N. 349 ORDINANZA 15 - 29 luglio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Agricoltura  e zootecnia - Quote latte - Trasferimento alle Regioni e
  alle  Province  delle  competenze per la attuazione della normativa
  comunitaria    -   Riserva   all'AIMA   delle   funzioni   relative
  all'aggiornamento  dei  bollettini,  alla  riserva  nazionale delle
  quote,  alla  compensazione  nazionale  e ai programmi volontari di
  abbandono  della  produzione  -  Attribuzione  al  Ministero  delle
  funzioni  di  indirizzo,  coordinamento e sostitutive - Provvidenze
  economiche  in  favore  dei produttori - Commissione governativa di
  indagine  in  materia  di  quote  latte  -  Anagrafe del bestiame -
  Ricorso  della  Provincia  autonoma di Bolzano - Denunciata lesione
  delle   attribuzioni  della  Provincia  -  Rinuncia  al  ricorso  e
  accettazione della controparte - Estinzione del giudizio.
- D.L.  31 gennaio  1997, n. 11 (convertito, con modificazioni, nella
  legge  28 marzo 1997, n. 81), artt. 01 e 1, commi 1, da 3 a 7, da 9
  a 11, da 13 a 15, da 17 a 21, da 28 a 30, 35 e 39.
- Costituzione,  artt. 11,  41, 77, 97 e 119; statuto speciale per il
  Trentino-Alto  Adige, artt. 8, numeri 1, 8 e 21, 16, 69 e seguenti,
  e  107;  d.P.R.  19 novembre  1987,  n. 526, artt. 5, 6 e 7; d.lgs.
  16 marzo  1992,  n. 266, artt. 3 e 4; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279,
  art. 10, comma 1.
Agricoltura  e  zootecnia  - Quote latte - Commissione governativa di
  indagine  in  materia  di quote latte - Attribuzione di funzioni di
  amministrazione  attiva  -  Ricorso  della  Provincia  autonoma  di
  Bolzano  -  Denunciata lesione delle attribuzioni della Provincia -
  Rinuncia  al  ricorso e accettazione della controparte - Estinzione
  del giudizio.
- D.L.  7 maggio  1997,  n. 118 (convertito, con modificazioni, nella
  legge 3 luglio 1997, n. 204), art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis.
- Costituzione,   artt. 11,   41   e  77;  statuto  speciale  per  il
  Trentino-Alto  Adige,  artt. 8,  numeri 8 e 21, 16; d.lgs. 16 marzo
  1992, n. 266, art. 4.
Agricoltura  e  zootecnia  -  Quote latte - Attribuzione al Ministero
  della  salute  di  una  rilevazione  straordinaria  di tutti i capi
  bovini  da  latte  -  Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano -
  Denunciata lesione delle attribuzioni della Provincia - Rinuncia al
  ricorso e accettazione della controparte - Estinzione del giudizio.
- D.L.  19 maggio  1997, n. 130 (convertito, con modificazioni, nella
  legge 16 luglio 1997, n. 228), art. 6.
- Costituzione, art. 77; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
  artt. 8,  numeri  1,  8  e  21,  9,  numero  10,  16  e 107; d.P.R.
  19 novembre  1987,  n. 526,  artt. 6  e  7;  d.lgs.  16 marzo 1992,
  n. 266,   art. 4;   d.P.R.  28 marzo  1975,  n. 474,  art. 2,  come
  modificato dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267.
Agricoltura  e  zootecnia  -  Quote latte - Attribuzione all'AIMA del
  compito  di effettuare la compensazione nazionale per i periodi dal
  1995  al  1999  -  Istituzione  di  una Commissione ministeriale di
  garanzia   e  di  una  Commissione  ministeriale  per  l'esame  dei
  contratti   -   Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -
  Denunciata lesione delle attribuzioni della Provincia - Rinuncia al
  ricorso e accettazione della controparte - Estinzione del giudizio.
- D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, nella
  legge  27 gennaio  1998,  n. 5),  artt. 1, 2, 3, commi 1, 2 e 3, 4,
  4-bis, comma 1, e 5, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 41, 77 e 116; statuto speciale per il
  Trentino-Alto  Adige,  artt. 8,  numeri  8  e  21, 16 e 107; d.P.R.
  19 novembre  1987,  n. 526,  artt. 6  e  7;  d.P.R.  22 marzo 1974,
  n. 279, art. 10, comma 1; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.
