N. 76 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 agosto 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  9  agosto  2005  (del  Presidente  del Consiglio dei
ministri)

Bilancio  e contabilita' pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta
  -  Disposizioni  in materia di controllo sulla gestione finanziaria
  della  Regione  e degli enti da essa dipendenti - Istituzione della
  Autorita'   di  vigilanza  sulla  gestione  finanziaria  presso  il
  Consiglio regionale - Individuazione dei relativi compiti - Ricorso
  dello  Stato  -  Denunciata  violazione della normativa statale che
  attribuisce  alla  Corte  dei  Conti  il  controllo  successivo  di
  gestione  -  Esorbitanza  dalla potesta' statutaria della Regione -
  Violazione  dei  principi  fondamentali in materia di coordinamento
  della   finanza  pubblica  -  Violazione  del  principio  di  leale
  collaborazione.
- Legge  della  Regione  Valle  d'Aosta 19 maggio 2005, n. 10, intero
  testo, in particolare artt. 1, 2 e 10.
- Costituzione,  artt. 117,  comma terzo, 119, comma secondo; Statuto
  Regione  Valle  d'Aosta  artt. 2,  comma  primo, lett. a) e b) e 3,
  comma  primo, lett. f); legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
  art. 10; legge 5 giugno 2003, n. 231 art. 7, comma 7.
Bilancio  e contabilita' pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta
  -  Disposizioni  in materia di controllo sulla gestione finanziaria
  della  Regione  e degli enti da essa dipendenti - Istituzione della
  Autorita'   di  vigilanza  sulla  gestione  finanziaria  presso  il
  Consiglio regionale - Individuazione dei relativi compiti - Ricorso
  dello  Stato  -  Denunciata  violazione della normativa statale che
  attribuisce  alla  Corte  dei  conti  il  controllo  successivo  di
  gestione  nei  confronti  dei  Comuni,  e  dei loro enti ed aziende
  strumentali - Esorbitanza dalla potesta' statutaria della Regione -
  Illegittima  compressione  dell'autonomia degli enti in questione -
  Violazione del principio di equiordinazione.
- Legge  della  Regione  Valle  d'Aosta 19 maggio 2005, n. 10, intero
  testo, in particolare artt. 1, 2 e 10.
- Costituzione,  art. 114;  Statuto  Regione  Valle  d'Aosta artt. 2,
  comma primo, lett. a) e b) e 3, comma primo, lett. f).
(GU n.37 del 14-9-2005 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato;

    Contro  Regione  Valle  D'Aosta,  in  persona  del presidente pro
tempore.
    1.  -  Con legge 19 maggio 2005 n. 10, pubbl. nel B.U.R. 7 giugno
2005  n. 23,  recante  «Disposizioni  in  materia  di controllo sulla
gestione  finanziaria  e  istituzione  della  relativa  Autorita'  di
vigilanza»,  la  Regione  Valle  d'Aosta  ha dettato disposizioni per
l'istituzione  ed  il funzionamento dell'Autorita' di vigilanza sulla
gestione   finanziaria,   in  dichiarata  «attuazione  del  combinato
disposto  degli artt. 2, primo comma, lett. a) e b) e 3, primo comma,
lett.  f)  della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale  per  la  Valle  d'Aosta) e 10 della legge costituzionale 18
ottobre  2001  n. 3  (modifiche  ai  tit. V della parte seconda della
Costituzione)  e  al  fine  di assicurare il controllo sulla corretta
gestione  delle risorse collettive da parte della regione, degli enti
locali,  dei  loro  enti  ed  aziende  strumentali in qualsiasi forma
costituiti» (art. 1).
    Con   l'art. 2   della  legge  si  e'  provveduto  pertanto  alla
istituzione «presso il Consiglio regionale» della predetta Autorita',
definita  come  «organo imparziale che opera in piena autonomia e con
indipendenza  di  giudizio  e  di  valutazione»,  dotata di autonomia
funzionale e organizzativa (come da successivo artt. 9) e composta di
tre  membri  nominati  dal medesimo Consiglio, «per la verifica della
correttezza  della  gestione finanziaria, con particolare riguardo ai
criteri  di  efficacia,  efficienza  ed economicita', della regione e
degli altri enti» sopraindicati.
    Negli  articoli 4  e  5  sono  disciplinate  la  durata in carica
(cinque  anni)  dell'Autorita'  e  le cause ostative alla nomina e di
incompatibilita'   per   i   suoi   componenti,  entro  i  successivi
articoli 6,  7 e 8 regolano la accettazione della nominale dimissioni
e la decadenza degli stessi.
