N. 352 ORDINANZA 15 - 29 luglio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione  stradale  - Infrazione comportante la sospensione della
  patente  -  Decurtazione  del  punteggio attribuito alla patente di
  guida  -  Mancata  identificazione  del conducente - Imputazione al
  proprietario   del   veicolo,  salva  comunicazione  a  discolpa  -
  Denunciata   natura   eventuale  e  intermittente  della  sanzione,
  disparita'  di trattamento tra proprietari dei veicoli, tra persone
  giuridiche  e  persone  fisiche,  irragionevolezza,  lesione  della
  liberta'  personale, della liberta' di circolazione, del diritto di
  difesa,  del  principio  della  personalita'  della responsabilita'
  penale,  della  liberta'  di iniziativa economica, del principio di
  imparzialita'  dell'amministrazione - Sopravvenuta dichiarazione di
  illegittimita'   costituzionale   della  disposizione  censurata  -
  Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
- D.Lgs.  30 aprile  1992,  n. 285, art. 126-bis, comma 2, introdotto
  dall'art. 7,   comma 1,   del   d.lgs.  15 gennaio  2002,  n. 9,  e
  modificato    dall'art. 7,    comma 3,    lettera   b)   del   d.l.
  27 giugno 2003,  n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge
  1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 13, 16, 24, 27, 41, 97 e 113.
(GU n.31 del 3-8-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei   giudizi   di   legittimita'  costituzionale  dell'art. 126-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della   strada),   introdotto   dall'art. 7,   comma 1,  del  decreto
legislativo   15 gennaio   2002,  n. 9  (Disposizioni  integrative  e
correttive  del  nuovo  codice della strada, a norma dell'articolo 1,
comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), e modificato dall'art. 7,
comma 3,   lettera b),   del  decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151
(Modifiche  ed  integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni,  nella  legge  1° agosto  2003,  n. 214,  promossi con
ordinanze del 5 agosto 2004 dal Giudice di pace di Finale Ligure, del
6 ottobre   2004   dal  Giudice  di  pace  di  Castelfiorentino,  del
20 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Monza, del 4 agosto 2004 (n. 3
ordinanze)  dal  Giudice  di  pace  di Siena, del 27 ottobre 2004 dal
Giudice  di  pace di Rho, del 30 novembre 2004 dal Giudice di pace di
Penne,  del  21 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Cairo Montenotte,
del  17 novembre  2004  (n. 2  ordinanze)  dal  Giudice  di  pace  di
Lanciano, del 27 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Reggio Calabria,
del  12 novembre 2004 dal Giudice di pace di Roma, del 4 ottobre 2004
dal  Giudice  di  pace di Pescara, del 7 dicembre 2004 dal Giudice di
pace di Avezzano, del 15 luglio 2004 dal Giudice di pace di Fano, del
18 ottobre  2004 dal Giudice di pace di S. Giovanni in Persiceto, del
29 novembre 2004 dal Giudice di pace di Pescara, del 13 dicembre 2004
dal  Giudice  di  pace di Firenze, del 14 gennaio 2005 dal Giudice di
pace  di  Lagonegro,  del  19 novembre  2004  dal  Giudice di pace di
Pontremoli,  del  22 novembre  2004  dal  Giudice  di  pace di Tempio
Pausania,  del  14 (n. 2 ordinanze) e del 27 ottobre 2004 dal Giudice
di  pace di Revere, del 30 dicembre 2004 dal Giudice di pace di Cairo
Montenotte,  del  17  giugno 2004  dal Giudice di pace di Milano, del
23 dicembre  2004  (n. 2  ordinanze)  dal Giudice di pace di Trapani,
dell'11 gennaio  2005  dal Giudice di pace di Empoli, del 26 novembre
2004 dal Giudice di pace di Aosta, del 24 gennaio 2005 dal Giudice di
pace  di Gravina in Puglia e del 15 dicembre 2004 dal Giudice di pace
di  Oriolo,  rispettivamente  iscritte  ai  nn. 1082, 1090 e 1092 del
registro ordinanze 2004 e ai nn. da 20 a 22, da 39 a 44, 46, 47, 143,
da 146 a 151, da 159 a 164, da 187 a 189, 207, 209 e 218 del registro
ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 6,   7,  8,  11,  12,  13,  15,  16  e  17,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2005.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 6 luglio 2005 il Giudice
relatore Alfonso Quaranta.