(GU n.31 del 3-8-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 01  e 1,
commi 1,  da 3 a 7, da 9 a 11, da 13 a 15, da 17 a 21, da 28 a 30, 35
e  39  del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie
per  la  crisi  del  settore  lattiero-caseario  ed  altri interventi
urgenti  a  favore  dell'agricoltura), convertito, con modificazioni,
nella  legge  28 marzo  1997,  n. 81,  nonche'  dell'intero testo del
medesimo  decreto-legge  e dell'art. 1, comma 1, della relativa legge
di conversione (ric. n. 38 del 1997); dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e
4-bis,    e   dell'intero   decreto-legge   7 maggio   1997,   n. 118
(Disposizioni  urgenti  in  materia  di quote latte), convertito, con
modificazioni,   nella   legge   3 luglio   1997,   n. 204,   nonche'
dell'art. 1,  comma 1,  della  medesima  legge  n. 204 del 1997 (ric.
n. 50 del 1997); dell'art. 6 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130
(Disposizioni  urgenti  per  prevenire  e  fronteggiare  gli  incendi
boschivi  sul  territorio nazionale, nonche' interventi in materia di
protezione   civile,   ambiente   e   agricoltura),  convertito,  con
modificazioni,   nella   legge   16 luglio   1997,   n. 228,  nonche'
dell'art. 1,  comma 1,  della  medesima  legge  n. 228 del 1997 (ric.
n. 51  del  1997);  e  degli artt. 1, 2, 3, commi 1, 2 e 3, 4, 4-bis,
comma 1,  e  5,  comma 1,  del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411
(Misure  urgenti  per  gli  accertamenti  in  materia  di  produzione
lattiera),  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 27 gennaio
1998,  n. 5,  e  dell'intero testo di detta legge n. 5 del 1998 (ric.
n. 17  del  1998),  promossi  con  quattro  ricorsi  della  Provincia
autonoma  di Bolzano, rispettivamente notificati il 2 maggio, il 1° e
il  6 agosto 1997 e il 27 febbraio 1998, depositati in cancelleria il
9 maggio, l'8 agosto 1997 e il 5 marzo 1998 ed iscritti ai numeri 38,
50  e  51  del registro ricorsi 1997 ed al n. 17 del registro ricorsi
1998.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  21  giugno 2005  il  giudice
relatore Alfonso Quaranta;
    Udito  l'avv.  Roland  Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e
l'avvocato  dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
    Ritenuto   che  con  quattro  distinti  ricorsi  (rispettivamente
iscritti,  nel  registro  generale  dei ricorsi in via principale, ai
numeri  38,  50  e  51  del 1997, ed al n. 17 del 1998), la Provincia
autonoma   di   Bolzano  ha  impugnato  numerose  disposizioni  della
disciplina generale in tema di «quote latte»;
        che la predetta Provincia autonoma di Bolzano (ric. n. 38 del
1997)  ha innanzitutto censurato gli artt. 01 e 1, commi 1, da 3 a 7,
da  9  a  11,  da  13  a  15,  da  17  a  21, da 28 a 30, 35 e 39 del
decreto-legge  31 gennaio  1997,  n. 11  (Misure straordinarie per la
crisi  del  settore  lattiero-caseario  ed altri interventi urgenti a
favore  dell'agricoltura), convertito, con modificazioni, nella legge
28 marzo  1997, n. 81, investendo, inoltre, con la propria iniziativa
anche l'art. 1, comma 1, della medesima legge di conversione;
        che  la  ricorrente contesta, in primo luogo, la legittimita'
costituzionale  dell'art. 01,  comma 1,  il  quale,  nel prevedere il
trasferimento  alle Regioni e alle Province autonome delle competenze
relative  alla  attuazione  della normativa comunitaria in materia di
quote latte a decorrere dal periodo 1997-1998, stabilisce che restino
riservate  all'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo  (AIMA),  in  attesa  della riforma organica del settore, le
funzioni  relative  all'aggiornamento  dei  bollettini,  alla riserva
nazionale  delle  quote,  alla compensazione nazionale e ai programmi
volontari di abbandono della produzione;
        che la norma suddetta - in violazione degli artt. 8, numeri 8
e  21, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo
unico  delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione (artt. 6
e  7  del  d.P.R.  19 novembre 1987, n. 526, recante «Estensione alla
regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle province autonome di Trento e
Bolzano   delle   disposizioni   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24 luglio  1977, n. 616»); nonche' dell'art. 10, comma 1,
del  d.P.R.  22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto
speciale  per  la  regione  Trentino-Alto  Adige in materia di minime
proprieta'  colturali,  caccia  e  pesca,  agricoltura  e foreste), e
dell'art. 107  dello  statuto  speciale - pretenderebbe di attribuire
alle  Province  autonome,  a  far  data  dal  1997-1998,  le funzioni
amministrative    relative   all'attuazione   del   regolamento   CEE
28 dicembre   1992,   n. 3950/1992  (Regolamento  del  Consiglio  che
istituisce  un  prelievo  supplementare  nel  settore del latte e dei
prodotti  lattiero-caseari),  mentre,  in  base  alle citate norme di