    L' art. 10 della legge individua puntualmente i compiti assegnati
alla  istituita Autorita' precisando che, «nell'ambito dell'attivita'
di   verifica   di  cui  all'art.  2  e  nel  rispetto  della  natura
collaborativa  del  controllo  esercitato,  spetta  all'Autorita' nei
confronti  della  regione  e  degli  altri  enti  di  cui all'art. 2:
a)verificare  la  corretta  gestione  finanziaria;  b)  verificare la
correttezza   della   gestione   dei  cofinanziamenti  regionali  per
interventi  sostenuti  con  fondi  europei; c) formulare, a richiesta
degli organi collegiali..... osservazioni sull'efficace ed efficiente
gestione  di  procedure  amministrative di particolare rilevanza e di
interesse    generale,    riferendo   tempestivamente   sugli   esiti
dell'attivita'  svolta  agli  enti  richiedenti,  anche  al  fine  di
stimolare  processi di autocorrezione. Spetta altresi' all'Autorita':
a)   valutare   la   realizzazione  degli  obiettivi  previsti  dalla
legislazione  e  dai  settori programmatrici evidenziati nel bilancio
della  regione; b) verificare la regolare tenuta della contabilita' e
la  puntuale  rilevazione  dei  fatti  di  gestione  nelle  scritture
contabili  della  Regione; c) verificare l'attuazione, da parte della
regione  e  degli  enti locali, della disciplina relativa al patto di
stabilita'  interno  previsto  dalla  normativa  statale  e regionale
vigente».  Come  precisa  il  successivo  art.  17,  le  attivita' di
verifica  non si estendono peraltro agli atti del Consiglio regionale
e  dei  suoi  organi  interni  destinati all'esercizio dell'autonomia
funzionale  e organizzativa riconosciuta dallo Statuto speciale e dal
regolamento interno del Consiglio.
    L'art. 11  attribuisce all'Autorita' il potere di acquisizione di
notizie, informazioni e, documenti utili all'espletamento dei compiti
di  cui  al  precedente  art. 10,  nei  confronti  degli uffici della
Regione  e  degli  altri enti di cui all'art. 1; mentre il successivo
art. 12 prevede che l'Autorita' ha l'obbligo di riferire annualmente,
entro  il 31 marzo e con invio di apposita relazione, sugli esiti dei
controlli  al  Consiglio  regionale ed ai Consigli dei comuni e delle
comunita' montane.
    I   restanti   articoli   della   legge  contengono  disposizioni
«complementari»   in   ordine  ai  copensi  spettanti  ai  componenti
l'Autorita',  alla  dotazione  organica  e strumentale, alle spese di
funzionamento ed alla copertura finanziaria.
    2.  -  Tale  legge  e'  peraltro  da  ritenere costituzionalmente
illegittima,  in  relazione  ai parametri e per le ragioni di seguito
esposte  e pertanto il Governo, ai sensi dell'art. 127 Cost. e giusta
la  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  che si produce sub 1, la
impugna   chiedendo   che   ne  venga  dichiarata  la  illegittimita'
costituzionale sulla base dei seguenti.

                             M o t i v i

    1. - Violazione degli articoli 117, comma 3 e 119, comma 2 Cost.,
nonche'  degli articoli 2, comma 1, lett. a) e b) e 3, comma 1, lett.
f) della legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 4 - Statuto speciale per la
Valle d'Aosta e dell'art. 10 della legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
Violazione dei principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
    Come  si  evince  chiaramente dalle disposizioni richiamate nella
premessa (in particolare, artt. 1, 2 e 10), con la qui impugnata l.r.
n. 10  la  Regione  Valle  d'Aosta  ha, nell'istituire l'Autorita' di
vigilanza  sulla  gestione  finanziaria  della stessa regione e degli
altri  enti  locali  e  strumentali - organismo costituito «presso il
Consiglio» regionale ed i cui componenti sono dal medesimo nominati -
inteso  attribuire la stessa una generalizzata (con le sole eccezioni
di  cui all'art. 17 della legge) funzione di controllo sulla gestione
dell'attivita'  regionale  e  dei  predetti  enti  -  la  cui  natura
«collaborativa»  e'  sottolineata  nell'incipit  dell'art. 10 - nella
prospettiva,  che  e'  connotato proprio del «controllo di gestione»,
della  verifica  e della valutazione complessiva della economicita' e
della  efficienza  dell'azione  amministrativa  e  dell'efficacia dei
servizi erogati, in riferimento ai risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi  programmati  e  tenendo  conto delle procedure e dei mezzi
utilizzati  per  il  loro  raggiungimento:  e,  in  coerenza  a  tale
finalita',  la  Autorita'  e'  stata dotata di poteri di acquisizione
delle  informazioni  delineati  nel  ricordato art. 11 ed e' tenuta a
relazionare  periodicamente i Consigli della Regione, delle comunita'
e  delle  comunita'  montane  degli  esiti  del  controllo effettuato
(art. 12 legge).
