N. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 luglio 2005
Ricorso per conflitto tra enti depositato il 26 luglio 2005 (della Provincia autonoma di Bolzano) Banca e istituti di credito - Fondazioni bancarie - Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano - Modifiche dello statuto - Lettera «provvedimento approvativo» del Ministro dell'economia e delle finanze avente ad oggetto l'approvazione di modifiche agli artt. 5, 9 e 52 dello statuto - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione della competenza per l'approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione spettante alla Provincia a seguito di delega da parte della Regione Trentino Alto Adige, avente competenza legislativa concorrente in materia, delle relative funzioni amministrative - Violazione della competenza provinciale esclusiva in tema di nomina del presidente e del vicepresidente della Fondazione Contrasto con la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali - Violazione del principio di leale collaborazione. - Lettera «provvedimento approvativo» del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2005 (prot. n. 7076). - Statuto speciale del Trentino Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 5, n. 3, 11 e 16; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.(GU n.34 del 24-8-2005 )
Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale pro tempore, dott. Luis Dumwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 2152 dd. 20 giugno 2005 (doc. 1), rappresentato e difeso, in virtu' di procura speciale dd. 27 giugno 2005 (doc. 2) - autenticata dal segretario generale della Giunta provinciale di Bolzano avv. Adolf Auckenthaler (Rep. n. 21047) - dall'avv. prof. Roland Riz, presso il quale e' elettivamente domiciliata in 00186 Roma, via dei Prefetti, n. 46; Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza relativo alla lettera «provvedimento approvativo» del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2005 (prot. n. 7076) con le sue parti integranti (doc. 3), trasmessa alla Fondazione Cassa di Rispamilo di Bolzano in data 1° febbraio 2005 ed inviata dalla Fondazione stessa in data 1° giugno 2005 alla Provincia autonoma di Bolzano, avente ad oggetto l'approvazione di modifiche agli artt. 5, 9 e 52 dello statuto della Fondazione medesima. F a t t o Nella seduta del 16 dicembre 2004 l'organo di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano ha approvato modifche agli artt. 5, 9 e 52 del proprio statuto. Con lettera del 23 dicembre 2004 la Fondazione stessa ha provveduto a comunicare tali modifiche statutarie alla Provincia autonoma di Bolzano chiedendone l'approvazione (doc. 4). Inoltre, con lettera dello stesso 23 dicembre 2004 la Fondazione ha chiesto al Ministro dell'economia e delle finanze (gia' Ministro del tesoro) il suo parere in merito alle modiche stesse (doc. 5). Anche la Provincia di Bolzano, con lettera del 31 gennaio 2005 (doc. 6), aveva invitato il Ministro dell'economia e delle finanze ad esprimere tale parere. Va precisato a questo punto che lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) attribuisce alla Regione Trentino-Alto Adige competenza legislativa concorrente in materia di «ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale» (art. 5 n. 3) con le connesse potesta' amministrative (art. 16). Inoltre, in base all'art. 11 dello statuto speciale, la Provincia di Bolzano ha competenza esclusiva in materia di «apertura e trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale» e di «nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di Risparmio». Con l.r. 17 aprile 2003, n. 3 la Regione Trentino-Alto Adige ha delegato le funzioni amministrative in materia di «enti di credito fondiario e di credito agrario, di Casse di risparmio e di Casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale» alle Province autonome di Trento e Bolzano. La norma di attuazione d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 ha precisato le competenze della regione (ora Province autonome di Trento e Bolzano) in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale disponendo all'art. 3, lett. d) che la stessa ha competenza esclusiva in materia di «approvazione delle modifiche statutarie» con il limite di «sentire» il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia. Con lettera «provvedimento approvativo» del 25 gennaio 2005 (prot. n. 7076), che qui si impugna, il Ministro dell'economia e delle finanze ha comunicato alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Bolzano quanto segue: «Si fa riferimento alla lettera a margine indicata con la quale codesta Fondazione ha trasmesso le modifiche statutarie deliberate dall'Organo di indirizzo nella riunione del 16 dicembre 2004. Al riguardo, esaminate le suddette modifiche, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si approvano, con la precisazione che segue, gli articoli 5, comma 5, 9 e 52 dello statuto della Fondazione Cassa di Risvarmio di Bolzano di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo che l'aumento della compagine sociale non dovra' comportare un aumento dei costi a carico della Fondazione». Tale lettera «provvedimento approvativo» del 25 gennaio 2005 (prot. n. 7076) del Ministro dell'economia e delle finanze e' stata trasmessa alla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano in data 1° febbraio 2005 ed inviata dalla Fondazione stessa in data 1° giugno 2005 alla Provincia autonoma di Bolzano. Il provvedimento impugnato costituisce una palese violazione delle attribuzioni statutarie della Provincia autonoma di Bolzano e delle relative norme di attuazione, in quanto invade gravemente le competenze provinciali. Pertanto, esso viene impugnato per i seguenti motivi di Diritto 1) Violazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) ed in particolare delle competenze provinciali di cui all'art. 11 statuto speciale e delle competenze regionali di cui all'art 5, n. 3 ed all'art. 16 statuto speciale (competenze delegate alla Provincia autonoma di Bolzano) nonche' delle relative norme di attuazione ed in particolare del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234. 1. - Lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) attribuisce alla Regione Trentino-Alto Adige competenza legislativa concorrente in materia di «ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale» (art. 5 n. 3) oltre che le connesse potesta' amministrative (art. 16). 2. - La norma di attuazione d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 ha precisato le competenze della regione nelle predette materie disponendo all'art. 3 che «Rientrano nella competenza regionale i provvedimenti riguardanti le banche di cui al precedente art. 2 ed aventi in particolare per oggetto: a) la istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione; b) l'autorizzazione all'inizio delle operazioni; c) l'autorizzazione alle Casse rurali ed artigiane ad operare fuori dei limiti territoriali purche' nell'ambito regionale; d) l'approvazione delle modifiche statutarie; e) la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonche' dei consigli di amministrazione e degli altri organi amministrativi per trattare questioni attinenti alla materia di competenza regionale; f) l'amministrazione straordinaria nonche' la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni; g) l'assunzione dei servizi previsti dal terzo e quinto comma dell'art. 99 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sostituito dalla legge 10 giugno 1940, n. 933; h) la nomina di amministratori e di sindaci nei casi in cui la nomina e' demandata per legge agli organi di vigilanza bancaria all'infuori dei casi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' i «benestare» che la legge demanda agli organi di vigilanza per la nomina di funzionari (regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204)» aggiungendo, inoltre, che «I provvedimenti di cui alle lettere d) e g) del presente articolo vanno adottati dalla regione sentiti rispettivamente il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia». 3. - Come detto sopra, la Regione Trentino-Alto Adige. con l.r. del 17 aprile 2003, n. 3, ha delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni amministrative in materia di Casse di risparmio: «a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono delegate alla Provincia autonoma di Bolzano le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, di enti di credito fondiario e di credito agrario, di Casse di risparmio e di Casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale». Tale delega e' avvenuta in base all'art. 18 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) che recita: «La regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici». Dal 2003 spetta, quindi, alla Provincia autonoma di Bolzano la competenza per «l'approvazione delle modifiche statutarie» di cui all'art. 3, lett. d) del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234. 4. - Nell'impugnato provvedimento del 25 gennaio 2005 il Ministro dell'economia e delle finanze sostiene il contrario, affermando che «ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si approvano ... gli articoli 5, comma 5, 9 e 52 dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano», precisando che «resta fermo che l'aumento della compagine sociale non dovra' comportare un aumento dei costi a carico della Fondazione» ed imponendo «a recepire nel proprio statuto le innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 153/1999 (in particolare all'art. 2, comma 2, e all'art. 5, comma 1) e dal regolamento del 18 maggio 2004, n. 150 (in particolare agli articoli 4 e 5)». 5. - Di fronte alle norme a livello costituzionale (Statuto speciale) e di legge rinforzata (norme di attuazione) esiste il d.lgs. n. 153 del 17 maggio 1999, invocato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ha introdotto una nuova disciplina civilistica e fiscale per le c.d. «fondazioni bancarie», organismi nati nell'ambito del complesso iter di ristrutturazione bancaria. In particolare, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 153/1999, «le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti». La fase transitoria, disciplinata dall'art. 25 del d.lgs. n. 153/1999, e' stata prolungata fino al 31 dicembre 2005 con legge dello Stato e precisamente con l'art. 4, d.l. 24 giugno 2003, n. 143. Sta di fatto che la Provincia di Bolzano e' venuta incontro allo Stato creando dalla ex «Cassa di Risparmio» due enti e precisamente la «Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.» e la «Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano». Cio' non toglie comunque le attribuzioni costituzionali della Provincia autonoma di Bolzano che non possano essere venute meno a seguito di un atto dello Stato avente normale forza di legge (d.lgs. n. 153/1999). 