N. 75 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 agosto 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  3  agosto  2005  (del  Presidente  del Consiglio dei
ministri)

Impiego pubblico - Regione Calabria - Norme in materia di nomine e di
  personale  -  Previsione  della «decadenza automatica» delle nomine
  regionali  e  degli incarichi dirigenziali al momento della data di
  insediamento  dei  nuovi  organi  rappresentativi  della  Regione -
  Applicazione della «decadenza automatica» alle nomine riguardanti i
  rappresentanti  della  Regione  in  seno  allo  Stato  ed agli enti
  pubblici  nazionali  i  cui  enti  non  appartengono alla struttura
  amministrativa   della  Regione  -  Applicazione  della  «decadenza
  automatica»  alle nomine conferite dal Presidente e dall'Ufficio di
  Presidenza  del  Consiglio  nonche'  dai Dirigenti dei Dipartimenti
  consiliari  -  Estensione surrettizia della predetta decadenza alle
  nomine conferite nel corso della precedente legislatura a decorrere
  dai  nove  mesi precedenti il 3 aprile 2005 - Ricorso dello Stato -
  Denunciata lesione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato
  in  materia  di  «ordinamento e organizzazione amministrativa dello
  Stato  e  degli enti pubblici nazionali» - Erronea applicazione del
  principio  dello  «spoil  system»  -  Esorbitanza  dalla competenza
  legislativa  regionale - Violazione dei principi di ragionevolezza,
  buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione.
- Legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, commi 1,
  2, 3, 4 e 5.
- Costituzione  artt. 3,  97  e  117,  comma secondo, lett. g); Legge
  15 luglio 2002, n. 145, art. 6.
Impiego pubblico - Regione Calabria - Norme in materia di nomine e di
  personale  -  Previsione  della «decadenza automatica» delle nomine
  regionali  e  degli incarichi dirigenziali al momento della data di
  insediamento  dei  nuovi  organi  rappresentativi  della  Regione -
  Applicazione  della  «decadenza  automatica»  a tutti gli incarichi
  dirigenziali   delle   strutture  amministrative  della  Regione  -
  Estensione   della   predetta   decadenza  a  tutti  gli  incarichi
  dirigenziali  in  essere  -  Previsione  della stessa anche per gli
  organi   di   vertice   delle  aziende  sanitarie,  ospedaliere  ed
  assimilabili  -  Risoluzione dei relativi contratti - Ricorso dello
  Stato  -  Denunciata  lesione  della potesta' legislativa esclusiva
  dello  Stato  in  materia  di  «ordinamento  civile»  nel  quale e'
  ricompresa   la   disciplina  del  rapporto  di  lavoro  -  Erronea
  applicazione del principio dello «spoil system» - Esorbitanza dalla
  competenza  legislativa  regionale  -  Violazione  dei  principi di
  ragionevolezza,      buon      andamento      ed      imparzialita'
  dell'amministrazione.
- Legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, commi 6,
  7 e 8.
- Costituzione  artt. 3,  97  e  117,  comma secondo, lett. l); Legge
  15 luglio 2002, n. 145, art. 3, comma 7.
(GU n.36 del 7-9-2005 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' per legge
domiciliato;

    Contro la Regione Calabria in persona del presidente della giunta
regionale   pro   tempore  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1,  commi  1-2-3-4-5 e 6-7 e 8 della legge
regionale  della  Calabria  n. 12  del  3 giugno  2005 pubblicata nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione n. 10 del 7 giugno 2005 in base
alla  deliberazione  22  luglio  2005  del Consiglio dei ministri che
unitamente al presente ricorso verra' depositata.
    La legge regionale n. 12 del 2005 della Regione Calabria, recante
«norme  in  materia di nomine e di personale della Regione Calabria»,
discostandosi  profondamente  dalla  disciplina  statale  in materia,
presenta  alcuni  profili  di illegittimita' costituzionale contenuti
nell'art.  1  della  legge,  in  particolare  rispetto ai principi di
ragionevolezza  (art. 3  Cost.)  e  di buon andamento e imparzialita'
della  pubblica  amministrazione (art. 97 Cost.) oltre che la lesione
delle  competenze  statali di cui all'art. 117, comma 2, lettere g) e
l) Cost.
    1.  -  Preliminarmente  si  osserva che e' prevista la «decadenza
automatica»   sia   delle   nomine   regionali  che  degli  incarichi
dirigenziali  al  momento della data di insediamento dei nuovi organi
rappresentativi della regione.
    La  previsione  di  tale  decadenza  automatica,  prescindendo da
qualsiasi   valutazione   tecnica  circa  la  professionalita'  e  le
competenze  delle  persone  precedentemente  nominate e/o incaricate,
contrasta  con  i  principi  di  buon andamento e imparzialita' della
pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).
    Cio',  in  mancanza  di  soluzioni  alternative (contenute invece
nella  legge  statale n. 145/2002), che possono comunque garantire il
rapporto di lavoro del dirigente.