    Il  controllo successivo sulla gestione - per il suo oggetto (non
i  singoli atti amministrativi, ma l'attivita' amministrativa nel suo
concreto  e  complessivo svolgimento), il suo contenuto (in quanto da
eseguirsi  non  gia' in rapporto a parametri di stretta legittimita',
ma  in  riferimento  ai  risultati effettivamente raggiunti collegati
agli  obiettivi  programmati,  considerando  le  procedure ed i mezzi
utilizzati  per  il  loro  raggiungimento) e la sua finalita' (che e'
quella   di   favorire   in   funzione   collaborativa  una  maggiore
funzionalita'    della   pubblica   amministrazione   attraverso   la
valutazione complessiva della economicita/efficienza della sua azione
e dell'efficacia dei servizi erogati) - si inquadra indiscutibilmente
nel  coordinamento della finanza pubblica unitariamente considerata -
e  della quale partecipano anche le regioni comprese quelle a statuto
speciale   (sent.   n. 425/04)   -   i  cui  principi  postulano  una
applicazione  uniforme  per  tutte  le pubbliche amministrazioni, ivi
comprese anche quelle regionali e degli altri enti pubblici locali.
    In  tale  prospettiva,  va  considerata  la disciplina introdotta
dall'art.  3  della legge n. 20/1994 - la cui coerenza con il disegno
costituzionale della pubblica amministrazione e' stata reiteratamente
ritenuta  dalla Corte (sent. n. 29/1995; n. 470/1997) - articolata su
due  tratti  fondamentali  e  caratterizzanti, l'uno costituito dalla
applicazione   tendenzialmente   uniforme   a   tutte   le  pubbliche
amministrazioni  (anche  regionali e locali) delle nuove regole cosi'
poste  «proprio in ragione del fine ultimo dell'introduzione in forma
generalizzata  del  controllo sulla gestione», e l'altro dalla scelta
dell'imputazione soggettiva del controllo in questione alla Corte dei
conti  in  considerazione  del  ruolo  che  detto  Istituto e' venuto
assumendo   nel   tempo,   come   organo   posto  al  servizio  dello
Stato-comunita',    quale    garante    imparziale    dell'equilibrio
economico-finanziario del settore pubblico (sent. n. 470/1997 cit.).
    Ai  sensi  del comma 3 del vigente art. 117 (e come e' confermato
dal  comma  2 del successivo art. 119) il coordinamento della finanza
pubblica  costituisce  materia di legislazione concorrente, in cui e'
riservata   alla  legislazione  dello  Stato  la  determinazione  dei
principi  fondamentali  nell'ambito  e  nel  rispetto  dei quali puo'
legittimamente  esplicarsi  la potesta' legislativa delle regioni: ma
da tali e sovraricordati principi fondamentali di coordinamento della
unitaria  finanza pubblica in tema di controllo sulla gestione, si e'
profondamente discostata la legge regionale qui in esame in quanto in
particolare,  essa  istituisce  «presso  il  Consiglio  regionale» la
predetta   Autorita'   di   vigilanza   limitatamente  alla  gestione
finanziaria  degli organi e degli uffici della Regione autonoma Valle
d'Aosta  e  degli  altri  enti  indicati  nel  suo art. 1 (art. 2) ed
attribuisce  alla  stessa  (in via esclusiva, in difetto di qualsiasi
riferimento  nella legge regionale alla Corte dei conti e comunque di
qualsiasi  previsto  raccordo  funzionale,  con  la  stessa o una sua
Sezione)  funzioni  e  compiti di controllo di gestione (art. 10) che
invece  sono  dalla legge statale riferiti, con portata generalizzata
per  tutte le amministrazioni, unicamente alla Corte dei conti, nella
evidenziata   sua   veste   di   garante  imparziale  dell'equilibrio
economico-finanziario del complessivo ed unitario settore pubblico.