    Ritenuto che i Giudici di pace di Finale Ligure (r.o. n. 1082 del
2004),  Castelfiorentino (r.o. n. 1090 del 2004), Monza (r.o. n. 1092
del 2004), Siena (r.o. nn. 20, 21 e 22 del 2005), Rho (r.o. n. 39 del
2005),  Penne  (r.o. n. 40 del 2005), Cairo Montenotte (r.o. nn. 41 e
163  del 2005), Lanciano (r.o. nn. 42 e 43 del 2005), Reggio Calabria
(r.o.  n. 44  del  2005),  Roma  (r.o. n. 46 del 2005), Pescara (r.o.
nn. 47  e  148 del 2005), Avezzano (r.o. n. 143 del 2005), Fano (r.o.
n. 146  del  2005), San Giovanni in Persiceto (r.o. n. 147 del 2005),
Firenze  (r.o.  n. 149  del  2005), Lagonegro (r.o. n. 150 del 2005),
Pontremoli  (r.o.  n. 151 del 2005), Tempio Pausania (r.o. n. 159 del
2005), Revere (r.o. nn. 160, 161 e 162 del 2005), Milano (r.o. n. 164
del 2005), Trapani (r.o. nn. 187 e 188 del 2005), Empoli (r.o. n. 189
del  2005),  Aosta  (r.o.  n. 207  del 2005), Gravina in Puglia (r.o.
n. 209  del 2005) ed Oriolo (r.o. n. 218 del 2005), hanno sollevato -
in  riferimento,  complessivamente, agli artt. 3, 13, 16, 24, 27, 41,
97   e   113   della   Costituzione   -   questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 126-bis,  comma 2,  del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della  strada),  introdotto
dall'art. 7,  comma 1,  del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
(Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada,
a  norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85),
e  modificato  dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27
giugno 2003,  n. 151  (Modifiche  ed  integrazioni  al  codice  della
strada),  convertito,  con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003,
n. 214;
        che  in  via  preliminare  deve  chiarirsi  -  al fine di una
corretta  identificazione  del  thema  decidendum - come il dubbio di
costituzionalita'  prospettato dai giudici a quibus investa sempre la
previsione  normativa  di  cui  al comma 2 dell'articolo suddetto, il
quale  prevede  che, in caso di mancata immediata identificazione del
responsabile   di   un'infrazione  stradale,  la  segnalazione  della
decurtazione  del  punteggio  attribuito  alla patente di guida debba
essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo
stesso  non  comunichi, entro trenta giorni, i dati personali e della
patente del conducente;
        che,  difatti,  sebbene  in  talune ordinanze di rimessione -
segnatamente    quelle   provenienti   dai   Giudici   di   pace   di
Castelfiorentino  (r.o. n. 1090 del 2004), Lanciano (r.o. nn. 42 e 43
del  2005),  Roma (r.o. n. 46 del 2005), Fano (r.o. n. 146 del 2005),
Lagonegro  (r.o.  n. 150  del  2005),  Revere (r.o. n. 162 del 2005),
Cairo Montenotte (r.o. n. 163 del 2005) e Trapani (r.o. nn. 187 e 188
del  2005) - si faccia riferimento all'intero art. 126-bis del codice
della strada, non vi e' dubbio che la censura sollevata anche da tali
rimettenti  investa,  come  esplicitano chiaramente le argomentazioni
dedotte  a  sostegno  della stessa, la previsione normativa di cui al
comma 2 di tale articolo;
        che  analogamente,  anche  il  Giudice di pace di Monza (r.o.