attuazione   dello   statuto,  tali  funzioni  gia'  rientrano  nelle
competenze delle Province suddette;
        che  inoltre,  essendo tale previsione contenuta in una legge
ordinaria,  risulterebbe  violato  l'articolo 107  dello statuto, che
disciplina   il   procedimento  per  l'approvazione  delle  norme  di
attuazione dello statuto stesso;
        che    la    Provincia   contesta,   poi,   la   legittimita'
costituzionale  dell'art. 01,  comma 2,  che attribuisce al Ministero
delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  le  funzioni  di
indirizzo  e coordinamento, nonche' le azioni sostitutive nel caso di
eventuale  inadempienza  da  parte  delle  Regioni  e  delle Province
autonome,  deducendone  il contrasto con le disposizioni statutarie e
di attuazione gia' indicate, con gli articoli 5 del d.P.R. n. 526 del
1987  e  3  del  decreto  legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di
attuazione   dello   statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige
concernenti   il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e  leggi
regionali  e  provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e
coordinamento),  e  con  i principi relativi all'esercizio del potere
governativo di indirizzo e coordinamento e dei poteri sostitutivi;
        che i commi 1, da 3 a 7, da 9 ad 11, e da 13 a 15 dell'art. 1
-  i  quali  stabiliscono alcune provvidenze economiche in favore dei
produttori  di  latte  -  sono,  invece,  censurati, oltre che per la
violazione   delle  disposizioni  statutarie  e  di  attuazione  gia'
indicate,   anche  per  la  violazione  della  autonomia  finanziaria
provinciale,   garantita  dall'art. 119  Cost.  e  dagli  artt. 69  e
seguenti  dello  statuto,  come  modificati  e  integrati dalla legge
30 novembre  1989,  n. 386  (Norme per il coordinamento della finanza
della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento
e di Bolzano con la riforma tributaria);
        che  la ricorrente censura, inoltre, i medesimi commi da 13 a
15,  nonche'  quelli  da  17  a  20,  sempre  del suddetto art. 1 del
decreto-legge  n. 11  del  1997,  per  contrasto,  oltre  che con gli
indicati    parametri    (essendo    attribuite   all'AIMA   funzioni
amministrative  in  una  materia  di  competenza provinciale, nonche'
violata  l'autonomia  finanziaria  provinciale,  dal momento che pure
queste disposizioni concernono il potere di concedere finanziamenti),
anche  con  il  principio di leale cooperazione, stante la necessita'
che  gli  eventuali  premi  assegnati  a  produttori  di  latte siano
conferiti  dalla Provincia stessa, che le quote liberate confluiscano
in  una  riserva  provinciale  e  che il potere di riassegnazione sia
attribuito  alla  Provincia  in  favore  dei  produttori  ubicati nel
proprio territorio;
        che  la  Provincia  di  Bolzano  deduce poi la illegittimita'
costituzionale del comma 36 (recte: 35) dell'art. 1 del decreto-legge
n. 11  del  1997,  nonche'  dei  commi da 15 a 21, per violazione dei
parametri  costituzionali  in  precedenza  indicati, del principio di
leale cooperazione e degli artt. 11 e 41 Cost.;
        che i commi 1, da 3 a 7, da 9 a 15 e da 17 a 21, dello stesso
articolo  sono censurati dalla ricorrente oltre che in riferimento ai
parametri  gia'  indicati,  anche  per la violazione della disciplina
comunitaria  che  favorisce  l'agricoltura  nelle zone di montagna (e
specialmente  la  direttiva  28 aprile  1975,  n. 75/268/CEE  recante
«Direttiva  del  Consiglio  sull'agricoltura  di montagna e di talune
zone svantaggiate»);
        che  la Provincia contesta la legittimita' costituzionale dei
commi 28,  29  e  30  del  medesimo art. 1, relativi alla Commissione
governativa  di  indagine  in  materia di quote latte, per violazione
delle   competenze   provinciali   statutariamente   previste  e  per
violazione  del  principio  di  leale  cooperazione,  posto che nelle
materie  di  competenza  delle  Province  autonome  la legge non puo'
attribuire   agli  organi  statali  alcuna  funzione  amministrativa,
comprese   quelle  di  vigilanza,  di  polizia  amministrativa  e  di
accertamento di violazioni amministrative diverse da quelle spettanti
allo Stato, secondo lo statuto e le relative norme di attuazione;
        che  e'  oggetto di censura anche il comma 39 dell'art. 1, il
quale,  riferendosi all'anagrafe del bestiame istituita dal comma 36,
stabilisce  che  l'accesso  alla banca dati da parte dei soggetti con
essa  non  interconnessi puo' avvenire con modalita' da stabilire con
decreto  del  Ministro  della  sanita'  di  concerto con quello delle
risorse  agricole,  e  cio'  - secondo la ricorrente - in violazione,
oltre  che  del principio di buona amministrazione di cui all'art. 97
Cost., delle disposizioni statutarie e di attuazione gia' indicate, e
anche di quelle relative alla organizzazione degli uffici provinciali