    D'altronde,  l'art. 7,  comma 7 della legge 5 giugno 2003 n. l31,
contenente  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della
Repubblica  alla legge costituzionale, n. 32 del 2001, esplicitamente
prevede  che  la  Corte  dei  conti,  ai fini del coordinamento della
finanza  pubblica verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da
parte   di  comuni,  province,  citta'  metropolitane  e  regioni  in
relazione  al  patto  di  stabilita'  interna ed ai vincoli derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia  alla  comunita'  e  che  le  sezioni
regionali  di  controllo  della stessa Corte verificano, nel rispetto
della   natura   collaborativa   del  controllo  sulla  gestione,  il
perseguimento  degli  obiettivi posti dalle leggi statali o regionali
di  principio  o  di  programma,  secondo  la rispettiva, competenza,
nonche'  la  sana  gestione  finanziaria  degli  enti  locali  ed  il
funzionamento   dei   controlli  interni,  riferendo  sull'esito  dei
controlli ai consigli degli enti controllati: in tal modo chiarendo e
confermando  la  centralita'  del  ruolo  del controllo generalizzato
sulla  gestione  affidato  alla  Corte  dei conti. E' ben vero che lo
stesso  comma  7  aggiunge  poi  che  «resta  ferma la potesta' delle
Regioni  a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di
adottare   particolari   discipline   nel   rispetto  delle  suddette
finalita»:  ma  e' altrettanto vero ed indubbio che la cosi' prevista
riserva  di  potesta' legislativa delle regioni ad autonomia speciale
presuppone  («nell'ambito delle rispettive competenze») una esistente
competenza  legislativa  regionale  in materia di coordinamento della
finanza  pubblica  e  del relativo controllo finanziario - competenza
che  la  Regione  Valle  d'Aosta,  in base al proprio Statuto ed alle
relative  norme  di  attuazione,  non  ha, in particolare, come or si
esporra',  neppure,  in  base  all'art. 2,  comma  1, lett. a) e b) e
all'art. 3,  comma  1,  lett. f), dello Statuto - e comunque concerne
solamente la introduzione di «particolari discipline» che non possono
estendersi  sino  alla  «sostituzione» della Corte dei conti e quindi
alla   esclusione  della  stessa  dall'esercizio  della  funzione  di
controllo  della  corretta gestione delle risorse collettive e quindi
di   garanzia   dell'equilibrio   unitario   della  finanza  pubblica
complessiva.
    In tal senso ha invece provveduto, con la legge qui impugnata (in
particolare nei suoi articoli 1, 2 e 10, oltre che con le conseguenti
norme  collegate)  la  Regione  Valle  d'Aosta  -  nell'istituire  la
predetta  Autorita'  di vigilanza e nell'attribuirle i ricordati suoi
«compiti che chiaramente si sovrappongono alle funzioni del controllo
proprie  della  Corte  dei conti, le cui competenze non sono in alcun
modo   fatte  salve:  per  di  piu'  con  una  iniziativa  del  tutto
unilaterale  che deliberatamente ignora - in violazione del principio
di   leale   collaborazione   tra  Stato  e  Regioni  ribadito  anche
nell'art. 120 Cost. - la avanzata elaborazione in sede di Commissione
paritetica tra lo Stato e la Regione Val d'Aosta ex art. 48-bis dello
Statuto  speciale  di  una specifica norma integrativa delle norme di
attuazione  dello  Statuto  stesso,  volta  a  prevedere  proprio  la
istituzione  di  sezione regionale di controllo della Corte dei conti
nella Regione e l'esercizio da parte della stessa del controllo sulla
gestione delle amministrazioni, regionale e locali.
    Ne' la pur esercitata potesta' legislativa regionale puo' trovare
costituzionalmente  legittimo  fondamento  -  come  pur pretenderebbe
l'art. 1 della impugnata legge n. 10 - nell'art. 2, comma 1, lett. a)
e  b)  e  nell'art. 3, comma 1, lett. f) della legge Cost. n. 4/1948,
contenente  lo  Statuto  speciale della Regione Val d'Aosta e neppure
nell'art. l0  della  legge  Cost. n. 3/2001, disposizioni anche delle
quali va pertanto comunque denunciata la violazione.