n. 1092  del  2004) e quello di Avezzano (r.o. n. 143 del 2005) hanno
chiesto   la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  della
disposizione  da  ultimo  indicata,  e cio' quantunque indirizzino le
proprie  iniziative,  a  causa di un evidente lapsus calami, il primo
avverso  l'art. 126  del  codice  della  strada, il secondo contro un
inesistente art. 126-bis della legge n. 214 del 2003;
        che,  cio'  premesso  in  ordine  all'oggetto dell'iniziativa
assunta   dai   rimettenti,   deve   ribadirsi   come   i   parametri
costituzionali dai medesimi complessivamente evocati siano costituiti
dagli artt. 3, 13, 16, 24, 27, 41, 97 e 113 della Costituzione;
        che,   in   particolare,   la  violazione  dell'art. 3  della
Costituzione  e' ipotizzata da tutti i giudici di pace rimettenti, ad
eccezione di quello di Milano (r.o. n. 164 del 2005);
        che tale censura e' motivata sulla base di argomentazioni non
sempre  identiche,  ma  comunque  riconducibili  a  due  fondamentali
profili;
        che,  in  primo  luogo,  si  censura  la  natura  di sanzione
«eventuale   ed  intermittente»  che  connoterebbe  la  misura  della
decurtazione dei punti dalla patente di guida, e dunque la disparita'
di  trattamento  che  la  sua applicazione determinerebbe a carico di
certe   categorie   di   soggetti,   prospettandosi   in  particolare
l'esistenza  di  una  discriminazione in danno dei soggetti muniti di
patente,  rispetto  a  coloro  che  ne  siano  privi,  in  tal  senso
pronunciandosi i rimettenti di Rho (r.o. n. 39 del 2005), Penne (r.o.
n. 40  del  2005),  Cairo  Montenotte  (r.o.  nn. 41 e 163 del 2005),
Lanciano (r.o. nn. 42 e 43 del 2005), Reggio Calabria (r.o. n. 44 del
2005),  Pescara  (r.o.  nn. 47 e 148 del 2005), Avezzano (r.o. n. 143
del 2005), Firenze (r.o. n. 149 del 2005), Lagonegro (r.o. n. 150 del
2005),  Pontremoli  (r.o.  n. 151  del  2005),  Tempio Pausania (r.o.
n. 159  del 2005), Revere (r.o. nn. 160, 161 e 162 del 2005), Trapani
(r.o. n. 188 del 2005), Empoli (r.o. n. 189 del 2005) ed Oriolo (r.o.
n. 218 del 2005);
        che,  del  pari,  si ipotizza una disparita' di trattamento -
tale  e' la censura dei Giudici di pace di Rho (r.o. n. 39 del 2005),
Penne  (r.o. n. 40 del 2005), Cairo Montenotte (r.o. n. 41 del 2005),
Lanciano  (r.o.  nn. 42  e  43 del 2005), Roma (r.o. n. 46 del 2005),
Avezzano  (r.o.  n. 143  del  2005), Empoli (r.o. n. 189 del 2005) ed
Aosta  (r.o.  n. 207  del  2005)  -  tra  le persone fisiche e quelle
giuridiche,  che  siano  proprietarie  del  veicolo a mezzo del quale
venne  commessa l'infrazione stradale, e cio' in base all'assunto che
la decurtazione dei punti dalla patente di guida operi esclusivamente
nei  riguardi  delle  prime,  trovando  invece applicazione, a carico
delle seconde, la sanzione pecuniaria - richiamata nella disposizione
censurata  -  di cui all'art. 180, comma 8, del medesimo codice della
strada;
        che  la  violazione  dell'art. 3  della  Costituzione  e', in
secondo   luogo,   ipotizzata   sotto   il  profilo  del  difetto  di
ragionevolezza che connoterebbe la disposizione impugnata;
        che in tale prospettiva, innanzitutto, si deduce - in base ad
una  opzione  ermeneutica,  opposta  a  quella  sopra illustrata, che
esclude l'operativita' della decurtazione del punteggio dalla patente
in  caso  di  infrazioni  stradali  commesse  a  mezzo  di veicoli di
proprieta' di persone giuridiche - che, ricorrendo l'evenienza teste'
descritta, la misura de qua graverebbe, irragionevolmente, sul legale
rappresentante   dell'ente,  ovvero  su  altri  soggetti  individuati
secondo criteri del tutto casuali o arbitrari;
        che  a  questo profilo di illegittimita' costituzionale - che
sostanzialmente  accomuna  i rimettenti di Lanciano (r.o. nn. 42 e 43
del  2005),  Reggio  Calabria  (r.o.  n. 44  del 2005), Firenze (r.o.