(artt. 8,  numero  1,  e 16 dello statuto), poiche' lo Stato non puo'
disporre  in  ordine  all'accesso  di terzi agli archivi degli uffici
della Provincia;
        che  un'ultima  censura  concerne  tutte  le disposizioni del
decreto-legge  n. 11 del 1997 sin qui richiamate e l'art. 1, comma 1,
della  legge di conversione n. 81 del 1997, per violazione, oltre che
delle   disposizioni   statutarie  e  di  attuazione  attributive  di
competenza  in  materia di quote latte, anche dell'art. 77 Cost., per
difetto dei requisiti della necessita' e dell'urgenza;
        che con successivo ricorso (ric. n. 50 del 1997) la Provincia
autonoma   di   Bolzano   ha   proposto   questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  commi 1,  2, 3, 4 e 4-bis e dell'intero
decreto-legge  7 maggio 1997, n. 118 (Disposizioni urgenti in materia
di  quote latte), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio
1997, n. 204, nonche' dell'art. 1, comma 1, di tale legge;
        che  la  ricorrente  deduce,  in  primis, la violazione degli
artt. 8,  numeri 8 e 21, e 16 dello statuto speciale e delle relative
norme  di  attuazione  ad  opera  dell'art. 1,  commi 1,  2  e 4, del
decreto-legge  n. 118  del  1997,  posto  che  tali  disposizioni  si
riferiscono,   ulteriormente,   alla   disciplina  della  Commissione
governativa   di   indagine   gia'   sopra   menzionata,  alla  quale
attribuiscono anche il compito di compiere le opportune verifiche nel
caso  in  cui  i  produttori non provvedano alla sottoscrizione delle
dichiarazioni  dei  quantitativi  di  latte  prodotti,  demandandole,
cosi',   non   solo   poteri  di  indagine,  ma  di  vera  e  propria
amministrazione  attiva,  in  violazione  dell'art. 4,  comma 1,  del
d.lgs.  n. 266  del  1992,  il  quale  stabilisce che la legge, nelle
materie  di  competenza  provinciale, non puo' attribuire agli organi
statali  funzioni  amministrative,  comprese  quelle di vigilanza, di
polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative
diverse  da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e
le norme di attuazione;
        che,  quanto  all'art. 1,  commi 3,  4 e 4-bis, la ricorrente
deduce,   oltre   alla  violazione  delle  gia'  citate  disposizioni
statutarie, anche quella dei principi della disciplina comunitaria in
materia  di  compensazione  delle quote, e quindi degli artt. 11 e 41
Cost.;
        che  la  ricorrente censura, infine, l'intero decreto-legge e
la  legge di conversione, in specie il suo art. 1, comma 1, deducendo
la  violazione  anche dell'art. 77 Cost., nuovamente sotto il profilo
della   carenza   dei   presupposti   legittimanti  il  ricorso  alla
decretazione di urgenza;
        che  la  medesima Provincia autonoma (ric. n. 51 del 1997) ha
proposto,   inoltre,   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 6  del  decreto-legge  19 maggio 1997, n. 130 (Disposizioni
urgenti  per  prevenire  e  fronteggiare  gli  incendi  boschivi  sul
territorio  nazionale,  nonche'  interventi  in materia di protezione
civile, ambiente e agricoltura), convertito, con modificazioni, nella
legge  16 luglio  1997, n. 228, nonche' dell'art. 1, comma 1, di tale
legge;
        che  la  norma  impugnata  -  autorizzando  il Ministro della
sanita'  a  disporre  una  rilevazione  straordinaria di tutti i capi
bovini  presenti  nelle  aziende  da  latte, ivi comprese (secondo la
ricorrente)  quelle  ubicate  nel territorio della predetta Provincia
autonoma, e cio' ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al
decreto-legge  n. 118  del  1997 - violerebbe gli artt. 8, numeri 8 e
21,  e 16 dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione
(artt. 6  e  7  del  d.P.R. n. 526 del 1987 e 4 del d.lgs. n. 266 del
1992),  ed  inoltre  l'art. 107  del  medesimo statuto speciale ed il
principio di leale cooperazione;
        che,  difatti, l'assenza di qualsiasi scopo di tipo sanitario
perseguito  attraverso la rilevazione straordinaria de qua, ed il suo
stretto  collegamento,  invece,  con  gli  accertamenti in materia di
quote  latte (reso evidente dal riferimento alle finalita' perseguite
dalle   disposizioni  di  cui  al  decreto-legge  n. 118  del  1997),
denotando un rapporto di strumentalita' rispetto alla attivita' della
Commissione  di  indagine  in materia di quote latte, renderebbero la
disposizione  ex  art. 6  del decreto-legge n. 130 del 1997 partecipe
degli  stessi  vizi  di  legittimita' costituzionale che inficiano da
disciplina  relativa  alla  predetta  Commissione, imponendone in via
derivata la declaratoria di incostituzionalita';
        che,  in  ogni  caso, la disposizione censurata violerebbe le
competenze   provinciali   in   materia  di  agricoltura,  patrimonio
zootecnico, minime unita' culturali e masi chiusi e le relative norme
di  attuazione,  e  con  esse  anche  l'art. 107  dello  statuto  che
disciplina il procedimento di approvazione di quelle norme.
