temporaneo,
cessando  con  lo  spirare  della  legislatura; essi si pongono quali
«proiezioni   nell'ambito   del   consiglio   regionale  dei  partiti
politici»,  con un apparato organizzativo interno, ove esistente, del
tutto  distinto  e  avulso  dalle  strutture del consiglio regionale:
cosi'  conservando  i  caratteri propri di una associazione di natura
privatistica,  rispetto  alla  quale  sussiste  integrale  difetto di
giurisdizione della Corte dei conti.
    Sotto  altro  profilo,  la  ricorrente  evidenzia  che  i  gruppi
parlamentari,   pur  conservando  la  loro  natura  privatistica,  si
configurerebbero  anche «quali articolazioni necessarie dell'A.R.S.»,
svolgendo,  in  tale  veste, attivita' direttamente ed esclusivamente
strumentali  rispetto  all'esercizio  di funzioni legislative proprie
dell'Assemblea:  come  tali, essi godrebbero della medesima esenzione
soggettiva  dalla  giurisdizione  contabile  che  accomuna  tutte  le
funzioni  legislative  -  qualunque sia il soggetto o l'organo che le
eserciti - considerato il «carattere primario» delle funzioni stesse.
Dunque,  considerando  le  attivita'  inerenti  lo  svolgimento delle
funzioni  legislative e quelle direttamente strumentali all'esercizio
di  queste  ultime,  deve ulteriormente ritenersi - assume la Regione
ricorrente  -  che l'ordine di esibizione abbia esorbitato dai limiti
costituzionalmente fissati all'organo della giurisdizione contabile.
    Infine,  la  Regione  siciliana  rammenta  come  i  principi'  di
autonomia  delle  assemblee legislative, lungi dal prospettarsi quale
privilegio  di  corporazione  o  personale  per i singoli componenti,
valgano  ad  assicurare  «il  buon  funzionamento  della  democrazia»
pluralista,  di  cui e' precipua espressione la massima autonomia dei
partiti   politici:  e,  proprio  in  quanto  i  gruppi  parlamentari
risultano  espressione parlamentare dei partiti, ai primi deve essere
garantita  la  medesima,  ampia  autonomia  -  soprattutto  scevra da
ingerenze pubblicistiche - che ai secondi viene riconosciuta.
    La  Regione  -  che  conclude  per l'annullamento degli ordini di
esibizione  in  questione - avanza, inoltre, richiesta di sospensione
degli atti impugnati, a norma dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  sussistendone,  a suo avviso, tutti i presupposti. Invero, la
mancata sospensione degli atti comporterebbe «l'accesso generalizzato
della  Procura della Corte dei conti a tutti i documenti dei Gruppi»:
realizzando  cosi' un «controllo generalizzato» di tutte le attivita'
delle  articolazioni  interne  dell'Assemblea; e menomando, fino alla
pronuncia   di   annullamento   dei   provvedimenti   impugnati,   la
funzionalita' dell'organo legislativo e delle sue articolazioni.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Regione  siciliana  ha elevato conflitto nei confronti
dello  Stato,  lamentando  la  lesione  delle proprie attribuzioni in
relazione a dodici ordini di esibizione, di identico contenuto, con i
quali  la  Procura  regionale presso la sezione giurisdizionale della
Corte   dei   conti   per   la  Regione  siciliana  ha  richiesto  ai
rappresentanti  legali  di  tutti  i  gruppi parlamentari, costituiti
presso   l'Assemblea   regionale  siciliana,  di  esibire  «in  forma
integrale  la  documentazione  e  gli  atti  contabili  pertinenti le
contribuzioni ed i finanziamenti liquidati dall'A.R.S.».
    Secondo    la   ricorrente,   tale   richiesta   sarebbe   lesiva
dell'autonomia  garantita  alla Regione siciliana dagli artt. 5 e 116
della Costituzione, nonche' dagli artt. 4, 6 e 12 dello statuto della
Regione  siciliana  (R.d.lgs.  15 maggio  1946, n. 455, convertito in
legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2 e successive modifiche), in quanto
concreterebbe un'anomala attivita' di controllo generalizzato: per un
verso,   insuscettibile   di   essere   ricondotta   alle  norme  che
disciplinano  l'attivita'  e  le competenze della Corte dei conti; e,
per  altro  verso,  esorbitante dai limiti costituzionalmente fissati
per la giurisdizione contabile rispetto alla funzione legislativa o a
quelle  direttamente strumentali all'esercizio di quest'ultima, quali
si   atteggiano  in  capo ai  gruppi  parlamentari,  da  considerarsi
«articolazioni  necessarie» dell'Assemblea regionale siciliana. Sulla
base  di  tali motivi, la Regione siciliana domanda a questa Corte di
annullare  gli  ordini  di  esibizione  emessi  il 27 maggio 2002 dal
Procuratore  presso  la sezione giurisdizionale della Corte dei conti
per la Regione siciliana, sul presupposto che allo Stato e, per esso,
all'organo  inquirente  suddetto  non  spettava il potere di emettere
tali atti.
    2. - Il ricorso e' fondato.
    Prescindendo da qualsiasi rilievo in ordine alla natura giuridica
che   caratterizza   i   gruppi   parlamentari   costituiti  in  seno
all'Assemblea  regionale  siciliana,  e'  dirimente,  ai  fini  della
valutazione   sulla  fondatezza  delle  doglianze  prospettate  dalla
Regione   ricorrente,  la  connotazione  generica  e  sostanzialmente
innominata  del  potere  di sindacato ispettivo rivendicato nei fatti
dalla   Procura  regionale  della  Corte  dei  conti,  attraverso  la
emanazione  di ordini di esibizione aventi come destinatari esclusivi
i  singoli  gruppi  parlamentari, a prescindere da qualsiasi disamina
funzionale   in   ordine   alle   attribuzioni  ed  alla  conseguente
destinazione contabile delle relative disponibilita' finanziarie.