n. 149  del  2005), Lagonegro (r.o. n. 150 del 2005), Tempio Pausania
(r.o.  n. 159  del  2005),  Revere  (r.o.  nn. 160  e 161 del 2005) e
Trapani  (r.o.  n. 188  del 2005) - si sovrappone, poi, la denunciata
irrazionalita'  dell'applicazione della misura, giacche' collegata e'
l'assunto  del  rimettente  di  Firenze  (r.o.  n. 149 del 2005) e di
quello  di  Gravina  in  Puglia (r.o. n. 209 del 2005) ad «un obbligo
impossibile  da  ottemperare», potendo il proprietario del veicolo al
piu'  rivelare  il  nominativo  della  persona  avente  la  materiale
disponibilita'   dello   stesso,  non  invece  quello  dell'effettivo
conducente;
        che  argomenti a se' stanti sono, infine quelli proposti - in
taluni  casi  in aggiunta a quelli teste' illustrati - dai rimettenti
di  Monza  (r.o.  n. 1092  del  2004), Lanciano (r.o. nn. 42 e 43 del
2005),  Fano  (r.o. n. 146 del 2005), San Giovanni in Persiceto (r.o.
n. 147  del  2005),  Pontremoli (r.o. n. 151 del 2005), Trapani (r.o.
n. 187  del  2005),  Empoli  (r.o.  n. 189  del 2005) ed Oriolo (r.o.
n. 218 del 2005);
        che,  difatti,  il  primo  di  tali  giudici  a  quibus  pone
l'accento  sulla  irragionevole  equiparazione  tra  la posizione del
proprietario  del veicolo - sanzionato «sulla base di una presunzione
di  responsabilita»  -  e  quella  del  conducente  «a  cui sia stata
effettuata invece la contestazione immediata», e dunque «identificato
come il vero trasgressore»;
        che  il  rimettente  di  Lanciano (r.o. nn. 42 e 43 del 2005)
evidenzia,  viceversa,  l'incongruita'  della  scelta  legislativa di
sanzionare,  tra i proprietari di veicoli muniti di patente, solo chi
«non  vuole  indicare  (...)  oppure  non  sa,  o non conosce, chi ha
utilizzato  il mezzo» al medesimo appartenente, mentre per il Giudice
di  pace  di Fano (r.o. n. 146 del 2005) e per quello di San Giovanni
in  Persiceto  (r.o.  n. 147  del  2005) il difetto di ragionevolezza
della  disposizione  censurata  consisterebbe,  rispettivamente,  nel
sottrarre al proprietario del veicolo la possibilita' di «liberamente
determinarsi»  (essendo  egli vincolato «ad un'arbitraria coercizione
di  comunicazione»),  ovvero,  nel  creare  una «sperequazione» a suo
carico «per un comportamento a lui non imputabile»;
        che,  invece,  i  rimettenti  di  Pontremoli (r.o. n. 151 del
2005),  Trapani (r.o. n. 187 del 2005), Empoli (r.o. n. 189 del 2005)
ed  Oriolo  (r.o. n. 218 del 2005) evidenziano come la sanzione della
decurtazione dei punti dalla patente di guida non colpisca neppure il
proprietario  in  quanto tale, ma solo colui il quale abbia omesso di
comunicare i dati personali e della patente del conducente, evenienza
nella  quale  sarebbe da ravvisare un ulteriore profilo di violazione
dell'art. 3 della Costituzione;
        che  il  solo  Giudice  di pace di Roma (r.o. n. 46 del 2005)
ipotizza  il  contrasto  tra la norma impugnata e l'articolo 13 della
Costituzione,  in  base  al  rilievo secondo cui «la decurtazione dei
punti-patente  incide  direttamente  sulla  liberta'  personale»  del
soggetto  sanzionato,  di  talche'  essa «necessariamente deve essere
correlata ad una previsione di legge»;
        che  il medesimo argomento e' invocato, sempre dal rimettente
romano,  a  fondamento  della  dedotta  violazione dell'art. 16 della
Costituzione,  parametro  evocato  anche  dal  Giudice di pace di San
Giovanni  in  Persiceto  (r.o.  n. 147  del  2005),  secondo cui alla
stregua  di  tale norma costituzionale «ogni cittadino puo' circolare