        che  la  disposizione impugnata sarebbe illegittima anche per
violazione degli artt. 8, numero 1, 9, numero 10, e 16 dello statuto,
e  delle relative norme di attuazione, (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474,
recante   «Norme   di   attuazione   dello  statuto  per  la  regione
Trentino-Alto  Adige  in materia di igiene e sanita», come modificato
dal  decreto  legislativo  16 marzo  1992,  n. 267  recante «Norme di
attuazione   dello   statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige
concernenti  modifiche  a norme di attuazione gia' emanate»), ledendo
la  competenza  esclusiva  della ricorrente in materia di ordinamento
degli uffici provinciali, delle USL e del relativo personale, nonche'
quella  concorrente  in  materia  di igiene e sanita', ovvero, in via
subordinata,  contravvenendo  al principio di leale cooperazione, dal
momento   che   essa   non   prevede  alcun  raccordo  ne'  forme  di
collaborazione tra Ministro e Provincia in ordine alla organizzazione
della  rilevazione  straordinaria  e alla utilizzazione, a tal scopo,
dei servizi veterinari provinciali;
        che,  conclusivamente,  la  ricorrente  assume - come gia' in
occasione dell'impugnazione dei decreti-legge n. 11 e n. 118 del 1997
e  delle  relative  leggi  di  conversione n. 81 e n. 204 del 1997, e
sulla base dei medesimi argomenti - la violazione dell'art. 77 Cost.;
        che la Provincia autonoma di Bolzano (ric. n. 17 del 1998) ha
proposto,  infine,  questione  di  legittimita'  costituzionale degli
artt. 1,  2,  3, commi 1, 2 e 3, 4, 4-bis, comma 1, e 5, comma 1, del
decreto-legge  1° dicembre  1997,  n. 411  (Misure  urgenti  per  gli
accertamenti  in  materia  di  produzione  lattiera), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;
        che  la  ricorrente  deduce, in primo luogo la illegittimita'
dell'art. 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, perche' contrasterebbe
con  gli artt. 8, numeri 8 e 21, e 16 dello statuto speciale e con le
relative norme di attuazione (artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 526 del 1987;
art. 10,  comma 1,  del  d.P.R.  n. 279  del  1974; art. 4 del d.lgs.
n. 266  del  1992),  nonche'  con  l'art. 107  dello  statuto,  con i
principi  della  disciplina  comunitaria in materia di compensazione,
con  il  principio  di leale cooperazione e con gli artt. 5, 11, 41 e
116 Cost;
        che  la disposizione censurata - ricollegandosi espressamente
a  quanto  gia'  stabilito  dall'art. 1,  comma 35, del decreto-legge
n. 11  del 1997, convertito nella legge n. 81 del 1997 (articolo gia'
impugnato  dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano)  -  confermerebbe
l'attribuzione  all'AIMA  del  compito di effettuare la compensazione
nazionale  per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, autorizzando anche la
effettuazione   di   rettifiche   alla  gia'  compiuta  compensazione
nazionale 1995-1996; tale disposizione pregiudicherebbe, altresi', al
pari  della  norma  cui  si  ricollega,  gli interessi dei produttori
operanti  nel  territorio  provinciale,  i  quali non potrebbero piu'
beneficiare delle eventuali sottoproduzioni di altri produttori della
medesima  Provincia,  con  conseguente  lesione  delle  competenze di
quest'ultima  per  quel  che  riguarda la possibilita' di un efficace
esercizio dei poteri di programmazione, di governo e di controllo del
settore e del regime delle quote;
        che  viene  dedotta,  altresi', la violazione della normativa
comunitaria,   che   sembrerebbe   richiedere  che  la  compensazione
nazionale  sia preceduta da quella da effettuarsi a livello locale, e
del  principio  di  leale  cooperazione,  non  essendo  in alcun modo
previsto che l'AIMA, nel provvedere alle rettifiche degli elenchi dei
produttori  e  ai  conseguenti  conguagli  in  sede  di compensazione
nazionale,  debba  procedere  di  intesa con le Regioni e le Province
autonome  o quanto meno acquisirne il parere (violazione, questa, che
si  assume  essere  assai  grave se correlata alla eliminazione della
compensazione a livello locale);
        che  l'art. 3 e gli artt. 4 e 5 (questi ultimi disciplinanti,
