N. 75 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 agosto 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 agosto 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Impiego pubblico - Regione Calabria - Norme in materia di nomine e di personale - Previsione della «decadenza automatica» delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» alle nomine riguardanti i rappresentanti della Regione in seno allo Stato ed agli enti pubblici nazionali i cui enti non appartengono alla struttura amministrativa della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» alle nomine conferite dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nonche' dai Dirigenti dei Dipartimenti consiliari - Estensione surrettizia della predetta decadenza alle nomine conferite nel corso della precedente legislatura a decorrere dai nove mesi precedenti il 3 aprile 2005 - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» - Erronea applicazione del principio dello «spoil system» - Esorbitanza dalla competenza legislativa regionale - Violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione. - Legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5. - Costituzione artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. g); Legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 6. Impiego pubblico - Regione Calabria - Norme in materia di nomine e di personale - Previsione della «decadenza automatica» delle nomine regionali e degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della Regione - Applicazione della «decadenza automatica» a tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione - Estensione della predetta decadenza a tutti gli incarichi dirigenziali in essere - Previsione della stessa anche per gli organi di vertice delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili - Risoluzione dei relativi contratti - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» nel quale e' ricompresa la disciplina del rapporto di lavoro - Erronea applicazione del principio dello «spoil system» - Esorbitanza dalla competenza legislativa regionale - Violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione. - Legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, commi 6, 7 e 8. - Costituzione artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. l); Legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 3, comma 7.(GU n.36 del 7-9-2005 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' per legge domiciliato; Contro la Regione Calabria in persona del presidente della giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1-2-3-4-5 e 6-7 e 8 della legge regionale della Calabria n. 12 del 3 giugno 2005 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 10 del 7 giugno 2005 in base alla deliberazione 22 luglio 2005 del Consiglio dei ministri che unitamente al presente ricorso verra' depositata. La legge regionale n. 12 del 2005 della Regione Calabria, recante «norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria», discostandosi profondamente dalla disciplina statale in materia, presenta alcuni profili di illegittimita' costituzionale contenuti nell'art. 1 della legge, in particolare rispetto ai principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) oltre che la lesione delle competenze statali di cui all'art. 117, comma 2, lettere g) e l) Cost. 1. - Preliminarmente si osserva che e' prevista la «decadenza automatica» sia delle nomine regionali che degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della regione. La previsione di tale decadenza automatica, prescindendo da qualsiasi valutazione tecnica circa la professionalita' e le competenze delle persone precedentemente nominate e/o incaricate, contrasta con i principi di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Cio', in mancanza di soluzioni alternative (contenute invece nella legge statale n. 145/2002), che possono comunque garantire il rapporto di lavoro del dirigente. 2. - Per cio' che riguarda specificamente le nomine, l'art. 1, comma 1 e correlati commi 2, 3 e 5, le cui previsioni sono state mutuate, per taluni aspetti, dall'art. 6 della legge n. 145/2002, nella parte in cui prevedono che le nomine riguardino rappresentanti della regione in seno allo Stato ed agli enti pubblici nazionali, effettuate anche d'istanza o di concerto con altre autorita' o previa selezione, i cui enti non appartengono alla struttura amministrativa della regione, esula dalla competenza legislativa regionale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione, che attribuisce alla podesta' legislativa esclusiva dello Stato «l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», e si pone in contrasto con i principi di rango costituzionale, quali gli artt. 3 e 97, che individuano come criteri fondamentali quelli di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione. Parimenti illegittima, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, e' la previsione che estende la decedenza ex lege alle nomine conferite dal Presidente e dall'ufficio di presidenza del Consiglio, dal Presidente del Consiglio nonche' dai dirigenti dei dipartimenti consiliari, atteso che la legislazione statale limita il principio della spoit system alle sole nomine correlate all'azione di Governo, in quanto conferite dal Governo e dai ministri, nonche' il comma 4 dell'art. 1 che, in via transitoria, estende surrettiziamente la decadenza alle nomine conferite durante la precedente legislatura a decorrere dai nove mesi precedenti il 3 aprile 2005. 3. - L'art. 1, commi 6, 7 e 8, della legge in esame, prevede poi la decadenza automatica di tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione Calabria alla data di proclamazione del presidente della giunta, con risoluzione ex lege dei relativi contratti a tempo determinato, senza far riferimento alcuno agli incarichi di funzioni dirigenziale di livello generale e a quelli di direttore generale della regione, degli enti pubblici e delle aziende. La legge in esame estende la decadenza automatica a tutti i livelli dirigenziali, compresi quelli che non si caratterizzano per una particolare contiguita' con gli organi politici e che svolgono funzioni sostanzialmente gestionali e/o esecutive. Per questo aspetto, quindi, la legge in esame si differenzia profondamente dalla legislazione statale, che invece limita il principio dello spoil system agli incarichi apicali (capi dipartimento e segretari generali). Pertanto, anche in questo caso la legge applica una medesima disciplina a situazioni in realta' differenti (gli incaricai di uffici dirigenziali generali o superiori e gli incarichi di uffici dirigenziali di base), sicche' si rileva una violazione, oltre che dei principi di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), anche di quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Tali previsioni, peraltro, difformi dalla normativa statale di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 145/2002, che prevede un meccanismo di maggior tutela per gli incarichi dei dirigenti delle strutture amministrative, esorbitano dalla competenza regionale, in quanto incidono sulla disciplina dei rapporto di lavoro che, come piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, e' attratta alla competenza legislativa dello Stato, nell'ambito della materia dell'«ordinamento civile» di cui all'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. Per le medesime motivazioni e' illegittima la previsione contenuta nell'art. 1, comma 1, che prevede la decadenza automatica delle nomine effettuate per gli organi di vertice delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili, in quanto incide su contratti di natura privatistica precedentemente stipulati e ancora efficaci, determinandone la risoluzione senza meccanismi di garanzia.
P. Q. M. Si chiede che voglia codesta ecc.ma Corte dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge della Regione Calabria n. 12 del 3 giugno 2005. Saranno depositati: 1) estratto della delibera del Consiglio dei ministri 22 luglio 2005; 2) rapporto sulla legge del dipartimento affari regionali. Roma, addi' 23 luglio 2005 L'Avvocato dello Stato: Aldo Linguiti 05C0890