liberamente  in  qualsiasi parte del territorio, salvo le limitazioni
per motivi di sanita' o di sicurezza»;
        che  tutti  i  giudici  rimettenti - all'infuori di quelli di
Siena (nella prima delle tre ordinanze emesse, r.o. n. 20 del 2005) e
San  Giovanni  in  Persiceto  (r.o.  n. 147  del  2005) - deducono la
violazione  dell'art. 24  della  Costituzione,  variamente  motivando
siffatta censura;
        che  si dolgono, in particolare, della violazione del diritto
di   difesa,   derivante   dal  difetto  di  contestazione  immediata
dell'infrazione  stradale  alla  quale e' ricollegata la misura della
decurtazione  del punteggio dalla patente di guida, i Giudici di pace
di  Lanciano (r.o. nn. 42 e 43 del 2005), Reggio Calabria (r.o. n. 44
del  2005),  Avezzano  (r.o. n. 143 del 2005), Lagonegro (r.o. n. 150
del 2005) e Milano (r.o. n. 164 del 2005);
        che  mettono, invece, in risalto la violazione del diritto al
silenzio,  derivante  dalla  previsione dell'obbligo di comunicazione
suddetto,  i  Giudici  di  pace  di  Rho (r.o. n. 39 del 2005), Cairo
Montenotte  (r.o.  n. 163  del 2005), Firenze (r.o. n. 149 del 2005),
Aosta (r.o. n. 207 del 2005) ed Oriolo (r.o. n. 218 del 2005);
        che  sono,  invece,  i  rimettenti di Monza (r.o. n. 1092 del
2004)  e  Pontremoli  (r.o.  n. 151 del 2005) a sottolineare come non
sempre l'adempimento di tale obbligo di comunicazione possa ritenersi
esigibile,  ben potendo il proprietario - in special modo nei casi di
uso  promiscuo  del  medesimo  veicolo  da  parte  di piu' soggetti -
ignorare l'identita' del conducente;
        che  i  Giudici  di pace di Penne (r.o. n. 40 del 2005) Cairo
Montenotte  (r.o.  n. 41  del  2005),  Pescara (r.o. nn. 47 e 148 del
2005),  Lagonegro  (r.o.  n. 150  del 2005) ed Aosta (r.o. n. 207 del
2005),  pongono  in  luce,  invece, come il contenuto dell'obbligo di
comunicazione   in   esame   si   risolva,  sostanzialmente,  in  una
«autodenuncia»,  allorche'  il  proprietario del veicolo sia anche il
conducente  autore  dell'infrazione stradale, giacche' questi sarebbe
costretto  ad  autodenunciarsi  al fine di evitare di incorrere in un
doppio   provvedimento   sanzionatorio,   e  cioe'  «da  un  lato  la
decurtazione  del  punteggio  e dall'altro la sanzione pecuniaria per
l'omissione   dei   dati  dell'effettivo  conducente»,  ex  art. 180,
comma 8, del codice della strada;
        che  i  rimettenti  di Finale Ligure (r.o. n. 1082 del 2004),
Rho  (r.o. n. 39 del 2005), Pontremoli (r.o. n. 151 del 2005), Revere
(r.o.  nn. 160,  161 e 162 del 2005), Trapani (r.o. nn. 187 e 188 del
2005),  Empoli  (r.o.  n. 189  del  2005)  ed Oriolo (r.o. n. 218 del
2005),  sottolineano,  a  loro  volta, come la previsione di siffatto
obbligo  di  «delazione»  contrasti con l'art. 24 della Costituzione,
giacche'  solo  a  carico  di  pubblici ufficiali puo' legittimamente
operare un obbligo di denuncia di illeciti amministrativi;
        che,  infine,  i  Giudici  di  pace  di Fano (r.o. n. 146 del
2005),  Tempio  Pausania  (r.o.  n. 159 del 2005) e Gravina in Puglia
(r.o.  n. 209  del  2005)  pongono  in  luce  come la norma impugnata
costringa  il  proprietario del veicolo ad un comportamento difensivo
«univoco»   (menomando,   cosi',   il   suo   diritto   a  difendersi
liberamente);
        che  quasi  tutti i rimettenti - con l'eccezione di quelli di
Monza  (r.o.  n. 1092  del  2004), Siena (r.o. nn. 20 e 21 del 2005),
Lanciano  (r.o.  nn. 42  e 43 del 2005) e Pontremoli (r.o. n. 151 del