rispettivamente  per  il  periodo  1997-1998  e per quello 1998-1999,
l'aggiornamento  degli elenchi dei produttori e la determinazione dei
quantitativi  loro  assegnati),  sono  impugnati dalla ricorrente per
contrasto con i medesimi parametri prima indicati;
        che la violazione dei parametri costituzionali, oltre che dei
principi  relativi  all'esercizio  del controllo sostitutivo da parte
del  Governo,  e'  denunciata  dalla  ricorrente anche in riferimento
all'art. 2   del   decreto-legge  n. 411  del  1997,  lamentando,  in
particolare, la Provincia autonoma - per quel che riguarda i commi da
1  a 4, i quali disciplinano le modalita' di determinazione, da parte
dell'AIMA,  dei  quantitativi  di  latte  per  i  periodi  1995-1996,
1996-1997  e 1997-1998 - la sua completa estromissione dalle relative
procedure  e  quindi  la  lesione delle proprie competenze in materia
nonche' della normativa comunitaria;
        che  per  quanto  riguarda  i  commi  da  5 a 11, relativi ai
ricorsi di riesame avverso le determinazioni dell'AIMA, la ricorrente
ne  deduce  la  illegittimita'  costituzionale perche' il riparto dei
compiti   tra   Stato   e  Province  autonome  sarebbe  assolutamente
squilibrato  a  favore  del primo, con conseguente compressione delle
competenze provinciali;
        che un'ulteriore censura e' proposta dalla Provincia autonoma
di  Bolzano  nei  confronti  dell'art. 1,  del quale viene dedotta la
illegittimita'    costituzionale   per   violazione   dei   parametri
costituzionali  prima  indicati  e  dell'art. 3  Cost., atteso che la
disciplina  delle  restituzioni  ai produttori di quote degli importi
trattenuti dagli acquirenti nei periodi 1996-1997 e 1997-1998 sarebbe
incostituzionale  per  la irragionevole disparita' di trattamento cui
essa da' luogo, non solo per il diverso trattamento tra i due periodi
considerati,  ma  anche  per  la  esclusione  dalle  restituzioni del
periodo 1995-1996;
        che oggetto di censura e', altresi', l'art. 4-bis, introdotto
in   sede   di   conversione  del  decreto-legge,  il  quale  prevede
l'istituzione, con decreto del Ministro per le politiche agricole, di
una   Commissione  di  garanzia  con  il  compito  di  verificare  la
conformita'  alla  vigente  disciplina  delle procedure ed operazioni
effettuate  sino  ad  oggi  per  la determinazione delle quantita' di
latte   prodotto   e   commercializzato   dal  1995  al  1997  e  per
l'aggiornamento  dei  quantitativi  spettanti  ai produttori e con il
compito di riferirne al Ministro e all'AIMA;
        che,  difatti,  la  Commissione  de  qua  sarebbe chiamata ad
operare  in  una  materia nella quale le funzioni amministrative sono
state  trasferite,  anche  espressamente  (art. 01  del decreto-legge
n. 11  del  1997),  alle  Regioni e alle Province autonome, in palese
violazione,  oltretutto, di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del
d.lgs.  n. 266  del  1992,  che  vieta  allo  Stato  nelle materie di
competenza  provinciale  di  attribuire  ad  organi  statali funzioni
amministrative,    comprese   quelle   di   vigilanza,   di   polizia
amministrativa   e  di  accertamento  di  violazioni  amministrative,
diverse  da quelle ad esso spettanti secondo lo statuto speciale e le
relative norme di attuazione;
        che  evidente  sarebbe  del  pari,  in  via  subordinata,  la
violazione del principio di leale cooperazione, dal momento che della
Commissione  non  fa parte alcun rappresentante della Provincia e che
non  e'  previsto  alcun  momento  di raccordo tra la Commissione e i
competenti organi provinciali;
        che identiche censure la ricorrente muove anche nei confronti
dell'art. 2,   comma 2,   il   quale   istituisce   una   Commissione
ministeriale per l'esame dei contratti;
        che  la  ricorrente  solleva,  poi, nei confronti dell'intero
decreto-legge,  una  questione  di  legittimita'  costituzionale  per
violazione,  oltre che degli indicati parametri costituzionali, anche
della  normativa  comunitaria che favorisce l'agricoltura di montagna
(direttiva del Consiglio n. 75/268/CEE);
        che   un'ultima   censura  concerne,  analogamente,  l'intero