    2.  -  Per  cio' che riguarda specificamente le nomine, l'art. 1,
comma  1  e  correlati  commi  2, 3 e 5, le cui previsioni sono state
mutuate,  per  taluni  aspetti,  dall'art. 6 della legge n. 145/2002,
nella  parte in cui prevedono che le nomine riguardino rappresentanti
della  regione  in  seno  allo Stato ed agli enti pubblici nazionali,
effettuate anche d'istanza o di concerto con altre autorita' o previa
selezione,  i cui enti non appartengono alla struttura amministrativa
della  regione, esula dalla competenza legislativa regionale ai sensi
dell'art.   117,   comma   2,  lettera  g)  della  Costituzione,  che
attribuisce   alla   podesta'   legislativa   esclusiva  dello  Stato
«l'ordinamento  e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti  pubblici  nazionali»,  e si pone in contrasto con i principi di
rango  costituzionale,  quali  gli artt. 3 e 97, che individuano come
criteri  fondamentali  quelli  di  ragionevolezza,  buon andamento ed
imparzialita' dell'amministrazione.
    Parimenti  illegittima,  per  violazione degli artt. 3 e 97 della
Costituzione,  e' la previsione che estende la decedenza ex lege alle
nomine  conferite  dal  Presidente  e  dall'ufficio di presidenza del
Consiglio,  dal  Presidente  del  Consiglio nonche' dai dirigenti dei
dipartimenti consiliari, atteso che la legislazione statale limita il
principio della spoit system alle sole nomine correlate all'azione di
Governo,  in  quanto conferite dal Governo e dai ministri, nonche' il
comma 4 dell'art. 1 che, in via transitoria, estende surrettiziamente
la  decadenza alle nomine conferite durante la precedente legislatura
a decorrere dai nove mesi precedenti il 3 aprile 2005.
    3.  - L'art. 1, commi 6, 7 e 8, della legge in esame, prevede poi
la  decadenza  automatica  di  tutti gli incarichi dirigenziali delle
strutture   amministrative   della  Regione  Calabria  alla  data  di
proclamazione  del  presidente  della giunta, con risoluzione ex lege
dei  relativi  contratti  a  tempo determinato, senza far riferimento
alcuno  agli incarichi di funzioni dirigenziale di livello generale e
a  quelli  di direttore generale della regione, degli enti pubblici e
delle aziende.
    La  legge  in  esame  estende  la  decadenza automatica a tutti i
livelli  dirigenziali,  compresi quelli che non si caratterizzano per
una  particolare  contiguita'  con gli organi politici e che svolgono
funzioni   sostanzialmente   gestionali  e/o  esecutive.  Per  questo
aspetto, quindi, la legge in esame si differenzia profondamente dalla
legislazione  statale,  che  invece  limita  il principio dello spoil
system   agli   incarichi  apicali  (capi  dipartimento  e  segretari
generali).
    Pertanto,  anche  in  questo  caso  la legge applica una medesima
disciplina  a  situazioni  in  realta'  differenti  (gli incaricai di
uffici  dirigenziali  generali  o superiori e gli incarichi di uffici
dirigenziali  di  base),  sicche' si rileva una violazione, oltre che
dei  principi  di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione
(art. 97 Cost.), anche di quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.).
    Tali  previsioni,  peraltro,  difformi dalla normativa statale di
cui  all'art.  3,  comma  7,  della legge n. 145/2002, che prevede un
meccanismo  di  maggior  tutela per gli incarichi dei dirigenti delle
strutture  amministrative,  esorbitano dalla competenza regionale, in
quanto  incidono  sulla  disciplina  dei rapporto di lavoro che, come
piu'  volte  affermato  dalla  Corte costituzionale, e' attratta alla
competenza   legislativa   dello  Stato,  nell'ambito  della  materia
dell'«ordinamento  civile»  di  cui all'art. 117, comma 2, lettera l)
della  Costituzione.  Per  le  medesime motivazioni e' illegittima la
previsione  contenuta  nell'art. 1, comma 1, che prevede la decadenza
automatica  delle  nomine  effettuate per gli organi di vertice delle
aziende  sanitarie,  ospedaliere ed assimilabili, in quanto incide su
contratti  di  natura privatistica precedentemente stipulati e ancora
efficaci, determinandone la risoluzione senza meccanismi di garanzia.
                              P. Q. M.
    Si   chiede   che  voglia  codesta  ecc.ma  Corte  dichiarare  la
illegittimita'  costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
e 8 della legge della Regione Calabria n. 12 del 3 giugno 2005.
    Saranno  depositati: 1) estratto della delibera del Consiglio dei
ministri  22  luglio  2005;  2) rapporto sulla legge del dipartimento
affari regionali.
        Roma, addi' 23 luglio 2005
                L'Avvocato dello Stato: Aldo Linguiti
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