2005)  - hanno dedotto il contrasto con l'art. 27 della Costituzione,
censura, anch'essa, variamente motivata;
        che  i Giudici di pace di Cairo Montenotte (r.o. nn. 41 e 163
del  2005),  Roma  (r.o.  n. 46 del 2005) e San Giovanni in Persiceto
(r.o.  n. 147  del  2005) deducono, sic et simpliciter, la violazione
del  parametro  costituzionale  suddetto - in base all'assunto che il
principio della «personalita» della responsabilita' debba operare per
sanzioni     aventi     tale    carattere    (personale,    appunto),
indipendentemente  dalla  loro natura (meramente amministrativa e non
propriamente penale);
        che  richiamano,  invece,  la  previsione  dell'art. 3  - che
sancisce  il  principio  della  «personalita»  della  responsabilita'
amministrativa  -  della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema  penale),  e  dunque rimarcano il carattere sui generis della
sanzione  della  decurtazione  del  punteggio  dalla patente di guida
(giacche'   essa,   operando   a   carico  del  proprietario,  deroga
ingiustificatamente  a  tale  principio),  i giudici di Finale Ligure
(r.o. n. 1082 del 2004), Rho (r.o. n. 39 del 2005), Penne (r.o. n. 40
del  2005),  Reggio  Calabria  (r.o.  n. 44  del 2005), Pescara (r.o.
nn. 47  e  148  del  2005),  Tempio  Pausania (r.o. n. 159 del 2005),
Revere  (r.o. nn. 160 e 161 del 2005), Milano (r.o. n. 164 del 2005),
Trapani (r.o. nn. 187 e 188 del 2005), Empoli (r.o. n. 189 del 2005),
Aosta  (r.o.  n. 207  del  2005) e Gravina in Puglia (r.o. n. 209 del
2005);
        che  numerosi  tra i rimettenti sottolineano, infine, come in
forza di diverse disposizioni legislative si profili la necessita' di
limitare  la responsabilita' «solidale» del proprietario del veicolo,
a  mezzo  del  quale  venne  commessa  l'infrazione stradale, al solo
pagamento della sanzione pecuniaria;
        che  in  particolare sono i Giudici di pace di Avezzano (r.o.
n. 143  del  2005),  Firenze  (r.o. n. 149 del 2005), Lagonegro (r.o.
n. 150  del  2005),  Revere  (r.o.  n. 162  del 2005) ed Oriolo (r.o.
n. 218  del  2005), a riferirsi alle previsioni degli artt. 196 e 210
del  medesimo codice della strada, richiamando, invece, il Giudice di
pace  di  Fano (r.o. n. 146 del 2005) e quello di Revere (r.o. n. 162
del 2005) anche il disposto dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981;
        che  il  solo  Giudice  di  pace di San Giovanni in Persiceto
(r.o.  n. 147  del  2005)  deduce  la  violazione  dell'art. 41 della
Costituzione,  evidenziando  che  la  norma  impugnata  impedisce  al
proprietario del veicolo «di utilizzare la propria patente di guida e
quindi  il  proprio  veicolo»,  cosi'  «privandolo  di  un'iniziativa
economica»;
        che  e' il rimettente di Fano (r.o. n. 146 del 2005), invece,
a  prospettare  il  contrasto con l'art. 97 della Carta fondamentale,
giacche'   l'obbligo   di   comunicazione,   nascente  a  carico  del
proprietario  del  veicolo  dalla  censurata  disposizione del codice
della  strada,  sarebbe  contrario  «al  principio  di  imparzialita'
dell'amministrazione»;
        che,  infine,  e'  il  Giudice di pace di Rho (r.o. n. 39 del
2005)   ad   ipotizzare   la  violazione  anche  dell'art. 113  della
Costituzione,  evidenziando come l'esclusione del diritto al silenzio
rappresenti    una    «limitazione»,   non   consentita,   a   quella
incondizionata  possibilita' di tutela contro gli atti della pubblica
amministrazione prevista dalla norma costituzionale suddetta.