decreto-legge  n. 411  del  1997  e l'art. 1, comma 1, della legge di
conversione   n. 5  del  1998,  sotto  il  profilo  della  violazione
dell'art. 77  Cost.,  sempre  in  ragione della carenza dei requisiti
della necessita' e dell'urgenza;
        che  si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  generale dello Stato,
chiedendo,  con  riserva  di  successive  difese, che i ricorsi siano
dichiarati inammissibili o comunque infondati;
        che   in   prossimita'   dell'udienza  del  26 ottobre  1999,
originariamente  fissata  per  la  trattazione  dei presenti ricorsi,
hanno  depositato  memorie  tanto  la  Provincia  autonoma di Bolzano
quanto  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, quest'ultimo in
particolare  evidenziando  che,  sebbene  -  come stabilito da questa
Corte  nella  sentenza  n. 398 del 1998 - la materia dell'agricoltura
non  sia  attratta da quella della regolazione dei mercati, rimanendo
quindi  di  competenza  regionale,  tale  affermazione non implica il
disconoscimento   della   necessita'   di  quelle  funzioni  centrali
occorrenti per l'attuazione, in maniera organica ed uniforme su tutto
il  territorio  nazionale, della normativa comunitaria di regolazione
del  settore  a livello nazionale, violandosi altrimenti gli obblighi
dello Stato italiano nei confronti della comunita' europea;
        che, all'esito della predetta udienza pubblica del 26 ottobre
1999,  questa  Corte  ha emanato, in data 15 dicembre 1999, ordinanza
istruttoria  con  la  quale,  al fine della decisione delle questioni
sollevate,  ha  disposto  l'acquisizione  dei  seguenti  elementi  di
conoscenza:  a)  verbali  delle  riunioni  tenute,  a  far  data  dal
1° dicembre   1996,   dal   Comitato   permanente   delle   politiche
agroalimentari  e forestali, prima, e dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra Stato e Regioni e Province autonome, dopo, nelle quali
sia  stata trattata la materia delle quote latte (e relativi allegati
riferentisi   alla   stessa   materia);  b)  relazione  finale  della
Commissione  di  garanzia  quote latte, istituita dall'articolo 4-bis
del  decreto-legge  n. 411  del  1997, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  n. 5 del 1998; c) prospetto delle date di emissione dei
bollettini   AIMA  in  riferimento  alle  campagne  lattiero-casearie
1995-1996,  1996-1997,  1997-1998; d) quadro del contenzioso civile e
amministrativo in corso, in relazione alla determinazione delle quote
latte  individuali  e  alle  compensazioni effettuate dall'AIMA (oggi
AGEA);
        che  in prossimita' dell'udienza pubblica del 23 ottobre 2001
- alla quale era stata rinviata la trattazione dei ricorsi in esame -
hanno  depositato  ulteriori  memorie  sia  la  Provincia autonoma di
Bolzano che l'Avvocatura dello Stato;
        che   all'esito   dell'udienza  del  23 ottobre  2001  veniva
disposto  rinvio  a  nuovo ruolo dei ricorsi suddetti, per consentire
alle  parti  di  svolgere  le  proprie difese anche in relazione alla
sopravvenienza  della  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
        che,  fissata  per  la  discussione  dei  ricorsi  de  quibus
l'udienza  pubblica  del  3 maggio  2005,  dopo che entrambe le parti
avevano   depositato   ulteriori   memorie  difensive,  la  Provincia
ricorrente   -  nel  dare  atto  dell'avvenuto  decesso  del  proprio
difensore - ha formulato richiesta di rinvio, comunque preannunciando
che  per  tutti  i ricorsi «e' in corso di formalizzazione un atto di
rinuncia»;
        che accordato alla ricorrente Provincia autonoma il richiesto
rinvio,  la  stessa - con atti depositati presso la cancelleria della
Corte, rispettivamente, il 9 maggio 2005 ed il successivo giorno 24 -
ha  dichiarato di rinunciare, dapprima, ai ricorsi numeri 38 e 50 del
1997  e  n. 17  del 1998, nonche', di seguito, anche al ricorso n. 51
del 1997;
        che  l'Avvocatura  generale  dello Stato, a propria volta, ha
dichiarato  di  accettare  l'avvenuta  rinuncia ai ricorsi, nel primo
caso  con  memoria  depositata  presso  la cancelleria della Corte il
19 aprile 2005, nel secondo con dichiarazione del 31 maggio 2005.