2) Violazione dell'art. 11 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). L'art. 11 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) assegna alla Provincia autonoma di Bolzano competenza esclusiva in materia di apertura e trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale e di nomina del presidente e del vicepresidente della Cassa di Risparmio: «La provincia puo' autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro. L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito e' data dal Ministero del tesoro sentito il parere della provincia interessata. La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di Risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro». A tale articolo viene fatto riferimento anche nello statuto della Fondazione della Cassa di Risparmio, approvato con deliberazione della giunta regionale dd. 22 maggio 2000, n. 688 e pubblicata nel B.U. del 27 giugno 2000. Infatti, a norma dell'art. 42 dello statuto della Fondazione «Il presidente ed il vicepresidente sono nominati dall'organo di indirizzo, salvo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto di Autonomia». Risulta, quindi, palese che le questioni riguardanti la nomina del presidente e del vicepresidente della Cassa di Risparmio e della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano sono, in forza dello Statuto speciale, di competenza specifica della Provincia di Bolzano, indipendentemente dalla qualifica della Fondazione stessa come «ente creditizio» (prima della scadenza del periodo transitorio in data 31 dicembre 2005) o come «ente di diritto privato» (dopo la scadenza del periodo transitorio). Orbene, le modifiche apportate allo statuto della Fondazione Cassa di Risparmio incidono anche sulla nomina del presidente e del vicepresidente. Infatti la modifica dello statuto della Fondazione ha portato il numero dei soci da 100 a 150 (vedi il modificato art. 9 dello statuto) incidendo cosi' sugli artt. 34 ss. (nomina e composizione dell'organo di indirizzo) e 42 (nomina del presidente e del vice presidente) dello statuto della Fondazione. E', pertanto, palese che spetta alla provincia l'approvazione delle modifiche stesse, in quanto dotata di competenza esclusiva in materia, fermo l'obbligo di sentire il Ministro del tesoro (art. 11, statuto speciale del Trentino-Alto Adige). 3) Violazione dell'art. 10 legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. Come detto sopra la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano sono titolari di specifiche competenze in materia di «ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale», di «apertura e trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale» e di «nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di Risparmio». In tali competenze e' ricompresa anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. Infatti, prima del d.lgs. n. 153/1999 era fuori discussione che spettasse alla regione il potere di ordinamento e di vigilanza sulla Fondazione stessa (potere delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano con l.r. n. 3/2003). Le norme della nuova Costituzione (art. 117) ed in particolare la legislazione esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» non possono avere l'effetto di eliminare tali specifiche competenze della Regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome, sia perche' le attribuzioni costituzionali alle province autonome non possono essere derogate da un atto avente forza di legge (d.lgs. n. 153/1999), sia perche' l'art. 10, legge costituzionale n. 3 del 2001 dispone che le disposizioni della nuova Costituzione si applicano «solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite» (vedi le sentenze Corte cost. nn. 145/2005, 103/2003, 48/2003, 408/2002 e 377/2002). 4) Violazione del principio di «Leale collaborazione». La lettera «provvedimento approvativo» del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2005 costituisce anche una violazione del principio di «leale collaborazione» con la Provincia autonoma di Bolzano. Ne e' conferma anche il fatto che la provincia e' venuta a conoscenza del provvedimento di approvazione qui impugnato solo indirettamente tramite la Fondazione Cassa di Risparmio. Lo Stato, infatti, ha mandato il «provvedimento approvativo» qui impugnato solo alla Fondazione, superando la Provincia autonoma di Bolzano e cioe' l'organo che ha competenza costituzionale in materia. Fatto tanto piu' grave se si tiene conto che la Provincia autonoma di Bolzano aveva rivolto una specifica richiesta di parere al Ministero dell'economia e delle finanze (doc. 6). Siamo di fronte cioe' ad una grave violazione da parte dello Stato del principio di «leale collaborazione», che in ogni caso dovrebbe stare alla base del nuovo rapporto costituzionale fra Stato e regioni. Per dirimere questo conflitto sara' eventualmente necessaria una sentenza interpretativa di codesta Corte, la quale - viste le competenze statutarie della Provincia di Bolzano - chiarisca quantomeno la necessita' di una preventiva intesa fra Stato e provincia autonoma.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato e per esso al Ministro dell'economia e delle finanze l'approvazione delle modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio e per l'effetto annullare la lettera «provvedimento approvativo» del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2005 (prot. n. 7076) e di tutte le sue parti integranti. Bolzano-Roma, addi' 14 luglio 2005 Avv. Prof. Roland Riz 05C0887