    Considerato  che  i  Giudici  di pace meglio indicati in epigrafe
hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale - adducendo,
complessivamente, la violazione degli artt. 3, 13, 16, 24, 27, 41, 97
e  113  della  Costituzione - dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada),
introdotto  dall'art. 7,  comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio
2002,  n. 9  (Disposizioni  integrative e correttive del nuovo codice
della  strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo
2001,  n. 85),  e  modificato  dall'art. 7,  comma 3, lettera b), del
decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice  della  strada),  convertito,  con  modificazioni, nella legge
1° agosto 2003, n. 214;
        che  tutte  le  questioni  sollevate,  per  la  loro evidente
connessione,  vanno  trattate  congiuntamente, per cui va disposta la
riunione dei relativi giudizi;
        che  questa  Corte, investita di analoghe questioni aventi ad
oggetto  sempre  l'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992,
ha  concluso  nel  senso  dell'illegittimita'  costituzionale di tale
disposizione (sentenza n. 27 del 2005);
        che, pertanto, in relazione alle questioni sollevate da tutti
gli  odierni  rimettenti deve darsi atto come questa Corte abbia gia'
affermato  che  la  disposizione  impugnata «da' vita ad una sanzione
assolutamente sui generis
,  giacche'  la stessa - pur essendo di natura personale - non appare
riconducibile  ad  un  contegno  direttamente  posto  in  essere  dal
proprietario  del  veicolo  e  consistente nella trasgressione di una
specifica  norma relativa alla circolazione stradale»;         che su
tali  basi  questa  Corte  ha,  quindi,  concluso per la declaratoria
d'incostituzionalita'  della  norma  suddetta,  giacche'  «proprio la
peculiare   natura  della  sanzione  prevista  dall'art. 126-bis»  (e
segnatamente  la  sua incidenza sulla «legittimazione soggettiva alla
conduzione  di  ogni veicolo»), «fa emergere l'irragionevolezza della
scelta  legislativa  di porre la stessa a carico del proprietario del
veicolo  che  non sia anche il responsabile dell'infrazione stradale»
(sentenza n. 27 del 2005);
        che,  peraltro,  questa  Corte  ha  anche  affermato  come in
ragione  del  disposto  «accoglimento della questione di legittimita'
costituzionale,  per  violazione del principio di ragionevolezza», si
renda  «necessario  precisare»  che, «nel caso in cui il proprietario
ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente,
trova  applicazione  la  sanzione  pecuniaria  di  cui  all'art. 180,
comma 8,  del  codice  della  strada» (cosi', nuovamente, la sentenza
n. 27 del 2005);
        che,  in  tal  modo,  la  Corte risulta anche aver «fugato il
dubbio»  -  che  pure  e'  stato  avanzato  da  alcuni  degli odierni
rimettenti   -   in   ordine  ad  una  ingiustificata  disparita'  di
trattamento  realizzata  tra i proprietari di veicoli, discriminati a
seconda  della  loro  natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero,
quanto   a   queste   ultime,  in  base  alla  circostanza  meramente
accidentale  che  le  stesse  siano munite o meno di patente» (cosi',
conclusivamente, la citata sentenza n. 27 del 2005);
        che,  dunque,  alla  stregua  di  tale sopravvenuta decisione
vanno restituiti gli atti ai suddetti giudici a quibus.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina  la  restituzione  degli atti ai Giudici di pace di Finale
Ligure, Castelfiorentino, Monza, Siena, Rho, Penne, Cairo Montenotte,
Lanciano,   Reggio  Calabria,  Roma,  Pescara,  Avezzano,  Fano,  San
Giovanni   in   Persiceto,  Firenze,  Lagonegro,  Pontremoli,  Tempio
Pausania,  Revere,  Milano, Trapani, Empoli, Aosta, Gravina in Puglia
ed Oriolo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                       Il redattore: Quaranta
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 29 luglio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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