    Considerato  che  con  quattro  distinti ricorsi (rispettivamente
iscritti,  nel  registro  generale  dei ricorsi in via principale, ai
numeri  38,  50  e  51  del 1997, ed al n. 17 del 1998), la Provincia
autonoma   di   Bolzano  ha  impugnato  numerose  disposizioni  della
disciplina generale in tema di «quote latte»;
        che,  in  ragione  della  comunanza  di  materia,  i  giudizi
promossi  con  i  ricorsi  de quibus devono essere riuniti per essere
decisi con unica pronuncia;
        che  la  predetta  Provincia  autonoma  di Bolzano - con atti
depositati  presso la cancelleria della Corte, rispettivamente, per i
ricorsi numeri 38 e 50 del 1997 e n. 17 del 1998, il 9 maggio 2005, e
per  il  ricorso  n. 51  del  1997,  il  successivo  giorno 24  -  ha
dichiarato di rinunciare a tutti i ricorsi proposti;
        che per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura
generale  dello Stato ha dichiarato di accettare l'avvenuta rinuncia,
in  relazione  ai ricorsi i numeri 38 e 50 del 1997 e n. 17 del 1998,
con memoria depositata presso la cancelleria della Corte il 19 aprile
2005,   ovvero,   in   relazione  al  ricorso  n. 51  del  1997,  con
dichiarazione del successivo 31 maggio;
        che,  ai  sensi  dell'art. 25  delle  norme integrative per i
giudizi  dinanzi a questa Corte, le rinunce ai ricorsi, seguite dalla
accettazione della controparte, comportano l'estinzione del processo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara estinto per rinuncia il giudizio relativo alle questioni
di legittimita' costituzionale degli artt. 01 e 1, commi 1, da 3 a 7,
da  9  ad  11,  da  13  a  15,  da  17 a 21, da 28 a 30, 35 e 39, del
decreto-legge  31 gennaio  1997,  n. 11  (Misure straordinarie per la
crisi  del  settore  lattiero-caseario  ed altri interventi urgenti a
favore  dell'agricoltura), convertito, con modificazioni, nella legge
28 marzo  1997,  n. 81,  nonche' dell'art. 1, comma 1, della medesima
legge  n. 81  del  1997, proposte - in riferimento agli artt. 11, 41,
77,  97  e  119  Cost.  ed  al  principio di leale cooperazione; agli
artt. 8,  numeri  1,  8  e  21,  16,  69 e seguenti, e 107 del d.P.R.
31 agosto  1972,  n. 670  (Approvazione  del  testo unico delle leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige);  all'art. 5,  6  e  7  del  d.P.R.  19 novembre  1987, n. 526
(Estensione   alla  regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle  province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  delle  disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); agli artt. 3 e 4
del   decreto   legislativo  del  16 marzo  1992,  n. 266  (Norme  di
attuazione   dello   statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige
concernenti   il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e  leggi
regionali  e  provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e
coordinamento);  all'art. 10,  comma 1,  del  d.P.R.  22 marzo  1974,
n. 279  (Norme  di  attuazione  dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di minime proprieta' colturali, caccia
e pesca, agricoltura e foreste) - dalla Provincia autonoma di Bolzano
con il ricorso n. 38 del 1997;
    Dichiara estinto per rinuncia il giudizio relativo alle questioni
di  legittimita' costituzionale dell'art 1, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis,
e   dell'intero   testo   del  decreto-legge  7 maggio  1997,  n. 118
(Disposizioni  urgenti  in  materia  di quote latte), convertito, con
modificazioni,   nella   legge   3 luglio   1997,   n. 204,   nonche'
dell'art. 1,  comma 1, della medesima legge n. 204 del 1997, proposte
- in riferimento agli artt. 11, 41 e 77 Cost. ed agli artt. 8, numeri
8  e  21,  e  16,  del d.P.R. n. 670 del 1972, nonche' all'art. 4 del
d.lgs.  n. 266  del 1992 - dalla Provincia autonoma di Bolzano con il
ricorso n. 50 del 1997;
    Dichiara estinto per rinuncia il giudizio relativo alle questioni
di   legittimita'   costituzionale   dell'art. 6   del  decreto-legge
19 maggio   1997,   n. 130  (Disposizioni  urgenti  per  prevenire  e
fronteggiare  gli  incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche'
interventi  in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura),
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 16 luglio 1997, n. 228,
nonche'  dell'art. 1,  comma 1, della medesima legge n. 228 del 1997,
proposte  - in riferimento all'art. 77 Cost. ed al principio di leale
cooperazione, agli artt. 8, numeri 1, 8 e 21, 9, numero 10, 16 e 107,
del  d.P.R.  n. 670  del 1972, agli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 526 del
1987;  all'art. 4  del  d.lgs. n. 266 del 1992; all'art. 2 del d.P.R.
28 marzo  1975  n. 474  (Norme  di  attuazione  dello  statuto per la
regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di igiene e sanita), come
modificato  dal  decreto  legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di
attuazione   dello   statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige
concernenti  modifiche  a  norme  di attuazione gia' emanate) - dalla
Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso n. 51 del 1997;
    Dichiara estinto per rinuncia il giudizio relativo alle questioni
di  legittimita'  costituzionale degli artt. 1, 2, 3, commi 1, 2 e 3,
4,  4-bis, comma 1, e 5, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1997,
n. 411  (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione
lattiera),  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 27 gennaio
1998,  n. 5,  nonche' dell'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 5
del 1998, proposte - in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 77 e 116
Cost. ed al principio di leale cooperazione, agli artt. 8, numeri 8 e
21, 16 e 107, del d.P.R. n. 670 del 1972; agli artt. 6 e 7 del d.P.R.
n. 526  del  1987;  all'art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 279 del 1974;
all'art. 4  del  d.lgs. n. 266 del 1992 - dalla Provincia autonoma di
Bolzano con il ricorso n. 17 del 1998.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                       Il redattore: Quaranta
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 29 luglio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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