    Invero,  quanto  alla  richiamata clausola di salvaguardia di cui
all'art. 10  della legge Cost. n. 3/2001, e' agevole rilevare che, in
base  alla medesima, l'applicabilita' alle regioni a statuto speciale
delle  disposizioni  della  stessa  legge  che  «prevedono  forme  di
autonomia  piu'  ampie rispetto a quelle gia' attribuite» postula che
le  regioni,  originarie  abbiano  acquisito  potesta'  piu' ampie in
determinati  ambiti  materiali: tra i quali non si colloca certamente
quello  del  coordinamento  della finanza pubblica nel quale lo Stato
aveva  e  conserva  (art. 117,  comma 3 Cost.) potesta' di disciplina
generale  attraverso  la  emanazione  dei  principi fondamentali, nel
rispetto dei quali va in ogni caso esercitata la potesta' legislativa
regionale.
    Quanto, poi, ai pur richiamati art. 2, comma 1, lett. a) e b) e 3
comma 1, lett. f) dello Statuto, e' altrettanto agevole osservare, da
un lato, che l'art. 2, attribuisce alla regione la potesta' normativa
nelle  materie  (tra  l'altro)  dell'ordinamento degli uffici e degli
enti  dipendenti  dalla  Regione  e  stato giuridico ed economico del
personale nonche' dell'ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni,  materie  che,  per  tale  loro definito oggetto, non
attengono  in  alcun  modo  al coordinamento della finanza pubblica e
nulla  in realta' rilevano ai fini di fondare la prevista istituzione
dell'Autorita'  di  vigilanza  e  la attribuzione alla stessa del qui
contestato  controllo  sulla  gestione  della  regione  e  degli enti
indicati  nell'art. 1  della  legge  n. 10 in difformita' rispetto ai
principi  fondamentali  in  proposito  della legislazione statale; e,
d'altro  lato,  che l'art. 3 dello Statuto speciale, nel prevedere la
potesta'  regionale di emanare in, autonomia con la Costituzione ....
norme  legislative  di integrazione e di attuazione delle leggi della
Repubblica»  anche  in  materia  di finanze regionali e comunali, non
consente  certamente  al legislatore regionale di introdurre forme di
controllo  finanziario  sulle amministrazioni, regionale e locali, in
difformita'  rispetto ai principi fondamentali di coordinamento della
finanza   pubblica,   dalla   Costituzione  riservati  allo  Stato  e
risultanti dalla legislazione statale.
    2.  -  Violazione  dell'art. 114  Cost. e degli artt. 2, comma 1,
lett.  a)  e  b) e 3, comma 1, lett. f) della legge Cost. 26 febbraio
1948, n. 4.
    Come  si e' gia' ricordato la l.r. n. 10, in particolare nei suoi
articoli   1,  2  e  10,  nell'istituire  la  predetta  Autorita'  di
vigilanza,   costituita   presso  il  Consiglio  regionale  e  i  cui
componenti  sono  nominati  dal medesimo Consiglio, le attribuisce il
compito  del  controllo  sulla  gestione finanziaria anche degli enti
locali  e  quindi  in  specie  dei  comuni, e dei loro enti e aziende
strumentali.
    Nella parte in cui prevede siffatto controllo sugli enti locali e
loro enti e aziende, strumentali da parte di tale Autorita', la legge
regionale  eccede comunque chiaramente dalla potesta' statutariamente
riservata  al  legislatore regionale dall'art. 2, comma 1, lett. a) e
b)  e dall'art. 3, comma 1, lett. f), della legge Cost. n. 4 del 1948
-  i  quali,  secondo quanto si e' esposto nel precedente motivo, non
assegnano  alla competenza legislativa primaria e tanto meno a quella
integrativa  del  medesimo  la  introduzione  di  forme  di controllo
finanziario  come  attribuite  all'istituito  Organismo regionale, in
«deroga»  alla  funzione  riservata  dalla  legislazione statale alla
Corte  dei  conti  -  e  si  pone altresi' in contrasto, con il cosi'
modellato  assoggettamento  dei  predetti enti locali al controllo di
gestione  regionale  e  con  la  correlativa  compressione della loro
autonomia,  con il principio di equiordinazione dei soggetti pubblici
che costituiscono la Repubblica enunciato dall'art. 114 Cost.
                              P. Q. M.
    Si  chiede che la Corte dichiari la illegittimita' costituzionale
degli articoli 1, 2 e 10 e delle altre disposizioni con tali articoli
collegate della legge regionale Valle d'Aosta 19 maggio 2005, n. 10.
    Si  produce  la  delibera  dd.  29  luglio 2005 del Consiglio dei
ministri con allegata relazione.
        Roma, addi' 1° agosto 2005
              L'avvocato dello Stato: Giancarlo Mando'
05C0910