    Ciascuno degli atti di identico contenuto, dei quali si sollecita
la  declaratoria  di  annullamento, e' infatti contraddistinto da una
totale  carenza  di  specificazione  non soltanto della natura, della
destinazione   e  dei  riflessi  esterni  caratterizzanti  gli  «atti
contabili»  oggetto  del  provvedimento  esibitorio,  ma  anche dello
stesso ambito temporale cui le singole richieste si riferiscono. Cio'
evidentemente   presupporrebbe,  in  capo all'organo  che  adotta  un
provvedimento  di siffatta portata potestativa, un munus di controllo
generalizzato su qualsiasi atto di gestione ordinaria o straordinaria
facente  capo alla  «entita»  genericamente  individuata  nel  gruppo
parlamentare  recante una certa denominazione; cosi' ineluttabilmente
compromettendo   anche  la  sfera  della  dimensione  funzionale  che
caratterizza   l'attivita'   dei  gruppi,  come  articolazione  della
Assemblea   regionale   e   come   momento  aggregativo  strettamente
raccordato  alle  attribuzioni  politico-parlamentari  dell'Assemblea
stessa, presidiate a livello di normativa di rango costituzionale.
    Va  al riguardo infatti sottolineato che gli ordini di esibizione
oggetto  di  impugnativa  si  segnalano  per  un  triplice profilo di
indeterminatezza, singolarmente e complessivamente tale da minarne la
validita'.  Gli  atti  in  questione,  infatti, risultano esser stati
adottati  non  soltanto  in forma «globale», nei confronti di tutti i
gruppi  parlamentari:  cosi'  da denotare una sorta di vindicatio, in
capo all'organo  emanante,  di  un  generalizzato e diffuso potere di
controllo  «interno»  a ciascuno e a tutti i gruppi, circa l'an ed il
quomodo  dei  criteri di gestione delle disponibilita' finanziarie ad
essi  comunque  conferite;  ma  anche  in termini generici e privi di
qualsiasi   denotazione   funzionale:  cosi'  da  non  consentire  la
riferibilita'  dell'ordine di esibizione alla sfera del sindacato che
l'organo   titolare  del  potere  di  controllo  puo'  legittimamente
esercitare.  Una genericita' «soggettiva» ed «oggettiva», quindi, che
-  proprio  perche'  sintomatica  di  attribuzioni esercitate in modo
eccedente,    rispetto    ai    confini   necessariamente   tipizzati
dall'ordinamento   -  produce  ex  se  una  menomazione  nella  sfera
presidiata  dalle  garanzie  di  autonomia della funzione legislativa
della  Regione  ricorrente.  I  rilievi  dianzi  svolti,  come  si e'
accennato,   risultano   nella  specie  acuiti  dal  fatto  che,  nei
provvedimenti  oggetto  di impugnativa, non viene neppure individuato
uno  specifico  spazio  temporale entro il quale racchiudere gli atti
contabili cui le singole richieste si riferiscono.
    D'altra  parte,  questa Corte, in piu' circostanze, ha avuto modo
di  sottolineare  che,  nell'ambito  dei poteri ad esso spettanti nei
giudizi di responsabilita' per danno erariale, «l'ampio potere che il
procuratore  ha in questo campo deve essere esercitato in presenza di
fatti  o  di notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici
funzionari  ipoteticamente  configuranti illeciti produttivi di danno
erariale  e  deve  essere  diretto  ad  acquisire  atti  o  documenti
precisamente  individuabili,  di modo che l'attivita' del procuratore
cui  tali  richieste ineriscono non possa essere considerata come una
impropria  attivita'  di  controllo  generalizzata  e permanente» (v.
sentenza n. 100 del 1995 ed altre ivi citate).
    Deve  pertanto  concludersi nel senso che non spettava allo Stato
e,   per   esso,   al   Procuratore   regionale   presso  la  sezione
giurisdizionale  della  Corte  dei  conti  per  la Regione siciliana,
adottare  ordini  di  esibizione, diretti ai rappresentanti legali di
tutti  i  gruppi parlamentari costituiti presso l'Assemblea regionale
siciliana,  con i quali viene richiesto di esibire in forma integrale
la documentazione e gli atti contabili pertinenti le contribuzioni ed
i finanziamenti liquidati dall'Assemblea regionale siciliana.
    Gli   ordini   di   esibizione  suddetti,  per  l'effetto,  vanno
annullati.
    E'  assorbita  la  richiesta  di sospensione dell'efficacia degli
ordini di esibizione, avanzata dalla ricorrente.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  che non spettava allo Stato e, per esso, al Procuratore
regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per
la  Regione  siciliana  emettere,  in  data 27 maggio 2002, ordini di
esibizione  diretti  ai  rappresentanti  legali  di  tutti  i  gruppi
parlamentari costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana, con i
quali  viene ordinato di esibire in forma integrale la documentazione
e  gli  atti contabili pertinenti le contribuzioni ed i finanziamenti
liquidati dall'Assemblea regionale siciliana;
    Annulla, per l'effetto, gli ordini di esibizione predetti.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                         Il redattore: Flick
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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